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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il personale di volo comprende tre categorie distinte, tutte soggette alla disciplina del Titolo dedicato al personale aeronautico.
  • La prima categoria è il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili (piloti, copiloti, comandanti).
  • La seconda categoria comprende il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo (flight engineer, sistemisti di bordo).
  • La terza categoria include il personale addetto ai servizi complementari di bordo (assistenti di volo — cabin crew).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 732 Codice della Navigazione — Personale di volo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il personale di volo comprende:

a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;

c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

In sintesi

  • Il personale di volo comprende tre categorie distinte, tutte soggette alla disciplina del Titolo dedicato al personale aeronautico.
  • La prima categoria è il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili (piloti, copiloti, comandanti).
  • La seconda categoria comprende il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo (flight engineer, sistemisti di bordo).
  • La terza categoria include il personale addetto ai servizi complementari di bordo (assistenti di volo — cabin crew).
Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 732 del Codice della navigazione fornisce la definizione tassativa del personale di volo, prima delle due macro-categorie in cui si articola il personale aeronautico ai sensi dell'art. 731. La norma adotta una classificazione funzionale basata sui compiti svolti a bordo dell'aeromobile, distinguendo tra chi guida l'aeromobile, chi ne controlla i sistemi tecnici e chi assiste i passeggeri durante il volo.

Questa tripartizione rispecchia l'evoluzione tecnologica dell'aviazione civile: nelle origini del volo, il pilota era l'unico operatore a bordo; con l'aumento della complessità degli aeromobili si è reso necessario introdurre figure specializzate nel controllo dei sistemi (flight engineer); lo sviluppo del trasporto passeggeri di massa ha poi richiesto personale dedicato esclusivamente alla sicurezza e al servizio dei passeggeri (cabin crew). Le moderne normative europee (Regolamento UE 1178/2011 e annessi) riflettono questa stratificazione storica.

Il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio

La lettera a) comprende il personale che detiene le funzioni di controllo diretto dell'aeromobile: piloti (comandante e copilota nel cockpit), abilitati con licenza ATPL (Airline Transport Pilot Licence) per il trasporto commerciale o CPL/PPL per l'aviazione generale. Il comandante dell'aeromobile ha una posizione giuridica peculiare: ai sensi degli artt. 896 e seguenti del Codice della navigazione, esercita funzioni di autorità pubblica durante il volo, con poteri di polizia a bordo, potere di adottare misure urgenti in caso di emergenza e responsabilità per la conduzione tecnica del volo.

La regolamentazione di questa categoria è fortemente integrata con il diritto europeo: il Regolamento (UE) n. 1178/2011 (Aircrew Regulation) disciplina in dettaglio i requisiti per le licenze di pilota, le abilitazioni di tipo per singoli aeromobili, i requisiti di recency (ore di volo recenti) e i requisiti medici. Le licenze rilasciate secondo gli standard EASA sono automaticamente riconosciute in tutti gli stati membri dell'UE.

Il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo

La lettera b) identifica il personale tecnico che in volo controlla i sistemi dell'aeromobile: motori, impianti idraulici, sistemi elettrici e pressurizzazione. Questa figura — un tempo denominata flight engineer o meccanico di bordo — è diventata sempre meno comune con l'avvento degli aeromobili a due soli piloti (two-crew operations) dotati di sistemi automatizzati di monitoraggio. Tuttavia, su alcuni tipi di aeromobili di grandi dimensioni o su aeromobili militari specifici, la figura del terzo membro dell'equipaggio tecnico è ancora presente e soggetta a requisiti di certificazione specifici.

In Italia, l'ENAC disciplina le certificazioni per questa categoria in raccordo con gli standard ICAO Annesso 1 e con le norme EASA applicabili al tipo di operazione.

Il personale addetto ai servizi complementari di bordo

La lettera c) comprende il personale di cabina (cabin crew): assistenti di volo, hostess, steward. Questa categoria svolge funzioni primariamente connesse alla sicurezza dei passeggeri (evacuazione di emergenza, gestione delle turbative a bordo, gestione dei sistemi di sicurezza della cabina) e funzioni secondarie di servizio commerciale (ristorazione, assistenza ai passeggeri).

