← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: il principio di difesa

L’art. 7 c.p. rappresenta la principale espressione del cosiddetto principio di difesa: lo Stato italiano ha un interesse diretto a perseguire fatti che offendono beni giuridici di primaria importanza (sovranità, integrità istituzionale, fede pubblica, corretto esercizio delle funzioni pubbliche), anche quando la condotta si svolge interamente oltre confine. La territorialità pura, da sola, sarebbe insufficiente a tutelare interessi che possono essere aggrediti dall’estero.

Il regime è di extraterritorialità incondizionata: a differenza degli artt. 9 c.p. e 10 c.p., non rilevano la presenza del reo in Italia, la doppia incriminazione né la richiesta del Ministro della Giustizia. Il giudice italiano ha giurisdizione automatica e applica la legge italiana, anche se nello Stato in cui il fatto è stato commesso quel comportamento non costituisce reato.

Le cinque ipotesi tassative

L’elenco dell’art. 7 c.p. è chiuso e di stretta interpretazione: i delitti contro la personalità dello Stato (nn. 1, richiamando gli artt. 241 ss. c.p.); la contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto (n. 2); la falsificazione di monete aventi corso legale in Italia, di carte di pubblico credito o valori bollati italiani (n. 3); i delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni (n. 4); ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana (n. 5).

Cooperazione internazionale: MAE ed estradizione

Una volta affermata la giurisdizione, occorre assicurarsi la persona dell’indagato. Per gli Stati dell’Unione europea opera il mandato d’arresto europeo, decisione quadro 2002/584/GAI recepita dal D.Lgs. 22 settembre 2005, n. 69: procedura giurisdizionalizzata, abolizione del controllo di doppia incriminazione per 32 categorie di reato, termini stringenti per la consegna. Per gli Stati terzi si segue la disciplina dell’estradizione di cui agli artt. 696 ss. c.p.p., integrata da convenzioni bilaterali e dalla Convenzione europea di estradizione del 1957.

Caso 1: Tizio contraffà euro in Svizzera

Scenario. Tizio, cittadino italiano, allestisce in Canton Ticino una tipografia clandestina e produce banconote da 50 euro destinate al mercato italiano. La condotta di stampa, custodia e prima cessione si svolge interamente in territorio svizzero; le banconote vengono poi introdotte in Italia da terzi corrieri.

Come si legge in pratica. La contraffazione di moneta italiana avente corso legale rientra espressamente nell’art. 7 n. 3 c.p. La legge penale italiana si applica incondizionatamente: è irrilevante che l’intera condotta materiale si sia svolta in Svizzera, irrilevante la doppia incriminazione e irrilevante che il fatto sia già oggetto di indagine elvetica. Il giudice italiano ha giurisdizione diretta; la consegna di Tizio si chiede tramite estradizione sulla base della Convenzione europea del 1957 (la Svizzera non aderisce al MAE).

Documenti. Sequestri di banconote false in Italia, perizie tecniche della Banca d’Italia, atti di rogatoria internazionale con le autorità svizzere, eventuale richiesta di estradizione del Ministro della Giustizia, segnalazione Interpol.

Caso 2: Caio attacca dall’estero un sistema informatico statale

Scenario. Caio, cittadino albanese residente a Tirana, sferra un attacco informatico mirato ai server del Ministero dell’Interno italiano per esfiltrare documenti riservati relativi alla sicurezza nazionale. L’autore non è mai entrato in Italia.

Come si legge in pratica. La condotta integra un delitto contro la personalità dello Stato riconducibile agli artt. 241 ss. c.p., ipotesi richiamata dall’art. 7 n. 1 c.p. La legge penale italiana si applica anche allo straniero che agisce all’estero, senza necessità di presenza nel territorio nazionale né di richiesta del Ministro. La giurisdizione è immediata. Per la consegna dell’indagato si attivano accordi bilaterali Italia-Albania e, se Caio si spostasse in uno Stato UE, un MAE emesso dall’autorità giudiziaria italiana.

