Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 738 Codice della Navigazione

    Art. 738 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 3 D.Lgs. 175/2016 – Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

    Art. 3 D.Lgs. 175/2016 – Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

    2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 8 D.Lgs. 201/2022 – Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

    Art. 8 D.Lgs. 201/2022 – Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

    2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento fissa periodi di preavviso da 15 giorni (1° livello, fino a 5 anni) a 4 mesi (Quadri con oltre 10 anni di anzianità). In mancanza del preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello disciplinare segue procedure specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Periodi di preavviso per livello e anzianità – CCNL Tessile-Abbigliamento
    Livello Fino a 5 anni anzianità Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    7° (Quadro) 75 giorni 90 giorni 120 giorni
    60 giorni 75 giorni 90 giorni
    4°-5° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    2°-3° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    15 giorni 20 giorni 30 giorni

    I periodi indicati sono di calendario. I valori vanno verificati sul testo contrattuale vigente. Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

    Preavviso: regole generali

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Nel CCNL Tessile si applica sia al licenziamento (salvo giusta causa) sia alle dimissioni volontarie. I periodi variano in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità aziendale.

    Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla retribuzione ordinaria e matura TFR, ferie e ratei di 13ª. Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso (esonero dal preavviso), pagando comunque l’intero periodo.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se il recesso avviene senza rispetto del preavviso (es. dimissioni in tronco da parte del lavoratore, o licenziamento in tronco senza giusta causa), la parte inadempiente deve all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.

    L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini fiscali (IRPEF ordinaria) e ai fini previdenziali (contributi INPS). Non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR.

    Licenziamento disciplinare: procedura

    Il licenziamento per motivi disciplinari segue la procedura obbligatoria dell’art. 7 St. Lav. (L. 300/1970): contestazione scritta dell’addebito, audizione a difesa del lavoratore (entro 5 giorni), provvedimento motivato scritto. Il rispetto della procedura è condizione di validità del licenziamento.

    Il CCNL Tessile classifica le infrazioni disciplinari in tre gradi: infrazioni minori (ammonizione scritta), infrazioni medie (sospensione 1-5 giorni), infrazioni gravi (licenziamento con preavviso o giusta causa). La recidiva aggrava il provvedimento.

    Dimissioni per giusta causa

    Il lavoratore può dimettersi senza preavviso (e con diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore) in caso di giusta causa: grave inadempimento del datore, molestie, mancato pagamento della retribuzione per oltre due mesi, demansionamento illegittimo.

    Le dimissioni volontarie ordinarie, al di fuori della giusta causa, devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria dal D.Lgs. 151/2015 per evitare dimissioni in bianco).

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni 4° livello con 7 anni di anzianità
    Tizio (4° livello, 7 anni anzianità) si dimette. Preavviso dovuto: 45 giorni. Comunica le dimissioni tramite il portale telematico del Ministero. Se l’azienda lo esonera dal preavviso, riceve l’indennità sostitutiva: 45/30 × 1.750 € = circa 2.625 € lordi.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
    Caia (3° livello, 12 anni anzianità) viene licenziata per assenze ingiustificate reiterate. L’azienda segue la procedura dell’art. 7 St. Lav.: contestazione, audizione, provvedimento scritto. Il preavviso dovuto è di 45 giorni (oltre 10 anni, livello 2°-3°). Caia impugna il licenziamento entro 60 giorni tramite raccomandata A/R.
    Sempronio – Giusta causa e dimissioni in tronco
    Sempronio (5° livello) non riceve la retribuzione da 3 mesi. Si dimette per giusta causa, senza preavviso. Ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (60 giorni) a carico del datore: 60/30 × 1.900 € = 3.800 € lordi, oltre al TFR e ai ratei maturati.

    Domande frequenti

    Quanto è il preavviso per le dimissioni nel tessile?
    Dipende dal livello e dall’anzianità: da 15 giorni (1° livello, fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadro, oltre 10 anni).
    Come si comunicano le dimissioni?
    Tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria). Le dimissioni cartacee non sono valide, salvo per alcune categorie escluse dalla legge.
    Cosa succede se non rispetto il preavviso?
    La parte inadempiente deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.
    Il licenziamento disciplinare richiede procedura specifica?
    Sì: contestazione scritta dell’addebito, audizione a difesa entro 5 giorni, provvedimento motivato scritto. La mancanza di procedura rende il licenziamento invalido.
    Entro quando si deve impugnare il licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale (raccomandata, PEC). Successivamente, entro 180 giorni, con ricorso al Tribunale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Definizioni revisione legale ed EIP: casi pratici applicati all’art. 1 D.Lgs. 39/2010

    L’art. 1 D.Lgs. 39/2010 e’ la porta d’ingresso del sistema italiano di revisione legale dei conti: contiene le definizioni che permettono di capire chi puo’ fare revisione, su quali soggetti deve essere fatta in modo obbligatorio e con quale grado di rigore. La norma recepisce la direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, e disegna un quadro a piu’ velocita’: da un lato la revisione legale ordinaria sulle societa’ di capitali medio-piccole che superano determinate soglie, dall’altro il regime rafforzato sugli enti di interesse pubblico (EIP), tipicamente quotati, banche e assicurazioni. Capire bene il glossario di partenza significa non confondere figure professionali molto diverse (revisore legale, societa’ di revisione, sindaco, revisore contabile non iscritto all’albo) e scegliere correttamente l’organo di controllo da nominare in assemblea.

