Art. 738 Codice della Navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. articolo precedente articolo successivo
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale. articolo precedente articolo successivo
Il CCNL Tessile-Abbigliamento fissa periodi di preavviso da 15 giorni (1° livello, fino a 5 anni) a 4 mesi (Quadri con oltre 10 anni di anzianità). In mancanza del preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello disciplinare segue procedure specifiche.
| Livello | Fino a 5 anni anzianità | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| 7° (Quadro) | 75 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 6° | 60 giorni | 75 giorni | 90 giorni |
| 4°-5° | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 2°-3° | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 1° | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
I periodi indicati sono di calendario. I valori vanno verificati sul testo contrattuale vigente. Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Nel CCNL Tessile si applica sia al licenziamento (salvo giusta causa) sia alle dimissioni volontarie. I periodi variano in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità aziendale.
Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla retribuzione ordinaria e matura TFR, ferie e ratei di 13ª. Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso (esonero dal preavviso), pagando comunque l’intero periodo.
Se il recesso avviene senza rispetto del preavviso (es. dimissioni in tronco da parte del lavoratore, o licenziamento in tronco senza giusta causa), la parte inadempiente deve all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.
L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini fiscali (IRPEF ordinaria) e ai fini previdenziali (contributi INPS). Non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR.
Il licenziamento per motivi disciplinari segue la procedura obbligatoria dell’art. 7 St. Lav. (L. 300/1970): contestazione scritta dell’addebito, audizione a difesa del lavoratore (entro 5 giorni), provvedimento motivato scritto. Il rispetto della procedura è condizione di validità del licenziamento.
Il CCNL Tessile classifica le infrazioni disciplinari in tre gradi: infrazioni minori (ammonizione scritta), infrazioni medie (sospensione 1-5 giorni), infrazioni gravi (licenziamento con preavviso o giusta causa). La recidiva aggrava il provvedimento.
Il lavoratore può dimettersi senza preavviso (e con diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore) in caso di giusta causa: grave inadempimento del datore, molestie, mancato pagamento della retribuzione per oltre due mesi, demansionamento illegittimo.
Le dimissioni volontarie ordinarie, al di fuori della giusta causa, devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria dal D.Lgs. 151/2015 per evitare dimissioni in bianco).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
L’art. 1 D.Lgs. 39/2010 e’ la porta d’ingresso del sistema italiano di revisione legale dei conti: contiene le definizioni che permettono di capire chi puo’ fare revisione, su quali soggetti deve essere fatta in modo obbligatorio e con quale grado di rigore. La norma recepisce la direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, e disegna un quadro a piu’ velocita’: da un lato la revisione legale ordinaria sulle societa’ di capitali medio-piccole che superano determinate soglie, dall’altro il regime rafforzato sugli enti di interesse pubblico (EIP), tipicamente quotati, banche e assicurazioni. Capire bene il glossario di partenza significa non confondere figure professionali molto diverse (revisore legale, societa’ di revisione, sindaco, revisore contabile non iscritto all’albo) e scegliere correttamente l’organo di controllo da nominare in assemblea.
L’art. 1 D.Lgs. 39/2010 elenca, in modo tassativo, i termini chiave dell’intera disciplina. Le definizioni piu’ importanti sono cinque: revisione legale (l’attivita’ di controllo dei conti annuali e consolidati prevista dal diritto dell’Unione o dalla legge nazionale); revisore legale (la persona fisica abilitata e iscritta nel Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze); societa’ di revisione legale (la persona giuridica iscritta nello stesso Registro); ente di interesse pubblico (EIP) (categoria che ricomprende societa’ italiane quotate su mercati regolamentati UE, banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione); rete (la struttura piu’ ampia cui appartengono i revisori, rilevante per i conflitti di interesse).
