Autore: Andrea Marton

  • Art. 59 Reg. (UE) 2024/1689 – Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l’IA di determinati sistemi di IA nell’interesse pubblico

    Art. 59 Reg. (UE) 2024/1689 – Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l’IA di determinati sistemi di IA nell’interesse pubblico

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Nello spazio di sperimentazione normativa per l’IA, i dati personali legalmente raccolti per altre finalità possono essere trattati unicamente ai fini dello sviluppo, dell'addestramento e delle prove di determinati sistemi di IA nello spazio di sperimentazione quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) i sistemi di IA sono sviluppati per salvaguardare un interesse pubblico rilevante da parte di un'autorità pubblica o di un'altra persona fisica o giuridica e in uno o più dei settori seguenti: i) la sicurezza pubblica e la sanità pubblica, compresi l'individuazione, la diagnosi, la prevenzione, il controllo e il trattamento delle malattie e il miglioramento dei sistemi sanitari; ii) un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, la tutela della biodiversità, la protezione contro l'inquinamento, le misure per la transizione verde, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; iii) la sostenibilità energetica; iv) la sicurezza e la resilienza dei sistemi di trasporto e della mobilità, delle infrastrutture critiche e delle reti; v) l'efficienza e la qualità della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici; i) la sicurezza pubblica e la sanità pubblica, compresi l'individuazione, la diagnosi, la prevenzione, il controllo e il trattamento delle malattie e il miglioramento dei sistemi sanitari; ii) un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, la tutela della biodiversità, la protezione contro l'inquinamento, le misure per la transizione verde, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; iii) la sostenibilità energetica; iv) la sicurezza e la resilienza dei sistemi di trasporto e della mobilità, delle infrastrutture critiche e delle reti; v) l'efficienza e la qualità della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici;

    i) la sicurezza pubblica e la sanità pubblica, compresi l'individuazione, la diagnosi, la prevenzione, il controllo e il trattamento delle malattie e il miglioramento dei sistemi sanitari;

    ii) un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, la tutela della biodiversità, la protezione contro l'inquinamento, le misure per la transizione verde, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

    iii) la sostenibilità energetica;

    iv) la sicurezza e la resilienza dei sistemi di trasporto e della mobilità, delle infrastrutture critiche e delle reti;

    v) l'efficienza e la qualità della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici;

    b) i dati trattati sono necessari per il rispetto di uno o più dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, qualora tali requisiti non possano essere efficacemente soddisfatti mediante il trattamento di dati anonimizzati, sintetici o di altri dati non personali;

    c) esistono meccanismi di monitoraggio efficaci per individuare eventuali rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725 durante la sperimentazione nello spazio di sperimentazione e meccanismi di risposta per attenuare rapidamente tali rischi e, ove necessario, interrompere il trattamento;

    d) i dati personali da trattare nel contesto dello spazio di sperimentazione sono in un ambiente di trattamento dei dati funzionalmente separato, isolato e protetto sotto il controllo del potenziale fornitore e solo le persone autorizzate hanno accesso a tali dati;

    e) i fornitori possono condividere ulteriormente i dati originariamente raccolti solo in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati; i dati personali creati nello spazio di sperimentazione non possono essere condivisi al di fuori dello spazio di sperimentazione;

    f) il trattamento di dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione non comporta misure o decisioni aventi ripercussioni sugli interessati né incide sull'applicazione dei loro diritti sanciti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali;

    g) i dati personali trattati nell'ambito dello spazio di sperimentazione sono protetti mediante adeguate misure tecniche e organizzative e cancellati una volta terminata la partecipazione allo spazio di sperimentazione o al raggiungimento del termine del periodo di conservazione dei dati personali;

    h) i log del trattamento dei dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione sono conservati per la durata della partecipazione allo spazio di sperimentazione, salvo diversa disposizione del diritto dell'Unione o nazionale;

    i) una descrizione completa e dettagliata del processo e della logica alla base dell'addestramento, delle prove e della convalida del sistema di IA è conservata insieme ai risultati delle prove nell'ambito della documentazione tecnica di cui all'allegato IV;

    j) una breve sintesi del progetto di IA sviluppato nello spazio di sperimentazione, dei suoi obiettivi e dei risultati attesi è pubblicata sul sito web delle autorità competenti; tale obbligo non riguarda i dati operativi sensibili in relazione alle attività delle autorità competenti in materia di contrasto, di controllo delle frontiere, di immigrazione o di asilo.

    2. A fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, sotto il controllo e la responsabilità delle autorità di contrasto, il trattamento dei dati personali negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA si basa su una specifica disposizione di diritto nazionale o dell'Unione ed è soggetto alle stesse condizioni cumulative di cui al paragrafo 1.

    3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale che escludono il trattamento dei dati personali per fini diversi da quelli espressamente menzionati in tali disposizioni, nonché il diritto dell'Unione o nazionale che stabilisce la base per il trattamento dei dati personali necessario ai fini dello sviluppo, delle prove e dell'addestramento di sistemi di IA innovativi o qualsiasi altra base giuridica, conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

  • Art. 61 DPR 230/2000 – Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento

    Art. 61 DPR 230/2000 – Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.