    Il quadro normativo: cosa fa l’art. 1 D.Lgs. 39/2010

    L’art. 1 D.Lgs. 39/2010 elenca, in modo tassativo, i termini chiave dell’intera disciplina. Le definizioni piu’ importanti sono cinque: revisione legale (l’attivita’ di controllo dei conti annuali e consolidati prevista dal diritto dell’Unione o dalla legge nazionale); revisore legale (la persona fisica abilitata e iscritta nel Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze); societa’ di revisione legale (la persona giuridica iscritta nello stesso Registro); ente di interesse pubblico (EIP) (categoria che ricomprende societa’ italiane quotate su mercati regolamentati UE, banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione); rete (la struttura piu’ ampia cui appartengono i revisori, rilevante per i conflitti di interesse).

    Le definizioni non sono un esercizio formale: sono il filtro che determina chi puo’ firmare la relazione di revisione, quali soggetti sono obbligati ad avere un revisore, quale autorita’ vigila e con quale intensita’. Senza queste definizioni, gli articoli successivi (in particolare gli artt. 2, 3 e 13 D.Lgs. 39/2010) non si potrebbero applicare in concreto.

    Revisore legale vs revisore contabile: come non confonderli

    Nel linguaggio comune si parla spesso di “revisore contabile” come sinonimo di “revisore legale”. In realta’ i due termini, dopo la riforma del 2010, descrivono cose diverse. Il revisore legale e’ la figura che ha superato l’esame di idoneita’ (o ha ottenuto l’iscrizione per altra via prevista dalla legge) e risulta iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto presso il MEF. Solo chi e’ iscritto in tale Registro puo’ rilasciare la relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010.

    Il “revisore contabile” in senso atecnico, invece, e’ chiunque svolga attivita’ di controllo dei conti che non siano una revisione legale: revisione volontaria, due diligence, audit interno. Queste attivita’ non richiedono necessariamente l’iscrizione all’albo, ma il documento finale non vale come relazione di revisione ai fini di legge. La distinzione e’ rilevante per chi gestisce una SRL: se l’assemblea nomina un “controllore dei conti” che non e’ iscritto al Registro MEF, la nomina non assolve gli obblighi di revisione legale e l’ufficio del Registro delle imprese puo’ rifiutare l’iscrizione dell’atto.

    EIP e regime rafforzato: perche’ la categoria conta

    La definizione di ente di interesse pubblico contenuta nell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 attiva un regime molto piu’ rigoroso. Per gli EIP valgono regole speciali su: durata massima dell’incarico (in genere nove esercizi, con possibili estensioni in caso di gara o co-revisione, secondo il Regolamento UE 537/2014); rotazione del partner responsabile; limiti stringenti ai servizi non-audit; obbligo di costituire al proprio interno un comitato per il controllo interno e la revisione contabile; vigilanza diretta e ispezioni Consob. Sui non-EIP, invece, la vigilanza e’ prevalentemente del MEF e le regole su durata e indipendenza sono meno articolate.

    La conseguenza pratica e’ che una societa’ quotata o una banca non puo’ affidare la revisione a un singolo revisore: deve rivolgersi a una societa’ di revisione legale strutturata, in grado di gestire team, controlli di qualita’ interni e separazione di funzioni. Per una SRL non quotata, invece, e’ ancora consentito nominare un revisore unico persona fisica, purche’ iscritto al Registro.

    Casi pratici applicati

    Caso 1: SRL piccola che nomina il revisore per obbligo sopravvenuto

    Una SRL produttiva chiude due esercizi consecutivi superando le soglie dell’art. 2477 c.c. (attivo, ricavi o dipendenti). Scatta l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore. L’assemblea sceglie la soluzione piu’ snella: revisore unico, persona fisica. Per essere conforme all’art. 1 D.Lgs. 39/2010, il professionista nominato deve essere iscritto al Registro MEF dei revisori legali; non basta che sia un dottore commercialista o un esperto contabile. La verifica si fa sul sito del MEF prima dell’assemblea: l’atto di nomina indica numero di iscrizione e data, e l’incarico decorre dall’iscrizione nel Registro delle imprese.

