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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il collegio dispone la CTU con ordinanza che nomina il consulente d'ufficio, formula i quesiti e fissa il termine per la comparizione e il giuramento.
  • Le istanze di astensione e ricusazione del consulente devono essere proposte a pena di decadenza entro il termine di comparizione.
  • La procedura prevede termini successivi per l'anticipo sul compenso, la nomina dei consulenti di parte, la trasmissione dello schema di relazione e le osservazioni finali.
  • Il consulente tecnico d'ufficio deve depositare una relazione finale che risponde ai quesiti e prende posizione sulle osservazioni dei consulenti di parte.
  • Il compenso del CTU è liquidato ai sensi dell'art. 66 comma 4 c.p.a., con le stesse regole della verificazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 Codice del Processo Amministrativo — Consulenza tecnica d’ufficio

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1.

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’articolo 154 del codice di procedura civile, per:

a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

Commento

Ratio e collocazione nel codice

L'art. 67 c.p.a. disciplina la consulenza tecnica d'ufficio nel processo amministrativo, mutuando largamente la disciplina del codice di procedura civile ma adattandola alla struttura collegiale e alle peculiarità del giudizio amministrativo. Come già chiarito in sede di commento all'art. 63 comma 4 c.p.a., la CTU è uno strumento residuale rispetto alla verificazione: si dispone quando sia «indispensabile», ovvero quando la verificazione non sia praticabile o sufficiente a risolvere la questione tecnica. La CTU si distingue dalla verificazione sotto un profilo strutturale importante: il consulente è un esperto privato, individuato dal giudice per le sue competenze specialistiche, e non un organismo pubblico. Ciò comporta l'applicazione delle garanzie di imparzialità tipiche degli ausiliari del giudice — astensione, ricusazione, giuramento — e la previsione di un contraddittorio tecnico formalizzato tra le parti, attraverso i consulenti tecnici di parte.

L'ordinanza di nomina: contenuto e comunicazione

Il comma 1 regola l'ordinanza con cui il collegio dispone la CTU. A differenza dell'ordinanza di verificazione, che individua un organismo pubblico, l'ordinanza di CTU nomina una persona fisica — il consulente — e deve: (i) nominarla; (ii) formulare i quesiti; (iii) fissare il termine entro cui il consulente deve comparire dinanzi al magistrato delegato per assumere l'incarico e prestare il giuramento. La nomina del CTU avviene di norma attingendo agli albi dei consulenti tecnici del tribunale civile, potendo il giudice amministrativo appoggiarsi a elenchi analoghi o individuare d'ufficio esperti di fiducia. La comunicazione dell'ordinanza al consulente è curata dalla segreteria, come per la verificazione.

Astensione e ricusazione: il comma 2

Il comma 2 stabilisce che le istanze di astensione e ricusazione del consulente devono essere proposte «a pena di decadenza» entro il termine fissato nel comma 1 per la comparizione. La decadenza è un termine perentorio: superato il quale, la parte non può più mettere in discussione la terzietà del CTU attraverso lo strumento della ricusazione. I motivi di astensione e ricusazione sono quelli previsti dalle norme del c.p.c. applicabili agli ausiliari del giudice: interesse nella causa, parentela con le parti, inimicizia, e via dicendo. La concentrazione del termine di ricusazione coincidente con quello di comparizione del CTU mira a risolvere tempestivamente eventuali questioni sulla sua imparzialità, prima che le operazioni abbiano inizio.

Il procedimento di CTU: i termini successivi del comma 3

Il comma 3 è la parte più analitica della norma e delinea una sequenza di termini successivi che il collegio deve fissare nell'ordinanza, prorogabili ai sensi dell'art. 154 c.p.c.: (a) la corresponsione al CTU di un anticipo sul compenso, strumento di garanzia economica dell'esperto; (b) la nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, dei consulenti tecnici di parte, che possono assistere alle operazioni del CTU, interloquire con lui e partecipare all'udienza e alla camera di consiglio quando è presente il CTU per svolgere le loro osservazioni; (c) la trasmissione da parte del CTU di uno schema della propria relazione alle parti o ai loro consulenti; (d) la trasmissione al CTU delle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte sullo schema; (e) il deposito in segreteria della relazione finale, nella quale il CTU deve dar conto delle osservazioni dei consulenti di parte e prendere specificamente posizione su ciascuna di esse. Questa sequenza rispecchia il modello del c.p.c. riformato nel 2009 e garantisce un contraddittorio tecnico anticipato: le parti non si trovano di fronte a una relazione definitiva su cui possono solo depositare note critiche in udienza, ma partecipano in modo strutturato alla formazione dell'elaborato peritale. La partecipazione dei consulenti di parte all'udienza e alla camera di consiglio è una peculiarità che nel processo amministrativo richiede l'autorizzazione del presidente; il dibattito tecnico si svolge quindi con modalità più controllate rispetto al processo civile, ma il contraddittorio è comunque garantito.