    2. 2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto può: a) concedere colloqui oltre quelli previsti dagli articoli 37 e 39 ; b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.

  • Art. 9 D.Lgs. 148/2015 – Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie

    Art. 9 D.Lgs. 148/2015 – Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l’INPS, di cui all’ articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all’articolo 13.

    2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

  • Art. 682 Codice della Navigazione – Provvedimento di autorizzazione

    Art. 682 Codice della Navigazione – Provvedimento di autorizzazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere: 1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia; 2) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo; 3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l'autorizzazione.

  • Casi pratici comma 1 LB 2026: saldo netto e ricorso al mercato

    Il comma 1 LB 2026 fissa due numeri che fanno da cornice a tutta la manovra: il saldo netto da finanziare (SNF) e il ricorso al mercato per il triennio 2026-2028. Sembrano cifre tecniche da addetti ai lavori, ma decidono quanto debito lo Stato può accendere ogni anno, quanti titoli può emettere sui mercati e quale margine ha il Parlamento per nuove spese o nuove tasse. Qui vediamo cinque scenari reali in cui questi tetti vengono testati, sforati o difesi.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) richiama l’Allegato I della stessa legge, dove sono indicati in cifra esatta i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Si tratta della prima norma sostanziale del testo: tutto il resto della legge (spese, entrate, fondi, deroghe) deve restare dentro questa cornice, pena la necessità di una manovra correttiva.

    Il quadro di riferimento è doppio. Da un lato, la legge 196/2009 sulla contabilità e finanza pubblica disciplina la struttura del bilancio dello Stato e impone che ogni legge di bilancio fissi questi due aggregati. Dall’altro, gli impegni assunti in sede europea (Regolamento UE 1466/97 sul Patto di stabilità e Regolamento UE 1467/97 sulla procedura per disavanzi eccessivi, oggi integrati dalle nuove regole del 2024) vincolano il deficit nominale e il debito rispetto al PIL. Il SNF della LB 2026 va dunque letto come la cifra che traduce in numeri italiani gli accordi europei.

    SNF vs ricorso al mercato: due livelli distinti

    Il saldo netto da finanziare è la differenza tra entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato, escluse le operazioni di accensione e rimborso prestiti. In sostanza, è quanto manca per coprire le spese ordinarie con le entrate ordinarie: rappresenta il deficit del bilancio statale in senso stretto, e fissa il fabbisogno netto da reperire.

    Il ricorso al mercato è un aggregato più ampio: comprende non solo il SNF, ma anche le risorse necessarie per rimborsare i titoli in scadenza e per finanziare eventuali altre operazioni di provvista (BOT, BTP, CCT, prestiti). È il volume complessivo che il Tesoro deve raccogliere sui mercati finanziari nell’anno. Per intendersi: SNF è quanto serve di nuovo debito netto; ricorso al mercato è quanto debito lordo va emesso, incluso il refinanziamento di quello in scadenza.

    Entrambi i valori sono espressi sia in competenza (impegni giuridicamente assunti) sia in cassa (pagamenti effettivi nell’anno). Il MEF e la Corte dei Conti vigilano sulla coerenza con il Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile e con la Nota di aggiornamento (NaDEF) di settembre.

    Il triennio 2026-2028 e il vincolo UE

    La scelta di fissare i tetti per tre anni risponde a una logica programmatica: il bilancio dello Stato è pluriennale e ogni manovra deve mostrare una traiettoria credibile di rientro del deficit verso gli obiettivi europei. I numeri dell’Allegato I della LB 2026 sono quindi calibrati su una discesa graduale del SNF nel triennio, coerente con il percorso di aggiustamento concordato con la Commissione UE.

    Se durante l’anno il governo o il Parlamento dovessero superare il tetto del SNF, scatta un meccanismo automatico: serve una nuova autorizzazione legislativa, tipicamente una manovra correttiva o un decreto che modifichi l’Allegato I. Senza questa autorizzazione, gli atti di spesa che sforano sono nulli per difetto di copertura, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

    Scenario 1: decreto attuativo che sfora il SNF di competenza

    A luglio 2026 il governo emana un decreto-legge per finanziare interventi straordinari di protezione civile dopo un evento sismico, con stanziamenti per 4,2 miliardi. La Ragioneria generale dello Stato verifica che la quota a carico del bilancio dello Stato porterebbe il SNF di competenza oltre il tetto fissato dall’Allegato I della LB 2026 per quell’anno.

    La conseguenza non è il blocco dell’intervento, ma l’obbligo di trovare coperture aggiuntive o di chiedere al Parlamento l’autorizzazione a uno scostamento di bilancio ex articolo 6 della legge 243/2012. Il decreto entra in vigore solo se accompagnato da una relazione tecnica che dimostra la compatibilità con i nuovi tetti, eventualmente aggiornati. Cosa fa il cittadino: legge sui media che «il governo ha chiesto lo scostamento», e quello scostamento è esattamente l’atto che riallinea il SNF al nuovo livello.