    Caso 2: societa’ quotata EIP che affida l’incarico a una societa’ di revisione

    Una holding industriale e’ quotata su Euronext Milan: rientra di diritto nella definizione di EIP dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010. Non puo’ affidare la revisione a un singolo revisore persona fisica: l’assemblea, su proposta motivata del comitato per il controllo interno, sceglie una societa’ di revisione iscritta al Registro e abilitata agli incarichi su EIP. Il contratto rispetta i limiti del Regolamento UE 537/2014: durata massima nove esercizi (estendibile in caso di gara), rotazione del partner responsabile ogni sette anni, divieto di alcuni servizi non-audit e tetto del 70% per i servizi non-audit ammessi rispetto alla media dei corrispettivi di revisione.

    Caso 3: revisore unico vs collegio sindacale con funzione di revisione

    Una SRL che supera le soglie dell’art. 2477 c.c. deve scegliere tra revisore esterno e collegio sindacale incaricato anche della revisione. Le definizioni dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 incidono sulla scelta: se l’assemblea opta per il collegio sindacale con funzione di revisione, tutti i sindaci devono essere iscritti al Registro dei revisori legali, perche’ altrimenti la revisione non e’ legalmente valida. Se l’assemblea preferisce il revisore esterno, basta nominare una persona fisica o una societa’ iscritta. Per societa’ di dimensioni minime e proprieta’ familiare, il revisore unico esterno e’ spesso piu’ economico; per societa’ con governance piu’ complessa, il collegio sindacale con funzione di revisione cumula controlli di legalita’ e controllo contabile, ma costa di piu’.

    Caso 4: iscrizione al Registro MEF e vigilanza Consob

    Un professionista vuole iniziare a svolgere incarichi di revisione legale. Per rientrare nella definizione di “revisore legale” dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 deve completare il tirocinio triennale, superare l’esame di idoneita’ e iscriversi al Registro tenuto presso il MEF. Solo da quel momento puo’ firmare relazioni di revisione. Se intende accettare incarichi su EIP, deve essere iscritto anche nella sezione speciale del Registro per gli incarichi su enti di interesse pubblico: sezione gestita dal MEF ma con vigilanza diretta della Consob, che effettua ispezioni periodiche. La sezione non-EIP, invece, e’ sotto vigilanza prevalente del MEF.

    Caso 5: controllo della qualita’ dei revisori e segnalazioni

    Una societa’ di revisione opera su un portafoglio misto: PMI non EIP e qualche EIP. In base al sistema disegnato dall’art. 1 D.Lgs. 39/2010 e sviluppato dagli articoli successivi, la societa’ e’ soggetta a due livelli di controllo qualita’: periodico per i non-EIP (almeno ogni sei anni, condotto dal MEF) e piu’ frequente per gli EIP (almeno ogni tre anni, condotto dalla Consob). Se nelle ispezioni emergono irregolarita’ (carenze di documentazione di lavoro, violazioni dei principi di indipendenza, mancato rispetto dei principi di revisione internazionali ISA Italia), si aprono procedimenti sanzionatori che possono arrivare alla sospensione o cancellazione dal Registro. La societa’ deve dotarsi di un sistema interno di controllo qualita’ documentato.

    Quando e come orientarsi

    Le definizioni dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 servono soprattutto a evitare errori di scelta. Per un imprenditore che si trova davanti all’obbligo di nominare il revisore, le tre regole pratiche sono semplici. Primo: verificare sempre l’iscrizione al Registro MEF dei revisori legali prima di firmare l’incarico; non e’ sufficiente l’iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti o all’albo degli esperti contabili. Secondo: se la societa’ rientra nella definizione di EIP (quotata, banca, assicurazione), rivolgersi a una societa’ di revisione strutturata e abilitata agli incarichi su enti di interesse pubblico, non a un singolo professionista. Terzo: per dubbi sull’individuazione dell’organo di controllo o sulla qualifica del soggetto da nominare, le fonti ufficiali sono il sito del MEF (sezione Registro revisori) e quello della Consob (per gli incarichi EIP); non un consulente generalista.

    Non e’ un articolo da “chiavi in mano” con un consulente: e’ una verifica documentale che si fa direttamente sui registri pubblici, in pochi minuti, prima di portare la nomina in assemblea.

    Norme di riferimento

    • art. 1 D.Lgs. 39/2010 – Definizioni (revisione legale, revisore, societa’ di revisione, EIP, rete)
    • art. 2 D.Lgs. 39/2010 – Principi di revisione e ISA Italia
    • art. 3 D.Lgs. 39/2010 – Abilitazione e Registro dei revisori legali
    • art. 2477 c.c. – Sindaco e revisione legale dei conti nelle SRL
    • Direttiva 2006/43/CE – Revisione legale dei conti annuali e consolidati, come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE
    • Regolamento UE 537/2014 – Requisiti specifici per la revisione legale dei conti di EIP

    Domande frequenti

    1. Che differenza c’e’ tra revisore legale e revisore contabile?

    Il “revisore legale” e’ la figura definita dall’art. 1 D.Lgs. 39/2010: persona fisica o societa’ iscritta al Registro tenuto presso il MEF, abilitata a svolgere revisione legale e a firmare la relazione prevista dall’art. 14. Il “revisore contabile” e’ un termine generico, oggi atecnico, usato per indicare attivita’ di controllo contabile non qualificabili come revisione legale (revisione volontaria, due diligence). Solo il primo soddisfa gli obblighi di legge.