Le definizioni non sono un esercizio formale: sono il filtro che determina chi puo’ firmare la relazione di revisione, quali soggetti sono obbligati ad avere un revisore, quale autorita’ vigila e con quale intensita’. Senza queste definizioni, gli articoli successivi (in particolare gli artt. 2, 3 e 13 D.Lgs. 39/2010) non si potrebbero applicare in concreto.
Nel linguaggio comune si parla spesso di “revisore contabile” come sinonimo di “revisore legale”. In realta’ i due termini, dopo la riforma del 2010, descrivono cose diverse. Il revisore legale e’ la figura che ha superato l’esame di idoneita’ (o ha ottenuto l’iscrizione per altra via prevista dalla legge) e risulta iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto presso il MEF. Solo chi e’ iscritto in tale Registro puo’ rilasciare la relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010.
Il “revisore contabile” in senso atecnico, invece, e’ chiunque svolga attivita’ di controllo dei conti che non siano una revisione legale: revisione volontaria, due diligence, audit interno. Queste attivita’ non richiedono necessariamente l’iscrizione all’albo, ma il documento finale non vale come relazione di revisione ai fini di legge. La distinzione e’ rilevante per chi gestisce una SRL: se l’assemblea nomina un “controllore dei conti” che non e’ iscritto al Registro MEF, la nomina non assolve gli obblighi di revisione legale e l’ufficio del Registro delle imprese puo’ rifiutare l’iscrizione dell’atto.
La definizione di ente di interesse pubblico contenuta nell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 attiva un regime molto piu’ rigoroso. Per gli EIP valgono regole speciali su: durata massima dell’incarico (in genere nove esercizi, con possibili estensioni in caso di gara o co-revisione, secondo il Regolamento UE 537/2014); rotazione del partner responsabile; limiti stringenti ai servizi non-audit; obbligo di costituire al proprio interno un comitato per il controllo interno e la revisione contabile; vigilanza diretta e ispezioni Consob. Sui non-EIP, invece, la vigilanza e’ prevalentemente del MEF e le regole su durata e indipendenza sono meno articolate.
La conseguenza pratica e’ che una societa’ quotata o una banca non puo’ affidare la revisione a un singolo revisore: deve rivolgersi a una societa’ di revisione legale strutturata, in grado di gestire team, controlli di qualita’ interni e separazione di funzioni. Per una SRL non quotata, invece, e’ ancora consentito nominare un revisore unico persona fisica, purche’ iscritto al Registro.
Una SRL produttiva chiude due esercizi consecutivi superando le soglie dell’art. 2477 c.c. (attivo, ricavi o dipendenti). Scatta l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore. L’assemblea sceglie la soluzione piu’ snella: revisore unico, persona fisica. Per essere conforme all’art. 1 D.Lgs. 39/2010, il professionista nominato deve essere iscritto al Registro MEF dei revisori legali; non basta che sia un dottore commercialista o un esperto contabile. La verifica si fa sul sito del MEF prima dell’assemblea: l’atto di nomina indica numero di iscrizione e data, e l’incarico decorre dall’iscrizione nel Registro delle imprese.
Una holding industriale e’ quotata su Euronext Milan: rientra di diritto nella definizione di EIP dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010. Non puo’ affidare la revisione a un singolo revisore persona fisica: l’assemblea, su proposta motivata del comitato per il controllo interno, sceglie una societa’ di revisione iscritta al Registro e abilitata agli incarichi su EIP. Il contratto rispetta i limiti del Regolamento UE 537/2014: durata massima nove esercizi (estendibile in caso di gara), rotazione del partner responsabile ogni sette anni, divieto di alcuni servizi non-audit e tetto del 70% per i servizi non-audit ammessi rispetto alla media dei corrispettivi di revisione.