    Scenario 2: emissione BTP che spinge il ricorso al mercato sopra il tetto

    A ottobre 2026 il Tesoro prevede di emettere un BTP a 30 anni per rifinanziare titoli in scadenza e raccogliere liquidità supplementare. La proiezione del Dipartimento del Tesoro mostra che il volume totale di emissioni dell’anno potrebbe superare il tetto del ricorso al mercato fissato dall’Allegato I.

    In questo caso lo strumento operativo è riprogrammare il calendario delle aste: posticipare emissioni al 2027, ridurre i tagli di alcune tranche, oppure usare il conto disponibilità del Tesoro presso Banca d’Italia per attutire il fabbisogno di cassa. Se nessuna di queste leve basta, serve una modifica dell’Allegato I con norma di rango primario. Per un’impresa che ha investito in BTP, l’effetto pratico è nella tempistica delle emissioni: alcune attese potrebbero slittare, modificando il rendimento atteso sul secondario.

    Scenario 3: manovra correttiva infrannuale a giugno 2027

    A metà 2027, i dati Istat mostrano un PIL inferiore alle stime del DEF 2026: minore gettito IRPEF e IVA, maggiori spese per ammortizzatori sociali. Il SNF di cassa rischia di superare di 6,8 miliardi il tetto fissato per il 2027 dalla LB 2026.

    Il governo presenta un decreto di manovra correttiva con tagli mirati (spending review su consumi intermedi della PA), aumento di alcune accise, rinvio di un’agevolazione fiscale prevista. La Corte dei Conti emette parere preliminare sulla coerenza con l’Allegato I aggiornato; il Parlamento converte in legge entro 60 giorni. Per il cittadino significa, ad esempio, un aumento di 2 centesimi sul litro di benzina; per un’impresa, lo slittamento di un credito d’imposta atteso.

    Scenario 4: agenzia di rating che analizza il SNF

    A novembre 2026 Standard & Poor’s pubblica il review periodico sul debito sovrano italiano. Tra gli elementi che pesano nel giudizio (D.Lgs. 39/2011 disciplina la vigilanza sulle agenzie di rating in Italia) c’è la coerenza tra il SNF programmato dalla LB 2026, il SNF effettivo a consuntivo e la traiettoria di discesa concordata con la Commissione UE.

    Se il SNF di cassa risulta in linea con l’Allegato I, il rating BBB resta stabile e lo spread BTP-Bund si mantiene sotto i 130 punti base. Se invece lo sforamento è significativo e non spiegato, S&P può mettere il rating in outlook negativo: lo spread sale, il costo medio del debito aumenta, e nella manovra successiva ogni miliardo di nuove spese costa di più in interessi. È il classico circolo vizioso che il comma 1 cerca di prevenire fissando tetti vincolanti.

    Scenario 5: coerenza con il DEF di aprile 2026

    Ad aprile 2026, il governo presenta il DEF con le proiezioni macroeconomiche aggiornate. Il documento contiene anche la verifica di coerenza tra gli aggregati programmati dalla LB 2026 (SNF e ricorso al mercato) e i nuovi scenari di crescita, inflazione e tassi.

    Se il DEF stima che il SNF effettivo 2026 sarà più basso del tetto autorizzato (ad esempio perché il gettito IRES è risultato superiore alle attese), si crea un «tesoretto» di bilancio che può essere usato in autunno per finanziare misure aggiuntive. Se invece il SNF stimato supera il tetto, il governo deve anticipare nella NaDEF di settembre le misure correttive che verranno poi inserite nella LB 2027. Il comma 1 della LB 2026 funziona quindi come il punto fermo rispetto a cui ogni aggiornamento successivo si misura.

    Cosa significa per cittadini e imprese

    Per il cittadino, il SNF e il ricorso al mercato sono indicatori della sostenibilità del debito pubblico. Un SNF in discesa nel triennio significa che lo Stato sta riducendo il fabbisogno netto e quindi, nel medio periodo, gli interessi sul debito pesano meno sulla spesa pubblica corrente: più risorse per scuola, sanità, pensioni. Tradotto in concreto: il margine per nuove detrazioni IRPEF o per il taglio dell’IRAP in legge di bilancio dipende dal SNF residuo, non dalle promesse politiche.

    Per un’impresa, soprattutto quella che lavora con la pubblica amministrazione o accede a incentivi statali, il livello del SNF determina quanto credito d’imposta o contributo a fondo perduto il governo può effettivamente stanziare. Un’impresa che pianifica investimenti in transizione 5.0, ricerca e sviluppo o ZES unica deve guardare al tetto del SNF della LB 2026 prima ancora che al singolo articolo di stanziamento: se il tetto è tirato, le agevolazioni sono più rigide o sottoposte a click-day rapidi.

    Per il Parlamento, infine, il comma 1 è il muro entro cui muoversi durante la sessione di bilancio: ogni emendamento parlamentare deve avere copertura compatibile con il SNF autorizzato, altrimenti la Commissione bilancio lo dichiara inammissibile.