    2. Una SRL che supera le soglie dell’art. 2477 c.c. puo’ nominare un revisore unico persona fisica?

    Si’, l’art. 2477 c.c. consente alla SRL di nominare alternativamente un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore legale. Se sceglie il revisore esterno, basta una persona fisica iscritta al Registro MEF dei revisori legali; non occorre rivolgersi a una societa’ di revisione. La scelta tra revisore unico e collegio sindacale con funzione di revisione dipende da dimensioni, governance e disponibilita’ economica della societa’.

    3. Cosa significa che una societa’ e’ un “ente di interesse pubblico”?

    Sono EIP, per definizione dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010, le societa’ italiane quotate su mercati regolamentati UE, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione. Per gli EIP la revisione legale e’ soggetta a regole rafforzate: durata massima dell’incarico, rotazione del partner, limiti ai servizi non-audit, comitato per il controllo interno, vigilanza diretta della Consob. Una PMI non quotata, anche se di grandi dimensioni, di norma non e’ EIP.

    4. Come verifico che un revisore sia effettivamente iscritto al Registro MEF?

    Il Registro dei revisori legali e’ pubblico e consultabile online sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inserendo nome e cognome (o denominazione della societa’) e’ possibile verificare numero di iscrizione, data, eventuali provvedimenti disciplinari e l’iscrizione alla sezione speciale per incarichi su EIP. La verifica e’ gratuita e va fatta prima della delibera assembleare di nomina, allegando una stampa al verbale.

  • Art. 70 D.Lgs. 259/2003 – Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

    Art. 70 D.Lgs. 259/2003 – Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione.

    2. Fatto salvo l’articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I. articolo precedente articolo successivo

  • Sicurezza sul lavoro e distretti del mobile nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il settore del legno e dell’arredamento presenta rischi specifici disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e richiamati nel CCNL: polveri di legno duro (cancerogene IARC gruppo 1), rumore, macchine utensili con rischio di amputazione. Il DVR deve includere la valutazione dell’esposizione a polveri e il piano di sorveglianza sanitaria. I distretti del mobile (Brianza, Pesaro, Livenza-Friuli) presentano specificità produttive e relazioni industriali proprie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Principali rischi specifici del settore legno e adempimenti CCNL/D.Lgs. 81/2008
    Rischio Norma di riferimento Obbligo del datore Sorveglianza sanitaria
    Polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (cancerogeni); IARC Gruppo 1 Misurazione esposizione, DPI (maschere FFP3), aspirazione localizzata Visita annuale con rinoscopia e spirometria
    Rumore industriale D.Lgs. 81/2008, Tit. VIII, Capo II Misura fonoaudiometrica, DPI (otoprotettori) se >85 dB(A) Audiometria periodica (frequenza in base al livello)
    Macchinari (troncatrici, frese, pialle) D.Lgs. 81/2008, Tit. III; Dir. Macchine 2006/42/CE Marcatura CE, ripari fissi, procedure operative scritte Valutazione idoneità mansione specifica
    Solventi e vernici (VOC, isocianati) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (agenti chimici) Schede SDS, cabine verniciatura aspirate, DPI respiratori Visita con spirometria e test epatico periodici
    Movimentazione manuale dei carichi D.Lgs. 81/2008, Tit. VI Valutazione indice NIOSH, formazione specifica Valutazione rachide per mansioni a rischio

    Le polveri di legno duro: il rischio cancerogeno principale

    Le polveri di legno duro – prodotte dalla lavorazione di faggio, quercia, rovere, olmo e altri legni a latifoglie – sono classificate dall’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nel Gruppo 1: cancerogeni certi per l’uomo, in relazione al carcinoma delle cavità nasali e dei seni paranasali.

    Il D.Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro che impiegano operai addetti alla lavorazione di legno duro:

    • Misurazione dell’esposizione personale alle polveri (valore limite: 2 mg/m³ per legni duri, 5 mg/m³ per legni molli).
    • Adozione di sistemi di aspirazione localizzata (hoods, cabine, aspiratori accoppiati alle macchine).
    • Fornitura e obbligo di utilizzo di maschere filtranti FFP3 nelle lavorazioni con alta polverosità.
    • Sorveglianza sanitaria annuale con rinoscopia e spirometria.

    Il CCNL richiama espressamente la necessità di valutare questo rischio nel DVR e di informare i lavoratori delle conseguenze sanitarie dell’esposizione continuativa.

