- L'indennità è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o del decreto di esproprio.
- Si valuta l'incidenza dei vincoli di ogni natura non aventi natura espropriativa.
- Non si tiene conto delle costruzioni e migliorie realizzate al solo scopo di ottenere una maggiore indennità.
- È la disposizione generale sui criteri di stima, da leggere con gli artt. 37 e 40.
- Obiettivo: un ristoro ancorato al valore reale e attuale del bene.
Testo dell'articoloVigente
Art. 32 T.U. Espropriazione — Determinazione del valore del bene
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.
2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento.
3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera da realizzare.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Oggetto e ratio
L'art. 32 detta i criteri generali per determinare il valore del bene su cui si calcola l'indennità di espropriazione. È la cornice entro cui operano le regole speciali sulle aree edificabili (art. 37) e non edificabili (art. 40), e mira a un ristoro coerente con il valore reale e attuale del bene.
Il momento di riferimento
La valutazione si compie con riguardo alle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione volontaria o, in mancanza, della data del decreto di esproprio. Si fotografa così lo stato del bene nel momento in cui esce dal patrimonio del privato.
L'incidenza dei vincoli
Nella stima si tiene conto dei vincoli di ogni natura gravanti sul bene, purché non abbiano natura espropriativa: i vincoli conformativi, che incidono in modo generale sulla proprietà, concorrono a definire il valore, mentre non rilevano in senso riduttivo i vincoli preordinati all'esproprio.
Le opere realizzate per lucrare l'indennità
La norma esclude che si tenga conto delle costruzioni, piantagioni e migliorie realizzate dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento al solo scopo di conseguire una maggiore indennità. È una regola antielusiva, a tutela della corretta quantificazione del ristoro.
Rapporto con i criteri speciali
L'art. 32 va sempre coordinato con la disciplina specifica: per le aree edificabili l'indennità è pari al valore venale (art. 37), per quelle non edificabili si applica l'art. 40. La corretta qualificazione urbanistica del suolo è quindi il primo passaggio della stima.
Profili pratici e tutela
In concreto, la stima è spesso il cuore del contenzioso: la determinazione delle caratteristiche del bene, l'incidenza dei vincoli e l'esclusione delle migliorie elusive sono valutazioni tecniche contestabili con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello (art. 54), anche tramite consulenza tecnica.
Stima, prova e contraddittorio
La determinazione del valore è un'operazione tecnica che si fonda su dati concreti: destinazione urbanistica, caratteristiche fisiche del suolo, condizioni di mercato e incidenza dei vincoli rilevanti. Nelle controversie assume rilievo centrale la consulenza tecnica, che ricostruisce il valore secondo criteri verificabili. La regola che esclude le migliorie elusive sposta inoltre sul piano probatorio l'accertamento dello scopo con cui le opere sono state realizzate. Per il proprietario diligente è quindi importante documentare tempestivamente lo stato e le caratteristiche del bene, così da poter sostenere la propria stima in sede di opposizione davanti alla Corte d'appello.
Casi pratici
Caso 1: Stima alla data del decreto
Il valore del terreno di Tizio è determinato considerando le sue caratteristiche alla data del decreto di esproprio, non quelle anteriori.
Caso 2: Migliorie elusive
Dopo l'avvio del procedimento, Caio realizza una tettoia al solo scopo di aumentare l'indennità: di tale opera non si tiene conto nella stima.
Caso 3: Vincolo conformativo
Sul fondo di Sempronio grava un vincolo conformativo di carattere generale: la sua incidenza è valutata nella determinazione del valore del bene.
Domande frequenti
A quale momento si riferisce la stima del bene?
Alle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o, in mancanza, alla data del decreto di esproprio.
Si tiene conto delle migliorie fatte dopo l'avvio del procedimento?
No, se realizzate al solo scopo di ottenere una maggiore indennità: la norma le esclude dalla stima.
I vincoli incidono sul valore?
Sì i vincoli conformativi di carattere generale; non rilevano in senso riduttivo i vincoli preordinati all'esproprio.
Come si contesta la stima?
Con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, anche tramite consulenza tecnica sul valore del bene.
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