- Sono controllate le società in cui un'altra detiene la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (controllo di diritto).
- Sono controllate anche le società soggette a influenza dominante tramite voti sufficienti o vincoli contrattuali (controllo di fatto).
- Nel computo dei voti si includono quelli spettanti a controllate, fiduciarie e persone interposte; si escludono i voti per conto terzi.
- Sono collegate le società su cui un'altra esercita influenza notevole: presunta al 20% dei voti (10% per le quotate).
Testo dell'articoloVigente
Art. 2359 c.c. Società controllate e società collegate
In vigore
Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. (1) Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. (1) Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (2).
Commento
Ratio
L'art. 2359 c.c. risponde all'esigenza di disciplinare i fenomeni di gruppo, ossia le situazioni in cui una società è in grado di orientare le decisioni di un'altra. Il legislatore ha introdotto questa norma per garantire trasparenza nei rapporti infragruppo, tutelare i soci di minoranza e i creditori delle controllate, e prevenire l'elusione delle norme sul capitale attraverso operazioni circolari. La distinzione tra controllo e collegamento riflette l'intensità dell'influenza esercitata: il controllo comporta un potere decisionale sostanziale, mentre il collegamento segnala una partecipazione significativa priva del carattere di dominanza. La norma è cardine del diritto societario italiano e trova applicazione in numerosi istituti correlati, dalla redazione del bilancio consolidato alla disciplina degli acquisti di azioni proprie.
Analisi
Il primo comma distingue tre forme di controllo. Il controllo di diritto (n. 1) sussiste quando la capogruppo dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, cioè più del 50%. Il controllo di fatto assembleare (n. 2) ricorre quando, pur senza la maggioranza assoluta, i voti sono sufficienti per esercitare un'influenza dominante: si tratta di una valutazione in concreto, che tiene conto dell'assenteismo assembleare e della dispersione delle partecipazioni. Il controllo contrattuale (n. 3) prescinde dalla partecipazione azionaria e si fonda su vincoli negoziali, franchising esclusivo, accordi di fornitura vincolanti, contratti di dominazione, che pongono la controllata in posizione di dipendenza economica o gestionale. Il secondo comma prevede la regola del computo esteso: ai fini dei numeri 1 e 2 si sommano i voti di tutte le controllate indirette, delle fiduciarie e delle persone interposte, rendendo irrilevanti le interposizioni artificiose. Il terzo comma definisce il collegamento in termini qualitativi (influenza notevole) e quantitativi (presunzione al 20% ovvero 10% per le quotate), con soglie allineate agli standard internazionali IAS/IFRS.
Quando si applica
La norma opera in tutti i contesti in cui è rilevante la struttura di gruppo. In particolare: (a) nella redazione del bilancio consolidato ex art. 2359 ss. e D.Lgs. 127/1991, che obbliga le capogruppo che controllano una o più controllate a redigere il bilancio consolidato; (b) nella disciplina degli acquisti di azioni proprie e di azioni della controllante (artt. 2357 e 2359-bis), dove le partecipazioni indirette vengono aggregate; (c) nelle comunicazioni obbligatorie alle autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia) per i gruppi quotati o bancari; (d) nella valutazione delle operazioni con parti correlate ex art. 2391-bis, dove la qualità di controllata o collegata determina l'applicazione di procedure di trasparenza; (e) nella normativa fiscale (consolidato fiscale nazionale e mondiale ex artt. 117-142 TUIR), che richiama le definizioni civilistiche di controllo.
Connessioni
L'art. 2359 c.c. è norma-satellite di un sistema articolato. Gli artt. 2359-bis e 2359-ter ne attuano le conseguenze sul piano degli acquisti di azioni della controllante da parte delle controllate. L'art. 2497 c.c. disciplina la responsabilità della capogruppo nella direzione e coordinamento di società. Il D.Lgs. 127/1991 regola il bilancio consolidato richiamando le definizioni del 2359. In ambito Consob, il Regolamento Emittenti e il Regolamento Parti Correlate (delibera 17221/2010) utilizzano le stesse categorie. In sede penale, l'art. 2634 c.c. sull'infedeltà patrimoniale e l'art. 2625 sulla violazione del segreto si applicano anche all'interno dei gruppi. Sul piano fiscale, gli artt. 117 ss. TUIR disciplinano il consolidato nazionale, richiedendo il controllo ai sensi del 2359, primo comma.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è socio unico di Alpha S.r.l., che a sua volta detiene il 60% delle azioni di Beta S.p.A. Beta è quindi una controllata di diritto di Alpha ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c. Quando Alpha redige il bilancio, deve valutare se sussiste l'obbligo di consolidamento ex D.Lgs. 127/1991. Tizio, in quanto dominus di Alpha, esercita indirettamente il controllo su Beta, con conseguente applicazione della regola del computo esteso per eventuali ulteriori partecipazioni di Beta in altre società.
Caso 2: Caio controlla Gamma S.p.A
con il 35% del capitale, ma l'assemblea ordinaria di Gamma è storicamente disertata dai soci di minoranza, sicché Caio riesce sistematicamente a far approvare le delibere. Il notaio incaricato della due diligence per una fusione qualifica Gamma come controllata di fatto di Caio ai sensi dell'art. 2359, n. 2, c.c., con obbligo di informativa nelle note al bilancio e nelle comunicazioni Consob.
Caso 3: Caso 3
Sempronio partecipa per il 22% al capitale di Delta S.p.A., quotata in un mercato non regolamentato. Poiché la soglia del 20% è superata, si presume che Sempronio eserciti un'influenza notevole su Delta: quest'ultima andrà quindi qualificata come collegata di Sempronio, con obbligo di evidenziazione nelle note integrative del bilancio della sua capogruppo e applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione della partecipazione.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra società controllata e società collegata?
La controllata è soggetta all'influenza dominante della controllante, che può esercitare la maggioranza dei voti o comunque orientarne le decisioni assembleari o per via contrattuale. La collegata è invece una società su cui un'altra esercita un'influenza notevole ma non dominante, presunta quando si detiene almeno il 20% dei voti (10% per le quotate).
Quando scatta il controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359 n. 2?
Quando una società, pur senza la maggioranza assoluta dei voti, riesce sistematicamente a determinare l'esito delle assemblee ordinarie grazie all'assenteismo degli altri soci o alla frammentazione del capitale. La valutazione è in concreto, caso per caso, ed è spesso oggetto di accertamento da parte delle autorità di vigilanza.
I voti detenuti tramite fiduciaria contano ai fini del controllo?
Sì. Il secondo comma dell'art. 2359 stabilisce espressamente che nel computo dei voti si includono quelli spettanti a società fiduciarie e a persone interposte, al fine di evitare che l'interposizione fittizia consenta di eludere le norme sul controllo.
Quali obblighi conseguono alla qualifica di società collegata?
Le partecipazioni in società collegate devono essere valutate con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato (D.Lgs. 127/1991) e devono essere specificamente indicate nella nota integrativa. Nelle società quotate, le operazioni con le collegate sono soggette alla procedura per le operazioni con parti correlate.
Il controllo contrattuale ex art. 2359 n. 3 richiede una partecipazione azionaria?
No. Il controllo contrattuale prescinde dal possesso di azioni o quote: è sufficiente che un'altra società eserciti un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali, come accordi di esclusiva, contratti di dominazione o dipendenze economiche strutturali.
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