Documenti. Log dei sistemi attaccati, perizie informatiche del CNAIPIC, segnalazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, atti di cooperazione con le autorità albanesi, richieste di conservazione preventiva dei dati ai sensi della Convenzione di Budapest (legge 18 marzo 2008, n. 48).

Caso 3: Sempronio aggredisce il console italiano a Marsiglia

Scenario. Sempronio, cittadino francese, durante una cerimonia ufficiale percuote il console generale d’Italia a Marsiglia, cagionandogli lesioni personali mentre il diplomatico sta esercitando funzioni di rappresentanza dello Stato italiano.

Come si legge in pratica. L’art. 7 n. 4 c.p., secondo l’interpretazione consolidata, estende la legge italiana ai delitti commessi all’estero da chiunque in danno del pubblico ufficiale italiano nell’esercizio delle funzioni, perché l’offesa colpisce il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche dello Stato. Si procede in Italia anche senza richiesta del Ministro e a prescindere dall’eventuale procedimento francese. La consegna di Sempronio, cittadino UE, avverrebbe tramite mandato d’arresto europeo (D.Lgs. 69/2005).

Documenti. Verbale dell’autorità consolare, referto sanitario, comunicazione formale alla Procura italiana competente (Roma, foro del Ministero degli Esteri), atti del procedimento francese acquisiti per rogatoria, eventuale MAE.

Caso 4: Mevio pubblico ufficiale corrotto a Bruxelles

Scenario. Mevio, diplomatico italiano in servizio presso la Rappresentanza permanente d’Italia a Bruxelles, riceve da un imprenditore una somma di denaro in cambio di informazioni riservate sulle posizioni negoziali italiane in seno al Consiglio dell’Unione europea. La consegna del denaro avviene in un ristorante belga, le informazioni vengono trasmesse via e-mail dalla sede di Bruxelles.

Come si legge in pratica. La condotta integra il delitto di corruzione del pubblico ufficiale italiano (artt. 318-319 c.p.) ed è punita dalla legge italiana ai sensi dell’art. 7 n. 4 c.p., che copre i reati commessi da pubblici ufficiali italiani all’estero con abuso dei poteri o violazione dei doveri funzionali. L’extraterritorialità serve a evitare che la lontananza dal suolo nazionale diventi schermo per condotte illecite. Si procede in Italia incondizionatamente.

Documenti. Atti del Ministero degli Esteri, intercettazioni autorizzate, tracce bancarie del versamento, comunicazioni via e-mail acquisite con cooperazione belga, segnalazione UIF (Unità di Informazione Finanziaria), eventuale MAE qualora Mevio rientri in Italia prima della contestazione formale o si renda irreperibile.

Caso 5: Calpurnia, falsità in atto pubblico italiano formato all’estero

Scenario. Calpurnia, cittadina rumena, falsifica all’estero una procura speciale notarile italiana, redatta in apparenza dinanzi a un notaio italiano, e la utilizza in Italia per vendere fraudolentemente un immobile altrui. La condotta materiale di formazione del documento falso si svolge interamente in Romania.

Come si legge in pratica. La falsità in atto pubblico italiano, anche se materialmente realizzata all’estero, rientra nelle ipotesi richiamate dall’art. 7 c.p. e dalle disposizioni speciali in materia di falsità documentali. Il bene tutelato è la fede pubblica nazionale: la legge italiana si applica anche allo straniero che agisce all’estero, indipendentemente dalla doppia incriminazione. Per la consegna di Calpurnia si attiverà un MAE diretto alle autorità romene.

Documenti. Atto falso sequestrato in Italia, perizia grafica e documentale, verifiche presso il Consiglio Notarile, atti di rogatoria con la Romania, MAE, eventuale provvedimento di sequestro preventivo dell’immobile.

Coordinamento con bis in idem e art. 11 c.p.

