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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 23 del D.Lgs. 74/2000 introduce una modifica di coordinamento procedurale agli artt. 63, primo comma, D.P.R. 633/1972 (TUIVA) e 33, terzo comma, D.P.R. 600/1973 (D.P.R. Accertamento), sostituendo la precedente formula «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto» con «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale». La modifica abilita la Guardia di Finanza a utilizzare e trasmettere agli uffici finanziari documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria anche in deroga al segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p. Il fine è di ottimizzare il flusso informativo tra il versante penale e quello tributario-amministrativo, consentendo alle Fiamme Gialle di valorizzare sul piano fiscale elementi acquisiti nel corso di indagini penali, senza attendere la rimozione ordinaria del segreto sugli atti. La norma è espressione del modello italiano di polizia economico-finanziaria, nel quale la Guardia di Finanza cumula funzioni di polizia giudiziaria, polizia tributaria e corpo di polizia economica.

Testo dell'articoloVigente

Art. 23 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza

In vigore dal 15/04/2000

1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le parole: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' articolo 329 del codice di procedura penale ". Note all'art. 23: – Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 è il seguente: "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). – La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento; degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale , utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento". – Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 , è il seguente: "Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). – Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale , utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali. Nell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono aggiunti i seguenti commi: "In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma". – Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 329 del codice di procedura penale : "Art. 329 (Obbligo del segreto). –

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".

Commento

L'art. 23 riflette una scelta di politica legislativa di lungo corso: la Guardia di Finanza, in quanto corpo con duplice veste di polizia giudiziaria e polizia tributaria, deve poter trasmettere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate le informazioni acquisite durante le indagini penali senza essere paralizzata dal vincolo del segreto investigativo ex art. 329 c.p.p. Prima della modifica introdotta dal D.Lgs. 74/2000, il tenore letterale delle norme tributarie (TUIVA e D.P.R. 600/1973) faceva riferimento alle «norme che disciplinano il segreto», rendendo necessaria un'interpretazione coordinata che poteva generare incertezze applicative. La novella chiarisce definitivamente che l'autorizzazione giudiziaria alla trasmissione può essere concessa anche in deroga all'art. 329 c.p.p.

Il rapporto con il TUIVA (D.P.R. 633/1972) e con il D.P.R. 600/1973 (D.P.R. Accertamento) è di tipo modificativo: l'art. 23 non si limita a enunciare una regola nuova ma novella fisicamente il testo degli artt. 63 TUIVA e 33 D.P.R. 600/1973, integrandolo nella struttura di quei provvedimenti. Questo meccanismo di modifica contestuale garantisce la coerenza sistematica tra la legislazione penale tributaria e le norme procedurali di accertamento. Il coordinamento con lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) rileva sotto il profilo della tutela del contribuente: gli atti acquisiti e trasmessi in deroga al segreto investigativo devono comunque rispettare le garanzie procedimentali previste dallo Statuto, inclusi i diritti di partecipazione e contraddittorio nelle fasi di accertamento.

Per il contribuente che si trovi oggetto sia di indagini penali sia di accertamenti tributari, la conoscenza di questo meccanismo è fondamentale: gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza in sede penale — verbali di perquisizione, documentazione sequestrata, intercettazioni autorizzate — possono legittimamente confluire nel fascicolo tributario e fondare avvisi di accertamento. Una difesa coordinata sui due fronti, con assistenza legale qualificata, è essenziale per gestire correttamente questo flusso informativo.

Domande frequenti

Cosa consente l'art. 23 alla Guardia di Finanza in materia di trasmissione di documenti agli uffici tributari?

L'art. 23 modifica le norme TUIVA e D.P.R. 600/1973 precisando che la Guardia di Finanza può trasmettere agli uffici finanziari documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, autorizzazione che può essere concessa anche in deroga al segreto investigativo ex art. 329 c.p.p.

Qual è il significato della deroga all'art. 329 del codice di procedura penale?

L'art. 329 c.p.p. impone la segretezza degli atti di indagine sino a quando l'indagato non ne possa avere conoscenza. La deroga consente al giudice penale di autorizzare la trasmissione di atti coperti da segreto investigativo agli uffici tributari, bilanciando l'interesse alla riservatezza delle indagini con l'interesse fiscale all'acquisizione di elementi utili all'accertamento.

Gli elementi acquisiti in sede penale e trasmessi all'Agenzia delle Entrate possono fondare autonomamente un avviso di accertamento?

Sì: gli elementi legittimamente trasmessi dalla Guardia di Finanza agli uffici tributari ai sensi degli artt. 63 TUIVA e 33 D.P.R. 600/1973 possono costituire prova dell'evasione e fondare avvisi di accertamento. Tuttavia, il contribuente conserva il diritto al contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del Contribuente e dalle norme procedimentali tributarie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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