    Norme e fonti

    • Art. 1 c. 1 L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e Allegato I — livelli massimi SNF e ricorso al mercato 2026-2028
    • L. 196/2009 — Legge di contabilità e finanza pubblica, art. 21 sul contenuto della legge di bilancio
    • D.Lgs. 39/2011 — Disciplina nazionale sulle agenzie di rating del credito
    • Reg. UE 1466/97 — Patto di stabilità e crescita, sorveglianza multilaterale
    • Reg. UE 1467/97 — Procedura per i disavanzi eccessivi
    • L. 243/2012, art. 6 — Eventi eccezionali e scostamento di bilancio (con riferimento all’art. 81 Cost.)

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra SNF e deficit comunicato a Bruxelles?

    Il SNF riguarda il solo bilancio dello Stato, in contabilità finanziaria nazionale. Il deficit notificato alla Commissione UE è il deficit della Pubblica amministrazione complessiva (Stato, enti territoriali, enti previdenziali) in contabilità economica SEC 2010. Sono due aggregati diversi, ma legati: un SNF in discesa contribuisce a ridurre anche il deficit PA, che è il numero rilevante per il Patto di stabilità.

    Cosa succede se il ricorso al mercato sfora il tetto?

    Operativamente il Tesoro può riprogrammare il calendario delle aste o usare la liquidità del conto presso Banca d’Italia. Giuridicamente serve una modifica dell’Allegato I, tipicamente con un decreto-legge convertito in legge entro 60 giorni. Senza autorizzazione legislativa, le emissioni eccedenti sarebbero illegittime.

    Il cittadino dove può consultare i livelli esatti per il 2026?

    L’Allegato I della L. 199/2025 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale insieme al testo della legge e disponibile sul sito Normattiva. La Ragioneria generale dello Stato pubblica inoltre il bilancio dello Stato pluriennale 2026-2028 con i dettagli per missione, programma e capitolo.

    Il SNF della LB 2026 è più alto o più basso di quello della LB 2025?

    La traiettoria programmata è di discesa, in coerenza con il percorso di aggiustamento concordato con la Commissione UE dopo l’uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi. I numeri esatti sono nell’Allegato I e nella Sezione II del bilancio dello Stato: il confronto puntuale anno su anno mostra una riduzione graduale del SNF di cassa.

  • Art. 54 Reg. (UE) 2024/1689 – Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

    Art. 54 Reg. (UE) 2024/1689 – Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Prima di immettere sul mercato dell'Unione un modello di IA per finalità generali, i fornitori stabiliti in paesi terzi nominano, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione.

    2. Il fornitore consente al suo rappresentante autorizzato di eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore.

    3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore. Fornisce una copia del mandato all'ufficio per l'IA, su richiesta, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Ai fini del presente regolamento, il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire i compiti seguenti:

    a) verificare che la documentazione tecnica di cui all'allegato XI sia stata redatta e che tutti gli obblighi di cui all'articolo 53 e, se del caso, all'articolo 55 siano stati adempiuti dal fornitore;

    b) tenere a disposizione dell'ufficio per l'IA e delle autorità nazionali competenti una copia della documentazione tecnica di cui all'allegato XI per un periodo di 10 anni dalla data in cui il modello di IA per finalità generali è stato immesso sul mercato e i dati di contatto del fornitore che ha nominato il rappresentante autorizzato;

    c) fornire all'ufficio per l'IA, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione, comprese quelle di cui alla lettera b), necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi di cui al presente capo;

    d) cooperare con l'ufficio per l'IA e le autorità competenti, su richiesta motivata, in qualsiasi azione intrapresa da queste ultime in relazione al modello di IA per finalità generali, anche quando il modello è integrato nei sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione.

    4. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di essere interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del fornitore, nei confronti dell'ufficio per l'IA o delle autorità competenti per tutte le questioni relative al rispetto del presente regolamento.

    5. Il rappresentante autorizzato pone fine al mandato se ritiene o ha motivi di ritenere che il fornitore agisca in contrasto con i propri obblighi a norma del presente regolamento. In tal caso, comunica immediatamente anche all'ufficio per l'IA la cessazione del mandato e i relativi motivi.

    6. L’obbligo di cui al presente articolo non si applica ai fornitori di modelli di IA per finalità generali rilasciati con licenza libera e open source che consentono l’accesso, l’uso, la modifica e la distribuzione del modello e i cui parametri, compresi i pesi, le informazioni sull’architettura del modello e le informazioni sull’uso del modello, sono resi pubblici, tranne nel caso in cui i modelli di IA per finalità generali presentino rischi sistemici.

  • Art. 23 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della vigilanza nella zona marittima

    Art. 23 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della vigilanza nella zona marittima

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico.

    2. Se il capitano della nave non è munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio dell’Agenzia per i necessari accertamenti.

    3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l’imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell’Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell’Agenzia per i relativi provvedimenti.

  • Art. 74 D.Lgs. 259/2003 – Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

    Art. 74 D.Lgs. 259/2003 – Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.

    2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

    3. L’Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell’Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell’ articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di seguito denominate “linee guida SPM”.