Una SRL che supera le soglie dell’art. 2477 c.c. deve scegliere tra revisore esterno e collegio sindacale incaricato anche della revisione. Le definizioni dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 incidono sulla scelta: se l’assemblea opta per il collegio sindacale con funzione di revisione, tutti i sindaci devono essere iscritti al Registro dei revisori legali, perche’ altrimenti la revisione non e’ legalmente valida. Se l’assemblea preferisce il revisore esterno, basta nominare una persona fisica o una societa’ iscritta. Per societa’ di dimensioni minime e proprieta’ familiare, il revisore unico esterno e’ spesso piu’ economico; per societa’ con governance piu’ complessa, il collegio sindacale con funzione di revisione cumula controlli di legalita’ e controllo contabile, ma costa di piu’.
Un professionista vuole iniziare a svolgere incarichi di revisione legale. Per rientrare nella definizione di “revisore legale” dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 deve completare il tirocinio triennale, superare l’esame di idoneita’ e iscriversi al Registro tenuto presso il MEF. Solo da quel momento puo’ firmare relazioni di revisione. Se intende accettare incarichi su EIP, deve essere iscritto anche nella sezione speciale del Registro per gli incarichi su enti di interesse pubblico: sezione gestita dal MEF ma con vigilanza diretta della Consob, che effettua ispezioni periodiche. La sezione non-EIP, invece, e’ sotto vigilanza prevalente del MEF.
Una societa’ di revisione opera su un portafoglio misto: PMI non EIP e qualche EIP. In base al sistema disegnato dall’art. 1 D.Lgs. 39/2010 e sviluppato dagli articoli successivi, la societa’ e’ soggetta a due livelli di controllo qualita’: periodico per i non-EIP (almeno ogni sei anni, condotto dal MEF) e piu’ frequente per gli EIP (almeno ogni tre anni, condotto dalla Consob). Se nelle ispezioni emergono irregolarita’ (carenze di documentazione di lavoro, violazioni dei principi di indipendenza, mancato rispetto dei principi di revisione internazionali ISA Italia), si aprono procedimenti sanzionatori che possono arrivare alla sospensione o cancellazione dal Registro. La societa’ deve dotarsi di un sistema interno di controllo qualita’ documentato.
Le definizioni dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 servono soprattutto a evitare errori di scelta. Per un imprenditore che si trova davanti all’obbligo di nominare il revisore, le tre regole pratiche sono semplici. Primo: verificare sempre l’iscrizione al Registro MEF dei revisori legali prima di firmare l’incarico; non e’ sufficiente l’iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti o all’albo degli esperti contabili. Secondo: se la societa’ rientra nella definizione di EIP (quotata, banca, assicurazione), rivolgersi a una societa’ di revisione strutturata e abilitata agli incarichi su enti di interesse pubblico, non a un singolo professionista. Terzo: per dubbi sull’individuazione dell’organo di controllo o sulla qualifica del soggetto da nominare, le fonti ufficiali sono il sito del MEF (sezione Registro revisori) e quello della Consob (per gli incarichi EIP); non un consulente generalista.
Non e’ un articolo da “chiavi in mano” con un consulente: e’ una verifica documentale che si fa direttamente sui registri pubblici, in pochi minuti, prima di portare la nomina in assemblea.
Il “revisore legale” e’ la figura definita dall’art. 1 D.Lgs. 39/2010: persona fisica o societa’ iscritta al Registro tenuto presso il MEF, abilitata a svolgere revisione legale e a firmare la relazione prevista dall’art. 14. Il “revisore contabile” e’ un termine generico, oggi atecnico, usato per indicare attivita’ di controllo contabile non qualificabili come revisione legale (revisione volontaria, due diligence). Solo il primo soddisfa gli obblighi di legge.
Si’, l’art. 2477 c.c. consente alla SRL di nominare alternativamente un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore legale. Se sceglie il revisore esterno, basta una persona fisica iscritta al Registro MEF dei revisori legali; non occorre rivolgersi a una societa’ di revisione. La scelta tra revisore unico e collegio sindacale con funzione di revisione dipende da dimensioni, governance e disponibilita’ economica della societa’.
