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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 25 del D.Lgs. 74/2000 provvede all'abrogazione espressa di un ampio ventaglio di disposizioni dell'ordinamento tributario penale previgente, che trovavano la propria fonte principale nel D.L. 429/1982 (convertito in L. 516/1982), il cui Titolo I è integralmente soppresso. Vengono altresì abrogati: l'art. 97, sesto comma, D.P.R. 602/1973 (riscossione); l'art. 8, undicesimo comma, L. 249/1976; l'art. 7, settimo comma, D.P.R. 627/1978; l'art. 3, quarto comma, L. 649/1983; l'art. 2, quarto comma, D.L. 746/1983; l'art. 1, quarto comma secondo periodo, D.L. 791/1984; l'art. 2, commi 27 e 28, e l'art. 3, comma 14, D.L. 853/1984; l'art. 12, comma 13, L. 413/1991; l'art. 54, comma 8, D.L. 331/1993; l'art. 6, comma 1, D.L. 669/1996. Il comma 2 contiene una clausola di abrogazione generale implicita («ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto»), che conferisce al sistema introdotto dal D.Lgs. 74/2000 carattere di normativa speciale e sistematicamente sovraordinata rispetto ai previgenti meccanismi punitivi tributari.

Testo dell'articoloVigente

Art. 25 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Abrogazioni

In vigore dal 15/04/2000

1. Sono abrogati: a) l' articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; b) l' articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 ; c) l' articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ; d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ; e) l' articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649 ; f) l' articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17 ; g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60 ; h) l' articolo 2, commi 27 e 28 , e l' articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ; i) l' articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ; l) l' articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; m) l' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 .

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Commento

L'art. 25 segna la discontinuità netta tra il vecchio e il nuovo sistema penale tributario. Il D.L. 429/1982 (L. 516/1982), noto come «legge manette agli evasori», aveva introdotto un sistema penale tributario caratterizzato da soglie molto basse, reati di pericolo basati su mere irregolarità formali, e un'impostazione repressiva indiscriminata che aveva finito per colpire contribuenti con profili di rischio molto diversi — dal piccolo commerciante all'evasore sistematico — con trattamento sanzionatorio sostanzialmente uniforme. L'abrogazione del Titolo I di quella legge e delle norme collegate rappresenta quindi un cambiamento di paradigma: il D.Lgs. 74/2000 punta su fattispecie di danno, soglie di rilevanza penale elevate, e distinzione tra frode e inadempimento.

Il coordinamento con il TUIVA (D.P.R. 633/1972) e con il D.P.R. 600/1973 è garantito dalla sopravvivenza delle norme di accertamento e sanzionatorie amministrative (D.Lgs. 471-472-473/1997), che riempiono lo spazio lasciato dalle disposizioni penali abrogate per le violazioni al di sotto delle soglie di rilevanza penale. La clausola di abrogazione implicita del comma 2 ha un portato pratico significativo: in caso di dubbio sull'applicabilità di una disposizione tributaria penale previgente, il giudice deve valutare se essa sia «incompatibile» con il sistema del D.Lgs. 74/2000, applicando in tal caso il principio di abrogazione per incompatibilità. Le successive riforme del 2015 (D.Lgs. 158) e del 2024 (D.Lgs. 87) si sono innestaste su questo impianto senza stravolgere la struttura dell'art. 25, che rimane punto di riferimento per la ricostruzione storica del sistema.

Per il professionista che si occupa di diritto penale tributario, la conoscenza del diritto intertemporale è fondamentale: occorre verificare quale normativa fosse applicabile al tempo dei fatti contestati, applicando il principio del favor rei (art. 2 c.p.) in caso di successione di leggi penali nel tempo. Questo aspetto rileva particolarmente nelle contestazioni per fatti anteriori al 2000 o al 2015, dove potrebbe prospettarsi l'applicazione della disciplina previgente più favorevole.

Casi pratici

Caso 1: Reato depenalizzato per fatti ante 2000 e favor rei

Caso 2: Clausola di incompatibilità e norma tributaria previgente

Domande frequenti

Quale normativa veniva abrogata dall'art. 25 del D.Lgs. 74/2000?

Principalmente il Titolo I del D.L. 429/1982 (L. 516/1982), la cosiddetta «legge manette agli evasori», che costituiva il nucleo del previgente sistema penale tributario. Venivano altresì abrogate specifiche disposizioni penali tributarie sparse in diversi provvedimenti degli anni 1973-1997. Il comma 2 aggiunge una clausola di abrogazione implicita per ogni altra disposizione incompatibile con il nuovo sistema.

Cosa cambia concretamente tra il sistema del 1982 e quello del D.Lgs. 74/2000 introdotto con l'art. 25?

Il vecchio sistema (L. 516/1982) era fondato su reati di pericolo con soglie basse e colpiva anche violazioni formali minori. Il nuovo sistema del D.Lgs. 74/2000 introduce reati di danno, soglie di rilevanza penale elevate (es. 150.000 euro per dichiarazione infedele), e distingue nettamente frode (fattispecie più gravi) da inadempimento (illeciti amministrativi). Le violazioni al di sotto delle soglie penali restano sanzionate in via amministrativa dai D.Lgs. 471-473/1997.

Come si applica il principio del favor rei in relazione all'abrogazione introdotta dall'art. 25?

Per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 74/2000 (agosto 2000), si applica il principio di successione di leggi penali ex art. 2 c.p.: se il fatto non è più previsto come reato dal nuovo sistema o è punito più mildemente, il giudice applica la legge più favorevole all'imputato. Questo rileva per procedimenti relativi a condotte antecedenti al 2000, dove potrebbe prospettarsi l'abolitio criminis parziale o totale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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