Testo dell'articoloVigente
Art. 31 D.Lgs. 171/2005 – Navigazione temporanea
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di: a) verificare l’efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all’acquisto; c) trasferire unità da diporto da un luogo all’altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all’estero.
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.
4. L’atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell’unità da diporto. L’atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi. 4-bis. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull’originale e riporta l’annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1. 4-ter. L’autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell’unità, abilita l’unità da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all’effettuazione delle attività di cui al comma 1, lettere a ) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità e con le modalità previste dall’articolo 27, comma 2-bis. L’importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.
5. L’unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro o di collaborazione con il soggetto intestatario dell’autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. 6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l’efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell’autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato “First Aid” ovvero di quello “Medical care”, a seconda che l’unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 31 del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) disciplina la navigazione temporanea, ossia quella effettuata a fini di collaudo degli scafi o dei motori, di presentazione al pubblico o a potenziali acquirenti, e di trasferimento per fiere o saloni nautici anche all'estero. Lo STED rilascia apposite autorizzazioni a cantieri navali, costruttori di motori, mediatori del diporto e aziende di vendita, sia per unità non ancora abilitate sia per quelle affidate in conto vendita o riparazione. L'autorizzazione vale come documento di bordo, è rinnovabile ogni due anni, e abilita alla navigazione anche in acque straniere per la durata necessaria agli eventi espositivi. La responsabilità dell'operazione ricade sul titolare dell'autorizzazione.Indice dei contenuti
Definizione e finalità della navigazione temporanea
L'articolo 31 introduce nel Codice della nautica da diporto l'istituto della navigazione temporanea, ossia un regime derogatorio che consente a determinati operatori commerciali del settore nautico di fare navigare unità da diporto anche in assenza di tutti i documenti ordinariamente richiesti, per finalità strettamente connesse all'attività economica del settore. Il comma 1 elenca tassativamente le tre finalità legittimanti: la verifica dell'efficienza degli scafi o dei motori (collaudo tecnico), la presentazione al pubblico o a singoli interessati all'acquisto (attività commerciale di vendita), e il trasferimento da un luogo all'altro - anche per la partecipazione a fiere, saloni ed eventi espositivi, anche all'estero. L'elencazione è tassativa: la navigazione temporanea non è consentita per finalità diverse da quelle indicate.
Soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione
Il comma 2 individua con precisione le categorie di operatori professionali che possono richiedere l'autorizzazione alla navigazione temporanea allo STED: i cantieri navali, i costruttori di motori marini, i mediatori del diporto, le aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto, e le aziende di vendita. L'autorizzazione può riguardare sia unità non abilitate e prive dei documenti prescritti - tipicamente nuove unità prima della commercializzazione - sia unità abilitate e provviste di documenti ma affidate all'operatore in conto vendita o per riparazioni e assistenza. In quest'ultimo caso, l'unità appartiene già a un terzo ma viene temporaneamente gestita dall'operatore per esigenze commerciali o di manutenzione straordinaria.
L'autorizzazione come documento di bordo e i suoi effetti
Il comma 4 stabilisce che l'atto di autorizzazione vale come documento di bordo e abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche costruttive dell'unità. L'autorizzazione sostituisce quindi la licenza di navigazione per la durata della navigazione temporanea. Essa abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo necessario alla partecipazione a fiere, saloni ed eventi espositivi. Il comma 4-bis prevede la rinnovabilità dell'autorizzazione ogni due anni con semplice annotazione sull'originale. Il comma 4-ter disciplina la navigazione in acque internazionali e in acque straniere per le finalità del collaudo e del trasferimento: l'autorizzazione, corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI), costituisce il documento abilitante, rilasciato su modello ministeriale previo pagamento dei diritti di segreteria.
Responsabilità del titolare dell'autorizzazione e requisiti del comandante
Il comma 3 attribuisce al titolare dell'autorizzazione la responsabilità della navigazione temporanea. Il comma 5 specifica che l'unità deve essere comandata dal titolare stesso o da una persona in rapporto di lavoro o di collaborazione con il soggetto intestatario dell'autorizzazione, e abilitata al comando di quella unità ove richiesto. Il comma 6 stabilisce che l'unità deve essere dotata delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone a bordo. In deroga alla disciplina sui titoli professionali del diporto, per la navigazione temporanea è sufficiente il possesso della patente nautica ordinaria di cui all'articolo 39, senza necessità di titoli professionali superiori. Per unità con scafo superiore a 24 metri impegnate in prove a mare, il titolare deve garantire la presenza a bordo di personale in possesso del certificato «First Aid» o «Medical care».
Coordinamento con la disciplina ordinaria dei documenti di navigazione
L'istituto della navigazione temporanea si raccorda con la disciplina generale dei documenti di navigazione prevista dagli articoli 22-26 del Codice. L'autorizzazione rilasciata dallo STED ai sensi dell'articolo 31 non comporta l'attivazione delle procedure di iscrizione nell'ATCN né il rilascio della licenza di navigazione ordinaria, configurandosi come un titolo abilitativo speciale, temporaneo e funzionalmente delimitato. La norma è funzionale anche alla promozione commerciale del settore: il Salone Nautico Internazionale di Genova, il più grande d'Europa per numero di espositori in acqua, fa largo uso di questo istituto per consentire ai cantieri di presentare le proprie novità in navigazione senza dover completare tutte le procedure amministrative di immatricolazione.
Profili di responsabilità civile e penale
La responsabilità del titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 ha portata ampia: essa include la responsabilità civile per i danni causati a terzi durante la navigazione, la responsabilità per la sicurezza delle persone a bordo e la responsabilità per il rispetto delle dotazioni di sicurezza richieste. L'articolo 32 del Codice disciplina la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione, richiedendo la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e il certificato di iscrizione alla Camera di commercio del soggetto richiedente. In caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o di utilizzo dell'unità per finalità diverse da quelle autorizzate, si applicano le sanzioni previste dal Titolo IX del Codice.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è la navigazione temporanea nel Codice della nautica?
È un regime speciale che consente a cantieri, costruttori, mediatori e venditori di fare navigare unità da diporto senza la documentazione ordinaria, per finalità tassative: collaudo tecnico, presentazione a potenziali acquirenti, trasferimento per fiere ed eventi espositivi anche all'estero.
Chi può chiedere l'autorizzazione alla navigazione temporanea?
Possono richiederla allo STED: cantieri navali, costruttori di motori marini, mediatori del diporto, aziende di assemblaggio e allestimento di unità da diporto, e aziende di vendita, ai sensi del comma 2.
L'autorizzazione alla navigazione temporanea vale anche all'estero?
Sì. Il comma 4 consente la navigazione in acque territoriali straniere per la partecipazione a fiere, saloni ed eventi espositivi. Per la navigazione in acque internazionali e per il collaudo/trasferimento all'estero è necessaria l'autorizzazione corredata di DCI ai sensi del comma 4-ter.
Quanto dura e quando può essere rinnovata l'autorizzazione?
L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con semplice annotazione sull'originale, ai sensi del comma 4-bis. Essa riporta le attività commerciali per le quali è stata rilasciata.
Chi è responsabile in caso di incidente durante la navigazione temporanea?
La responsabilità ricade sul titolare dell'autorizzazione, come stabilisce il comma 3. Il comma 5 precisa che il comandante dell'unità deve essere il titolare stesso o una persona legata da rapporto di lavoro o collaborazione con il soggetto intestatario.