    Macchinari e rischio di infortuni gravi

    Il settore del legno ha una delle più alte incidenze di infortuni gravi e mortali tra i comparti manifatturieri italiani. Le macchine più pericolose sono:

    • Troncatrici a lama circolare: rischio di amputazione di dita e mano per contatto con la lama.
    • Fresatrici e sagomatrici: proiezioni di trucioli e schegge; rischio di contatto con utensile in rotazione.
    • Pialle e spessori: rischio di trascinamento e schiacciamento.
    • Centri di lavoro CNC: rischi residui durante le operazioni di set-up e manutenzione (lame ferme ma inerti con energia residua).

    Le macchine devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010), con marcatura CE e dichiarazione di conformità. Il CCNL prevede che i lavoratori addetti a macchinari pericolosi non possano essere distolti dalla sorveglianza della macchina per altre mansioni durante il ciclo operativo.

    I distretti del mobile: Brianza, Pesaro, Livenza-Friuli

    L’industria italiana del mobile si concentra in tre grandi distretti produttivi, ciascuno con proprie specializzazioni e dinamiche di relazioni industriali:

    • Distretto della Brianza (Monza-Brianza, Como, Lecco): polo storico del mobile di design di alta gamma, tappezzeria, imbottiti. Sede del Salone Internazionale del Mobile di Milano. Le relazioni industriali sono mature, con accordi aziendali di secondo livello diffusi e premi di risultato strutturati. Alcune delle più grandi aziende mondiali del settore hanno sede qui (Cassina, Molteni, Poliform).
    • Distretto di Pesaro-Urbino: specializzato nel mobile in serie a prezzi medi, cucine industriali, mobile in kit. Forte presenza di PMI con accordi integrativi provinciali. Il CCNL industria è applicato in modo prevalente.
    • Distretto della Livenza (Pordenone-Treviso): produce mobili in kit e mobili imbottiti per grande distribuzione (Ikea è uno dei principali acquirenti). Alta intensità di manodopera, forte utilizzo di somministrazione e apprendistato.

    Il CCNL e la sicurezza: organismi bilaterali e RLS

    Il CCNL Legno prevede un sistema di relazioni industriali sulla sicurezza basato su:

    • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): eletto o designato dai lavoratori, ha diritto di accesso al DVR, di partecipare alle riunioni annuali sulla sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/2008) e di proporre misure preventive.
    • Formazione RLS: il CCNL garantisce all’RLS un percorso formativo iniziale di 32 ore e aggiornamenti annuali di 8 ore, con retribuzione normale durante i corsi.
    • Organismi bilaterali: EMER (Ente per la Manutenzione e la Riqualificazione nel comparto) e altri enti paritetici nazionali e territoriali svolgono attività di formazione e assistenza sulla sicurezza nelle PMI del settore.

    Il CCNL prevede anche la possibilità di accordi aziendali specifici sulla sicurezza, che possono introdurre misure più restrittive di quelle minime di legge (es. doppi DPI per lavorazioni particolarmente polverose, visite mediche più frequenti).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio ebanista esposto a polveri di faggio: sorveglianza sanitaria
    Tizio è ebanista e lavora quotidianamente il faggio. Il datore misura la sua esposizione personale: 2,8 mg/m³ (oltre il valore limite di 2 mg/m³). Il medico competente prescrive visite più ravvicinate (ogni 6 mesi invece di 12) e il datore deve ridurre l’esposizione entro 6 mesi installando un aspiratore dedicato alla postazione di Tizio. Nel frattempo, Tizio è obbligato a indossare maschere FFP3 per tutta la durata della lavorazione.
    Caia – Infortunio da troncatrice: obblighi del datore post-incidente
    Caia si ferisce alla mano sinistra con una troncatrice priva del dispositivo di protezione anteriore (carter rimosso per velocizzare il lavoro). L’infortunio è denunciato a INAIL. L’Ispettorato del Lavoro effettua un sopralluogo: il datore viene sanzionato per omissione del DPI (mancato ripristino del carter), violazione dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008. È sospesa l’attività della macchina fino al ripristino. L’infortunio genera una rendita INAIL per Caia.
    Sempronio – RLS che propone sorveglianza sanitaria aggiuntiva
    Sempronio è RLS in un serramentificio con 45 dipendenti. Durante la riunione annuale sulla sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/2008), propone di introdurre la spirometria annuale per tutti i lavoratori addetti all’incollaggio (uso di colle viniliche con emissioni di formaldeide), non solo per quelli addetti alle polveri. Il datore accetta la proposta e la inserisce nel piano sanitario aziendale come misura volontaria aggiuntiva.

