Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Modifica dell’ articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
In vigore dal 15/04/2000
1 . L' ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.". Nota all'art. 24: – Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , recante: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983 , è il seguente: "Art.
2. – (I commi dal primo al sesto sono stati abrogati da disposizioni precedenti). All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri". (I commi nono e decimo sono stati abrogati da disposizioni precedenti).
Commento
L'art. 24 si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio tributario avviato con il D.Lgs. 74/2000, che ha sostituito il vecchio sistema del D.L. 429/1982 (la c.d. «legge manette agli evasori») con un impianto più selettivo, fondato sulla distinzione tra reati di frode (puniti con pene più severe) e reati di infedeltà/omissione (puniti con pene intermedie). In questo contesto, le condotte relative alla manomissione di registratori di cassa, pur potenzialmente idonee a supportare meccanismi di evasione IVA, vengono ricondotte alla sfera dell'illecito amministrativo laddove non raggiungano la soglia della fattispecie penale.
Il raccordo con il TUIVA (D.P.R. 633/1972) è diretto: il registratore di cassa è strumento di adempimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, il cui mancato o alterato utilizzo incide sul corretto calcolo dell'IVA dovuta. La norma sanzionatoria di cui all'art. 2, L. 18/1983 si affianca alle sanzioni per omessa o infedele certificazione previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997. L'interazione con il D.Lgs. 158/2015 è rilevante: quella riforma ha inciso profondamente sull'intero sistema sanzionatorio tributario, ma le disposizioni sui misuratori fiscali hanno mantenuto la propria autonomia.
Sul piano pratico, la clausola «salvo che il fatto costituisca reato» impone una valutazione caso per caso: se la manomissione del registratore è parte di un più ampio disegno fraudolento che integra l'elemento dell'artificio e raggiro (truffa) o determina ricavi non dichiarati superiori alle soglie del D.Lgs. 74/2000, la sanzione penale prevale su quella amministrativa. Un consulente contabile può verificare la corretta tenuta dei registratori fiscali e prevenire irregolarità, mentre la valutazione della rilevanza penale di condotte anomale richiede assistenza legale qualificata.
Casi pratici
Caso 1: Manomissione del registratore e soglia penale
Caso 2: Uso di registratore alterato senza concorso nella falsificazione
Domande frequenti
Quali condotte relative ai registratori di cassa sono sanzionate dall'art. 24 come illeciti amministrativi?
Sono sanzionate amministrativamente: la manomissione o alterazione degli apparecchi misuratori, l'uso di apparecchi già manomessi o alterati, la formazione o alterazione di stampati, documenti e registri prescritti per i registratori di cassa, e l'uso di tali documenti falsi anche da parte di chi non ha concorso alla falsificazione. Tutte queste condotte restano sanzionate in via amministrativa salvo che integrino una fattispecie penale più grave.
Quando la manomissione di un registratore di cassa diventa reato penale anziché illecito amministrativo?
La clausola «salvo che il fatto costituisca reato» fa prevalere la fattispecie penale quando la condotta integra reati specifici: ad esempio, se la manomissione è strumentale a una frode fiscale che supera le soglie del D.Lgs. 74/2000 (es. dichiarazione infedele con imposta evasa superiore a 150.000 euro), si applica la disciplina penale tributaria. Possono rilevare anche i reati comuni di falsità in atti o truffa ai danni dello Stato.
L'art. 24 è ancora applicabile dopo le riforme del 2015 e del 2024?
Sì, l'art. 24 è vigente nella sua funzione di norma di coordinamento e modifica. Le riforme del D.Lgs. 158/2015 e del D.Lgs. 87/2024 hanno inciso principalmente sulle fattispecie penali tributarie e sul sistema del doppio binario, ma non hanno abrogato le disposizioni sui misuratori fiscali. La disciplina sanzionatoria amministrativa in materia di certificazione dei corrispettivi è stata nel frattempo aggiornata dal D.Lgs. 471/1997 e successive modifiche.
Vedi anche