L’art. 6 D.Lgs. 39/2010 istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Registro dei revisori legali, l’elenco pubblico al quale devono essere iscritti, a pena di nullita dell’incarico, sia le persone fisiche sia le societa che intendono esercitare la revisione legale dei conti in Italia. Senza l’iscrizione al Registro non si possono firmare relazioni di revisione su bilanci di SRL, SpA, enti di interesse pubblico (EIP) o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI): l’incarico conferito a un soggetto non iscritto e radicalmente invalido e l’attivita svolta puo configurare esercizio abusivo della professione.
Il quadro normativo del Registro
Il Registro MEF e disciplinato dagli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 39/2010 (recante attuazione delle direttive europee in materia di revisione legale), dal D.M. 145/2012 (regolamento sul tirocinio), dal D.M. 144/2012 (regolamento sulle modalita di iscrizione e tenuta del Registro) e dal D.M. 146/2012 (esame di idoneita). La gestione operativa e affidata alla Ragioneria Generale dello Stato, che ne cura tenuta, aggiornamento e pubblicita.
Il Registro e articolato in due sezioni: la sezione A — revisori attivi, che riunisce chi esercita effettivamente la revisione e versa il contributo annuale, e la sezione B — revisori inattivi, dedicata a chi mantiene l’iscrizione senza esercitare. Esiste inoltre il Registro del tirocinio, propedeutico all’iscrizione e disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2010.
Requisiti per l’iscrizione
Per ottenere l’iscrizione come persona fisica servono cumulativamente: laurea almeno triennale in classi affini (economia, giurisprudenza, scienze politiche con percorso economico), tirocinio triennale presso un revisore o societa iscritti regolarmente registrato, superamento dell’esame di idoneita professionale presso il MEF (prove scritte e orale su contabilita, revisione, diritto, fiscalita), godimento dei diritti civili, onorabilita (assenza di condanne ostative per reati contro il patrimonio, la PA, l’economia pubblica, riciclaggio, di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010) e copertura assicurativa per responsabilita civile professionale adeguata al volume di incarichi previsti.
Per le societa di revisione i requisiti sono organizzativi: maggioranza dei diritti di voto in capo a revisori o societa di revisione iscritte (anche di altri Stati UE), maggioranza degli amministratori revisori iscritti, organo di amministrazione che affidi la firma delle relazioni a un revisore iscritto come responsabile dell’incarico, polizza RC professionale, sede sociale in Italia o in altro Stato UE con stabile organizzazione in Italia.
L’istanza di iscrizione si presenta telematicamente sul portale del Registro (revisionelegale.mef.gov.it) con marca da bollo elettronica, autocertificazioni dei requisiti, documentazione dei titoli di studio, certificazione del tirocinio e versamento del contributo annuale (D.M. 261/2012). L’iscrizione e efficace dalla data del provvedimento di accoglimento e pubblicazione sul portale.
Cancellazione e sospensione
L’art. 6 (in combinato con artt. 24-bis e 26 D.Lgs. 39/2010) prevede la cancellazione dal Registro nei casi di: perdita di uno dei requisiti di legge (cittadinanza UE non piu posseduta, perdita onorabilita per condanna definitiva ostativa, cessazione della polizza assicurativa senza rinnovo), rinuncia volontaria del revisore, mancato pagamento del contributo annuale per due anni consecutivi nonostante diffida, decesso della persona fisica, scioglimento e cancellazione dal Registro delle imprese della societa di revisione, irrogazione di sanzione disciplinare di cancellazione da parte del MEF (art. 24-bis).
La sospensione, fino a tre anni, e prevista per irregolarita nello svolgimento degli incarichi accertate in sede di vigilanza CONSOB o MEF, mancato aggiornamento della formazione continua (20 crediti annui di cui 10 nelle materie caratterizzanti), partecipazione a procedimenti disciplinari. Durante la sospensione il revisore non puo accettare nuovi incarichi e deve rinunciare a quelli in corso non conclusi.
Caso 1 — Laureato post-tirocinio si iscrive al Registro
Giulia, laureata in Economia aziendale, completa il tirocinio triennale presso uno studio di revisione regolarmente registrato e supera l’esame di idoneita MEF nella sessione di novembre. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’esito presenta istanza telematica di iscrizione sul portale revisionelegale.mef.gov.it: allega laurea, attestato di compimento tirocinio, dichiarazione di onorabilita, polizza RC professionale con massimale 250.000 euro, versamento contributo annuale. Il MEF, verificata la documentazione, dispone l’iscrizione alla sezione A entro 60 giorni; Giulia compare nell’elenco pubblico e puo accettare incarichi di revisione.
Caso 2 — Societa di revisione si iscrive
Quattro revisori legali costituiscono una SRL denominata Alfa Audit srl per esercitare la revisione in forma associata. Per l’iscrizione al Registro come societa di revisione il capitale sociale deve essere detenuto per almeno il 51% da revisori iscritti (i quattro soci coprono il 100%), gli amministratori devono essere a maggioranza revisori (3 su 5 in CdA), la sede e stabilita a Milano, viene sottoscritta polizza RC societaria con massimale 1.000.000 euro. L’istanza viene presentata dal legale rappresentante con allegati statuto, visura camerale, elenco soci e amministratori con i rispettivi numeri di iscrizione personali. Il MEF iscrive la societa con un proprio numero, distinto da quelli dei singoli soci.