Quando lo stesso fatto è già stato giudicato all’estero, occorre coordinarsi con il divieto di bis in idem transnazionale: per gli Stati dell’area Schengen, l’art. 54 della Convenzione di applicazione impedisce un secondo processo per gli stessi fatti già oggetto di sentenza definitiva. Tuttavia, l’art. 11 c.p. consente eccezionalmente il rinnovamento del giudizio nei casi previsti dall’art. 7 c.p. su richiesta del Ministro della Giustizia, in considerazione della peculiarità degli interessi nazionali coinvolti. La giurisprudenza europea (Corte di giustizia UE, sezione Schengen) ha chiarito che la rinnovata persecuzione è ammessa solo in presenza di precisi presupposti, e va valutata caso per caso.

Quando chiedere una verifica

Le questioni di giurisdizione penale extraterritoriale incidono direttamente sulla competenza del giudice, sulla validità delle prove acquisite all’estero, sui rapporti con eventuali procedimenti paralleli e sull’applicabilità del bis in idem. Per analisi puntuali su singoli casi (in particolare quando convivono procedimenti aperti in più Stati, o quando si valuta una richiesta di trasferimento del procedimento), è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto penale internazionale e cooperazione giudiziaria.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

1. La legge italiana si applica davvero anche se il reato è stato commesso interamente all’estero?
Sì, nelle cinque ipotesi tassative previste dall’art. 7 c.p. L’applicazione è incondizionata: non rilevano la cittadinanza dell’autore, la presenza in Italia, la richiesta del Ministro della Giustizia né la doppia incriminazione. Il giudice italiano ha giurisdizione automatica e applica la legge italiana, anche se lo Stato estero non punisce quel comportamento.

2. Che differenza c’è tra l’art. 7 e gli artt. 9-10 c.p.?
L’art. 7 c.p. copre cinque ipotesi tassative di reati che offendono interessi qualificati dello Stato italiano (sicurezza, fede pubblica monetaria, funzioni pubbliche): si applica incondizionatamente. Gli artt. 9 e 10 c.p. disciplinano i delitti comuni commessi all’estero dal cittadino italiano (art. 9) o dallo straniero (art. 10) e richiedono condizioni di procedibilità come la presenza del reo in Italia, una pena minima edittale o la richiesta del Ministro della Giustizia.

3. Come si può arrestare in Italia chi ha commesso il reato all’estero?
La consegna dell’indagato avviene tramite cooperazione internazionale. Negli Stati UE opera il mandato d’arresto europeo (D.Lgs. 69/2005): procedura veloce e giurisdizionalizzata. Negli Stati terzi si segue la disciplina dell’estradizione (artt. 696 ss. c.p.p.) e le convenzioni bilaterali o multilaterali. Per i 32 reati più gravi indicati dalla decisione quadro 2002/584/GAI il MAE non richiede neppure la verifica della doppia incriminazione.

4. Se l’imputato è già stato giudicato all’estero, l’Italia può processarlo di nuovo?
In linea generale opera il divieto di bis in idem transnazionale (art. 54 Convenzione di Schengen, area UE). L’art. 11 c.p. consente però, nei casi previsti dall’art. 7, il rinnovamento del giudizio in Italia, su richiesta del Ministro della Giustizia, in considerazione della specialità degli interessi tutelati. La Corte di giustizia UE ha precisato i limiti di tale facoltà alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali.

5. Il numero 5 dell’art. 7 c.p. cosa aggiunge alle prime quattro ipotesi?
È una clausola aperta che consente all’ordinamento di estendere la giurisdizione italiana ad altri reati previsti da speciali disposizioni di legge o da convenzioni internazionali. Vi rientrano, ad esempio, gli obblighi nascenti dalle convenzioni ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e contro la corruzione, gli strumenti europei di cooperazione giudiziaria penale e le leggi speciali in materia di terrorismo. Il numero 5 garantisce flessibilità senza violare il principio di legalità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.