    4. Se un’impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso. articolo precedente articolo successivo

  • Contratto di multiproprietà: esempi pratici sull’art. 71 Codice del Consumo

    In sintesi

    • L’art. 71 del Codice del Consumo impone la forma scritta a pena di nullità per il contratto di multiproprietà e per i contratti collegati di prodotti per vacanze a lungo termine, rivendita e scambio.
    • Il documento deve essere redatto in lingua italiana e, se il consumatore lo richiede, anche nella lingua dello Stato UE di residenza o di cittadinanza.
    • Devono essere riportate identità delle parti, luogo, data di sottoscrizione, durata del contratto e dichiarazione di assenza di oneri economici non contrattualizzati.
    • Nei contratti di scambio o rivendita vanno indicate espressamente le condizioni di esercizio del diritto, dei costi accessori e degli obblighi reciproci.
    • La nullità per difetto di forma è relativa: opera soltanto a vantaggio del consumatore, può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non può essere invocata dall’operatore.
    • Il contratto incorpora il contenuto del modulo informativo previsto dall’art. 70 Codice del Consumo, che diventa parte integrante e vincolante dell’accordo.
    • L’AGCM vigila sulle pratiche commerciali scorrette spesso collegate a queste vendite, in particolare a presentazioni promozionali e tecniche di pressione.

    Prima degli esempi: perché la forma del contratto conta davvero

    Il timesharing nasce come prodotto turistico, ma sul piano giuridico è un contratto a esecuzione prolungata, con impegni economici talvolta ventennali e una rete di soggetti coinvolti (società venditrice, gestore del complesso, club di scambio, eventuali intermediari di rivendita). La complessità contrattuale e l’ambiente in cui la vendita avviene – sale presentazione, viaggi premio, omaggi vincolati a una decisione immediata – hanno spinto il legislatore europeo, con la Direttiva 2008/122/CE, a imporre regole formali stringenti che il legislatore italiano ha trasposto agli articoli 69 e seguenti del Codice del Consumo.

    L’art. 71 si colloca esattamente in questo punto della catena di tutela: dopo l’obbligo informativo precontrattuale dell’art. 70 e prima della disciplina del diritto di recesso degli articoli 73-75. La sua funzione è impedire che la vendita di un diritto pluriennale di godimento turistico avvenga su base verbale, in modo improvvisato o in lingua non compresa dall’acquirente. Conoscere il contenuto minimo del contratto consente al consumatore di leggere il documento al di fuori della pressione commerciale e di valutare se il modulo informativo coincida davvero con ciò che gli è stato promesso.

    Forma scritta, nullità relativa e lingua del contratto

    Il primo comma dell’art. 71 stabilisce che il contratto deve essere redatto per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a pena di nullità. Si tratta di una nullità di protezione, conformata sul modello dell’art. 36 Cod. Consumo: opera soltanto a vantaggio del consumatore, è rilevabile d’ufficio dal giudice ma non può essere invocata dall’operatore per liberarsi del vincolo. L’effetto pratico è che, se manca il documento scritto o se mancano gli elementi essenziali richiesti dalla norma, il consumatore può chiedere la restituzione integrale di quanto pagato senza subire la decadenza del diritto.

    Il secondo profilo riguarda la lingua. Il contratto deve essere redatto in lingua italiana e, su richiesta del consumatore, anche nella lingua dello Stato membro dell’Unione europea in cui egli risiede o di cui è cittadino. La traduzione non è una cortesia commerciale: è un requisito di validità nella misura in cui consente al consumatore di comprendere l’estensione degli impegni assunti. Per i contratti conclusi con consumatori italiani in strutture estere, l’operatore deve comunque fornire la versione italiana, anche quando l’attività promozionale si svolga in lingua diversa.

    Contenuto minimo, modulo informativo e contratti collegati

    Il contratto deve contenere identità, indirizzo e firma delle parti, data e luogo di sottoscrizione, descrizione precisa del bene o del pacchetto di servizi turistici, durata del contratto e periodo annuale di godimento. Una clausola specifica deve attestare che non sono dovuti pagamenti ulteriori rispetto a quelli espressamente contrattualizzati. Il modulo informativo precontrattuale di cui all’art. 70 Codice del Consumo è incorporato per intero come parte integrante del contratto e non può essere modificato unilateralmente prima della firma, salvo accordo espresso del consumatore e fatte salve le modifiche derivanti da cause di forza maggiore.

    Nei contratti collegati – prodotti per vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e contratti di scambio – devono essere indicate in modo distinto le condizioni di esercizio del diritto, l’importo dei corrispettivi periodici, le modalità di adesione al circuito di scambio, la durata e le ipotesi di cessazione. La separazione tra contratto principale e contratti accessori è fondamentale, perché il recesso dal primo, ai sensi dell’art. 74 Codice del Consumo, comporta il recesso automatico dai secondi senza spese a carico del consumatore.

    Caso 1 – Sottoscrizione in fiera senza modulo informativo

    Scenario. Tizio partecipa, insieme alla famiglia, a una presentazione turistica organizzata in un albergo di una località balneare. Al termine della giornata firma un contratto di multiproprietà di durata trentennale per una settimana all’anno in un residence iberico. Il documento gli viene consegnato in copia unica, in lingua spagnola, senza che gli sia stato esibito il modulo informativo standardizzato e senza alcun riepilogo del prezzo complessivo né degli oneri annuali di gestione.