    Domande frequenti

    Le polveri di legno morbido sono ugualmente pericolose di quelle di legno duro?
    No, non ai fini della classificazione cancerogena. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono cancerogene IARC Gruppo 1. Le polveri di legno morbido (pino, abete, cedro) non sono classificate come cancerogene certi, ma sono comunque irritanti per le vie respiratorie e richiedono comunque DPI e ventilazione adeguata. Il valore limite è diverso: 2 mg/m³ per i duri, 5 mg/m³ per i molli.
    Quante ore di formazione spettano all'RLS nel CCNL Legno?
    32 ore di formazione iniziale entro 3 mesi dalla designazione/elezione, con contenuti su sicurezza, normativa, DVR e tecniche di valutazione dei rischi. Aggiornamento annuale di 8 ore. Tutta la formazione è in orario di lavoro retribuito.
    Un lavoratore può rifiutare di usare i DPI?
    No. L’uso dei DPI è obbligatorio ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81/2008 (obblighi del lavoratore). Il rifiuto sistematico e ingiustificato può costituire illecito disciplinare. Il datore ha l’obbligo di fornire i DPI, formare il lavoratore al loro utilizzo e vigilare sull’effettivo impiego.
    Il Salone del Mobile di Milano influisce sul CCNL dei lavoratori brianzoli?
    Indirettamente sì. La stagionalità degli ordini legata al Salone (aprile) porta le aziende brianzole ad accumulare ore straordinarie o a ricorrere alla somministrazione nei mesi precedenti, con ricadute sugli accordi di flessibilità oraria aziendali. Alcuni contratti integrativi di distretto disciplinano espressamente le causali di straordinario per le commesse fieristiche.
    La formazione obbligatoria sulla sicurezza è a carico del lavoratore?
    No. La formazione sulla sicurezza (inclusa quella specifica per operatori di macchinari, addetti a cancerogeni, primo soccorso e antincendio) è interamente a carico del datore di lavoro, svolta in orario di lavoro normale, retribuita. Il lavoratore non può essere tenuto a frequentarla fuori orario senza compenso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 711 Codice della Navigazione – Pericoli per la navigazione

    Art. 711 Codice della Navigazione – Pericoli per la navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

  • Art. 9 bis L. 212/2000 – (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario)

    Art. 9 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. ))

  • Art. 14 D.Lgs. 74/2000 – Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel…

    Art. 14 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

    2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell' articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

    3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.

    4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo

    12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo

    13. 5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita. Nota all'art. 14: – Il testo dell' art. 135 del codice penale è il seguente: "Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). – Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

  • Casi pratici art. 7 D.P.R. 600/1973: dal vecchio modello al 770

    L’art. 7 D.P.R. 600/1973 e’ una norma abrogata: dal 1998 la disciplina della dichiarazione dei sostituti d’imposta non vive piu’ nel decreto sull’accertamento, ma e’ confluita nel D.P.R. 322/1998 e, sul piano operativo, nei Modelli 770 (ordinario e semplificato) e nella Certificazione Unica. Comprendere il vecchio art. 7 serve oggi a leggere correttamente atti, contenziosi e ravvedimenti che ancora richiamano periodi d’imposta lontani nel tempo: i casi pratici che seguono spiegano come quella dichiarazione storica si traduce negli adempimenti attuali del sostituto d’imposta.

    Prima degli esempi: il quadro normativo (norma abrogata)

    L’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella sua versione originaria, imponeva ai sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, banche, societa’, condomini) di presentare una dichiarazione unica annuale dei compensi corrisposti e delle ritenute operate. La norma aveva una caratteristica oggi inusuale: la dichiarazione era unica anche ai fini contributivi (INPS) e assicurativi (INAIL), in un tentativo di semplificazione che pero’ generava sovrapposizioni con i flussi propri degli enti previdenziali.

    Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (“Modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni”) l’art. 7 e’ stato superato: gli articoli 4 e 7 del 322/1998 disciplinano oggi la dichiarazione dei sostituti d’imposta e i suoi termini. Il modello che il sostituto utilizza si chiama 770 e si articola in due dichiarativi:

    • 770 ordinario: ritenute su redditi di capitale, dividendi, proventi finanziari, locazioni brevi (art. 4 D.L. 50/2017), redditi diversi e operazioni straordinarie;
    • 770 semplificato: storicamente dedicato ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo. Dopo le modifiche del 2015 i dati “semplificato” confluiscono in larga parte nella Certificazione Unica (CU), mentre il 770 trasmette dati riepilogativi delle ritenute e dei versamenti.

    Il risultato e’ che il vecchio art. 7 oggi non si applica piu’, ma molti termini, sanzioni e logiche di compensazione delle ritenute ne discendono direttamente. Sapere da dove arriviamo aiuta a non sbagliare il presente.

