- Per i segnali, dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici stradali è richiesta l'omologazione o l'approvazione ministeriale prima della produzione e commercializzazione.
- La domanda va presentata al Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale per la circolazione — corredata di relazione tecnica, certificazioni di laboratori autorizzati e almeno due prototipi.
- Il Ministero verifica la rispondenza del prototipo alle prescrizioni del Regolamento e, se l'esito è favorevole, omologa il prototipo; un esemplare resta depositato presso l'Ispettorato.
- L'omologazione è personale: non è trasmissibile a soggetti diversi dal richiedente.
- La produzione di elementi non conformi ai prototipi omologati è sanzionata e può comportare la revoca del decreto di omologazione.
- Ogni elemento conforme deve riportare il numero e la data del decreto ministeriale e il nome del fabbricante.
Testo dell'articoloVigente
Art. 192 DPR 495/1992 — Omologazione ed approvazione
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo
405. 2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma
2. 4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.
5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 60
Stesso numero, altri codici
- Art. 192 Cod. Amb. — divieto di abbandono
- Art. 192 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione italiane
- Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni
- Articolo 192 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 192 C.d.S.: Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
- Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema di omologazione e approvazione: ratio e ambito
L'articolo 192 del DPR 495/1992 disciplina il procedimento amministrativo attraverso cui i produttori di segnali stradali, dispositivi di regolazione del traffico, apparecchiature per il rilevamento automatico delle infrazioni e ogni altro mezzo tecnico previsto dal Codice della Strada o dal Regolamento ottengono il titolo necessario per la produzione e commercializzazione dei loro prodotti. La norma istituisce un sistema di controllo preventivo della qualità e della conformità tecnica, basato sulla verifica di un prototipo da parte dell'autorità statale competente. L'obiettivo è duplice: garantire che i dispositivi installati sulle strade italiane soddisfino le prescrizioni tecniche del Regolamento e assicurare che i mezzi utilizzati per accertare le infrazioni (autovelox, semafori con rilevazione del rosso, ecc.) siano affidabili e certificati.
La domanda di omologazione: contenuto e destinatario
Il procedimento si apre con la presentazione di una domanda in carta legale al Ministero dei lavori pubblici, indirizzata all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Il richiedente — che può essere il fabbricante, l'importatore o chiunque abbia interesse commerciale — deve corredare la domanda con:
Il richiedente si impegna inoltre a fornire ulteriori informazioni e certificazioni durante l'istruttoria e acconsente che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato, in modo da poter effettuare verifiche di conformità sui prodotti poi commercializzati.
L'istruttoria ministeriale: verifica e omologazione
L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici conduce la verifica tecnica, che può includere prove dirette sui prototipi. Quando la complessità o la rilevanza della questione lo richieda, l'Ispettorato può avvalersi del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'accertamento riguarda la rispondenza del prototipo alle prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento: non si tratta dunque di una valutazione di merito sull'opportunità del prodotto, ma di un confronto tra le caratteristiche del prototipo e gli standard normativi. Se l'esito è favorevole, il Ministero emette il decreto di omologazione del prototipo. In caso contrario, emette un provvedimento espresso di reiezione dell'istanza, comunicato al richiedente.
Approvazione: il regime per i prodotti non disciplinati dal Regolamento
Il comma 3 introduce una distinzione rilevante: quando il Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per il prodotto oggetto della richiesta, il Ministero non omologa ma approva il prototipo. Il procedimento è il medesimo dell'omologazione «per quanto possibile», ma la valutazione ministeriale ha un carattere più discrezionale, poiché non può limitarsi al confronto con parametri normativi predeterminati. L'approvazione, al pari dell'omologazione, abilita il richiedente alla produzione e commercializzazione e ha efficacia personale.
Personalità e non trasferibilità del titolo
Il comma 5 sancisce il principio della personalità del titolo: l'omologazione o l'approvazione è valida solo a nome del soggetto che ne ha fatto richiesta e non è trasmissibile a terzi. Questo significa che se un'azienda cede il ramo d'azienda relativo a un certo prodotto, o se il titolo viene ceduto, acquistato o trasferito in altro modo, l'acquirente deve presentare una nuova domanda di omologazione a proprio nome. La ratio è quella di mantenere in capo all'Ispettorato un controllo costante sui soggetti autorizzati alla produzione, evitando che il titolo circoli come un bene commerciale autonomo senza la verifica dell'idoneità del nuovo produttore.
Obblighi di marcatura e responsabilità del fabbricante
Ogni elemento conforme al prototipo omologato deve riportare, in modo visibile e permanente, il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o approvazione e il nome del fabbricante. Questa marcatura assolve a una funzione essenziale di tracciabilità: consente alle autorità di controllo di verificare rapidamente se un segnale o un dispositivo installato sia regolarmente omologato e identificare il produttore responsabile. Il fabbricante assume per legge la responsabilità della conformità del prodotto commercializzato al prototipo depositato e si impegna a consentire i controlli di conformità disposti dall'Ispettorato. La produzione di elementi non conformi al prototipo omologato è sanzionata ai sensi dell'articolo 45, comma 9, del Codice della Strada e può comportare la revoca del decreto di omologazione, con conseguente divieto di commercializzazione del prodotto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti