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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I fornitori di modelli GPAI (per finalità generali) stabiliti fuori dall'UE devono nominare un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione prima di immettere il modello sul mercato europeo.
  • Il rappresentante agisce su mandato scritto del fornitore e ha compiti specifici: verificare la documentazione tecnica, tenerla disponibile per 10 anni, rispondere alle richieste dell'Ufficio per l'IA e cooperare con le autorità.
  • Il rappresentante può porre fine al mandato se il fornitore agisce in contrasto con gli obblighi del Regolamento, con obbligo di immediata comunicazione all'Ufficio per l'IA.
  • L'obbligo non si applica ai modelli GPAI open source che rendono pubblici pesi, architettura e informazioni d'uso, salvo quelli che presentano rischi sistemici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 54 Reg. (UE) 2024/1689 — Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. Prima di immettere sul mercato dell'Unione un modello di IA per finalità generali, i fornitori stabiliti in paesi terzi nominano, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione.

2. Il fornitore consente al suo rappresentante autorizzato di eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore.

3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fornitore. Fornisce una copia del mandato all'ufficio per l'IA, su richiesta, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Ai fini del presente regolamento, il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire i compiti seguenti:

a) verificare che la documentazione tecnica di cui all'allegato XI sia stata redatta e che tutti gli obblighi di cui all'articolo 53 e, se del caso, all'articolo 55 siano stati adempiuti dal fornitore;

b) tenere a disposizione dell'ufficio per l'IA e delle autorità nazionali competenti una copia della documentazione tecnica di cui all'allegato XI per un periodo di 10 anni dalla data in cui il modello di IA per finalità generali è stato immesso sul mercato e i dati di contatto del fornitore che ha nominato il rappresentante autorizzato;

c) fornire all'ufficio per l'IA, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione, comprese quelle di cui alla lettera b), necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi di cui al presente capo;

d) cooperare con l'ufficio per l'IA e le autorità competenti, su richiesta motivata, in qualsiasi azione intrapresa da queste ultime in relazione al modello di IA per finalità generali, anche quando il modello è integrato nei sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione.

4. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di essere interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del fornitore, nei confronti dell'ufficio per l'IA o delle autorità competenti per tutte le questioni relative al rispetto del presente regolamento.

5. Il rappresentante autorizzato pone fine al mandato se ritiene o ha motivi di ritenere che il fornitore agisca in contrasto con i propri obblighi a norma del presente regolamento. In tal caso, comunica immediatamente anche all'ufficio per l'IA la cessazione del mandato e i relativi motivi.

6. L’obbligo di cui al presente articolo non si applica ai fornitori di modelli di IA per finalità generali rilasciati con licenza libera e open source che consentono l’accesso, l’uso, la modifica e la distribuzione del modello e i cui parametri, compresi i pesi, le informazioni sull’architettura del modello e le informazioni sull’uso del modello, sono resi pubblici, tranne nel caso in cui i modelli di IA per finalità generali presentino rischi sistemici.

Commento

I modelli GPAI e il rappresentante autorizzato

L'art. 54 si inserisce nel Capo V dell'AI Act dedicato ai modelli di IA per finalità generali (GPAI), vale a dire modelli addestrati su grandi quantità di dati che possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni. La disciplina GPAI è entrata in applicazione a partire dal 2 agosto 2025. Poiché i grandi modelli GPAI sono spesso sviluppati da fornitori extra-UE, l'AI Act adotta la logica già sperimentata dal GDPR (art. 27): l'obbligo di designare un rappresentante nell'UE che funga da punto di contatto per le autorità europee. L'obbligo si applica ai fornitori stabiliti in paesi terzi che immettono il proprio modello sul mercato dell'Unione — in qualsiasi forma, incluse API e piattaforme cloud. La nomina avviene tramite mandato scritto prima dell'immissione sul mercato; il mandato deve specificare puntualmente i compiti del rappresentante, che deve essere in grado di eseguirli concretamente.

I compiti del rappresentante autorizzato

Il par. 3 elenca in modo tassativo i compiti che il mandato deve abilitare il rappresentante a svolgere. Il rappresentante deve:

a) Verificare la conformità documentale: controllare che la documentazione tecnica prevista dall'Allegato XI dell'AI Act sia stata redatta e che tutti gli obblighi dell'art. 53 (per i modelli GPAI in generale) e, se del caso, dell'art. 55 (per i modelli GPAI con rischio sistemico) siano stati adempiuti dal fornitore. Questo compito di verifica implica che il rappresentante deve avere accesso alla documentazione tecnica e alle informazioni rilevanti del fornitore.

b) Conservare la documentazione: tenere a disposizione dell'Ufficio per l'IA e delle autorità nazionali competenti una copia della documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato, unitamente ai dati di contatto del fornitore. Questo obbligo di conservazione decennale è rilevante anche in caso di cessazione del rapporto commerciale tra fornitore e rappresentante.

c) Rispondere alle richieste dell'Ufficio per l'IA: fornire, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, inclusa quella conservata ai sensi della lett. b).

d) Cooperare nelle azioni di esecuzione: collaborare con l'Ufficio per l'IA e le autorità competenti in qualsiasi azione intrapresa in relazione al modello GPAI, anche quando il modello è stato integrato in sistemi di IA immessi sul mercato da terzi.