Sono EIP, per definizione dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010, le societa’ italiane quotate su mercati regolamentati UE, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione. Per gli EIP la revisione legale e’ soggetta a regole rafforzate: durata massima dell’incarico, rotazione del partner, limiti ai servizi non-audit, comitato per il controllo interno, vigilanza diretta della Consob. Una PMI non quotata, anche se di grandi dimensioni, di norma non e’ EIP.
Il Registro dei revisori legali e’ pubblico e consultabile online sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inserendo nome e cognome (o denominazione della societa’) e’ possibile verificare numero di iscrizione, data, eventuali provvedimenti disciplinari e l’iscrizione alla sezione speciale per incarichi su EIP. La verifica e’ gratuita e va fatta prima della delibera assembleare di nomina, allegando una stampa al verbale.
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione.
2. Fatto salvo l’articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I. articolo precedente articolo successivo
Il settore del legno e dell’arredamento presenta rischi specifici disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e richiamati nel CCNL: polveri di legno duro (cancerogene IARC gruppo 1), rumore, macchine utensili con rischio di amputazione. Il DVR deve includere la valutazione dell’esposizione a polveri e il piano di sorveglianza sanitaria. I distretti del mobile (Brianza, Pesaro, Livenza-Friuli) presentano specificità produttive e relazioni industriali proprie.
| Rischio | Norma di riferimento | Obbligo del datore | Sorveglianza sanitaria |
|---|---|---|---|
| Polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) | D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (cancerogeni); IARC Gruppo 1 | Misurazione esposizione, DPI (maschere FFP3), aspirazione localizzata | Visita annuale con rinoscopia e spirometria |
| Rumore industriale | D.Lgs. 81/2008, Tit. VIII, Capo II | Misura fonoaudiometrica, DPI (otoprotettori) se >85 dB(A) | Audiometria periodica (frequenza in base al livello) |
| Macchinari (troncatrici, frese, pialle) | D.Lgs. 81/2008, Tit. III; Dir. Macchine 2006/42/CE | Marcatura CE, ripari fissi, procedure operative scritte | Valutazione idoneità mansione specifica |
| Solventi e vernici (VOC, isocianati) | D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (agenti chimici) | Schede SDS, cabine verniciatura aspirate, DPI respiratori | Visita con spirometria e test epatico periodici |
| Movimentazione manuale dei carichi | D.Lgs. 81/2008, Tit. VI | Valutazione indice NIOSH, formazione specifica | Valutazione rachide per mansioni a rischio |
Le polveri di legno duro – prodotte dalla lavorazione di faggio, quercia, rovere, olmo e altri legni a latifoglie – sono classificate dall’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nel Gruppo 1: cancerogeni certi per l’uomo, in relazione al carcinoma delle cavità nasali e dei seni paranasali.
Il D.Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro che impiegano operai addetti alla lavorazione di legno duro:
Il CCNL richiama espressamente la necessità di valutare questo rischio nel DVR e di informare i lavoratori delle conseguenze sanitarie dell’esposizione continuativa.
Il settore del legno ha una delle più alte incidenze di infortuni gravi e mortali tra i comparti manifatturieri italiani. Le macchine più pericolose sono:
Le macchine devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010), con marcatura CE e dichiarazione di conformità. Il CCNL prevede che i lavoratori addetti a macchinari pericolosi non possano essere distolti dalla sorveglianza della macchina per altre mansioni durante il ciclo operativo.