Dal punto di vista della certificazione, il personale di cabina è soggetto al Regolamento (UE) n. 1178/2011, Parte CC (Cabin Crew), che richiede l'attestato di membro dell'equipaggio di cabina (CC attestate) rilasciato dall'autorità competente dello stato di registrazione dell'aeromobile. La qualificazione del personale di cabina come «personale di volo» ex art. 732 — e non semplicemente come personale di servizio — riflette la centralità del suo ruolo nella sicurezza del volo.

Implicazioni giuridiche della qualificazione come personale di volo

La qualificazione come personale di volo ex art. 732 ha rilevanza giuridica su diversi piani. Dal punto di vista della responsabilità, i membri dell'equipaggio di volo sono soggetti alle norme speciali del Codice che disciplinano i doveri del comandante e dell'equipaggio, con implicazioni penali in caso di incidente aereo. Dal punto di vista contrattuale e lavorativo, il personale di volo è soggetto a specifiche norme in materia di orario di lavoro e tempo di riposo (Flight and Duty Time Limitations — FTL, disciplinate dal Regolamento UE n. 83/2014 che modifica l'Annesso III del Regolamento UE n. 965/2012). Dal punto di vista previdenziale, il personale di volo usufruisce di regimi pensionistici speciali che tengono conto dell'usura professionale connessa all'attività di volo.

Casi pratici

Caso 1: Verifiche ENAC su un comandante di aeromobile commerciale

Tizio è comandante di un aeromobile di linea e viene sottoposto a un controllo di rotta (line check) da parte di un esaminatore designato dall'ENAC: la verifica, obbligatoria ai sensi del Regolamento (UE) n. 1178/2011, accerta che Tizio mantenga i requisiti di competenza ed esperienza recente previsti dalla licenza ATPL e dall'abilitazione di tipo, rientrando nella categoria del personale di volo di cui all'art. 732, lett. a).

Caso 2: Assistente di volo e gestione di un'emergenza a bordo

Caio, assistente di volo su un volo intercontinentale, interviene prontamente per gestire l'evacuazione di emergenza di un passeggero colto da malore, utilizzando il defibrillatore di bordo e coordinandosi con il comandante. In quanto personale di volo ex art. 732, lett. c), Caio ha ricevuto la formazione certificata ex Regolamento UE n. 1178/2011 Parte CC, che abilita specificamente a questo tipo di interventi di emergenza medica.

Caso 3: Flight engineer su un aeromobile di grande dimensione

Sempronio è tecnico di bordo (flight engineer) su un aeromobile cargo di vecchia generazione che richiede ancora un terzo membro tecnico in cockpit per il monitoraggio dei sistemi motore. Rientrando nel personale di volo ex art. 732, lett. b), Sempronio è soggetto agli stessi obblighi di certificazione e di limitazione oraria del volo (FTL) previsti per i piloti, anche se i suoi compiti non includono il pilotaggio diretto dell'aeromobile.

Domande frequenti

Chi rientra nel personale di volo ai sensi dell'art. 732 del Codice della navigazione?

Il personale di volo comprende chi è addetto al comando, guida e pilotaggio degli aeromobili (piloti), chi controlla gli apparati e gli impianti di bordo (flight engineer) e chi svolge servizi complementari di bordo (assistenti di volo o cabin crew).

Gli assistenti di volo (hostess e steward) sono considerati personale di volo?

Sì, il personale addetto ai servizi complementari di bordo rientra nella lettera c) dell'art. 732 ed è qualificato come personale di volo, soggetto a obblighi di certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1178/2011, Parte CC.

Il personale di volo è soggetto a limiti speciali sull'orario di lavoro?

Sì. Il personale di volo è soggetto alle norme europee sulle limitazioni di volo e servizio (FTL — Flight and Duty Time Limitations) contenute nel Regolamento (UE) n. 83/2014, che fissano limiti massimi di ore di volo e minimi di riposo obbligatori.

Qual è la differenza tra personale di volo e personale non di volo?

Il personale di volo opera a bordo dell'aeromobile durante il volo (piloti, tecnici di bordo, assistenti); il personale non di volo svolge funzioni di supporto a terra o nel controllo del traffico aereo, senza essere fisicamente a bordo dell'aeromobile durante l'operazione.

Il comandante dell'aeromobile ha poteri speciali ai sensi del Codice della navigazione?

Sì. Il comandante, che rientra nel personale di volo ex art. 732, lett. a), esercita funzioni di autorità pubblica durante il volo ai sensi degli artt. 896 e seguenti del Codice, con poteri di polizia a bordo e responsabilità per la conduzione tecnica del volo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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