Il rappresentante come interlocutore delle autorità

Il par. 4 attribuisce al rappresentante una funzione di interlocuzione istituzionale: il mandato lo abilita a essere controparte dell'Ufficio per l'IA e delle autorità competenti per tutte le questioni relative al rispetto del Regolamento, in aggiunta o in sostituzione del fornitore. Questa disposizione è di grande rilevanza pratica: le autorità di vigilanza dell'UE possono rivolgersi direttamente al rappresentante europeo invece di dover avviare complesse comunicazioni internazionali con il fornitore extra-UE.

Il diritto di recesso del rappresentante

Il par. 5 introduce una tutela importante per il rappresentante autorizzato: se ritiene o ha motivi di ritenere che il fornitore stia agendo in contrasto con i propri obblighi ai sensi del Regolamento, il rappresentante può porre fine al mandato. In tal caso, deve comunicare immediatamente all'Ufficio per l'IA la cessazione del mandato e i relativi motivi.

Questa disposizione è il riflesso di una responsabilità morale e potenzialmente legale del rappresentante: il suo mandato non è una mera prestazione di rappresentanza commerciale, ma implica una funzione di garanzia verso le autorità. Un rappresentante che continuasse il proprio incarico pur sapendo che il fornitore viola sistematicamente il Regolamento potrebbe essere esposto a responsabilità proprie. Il diritto di recesso con obbligo di segnalazione è quindi il contrappeso necessario a questa posizione di responsabilità.

L'esenzione per i modelli open source

Il par. 6 introduce un'esenzione rilevante: l'obbligo di nominare un rappresentante autorizzato non si applica ai fornitori di modelli GPAI rilasciati con licenza libera e open source, a condizione che pesi, informazioni sull'architettura del modello e informazioni sull'uso del modello siano resi pubblici. La ratio è chiara: i modelli open source privi di rischio sistemico non sono immessi sul mercato nel senso commerciale del termine, e la loro accessibilità universale rende inappropriato applicare obblighi pensati per operatori commerciali con un rapporto diretto con gli utenti dell'UE.

L'esenzione cade, tuttavia, quando il modello GPAI open source presenta rischi sistemici ai sensi dell'art. 51 — vale a dire quando supera la soglia computazionale di 1025 FLOP o quando la Commissione lo designa come tale per altre ragioni. In tale caso, anche un modello open source deve rispettare gli obblighi del Capo V, inclusa la nomina del rappresentante.

Raccordo con il GDPR

I fornitori di modelli GPAI che trattano dati personali potrebbero dover gestire due figure di rappresentante: quello previsto dall'AI Act (art. 54) e quello previsto dal GDPR (art. 27 del Regolamento (UE) 2016/679). Le due figure possono coincidere nella stessa persona fisica o giuridica, purché il mandato copra entrambi i ruoli, semplificando la struttura di compliance per i fornitori extra-UE.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un fornitore di modelli GPAI stabilito fuori dall'UE può evitare di nominare un rappresentante autorizzato?

No, salvo che il modello sia rilasciato come open source con pesi e architettura pubblicamente accessibili e non presenti rischi sistemici. In tutti gli altri casi, la nomina di un rappresentante autorizzato stabilito nell'UE è obbligatoria prima dell'immissione del modello sul mercato europeo, ai sensi dell'art. 54.

Quali sono i rischi per il rappresentante autorizzato se il fornitore non adempie agli obblighi del Regolamento?

Il rappresentante è potenzialmente esposto alle conseguenze dell'inadempimento del fornitore, poiché funge da punto di contatto istituzionale per le autorità. Per tutelarsi, il rappresentante ha il diritto di recedere dal mandato ai sensi del par. 5, comunicando la cessazione e i motivi all'Ufficio per l'IA. È quindi essenziale che il mandato preveda clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità reciproche.

La figura del rappresentante autorizzato dell'art. 54 coincide con il rappresentante GDPR ex art. 27 GDPR?

Sono figure distinte con basi giuridiche diverse, ma possono coincidere nella stessa persona fisica o giuridica se il mandato copre entrambi i ruoli. I fornitori di modelli GPAI che trattano dati personali potrebbero trovare conveniente unificare le due designazioni in un unico soggetto stabilito nell'UE.

Per quanto tempo il rappresentante deve conservare la documentazione tecnica?

L'art. 54, par. 3, lett. b), impone la conservazione per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del modello. Questo obbligo vale anche in caso di cessazione anticipata del mandato: il rappresentante deve assicurarsi che la documentazione sia trasferita al fornitore o a un nuovo rappresentante prima di recedere.

Le regole GPAI, incluso l'art. 54, sono già in vigore?

Sì: le disposizioni relative ai modelli GPAI (Capo V, artt. 51-56) sono entrate in applicazione il 2 agosto 2025, ai sensi dell'art. 113, par. 1, dell'AI Act. Fornitori di modelli GPAI extra-UE che non abbiano ancora nominato un rappresentante autorizzato sono già inadempienti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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