Autore: Andrea Marton

  • Art. 23 D.Lgs. 74/2000 – Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da p…

    Art. 23 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le parole: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' articolo 329 del codice di procedura penale ". Note all'art. 23: – Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 è il seguente: "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). – La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento; degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale , utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento". – Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 , è il seguente: "Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). – Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale , utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali. Nell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono aggiunti i seguenti commi: "In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma". – Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 329 del codice di procedura penale : "Art. 329 (Obbligo del segreto). –

    1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

    2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

    3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".

  • Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 – (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione d…

    Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma

    3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre

    1999. ))

  • Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione

    Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione

    Art. 103 c.c. – Atto di opposizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Art. 51 RD 12/1941

    Art. 51 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 30 D.Lgs. 171/2005 – Manifestazioni sportive

    Art. 30 D.Lgs. 171/2005 – Manifestazioni sportive

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

    2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

    3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall’autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l’unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

    4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l’organizzazione dell’attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 5 bis CAD – (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)

    Art. 5 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

    3. ((AgID)) , anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma

    2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

  • Art. 5 D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità dell’ente

    Art. 5 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Responsabilità dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

    2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

  • Art. 21 L. 212/2000 – Entrata in vigore

    Art. 21 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Entrata in vigore

    In vigore dal 01/08/2000

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • Art. 733 Codice della Navigazione – Personale non di volo

    Art. 733 Codice della Navigazione – Personale non di volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale non di volo comprende:

    a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

    b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

    c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

    d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

    e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.

  • Art. 193 DPR 495/1992 – Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

    Art. 193 DPR 495/1992 – Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione; c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie; d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale; e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui opera l'impresa, rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attività in essi svolte; f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione; g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi; h) dichiarazione che dimostri che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali; i) certificazione antimafia a norma di legge; l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle attrezzature descritte all'articolo 194, comma 2; m) relazione tecnica sull'attività dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti; n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro; o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.

    3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avrà validità per un triennio dalla data del rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza triennale.

  • Art. 64 DPR 230/2000 – Permessi

    Art. 64 DPR 230/2000 – Permessi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.

    2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.

    3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.

    4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può esser disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.

    5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.

    6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-bis della legge.

  • Art. 3 ter CAD – Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strume…

    Art. 3 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo

    62. 2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente ((aggiornati)) dai gestori degli strumenti stessi: a) le identità digitali di cui al ((sistema della carta di identità elettronica, al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) )) e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater; b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter; c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo

    3-bis. 3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ((l'ANPR)) è integrata e costantemente ((aggiornata)) con le seguenti informazioni: a) tipologia di strumento digitale; b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore; c) natura del gestore, se pubblico o privato; d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente; e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile; f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto; g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno; h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno; i) nel caso ((della piattaforma per la gestione delle deleghe)) : i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

    4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione ((digitale e con il)) Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ((informazioni ulteriori)) rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma

    2. 5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente ((aggiornati)) dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo

    50-ter. In caso di mancata registrazione e ((aggiornamento)) nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo

    18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante ((aggiornamento)) dei dati di cui ai commi 3 e

    4. 6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all' articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .

    7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.

    8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite ((la piattaforma di cui all'articolo 50-ter)) e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.

    9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio ((delle stesse)) ; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

    10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

    11. La società di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , incaricata della realizzazione delle funzionalità ((dell'ANPR)) e della gestione ((della sezione)) di cui al comma 2 ((del presente articolo)) , è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 .

    12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, ((i dati nella sezione dell'ANPR)) di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 .

    13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR ((per la durata massima)) di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e

    9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 , oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma

    2. 14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.