L’industria italiana del mobile si concentra in tre grandi distretti produttivi, ciascuno con proprie specializzazioni e dinamiche di relazioni industriali:
Il CCNL Legno prevede un sistema di relazioni industriali sulla sicurezza basato su:
Il CCNL prevede anche la possibilità di accordi aziendali specifici sulla sicurezza, che possono introdurre misure più restrittive di quelle minime di legge (es. doppi DPI per lavorazioni particolarmente polverose, visite mediche più frequenti).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
In vigore dal 01/08/2000
((
1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. ))
In vigore dal 15/04/2000
1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell' articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo
12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo
13. 5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita. Nota all'art. 14: – Il testo dell' art. 135 del codice penale è il seguente: "Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). – Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
L’art. 7 D.P.R. 600/1973 e’ una norma abrogata: dal 1998 la disciplina della dichiarazione dei sostituti d’imposta non vive piu’ nel decreto sull’accertamento, ma e’ confluita nel D.P.R. 322/1998 e, sul piano operativo, nei Modelli 770 (ordinario e semplificato) e nella Certificazione Unica. Comprendere il vecchio art. 7 serve oggi a leggere correttamente atti, contenziosi e ravvedimenti che ancora richiamano periodi d’imposta lontani nel tempo: i casi pratici che seguono spiegano come quella dichiarazione storica si traduce negli adempimenti attuali del sostituto d’imposta.
L’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella sua versione originaria, imponeva ai sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, banche, societa’, condomini) di presentare una dichiarazione unica annuale dei compensi corrisposti e delle ritenute operate. La norma aveva una caratteristica oggi inusuale: la dichiarazione era unica anche ai fini contributivi (INPS) e assicurativi (INAIL), in un tentativo di semplificazione che pero’ generava sovrapposizioni con i flussi propri degli enti previdenziali.
Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (“Modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni”) l’art. 7 e’ stato superato: gli articoli 4 e 7 del 322/1998 disciplinano oggi la dichiarazione dei sostituti d’imposta e i suoi termini. Il modello che il sostituto utilizza si chiama 770 e si articola in due dichiarativi:
Il risultato e’ che il vecchio art. 7 oggi non si applica piu’, ma molti termini, sanzioni e logiche di compensazione delle ritenute ne discendono direttamente. Sapere da dove arriviamo aiuta a non sbagliare il presente.
Il passaggio dall’art. 7 D.P.R. 600/1973 all’attuale modello 770 si puo’ riassumere in tre movimenti:
Il termine ordinario di presentazione del 770 e’ il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferisce (art. 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998). In caso di cessazione di attivita’, il termine si calcola in modo specifico (vedi sotto). La tardivita’ entro 90 giorni e’ regolarizzabile con ravvedimento operoso; oltre, la dichiarazione e’ considerata omessa.
Schematicamente, il sostituto d’imposta oggi deve:
Vediamo ora cinque scenari pratici frequenti.
Una S.r.l. con 25 dipendenti ha operato nel 2025 ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e ritenute d’acconto sui compensi a professionisti. A marzo 2026 ha gia’ trasmesso le CU 2026 (riferite al 2025). Entro il 31 ottobre 2026 deve presentare il 770/2026, riportando il riepilogo dei versamenti F24 (codici tributo 1001, 1040, ecc.), eventuali compensazioni orizzontali (ad esempio crediti IVA usati per pagare ritenute), e i prospetti SX/ST/SV. Se i versamenti tornano con il flusso F24 e con le CU trasmesse, la dichiarazione e’ coerente: il sostituto chiude l’anno fiscale ritenute senza pendenze.
Una S.r.l. delibera la cessazione dell’attivita’ il 15 marzo 2026 e nomina il liquidatore. Per la frazione 2026 fino alla cessazione, il termine di presentazione del 770 e’ il fine del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento o della cessazione (art. 5 e 5-bis D.P.R. 322/1998, richiamati anche per i sostituti). Il liquidatore deve quindi predisporre le CU dei dipendenti e dei collaboratori cessati e trasmettere il 770 nei termini, anche se l’azienda non e’ piu’ operativa: gli obblighi del sostituto sopravvivono fino alla chiusura.
Una banca corrisponde nel 2025 interessi su conti correnti, dividendi su azioni in deposito amministrato e proventi di obbligazioni: opera ritenute a titolo d’imposta (26% o aliquote specifiche). Questi flussi non confluiscono nella CU del cliente in quanto ritenute definitive: la banca li dichiara nel 770 ordinario, quadri SF, SG, SI, SK, e versa con F24 mensile. Il contribuente persona fisica non vede questi importi in dichiarazione precompilata, ma sa di averli pagati grazie alla contabile bancaria. Errori frequenti: confondere quadri tra dividendi qualificati e non qualificati, oppure trasmettere flussi su persone giuridiche non residenti senza il prospetto SH.