    Come si legge in pratica. Il contratto presenta due profili di invalidità ai sensi dell’art. 71. In primo luogo manca la lingua italiana: Tizio, consumatore italiano, ha diritto a una versione nella propria lingua. In secondo luogo l’inserimento del modulo informativo come parte integrante non risulta documentato. La nullità di protezione consente a Tizio di chiedere la restituzione delle somme versate; il termine di recesso dell’art. 73 Cod. Consumo, peraltro, non inizia a decorrere finché il modulo informativo non è consegnato regolarmente.

    Documenti. Copia del contratto firmato, ricevute dei versamenti, eventuale brochure promozionale, comunicazioni e-mail con la società venditrice, biglietto e prenotazione dell’evento, dichiarazioni testimoniali sulla presentazione.

    Caso 2 – Acconto richiesto in violazione del divieto

    Scenario. Caia firma un contratto di prodotto per vacanze a lungo termine valido dieci anni, con una rata annuale di iscrizione al club. Subito dopo la sottoscrizione l’operatore le chiede di versare un acconto del 30% sul totale del prezzo, da pagare entro tre giorni a mezzo bonifico. Caia versa la somma. Dopo una settimana, leggendo con calma il documento, si rende conto che non è indicato alcun riepilogo dei pagamenti scaglionati né la clausola che esclude l’esistenza di oneri non contrattualizzati.

    Come si legge in pratica. Il contratto è incompleto rispetto al contenuto minimo dell’art. 71. A ciò si aggiunge la violazione dell’art. 72 Cod. Consumo, che vieta qualsiasi corresponsione di denaro durante il periodo di esercizio del diritto di recesso. Caia può eccepire la nullità di protezione e, in parallelo, chiedere la restituzione dell’acconto come somma indebitamente percepita. Il diritto di recesso resta esercitabile finché non viene messa nelle condizioni di valutare consapevolmente l’impegno.

    Documenti. Contratto, contabile del bonifico, comunicazione con cui è stato richiesto l’acconto, eventuali condizioni generali allegate, lettera di esercizio del recesso con raccomandata.

    Caso 3 – Modulo informativo modificato verbalmente prima della firma

    Scenario. Sempronio riceve il modulo informativo precontrattuale per una multiproprietà alpina che indica una settimana fissa nel mese di agosto. In sede di firma, su rassicurazione verbale del venditore, accetta una clausola che assegna invece una settimana variabile a discrezione del gestore. Nessuna modifica scritta è apposta al modulo. Dopo due anni, Sempronio non riesce mai a ottenere una settimana di alta stagione.

    Come si legge in pratica. L’art. 71 stabilisce che il modulo informativo è parte integrante del contratto e che le modifiche prima della firma sono ammesse solo per cause di forza maggiore o se espressamente accettate per iscritto dal consumatore. La modifica verbale non vincola Sempronio: la clausola sulla settimana variabile è inefficace e prevale la previsione originaria del modulo. Egli può chiedere l’esatto adempimento o, in alternativa, il risarcimento del danno per le settimane non fruite in conformità all’offerta originaria.

    Documenti. Modulo informativo precontrattuale, contratto firmato con la clausola modificata, prenotazioni effettuate e rifiutate, scambi e-mail con il gestore, eventuali messaggi del venditore in cui era promessa la settimana fissa.

    Caso 4 – Contratto di rivendita con condizioni opache

    Scenario. Mevia, titolare di una multiproprietà che desidera dismettere, stipula un contratto di rivendita con un intermediario che le promette di trovare un acquirente entro sei mesi. Il documento prevede una commissione di iscrizione di 1.800 euro, da versare subito, senza tuttavia indicare la durata massima del mandato, le condizioni di restituzione della commissione in caso di mancata vendita, né le modalità di pubblicizzazione del bene.

    Come si legge in pratica. L’art. 71 estende ai contratti di rivendita l’obbligo di forma scritta e di contenuto minimo, comprese le condizioni di esercizio del diritto. Mancano elementi essenziali: durata, oneri di restituzione, descrizione del servizio. Inoltre, ai sensi dell’art. 72 Cod. Consumo, è vietato richiedere pagamenti prima che il bene sia effettivamente venduto o prima che il contratto di rivendita sia cessato per altra causa. Mevia può far valere la nullità di protezione e chiedere la restituzione della commissione.

    Documenti. Contratto di rivendita, ricevuta della commissione versata, comunicazioni dell’intermediario, eventuali annunci pubblicati, lettera di contestazione e richiesta di restituzione delle somme.

    Caso 5 – Adesione a un club di scambio collegato

    Scenario. Tizia firma una multiproprietà ventennale e, contestualmente, aderisce a un contratto di scambio che le consente di convertire le settimane del proprio complesso in soggiorni presso strutture affiliate. Quando, dopo qualche anno, esercita validamente il recesso dalla multiproprietà principale per sopravvenuta inagibilità del complesso, il club di scambio le chiede comunque di pagare la quota annuale residua del contratto di scambio.