Giuramento e compenso

Il comma 4 stabilisce che il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato delegato ai sensi dell'art. 193 c.p.c., che prevede la formula «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nell'adempimento del mandato». Il giuramento ha una funzione sia simbolica — sottolineando l'obbligo di imparzialità e fedeltà all'incarico — sia giuridica: falsa perizia è fattispecie penalmente rilevante. Il comma 5 disciplina la liquidazione del compenso rinviando all'art. 66 comma 4 c.p.a., primo e terzo periodo: si applicano quindi le tariffe in materia di spese di giustizia (o le tariffe inferiori eventualmente vigenti) e il regolamento definitivo delle spese avviene con la sentenza. Il sistema è coerente con quello della verificazione, assicurando parità di trattamento tra i due strumenti istruttori.

Raccordo con le altre norme e profili pratici

L'art. 67 si raccorda sistematicamente con l'art. 63 comma 4 (presupposto di indispensabilità), l'art. 65 comma 2 (riserva collegiale per la decisione sulla CTU), l'art. 68 (termini e modalità comuni dell'istruttoria) e l'art. 66 comma 4 (liquidazione del compenso). Nella pratica, la CTU nel processo amministrativo è utilizzata soprattutto in materie di giurisdizione esclusiva (responsabilità dell'amministrazione, pubblici servizi, urbanistica con profili risarcitori), nonché in controversie ambientali e in materia di appalti quando la valutazione tecnica dell'offerta è controversa. La formulazione dei quesiti è l'atto più delicato: quesiti mal formulati generano relazioni inutili e allungano i tempi. Il principio di sinteticità degli atti processuali (art. 3 c.p.a.) si applica anche ai quesiti, che devono essere precisi e circostanziati. Il ruolo attivo dei consulenti di parte nel processo di formazione della relazione è un presidio importante del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) e del giusto processo.

Casi pratici

Caso 1: CTU in materia di responsabilità della PA per danno ambientale

Tizio, proprietario di un fondo confinante con un impianto pubblico di smaltimento rifiuti, chiede al TAR la condanna del Ministero al risarcimento del danno da inquinamento; il collegio, ritenendo la questione tecnica sui livelli di contaminazione indispensabile per la decisione, dispone una CTU ai sensi dell'art. 67 c.p.a., nomina un chimico ambientale, formula quattro quesiti e assegna i termini previsti dal comma 3 per il contraddittorio tecnico tra le parti.

Caso 2: Ricusazione del CTU e rispetto del termine decadenziale

Caio, che ha impugnato la valutazione tecnica di un piano regolatore, apprende che il CTU nominato dal TAR ha in passato svolto incarichi per il Comune resistente; Caio presenta istanza di ricusazione entro il termine fissato per la comparizione del consulente, ai sensi dell'art. 67 comma 2 c.p.a., evitando la decadenza e ottenendo la sostituzione del CTU con un esperto privo di legami con le parti.

Caso 3: Contraddittorio tecnico con consulenti di parte

Sempronio impugna l'esclusione dalla gara d'appalto per anomalia dell'offerta tecnica; il TAR dispone CTU e Sempronio nomina il proprio consulente tecnico di parte, che partecipa alle operazioni, formula osservazioni sullo schema di relazione e interviene in udienza con l'autorizzazione del presidente per illustrare le proprie conclusioni al collegio, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. b) c.p.a.

Domande frequenti

Quando si dispone la CTU invece della verificazione?

La CTU si dispone quando sia 'indispensabile' ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p.a., ovvero quando la verificazione non sia praticabile o sufficientemente efficace per risolvere la questione tecnica.

Entro quando devo ricusare il CTU se lo ritengo non imparziale?

A pena di decadenza, entro il termine fissato nell'ordinanza per la comparizione del consulente (art. 67 comma 2 c.p.a.); trascorso quel termine, la ricusazione non è più ammissibile.

Posso nominare un mio consulente tecnico di parte?

Sì: il comma 3 lett. b) dell'art. 67 c.p.a. prevede esplicitamente la nomina di consulenti tecnici di parte, che possono assistere alle operazioni e fare osservazioni sia sulla bozza di relazione sia in udienza.

Il CTU è obbligato a rispondere alle osservazioni del mio consulente?

Sì: il comma 3 lett. e) impone al CTU di dar conto nella relazione finale delle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte e di prendere specificamente posizione su ciascuna.

Chi paga il compenso del CTU e come viene determinato?

Il compenso è liquidato con decreto del presidente secondo le tariffe in materia di spese di giustizia; provvisoriamente è posto a carico di una delle parti, con regolamento definitivo nella sentenza ai sensi dell'art. 66 comma 4 c.p.a.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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