    Dalla vecchia dichiarazione al Modello 770

    Il passaggio dall’art. 7 D.P.R. 600/1973 all’attuale modello 770 si puo’ riassumere in tre movimenti:

    1. Separazione dei canali. La dichiarazione fiscale del sostituto e’ stata scorporata dagli adempimenti contributivi (UNIEMENS mensile verso INPS) e assicurativi (autoliquidazione INAIL): il 770 e’ una dichiarazione esclusivamente tributaria.
    2. Telematica obbligatoria. La presentazione cartacea e’ scomparsa: il 770 si trasmette esclusivamente via Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato (art. 3 D.P.R. 322/1998).
    3. Certificazione Unica. Dal 2015 il sostituto rilascia al percipiente la CU entro il 16 marzo dell’anno successivo (31 marzo se contiene solo redditi esenti o non dichiarabili tramite 730 precompilato) e la trasmette all’Agenzia delle Entrate negli stessi termini: e’ la CU, e non piu’ il vecchio modello, a costituire la prova del prelievo per il contribuente.

    Il termine ordinario di presentazione del 770 e’ il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferisce (art. 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998). In caso di cessazione di attivita’, il termine si calcola in modo specifico (vedi sotto). La tardivita’ entro 90 giorni e’ regolarizzabile con ravvedimento operoso; oltre, la dichiarazione e’ considerata omessa.

    Obblighi attuali: 770 ordinario, semplificato e CU

    Schematicamente, il sostituto d’imposta oggi deve:

    • operare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti (lavoro dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi se intermediario, ecc.);
    • versare le ritenute con F24 entro il giorno 16 del mese successivo;
    • trasmettere mensilmente all’INPS la denuncia UNIEMENS per la parte contributiva (non tributaria);
    • rilasciare e trasmettere la CU entro i termini di marzo;
    • presentare il 770 entro il 31 ottobre, riepilogando ritenute, versamenti, compensazioni e crediti d’imposta utilizzati.

    Vediamo ora cinque scenari pratici frequenti.

    Caso 1: il datore di lavoro presenta il 770 entro il 31 ottobre

    Una S.r.l. con 25 dipendenti ha operato nel 2025 ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e ritenute d’acconto sui compensi a professionisti. A marzo 2026 ha gia’ trasmesso le CU 2026 (riferite al 2025). Entro il 31 ottobre 2026 deve presentare il 770/2026, riportando il riepilogo dei versamenti F24 (codici tributo 1001, 1040, ecc.), eventuali compensazioni orizzontali (ad esempio crediti IVA usati per pagare ritenute), e i prospetti SX/ST/SV. Se i versamenti tornano con il flusso F24 e con le CU trasmesse, la dichiarazione e’ coerente: il sostituto chiude l’anno fiscale ritenute senza pendenze.

    Caso 2: societa’ che cessa attivita’ e termine speciale

    Una S.r.l. delibera la cessazione dell’attivita’ il 15 marzo 2026 e nomina il liquidatore. Per la frazione 2026 fino alla cessazione, il termine di presentazione del 770 e’ il fine del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento o della cessazione (art. 5 e 5-bis D.P.R. 322/1998, richiamati anche per i sostituti). Il liquidatore deve quindi predisporre le CU dei dipendenti e dei collaboratori cessati e trasmettere il 770 nei termini, anche se l’azienda non e’ piu’ operativa: gli obblighi del sostituto sopravvivono fino alla chiusura.

    Caso 3: banca con ritenute su redditi di capitale

    Una banca corrisponde nel 2025 interessi su conti correnti, dividendi su azioni in deposito amministrato e proventi di obbligazioni: opera ritenute a titolo d’imposta (26% o aliquote specifiche). Questi flussi non confluiscono nella CU del cliente in quanto ritenute definitive: la banca li dichiara nel 770 ordinario, quadri SF, SG, SI, SK, e versa con F24 mensile. Il contribuente persona fisica non vede questi importi in dichiarazione precompilata, ma sa di averli pagati grazie alla contabile bancaria. Errori frequenti: confondere quadri tra dividendi qualificati e non qualificati, oppure trasmettere flussi su persone giuridiche non residenti senza il prospetto SH.

    Caso 4: condominio sostituto d’imposta su contratti d’appalto

    Un condominio commissiona nel 2025 lavori di manutenzione straordinaria per 90.000 euro a una ditta artigiana. L’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 impone al condominio di operare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi. L’amministratore versa la ritenuta con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo 1019/1020) e a marzo 2026 trasmette la CU al fornitore; entro ottobre 2026 invia il 770 con il quadro ST. Il vecchio art. 7 D.P.R. 600/1973 non parlava di condomini, perche’ l’obbligo e’ stato introdotto successivamente: e’ un esempio chiaro di come la disciplina del sostituto si sia stratificata oltre la norma originaria.