    Come si legge in pratica. Il contratto di scambio è un contratto accessorio. Ai sensi dell’art. 74 Cod. Consumo, il recesso dal contratto principale di multiproprietà comporta automaticamente la cessazione del contratto di scambio, senza penalità né costi a carico del consumatore. La pretesa del club è infondata e si pone in contrasto anche con il contenuto minimo richiesto dall’art. 71, che impone di chiarire ex ante le condizioni di cessazione dei contratti collegati. Tizia può opporre formalmente la cessazione del rapporto.

    Documenti. Contratto principale di multiproprietà, contratto di scambio, comunicazione di recesso dalla multiproprietà, comunicazione del gestore sull’inagibilità del complesso, richiesta scritta di pagamento ricevuta dal club, lettera di contestazione.

    Quando chiedere una verifica

    Le controversie in materia di multiproprietà combinano spesso più piani: la validità formale del contratto, il rispetto della disciplina sul recesso, la correttezza delle pratiche commerciali e la natura accessoria di eventuali contratti di scambio o rivendita. Prima di sottoscrivere o di contestare un contratto è utile farsi assistere da un professionista esperto in diritto dei consumatori, che possa valutare modulo informativo, clausole contrattuali e tempistiche di esercizio dei diritti. Per individuare un professionista qualificato puoi rivolgerti a fiscoinvestimenti.it, dove è possibile richiedere una verifica preliminare del proprio caso e ricevere indicazioni operative.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 69 Codice del Consumo – definizioni di multiproprietà, prodotti per vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
    • Art. 70 Codice del Consumo – informazioni precontrattuali e modulo informativo standardizzato.
    • Art. 72 Codice del Consumo – divieto di acconti e pagamenti durante il periodo di recesso.
    • Art. 73 Codice del Consumo – diritto di recesso del consumatore.
    • Art. 74 Codice del Consumo – effetti del recesso sui contratti accessori.
    • Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori nei contratti di multiproprietà, prodotti per vacanze a lungo termine, rivendita e scambio.
    • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – provvedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore timesharing, pubblicati su agcm.it.
    • Normattiva – testo coordinato del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, consultabile su normattiva.it.

    Domande frequenti

    Che cosa succede se il contratto di multiproprietà non è in forma scritta? Il contratto è nullo. Si tratta di una nullità di protezione: opera solo a vantaggio del consumatore, che può chiederne la dichiarazione e ottenere la restituzione delle somme versate, mentre l’operatore non può invocarla.

    Il contratto deve essere tradotto nella mia lingua se sono cittadino di un altro Stato UE? Sì. L’art. 71 prevede che, su richiesta del consumatore, il contratto sia redatto anche nella lingua dello Stato membro dell’Unione europea in cui risiede o di cui è cittadino, oltre alla lingua italiana.

    Il modulo informativo che ho ricevuto prima della firma fa parte del contratto? Sì. Il modulo informativo previsto dall’art. 70 è parte integrante del contratto e non può essere modificato unilateralmente prima della sottoscrizione, salvo cause di forza maggiore o accordo espresso del consumatore.

    Se recedo dal contratto principale, devo continuare a pagare il contratto di scambio? No. Ai sensi dell’art. 74 Cod. Consumo, il recesso dal contratto di multiproprietà comporta automaticamente la cessazione dei contratti accessori, compresi quelli di scambio, senza penalità o costi a carico del consumatore.

    Posso essere obbligato a versare un acconto subito dopo la firma? No. L’art. 72 Cod. Consumo vieta qualsiasi corresponsione di denaro durante il periodo di esercizio del diritto di recesso, e l’eventuale clausola che lo prevede è priva di effetto. Le somme versate possono essere richieste in restituzione.

  • Art. 26 TULPS – Poteri del questore su cerimonie religiose e processioni

    Art. 26 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

    Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

  • Art. 7 D.Lgs. 74/2000 – Articolo abrogato

    Art. 7 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/04/2000

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: orario di lavoro, turni, multiperiodale e straordinario

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede 40 ore settimanali di orario normale. Il contratto consente il multiperiodale (orario medio annuo), ampiamente utilizzato nelle filature, tessiture e nelle aziende con forte stagionalità. Le maggiorazioni per lo straordinario variano dal 25% al 50%. Il lavoro su tre turni continui è diffuso nelle grandi imprese manifatturiere del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
    Vigenza
    Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni orario CCNL Tessile-Abbigliamento
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno (prime 8h oltre orario settimanale) +25% Calcolata sulla quota oraria base
    Straordinario diurno (oltre le prime 8h straordinarie) +30% Progressività oraria
    Straordinario notturno (22:00-6:00) +50% Non cumulabile con indennità turno
    Straordinario festivo +50% Domenica e festività nazionali
    Lavoro ordinario notturno (turno fisso) +20% (indennità turno) Turno 3° o fisso notte
    Lavoro domenicale non in turno +30% Con riposo compensativo
    Banca ore multiperiodale – eccedenze non recuperate Liquidazione a +25% A fine periodo di riferimento

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro; si applica la più favorevole. Limite annuo di straordinario individuale: 200 ore (elevabile a 250 con accordo aziendale).

