leggeinchiaro.it

Art. 32 D.Lgs. 171/2005 — Autorizzazione alla navigazione temporanea

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 171/2005 — Autorizzazione alla navigazione temporanea

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’articolo 31, comma 2, del presente codice.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229. articolo precedente articolo successivo