    Caso 5: ravvedimento del 770 tardivo

    Una piccola impresa scopre a novembre 2026 di aver dimenticato l’invio del 770/2026 (scadenza 31 ottobre). Sono trascorsi 15 giorni dalla scadenza, quindi siamo entro i 90 giorni: la dichiarazione e’ tardiva, non omessa, ed e’ regolarizzabile con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Va versata la sanzione ridotta per tardiva presentazione e le eventuali sanzioni proporzionali sui versamenti non eseguiti, oltre agli interessi legali. Se invece l’omissione si scopre dopo i 90 giorni, la dichiarazione e’ omessa e la sanzione e’ molto piu’ pesante (dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con minimo): conviene comunque trasmetterla per ridurre il danno, ma il ravvedimento non e’ piu’ possibile per l’omissione.

    Quando e come adempiere

    In sintesi operativa, il sostituto d’imposta dovrebbe presidiare tre scadenze:

    • 16 di ogni mese: versamento F24 delle ritenute operate nel mese precedente;
    • 16 marzo: invio CU all’Agenzia delle Entrate e consegna ai percipienti;
    • 31 ottobre: invio Modello 770 ordinario.

    Buone pratiche per chi gestisce il flusso ritenute:

    • conservare per almeno 5 anni (estendibili in caso di contenzioso) F24, ricevute Entratel, CU trasmesse e prospetti di quadratura;
    • verificare la quadratura mensile tra busta paga/parcella, F24 versato e prospetto ST del 770;
    • monitorare codici tributo specifici per ritenute particolari (locazioni brevi 1919, condomini 1019/1020, lavoro autonomo 1040);
    • in caso di errore nel versamento, ravvedere subito con sanzione ridotta anziche’ attendere l’avviso.

    Il sostituto che non opera la ritenuta resta comunque debitore d’imposta verso l’Erario (art. 64 D.P.R. 600/1973): l’omissione della ritenuta non si trasferisce sul percipiente, ma genera responsabilita’ diretta del sostituto, con sanzioni che possono arrivare al 20% dell’importo non trattenuto.

    Norme e fonti

    • art. 7 D.P.R. 600/1973 – testo originario, oggi abrogato;
    • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 4 e 7 – disciplina vigente della dichiarazione dei sostituti d’imposta e dei termini di presentazione;
    • art. 25-ter D.P.R. 600/1973 – ritenuta del 4% sugli appalti condominiali;
    • art. 64 D.P.R. 600/1973 – definizione e responsabilita’ del sostituto d’imposta;
    • art. 13 D.Lgs. 472/1997 – ravvedimento operoso;
    • Modello 770 e istruzioni – pubblicati annualmente dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica – istruzioni AdE per la trasmissione telematica.

    Domande frequenti

    L’art. 7 D.P.R. 600/1973 e’ ancora applicabile a periodi d’imposta passati?

    No, e’ stato abrogato dal D.P.R. 322/1998. Le dichiarazioni dei sostituti d’imposta si presentano oggi con il Modello 770 secondo le regole del D.P.R. 322/1998. Per accertamenti su annualita’ coperte dall’art. 7 nella sua vigenza, la norma e’ richiamata storicamente ma il procedimento segue le regole attuali del contenzioso tributario.

    Qual e’ la differenza tra CU e 770?

    La Certificazione Unica certifica al singolo percipiente i compensi corrisposti e le ritenute operate (un documento per ciascun lavoratore o professionista). Il Modello 770 e’ la dichiarazione complessiva del sostituto, con i riepiloghi mensili dei versamenti, le compensazioni e i prospetti per tipologia di ritenuta. Le CU si inviano a marzo, il 770 a ottobre.

    Il condominio e’ davvero un sostituto d’imposta?

    Si’, limitatamente ai contratti d’appalto di opere e servizi (art. 25-ter D.P.R. 600/1973): per quelle prestazioni opera la ritenuta del 4% e poi presenta il 770. Per gli stipendi del portiere e per i compensi all’amministratore valgono le regole ordinarie dei sostituti.

    Cosa succede se non si presenta il 770 entro il 31 ottobre?

    Entro 90 giorni la dichiarazione e’ tardiva e si puo’ ravvedere; oltre, e’ considerata omessa, con sanzioni dal 60% al 120% delle ritenute non versate e perdita della possibilita’ di ravvedimento sulla dichiarazione (resta ravvedibile l’imposta non versata, con sanzioni autonome). La trasmissione tardiva, pur non sanando l’omissione, attenua il quadro sanzionatorio rispetto al silenzio totale.

  • Art. 14 T.U. Stupefacenti – Criteri per la formazione e classificazione delle tabelle

    Art. 14 T.U. Stupefacenti – Criteri per la formazione delle tabelle

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: a) nella tabella I devono essere indicati: 1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; 7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); b) nella tabella II devono essere indicati: 1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); c) nella tabella III devono essere indicati: 1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); d) nella tabella IV devono essere indicate: 1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo unico; 3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione; 3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.

    2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.

    3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.

    4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

    5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze gia' tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio

    2006. 6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonche' le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica. Torna al sommario