Un condominio commissiona nel 2025 lavori di manutenzione straordinaria per 90.000 euro a una ditta artigiana. L’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 impone al condominio di operare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi. L’amministratore versa la ritenuta con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo 1019/1020) e a marzo 2026 trasmette la CU al fornitore; entro ottobre 2026 invia il 770 con il quadro ST. Il vecchio art. 7 D.P.R. 600/1973 non parlava di condomini, perche’ l’obbligo e’ stato introdotto successivamente: e’ un esempio chiaro di come la disciplina del sostituto si sia stratificata oltre la norma originaria.
Una piccola impresa scopre a novembre 2026 di aver dimenticato l’invio del 770/2026 (scadenza 31 ottobre). Sono trascorsi 15 giorni dalla scadenza, quindi siamo entro i 90 giorni: la dichiarazione e’ tardiva, non omessa, ed e’ regolarizzabile con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Va versata la sanzione ridotta per tardiva presentazione e le eventuali sanzioni proporzionali sui versamenti non eseguiti, oltre agli interessi legali. Se invece l’omissione si scopre dopo i 90 giorni, la dichiarazione e’ omessa e la sanzione e’ molto piu’ pesante (dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con minimo): conviene comunque trasmetterla per ridurre il danno, ma il ravvedimento non e’ piu’ possibile per l’omissione.
In sintesi operativa, il sostituto d’imposta dovrebbe presidiare tre scadenze:
Buone pratiche per chi gestisce il flusso ritenute:
Il sostituto che non opera la ritenuta resta comunque debitore d’imposta verso l’Erario (art. 64 D.P.R. 600/1973): l’omissione della ritenuta non si trasferisce sul percipiente, ma genera responsabilita’ diretta del sostituto, con sanzioni che possono arrivare al 20% dell’importo non trattenuto.
No, e’ stato abrogato dal D.P.R. 322/1998. Le dichiarazioni dei sostituti d’imposta si presentano oggi con il Modello 770 secondo le regole del D.P.R. 322/1998. Per accertamenti su annualita’ coperte dall’art. 7 nella sua vigenza, la norma e’ richiamata storicamente ma il procedimento segue le regole attuali del contenzioso tributario.
La Certificazione Unica certifica al singolo percipiente i compensi corrisposti e le ritenute operate (un documento per ciascun lavoratore o professionista). Il Modello 770 e’ la dichiarazione complessiva del sostituto, con i riepiloghi mensili dei versamenti, le compensazioni e i prospetti per tipologia di ritenuta. Le CU si inviano a marzo, il 770 a ottobre.
Si’, limitatamente ai contratti d’appalto di opere e servizi (art. 25-ter D.P.R. 600/1973): per quelle prestazioni opera la ritenuta del 4% e poi presenta il 770. Per gli stipendi del portiere e per i compensi all’amministratore valgono le regole ordinarie dei sostituti.
Entro 90 giorni la dichiarazione e’ tardiva e si puo’ ravvedere; oltre, e’ considerata omessa, con sanzioni dal 60% al 120% delle ritenute non versate e perdita della possibilita’ di ravvedimento sulla dichiarazione (resta ravvedibile l’imposta non versata, con sanzioni autonome). La trasmissione tardiva, pur non sanando l’omissione, attenua il quadro sanzionatorio rispetto al silenzio totale.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: a) nella tabella I devono essere indicati: 1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; 7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); b) nella tabella II devono essere indicati: 1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); c) nella tabella III devono essere indicati: 1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); d) nella tabella IV devono essere indicate: 1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo unico; 3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione; 3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze gia' tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio
2006. 6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonche' le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica. Torna al sommario