    Orario normale e multiperiodale

    L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Il CCNL Tessile prevede espressamente la possibilità di ricorrere al regime multiperiodale: l’orario medio di 40 ore si calcola su un arco di riferimento fino a 12 mesi, anziché su base settimanale rigida.

    Nel multiperiodale, l’azienda può programmare settimane con orari superiori (fino a 48 ore) e settimane ridotte, purché la media annua resti entro le 40 ore. Le eccedenze accumulate confluiscono nella banca ore e devono essere recuperate entro il periodo di riferimento; quelle non godute vengono liquidate con la maggiorazione del 25%.

    Il multiperiodale è strumento essenziale nel tessile-moda, dove la stagionalità delle collezioni (primavera-estate e autunno-inverno) determina picchi produttivi intensi seguiti da periodi di minor lavoro.

    Lavoro a turni nelle filature e tessiture

    Le imprese con ciclo produttivo continuo (filature, tessiture, tintorie) ricorrono frequentemente al lavoro su due o tre turni. Il CCNL disciplina:

    • Turno 1° (mattino): 6:00-14:00, maggiorazione nulla sull’orario ordinario;
    • Turno 2° (pomeriggio): 14:00-22:00, maggiorazione variabile per accordo aziendale (tipicamente 5-8%);
    • Turno 3° (notte): 22:00-6:00, maggiorazione del 20% sull’intera quota oraria notturna.

    Nei sistemi a ciclo continuo su 7 giorni, il lavoratore matura un giorno di riposo aggiuntivo (il cosiddetto giorno di rotazione) che si somma al riposo domenicale ordinario o, in alternativa, viene compensato economicamente.

    Straordinario: limiti e procedura

    Il limite annuo individuale di straordinario è di 200 ore, elevabile a 250 con accordo aziendale. Le prime 8 ore settimanali eccedenti l’orario normale sono retribuite con il 25% di maggiorazione; le ore successive con il 30%.

    Il lavoro straordinario è in linea di principio volontario: il rifiuto del lavoratore non è sanzionabile salvo situazioni di forza maggiore o pericolo documentato. L’azienda deve comunicare con preavviso ragionevole la richiesta di straordinario, salvo urgenze.

    Lo straordinario è computato nella retribuzione mensile dell’erogazione del mese in cui viene effettuato, salvo diverso accordo sulla banca ore.

    Riposo settimanale e pause

    Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (più il riposo giornaliero di 11 ore, D.Lgs. 66/2003) è garantito. In caso di lavoro domenicale (es. ciclo continuo), il riposo è spostato a un altro giorno con maggiorazione del 30%.

    Le pause durante il turno sono pari ad almeno 10 minuti ogni 6 ore consecutive di lavoro. Nei turni notturni la pausa minima è di 15 minuti. Le pause previste dai contratti aziendali sono spesso più generose.

    Casi pratici

    Tizio – Banca ore e liquidazione eccedenze
    Tizio (4° livello, minimo ~1.750 €, quota oraria ~10,12 €/h) accumula nella banca ore multiperiodale 15 ore non recuperate a fine periodo. L’azienda le liquida con maggiorazione del 25%: 15 × 10,12 × 1,25 = 190,00 € lordi.
    Caia – Turno notturno fisso in tessitura
    Caia lavora sul turno fisso notte (22:00-6:00) in una tessitura. Percepisce l’indennità turno del 20% sulla quota oraria notturna: con minimo 5° livello ~1.900 €/mese (quota oraria ~10,98 €/h), l’indennità vale circa 10,98 × 0,20 × 160h = 351 € lordi mensili aggiuntivi.
    Sempronio – Straordinario festivo
    Sempronio (3° livello, ~1.630 €, quota oraria ~9,42 €/h) lavora 8 ore in una domenica di picco produttivo. Maggiorazione festivo 50%: 8 × 9,42 × 1,50 = 113,04 € lordi. Se non ha riposo compensativo entro la settimana successiva, matura ulteriore diritto a riposo sostitutivo.

    Domande frequenti

    Cos'è il regime multiperiodale nel CCNL Tessile?
    È un sistema che distribuisce le 40 ore settimanali medie su un arco annuo (fino a 12 mesi). Consente settimane più lunghe nei periodi di picco e più corte nei periodi di calo, con banca ore per le eccedenze.
    Qual è il limite di straordinario annuo?
    200 ore individuali, elevabili a 250 con accordo aziendale. Le prime 8 ore settimanali eccedenti sono maggiorate del 25%, le successive del 30%.
    Come si calcola la quota oraria per lo straordinario?
    Di norma dividendo il minimo mensile per 173 (40h × 4,33 settimane). Alcune aziende usano il divisore 168 (40h × 4,2).
    Il lavoratore può rifiutare lo straordinario?
    In linea di principio sì, salvo forza maggiore o pericolo. Il rifiuto non è sanzionabile disciplinarmente se non ricorrono questi presupposti.
    Il lavoro su turni dà diritto a indennità?
    Sì. Il turno notturno fisso è maggiorato del 20% sulla quota oraria. Per i turni diurni alternati, la maggiorazione è definita dagli accordi aziendali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.