Caso 3 — Aggiornamento polizza RC professionale
Marco, revisore iscritto da 8 anni, riceve dalla compagnia disdetta della polizza RC al 31 dicembre per mancata adesione al nuovo piano tariffario. Per evitare la cancellazione d’ufficio dal Registro per cessazione della copertura assicurativa, entro la stessa data di scadenza Marco sottoscrive nuova polizza con altra compagnia (massimale invariato a 500.000 euro, retroattivita pari ad almeno la durata della prima polizza per coprire fatti pregressi) e comunica gli estremi al MEF tramite il portale entro 30 giorni. La continuita assicurativa preserva l’iscrizione senza interruzioni e gli incarichi in corso restano validi.
Caso 4 — Cancellazione su istanza volontaria
Anna, 67 anni, decide di cessare l’attivita di revisione legale per godere della pensione. Presenta istanza di cancellazione volontaria sul portale MEF allegando dichiarazione di rinuncia, comunicazione di chiusura degli incarichi in corso (recesso dai contratti pluriennali con preavviso secondo art. 13 D.Lgs. 39/2010), pagamento dei contributi maturati. Il MEF dispone la cancellazione dalla sezione A entro 30 giorni; Anna ottiene attestato di pregressa iscrizione e puo, se lo desidera, chiedere il passaggio alla sezione B inattivi mantenendo il numero originario per eventuale rientro futuro.
Caso 5 — Cancellazione disciplinare
Carlo, revisore titolare di studio individuale, viene attinto da provvedimento disciplinare del MEF a seguito di ispezione CONSOB che accerta gravi irregolarita nella revisione di una SpA: relazioni firmate senza adeguate procedure di audit, conflitto di interessi non dichiarato, mancata documentazione delle carte di lavoro. La Commissione Disciplinare, all’esito del procedimento garantito dal contraddittorio, irroga la sanzione di cancellazione dal Registro ex art. 24-bis D.Lgs. 39/2010. Carlo viene depennato; non potra chiedere nuova iscrizione prima di 6 anni e dovra in ogni caso ripresentare prove e requisiti come nuovo aspirante.
Quando e come orientarsi
Se sei un aspirante revisore, verifica titoli, tirocinio e onorabilita prima di iscriverti all’esame di idoneita; conserva traccia documentale di ogni semestre di tirocinio (relazioni periodiche caricate sul portale dal dominus). Se sei un revisore gia iscritto, monitora costantemente scadenze della polizza RC, versamento contributi annuali e crediti formativi: ogni anno comunica al MEF gli aggiornamenti rilevanti (cambio sede, indirizzo PEC, polizza, formazione continua). Se gestisci una societa di revisione, verifica che le modifiche di compagine sociale, organo amministrativo o sede non alterino i requisiti dimensionali e organizzativi: ogni variazione va comunicata al MEF entro 30 giorni. In caso di procedimento disciplinare, esercita le facolta difensive (memorie, audizione, documenti) entro i termini fissati dalla Commissione, valutando assistenza legale specializzata in vigilanza CONSOB-MEF. Il portale revisionelegale.mef.gov.it espone elenco pubblico aggiornato dei revisori attivi e inattivi, consultabile da chiunque per verificare la legittimazione di un professionista o societa prima di conferire un incarico.
Norme di riferimento
- Art. 6 D.Lgs. 39/2010 — Istituzione del Registro presso il MEF.
- Art. 5 D.Lgs. 39/2010 — Esame di idoneita professionale.
- Art. 2 D.Lgs. 39/2010 — Definizioni di revisore legale e societa di revisione.
- Art. 3 D.Lgs. 39/2010 — Tirocinio.
- Art. 8 D.Lgs. 39/2010 — Requisiti di onorabilita.
- Art. 24-bis D.Lgs. 39/2010 — Procedimento disciplinare e cancellazione.
- D.M. 144/2012 — Modalita di iscrizione e tenuta del Registro.
- D.M. 145/2012 — Regolamento sul tirocinio.
- D.M. 146/2012 — Esame di idoneita.
- D.M. 261/2012 — Contributo annuale di iscrizione.
FAQ
Posso esercitare la revisione senza essere iscritto al Registro MEF?
No. L’iscrizione al Registro e condizione di legittimazione: l’incarico conferito a soggetto non iscritto e nullo e puo integrare esercizio abusivo della professione. Anche un commercialista o esperto contabile non iscritto al Registro revisori non puo firmare relazioni di revisione legale.
Qual e la differenza tra sezione A attivi e sezione B inattivi?
La sezione A raccoglie i revisori che esercitano effettivamente e che, percio, devono mantenere polizza RC, formazione continua e versare il contributo pieno; la sezione B include chi mantiene l’iscrizione senza esercitare (es. dipendente di azienda, pensionato) con obblighi formativi e contributivi ridotti. Il passaggio da una sezione all’altra avviene su istanza tramite portale MEF.
Quanto costa l’iscrizione e il mantenimento annuale?
Il D.M. 261/2012 fissa il contributo annuale, periodicamente aggiornato (oggi circa 60-65 euro per inattivi e 170-180 euro per attivi). All’iscrizione iniziale si aggiungono marca da bollo elettronica e tassa di concessione governativa; la polizza RC professionale e a parte e dipende da massimale e classe di rischio (indicativamente 300-1500 euro/anno per professionisti singoli).
Cosa succede se non pago il contributo annuale al Registro?
Il MEF invia diffida; in caso di mancato pagamento per due annualita consecutive nonostante la diffida, dispone la cancellazione d’ufficio dal Registro. Per il rientro occorrera saldare gli arretrati con interessi e presentare nuova istanza di iscrizione con verifica dei requisiti attuali; in casi gravi, dopo cancellazione disciplinare, il rientro e ulteriormente irrigidito.