Autore: Andrea Marton

  • Conservazione di bilanci, registri e certificazioni IRES: esempi pratici sull’art. 5 D.P.R. 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 5 D.P.R. 600/1973 disciplina gli obblighi di conservazione documentale dei soggetti IRES, come pendant dell’art. 3 dettato per le persone fisiche imprenditori.
    • Le societa di capitali e gli enti commerciali devono conservare bilancio, rendiconto, verbali e relazioni obbligatori per legge o per statuto.
    • Gli enti non commerciali che esercitano attivita d’impresa conservano un bilancio separato relativo alla sola attivita commerciale.
    • Le societa ed enti esteri con stabile organizzazione in Italia conservano la documentazione contabile relativa alle attivita svolte nel territorio dello Stato.
    • Le certificazioni dei sostituti d’imposta e i documenti probatori di versamenti e oneri vanno conservati per il termine previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973 (decadenza dell’accertamento).
    • Tutti i documenti devono essere esibiti o trasmessi all’ufficio su richiesta, con sanzioni in caso di rifiuto o sottrazione.
    • Il termine ordinario di conservazione contabile e quello dell’art. 22 D.P.R. 600/1973, salvo termini civilistici piu lunghi (ad esempio i verbali assembleari ex art. 2421 c.c.).

    Prima degli esempi: perche l’art. 5 e diverso dall’art. 3

    Il D.P.R. 600/1973 distingue gli obblighi di conservazione documentale in base alla natura del soggetto. L’art. 3 riguarda le persone fisiche che esercitano attivita d’impresa o di lavoro autonomo, mentre l’art. 5 e dedicato ai soggetti IRES: societa di capitali, enti commerciali e non commerciali, societa ed enti esteri con stabile organizzazione in Italia. La differenza non e formale: i soggetti IRES sono tipicamente piu strutturati, redigono un bilancio d’esercizio secondo regole codicistiche o statutarie e producono verbali e relazioni che hanno valore probatorio sia interno sia verso terzi.

    La ratio della norma e duplice. Da un lato consente all’ufficio di ricostruire la base imponibile e le poste contabili in sede di accertamento; dall’altro tutela il contribuente, che attraverso quella stessa documentazione puo esercitare il diritto di difesa, provare la correttezza delle proprie scelte e contrastare eventuali rettifiche. Senza documenti conservati e ordinati, l’ufficio puo procedere ad accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 600/1973, e l’impresa perde la possibilita di opporre prova contraria efficace.

    Documenti coperti: bilancio, verbali, relazioni e prospetti

    Il primo comma dell’art. 5 elenca le categorie di documenti che i soggetti IRES con attivita commerciale devono conservare. Si tratta in primo luogo del bilancio d’esercizio con i suoi allegati (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa), del rendiconto per gli enti che non redigono bilancio in senso tecnico, dei verbali degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale) e delle relazioni obbligatorie (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione del revisore).

    A questi documenti civilistici si aggiungono, sul versante fiscale, i registri obbligatori per le imposte sui redditi e per l’IVA, le scritture ausiliarie, il libro inventari e il libro giornale. La norma rinvia implicitamente all’art. 14 D.P.R. 600/1973 per il dettaglio delle scritture contabili obbligatorie dei soggetti IRES, e all’art. 39 D.P.R. 633/1972 per i registri IVA.

    Termini di conservazione e perimetro soggettivo

    I documenti contabili principali si conservano per il termine previsto dall’art. 22 D.P.R. 600/1973, ovvero fino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d’imposta, e comunque per il termine ordinario di cinque anni dall’ultima registrazione, fatte salve le norme del codice civile che per i libri sociali prevedono termini piu ampi: i verbali assembleari, ad esempio, devono essere conservati senza limiti di tempo ai sensi dell’art. 2421 c.c.

    Per le certificazioni dei sostituti d’imposta (Certificazione Unica) e per i documenti probatori di versamenti (F24) e oneri deducibili o detraibili, il termine e quello previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973, collegato alla decadenza del potere di accertamento (oggi al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del settimo in caso di dichiarazione omessa). Sul piano soggettivo, l’obbligo grava su tutti i soggetti IRES con sostanziali differenze a seconda della natura: societa di capitali ed enti commerciali per l’intera attivita; enti non commerciali per la sola attivita d’impresa eventualmente esercitata; soggetti esteri per la sola attivita riferibile alla stabile organizzazione italiana.

    Caso 1: la SRL Alfa e la verifica generale sull’esercizio

    Scenario. Alfa S.r.l., societa di capitali con un fatturato di circa otto milioni di euro, riceve un avviso di verifica per il periodo d’imposta in corso da quattro anni. I verificatori chiedono l’esibizione del bilancio integrale, dei verbali assembleari dell’esercizio sotto controllo e di quello precedente, della relazione sulla gestione, dei libri sociali e di tutti i registri contabili e IVA.

    Come si legge in pratica. Tutta la documentazione richiesta rientra nel perimetro dell’art. 5 D.P.R. 600/1973. Alfa deve esibire i documenti entro il termine indicato nell’ordine di accesso: il rifiuto, l’occultamento o la dichiarazione di indisponibilita non veritiera espone alla preclusione probatoria prevista dall’art. 32 D.P.R. 600/1973, oltre che alle sanzioni amministrative e, nei casi piu gravi, alla denuncia per occultamento o distruzione di documenti contabili.

    Documenti. Bilancio d’esercizio depositato al Registro delle Imprese con tutti gli allegati, verbali assembleari e del CdA dell’esercizio controllato, libro giornale, libro inventari, registri IVA acquisti e vendite, registro dei beni ammortizzabili, prospetti di calcolo della base imponibile IRES e IRAP, Certificazioni Uniche emesse e ricevute.

    Caso 2: l’associazione Beta e l’attivita commerciale collaterale

    Scenario. Beta, associazione culturale qualificata come ente non commerciale, organizza in via principale eventi gratuiti per i soci ma gestisce anche un piccolo bar interno aperto al pubblico, che genera ricavi commerciali per circa cinquantamila euro l’anno. L’ufficio chiede l’esibizione della documentazione fiscale relativa all’attivita di somministrazione.

    Come si legge in pratica. Ai sensi del secondo comma dell’art. 5 D.P.R. 600/1973, gli enti non commerciali devono tenere e conservare un bilancio separato relativo alle attivita commerciali eventualmente esercitate. Beta e tenuta a esibire scritture contabili separate per la gestione del bar, distinte da quelle dell’attivita istituzionale. Il difetto di separazione contabile espone l’associazione al rischio di riqualificazione integrale come ente commerciale, con conseguente tassazione di tutti i proventi.

    Documenti. Bilancio separato dell’attivita commerciale, registri IVA della gestione bar, prospetto di ribaltamento dei costi promiscui, statuto e atto costitutivo dell’associazione, verbale di assemblea che approva il rendiconto, eventuale opzione per il regime forfetario degli enti non commerciali ex legge 16 dicembre 1991, n. 398.

    Caso 3: Gamma Ltd. e la stabile organizzazione italiana

    Scenario. Gamma Ltd., societa di diritto inglese, opera in Italia tramite una stabile organizzazione che svolge attivita di rappresentanza commerciale. L’Agenzia delle Entrate avvia una verifica sulla corretta attribuzione di costi e ricavi alla branch italiana e chiede l’esibizione del bilancio dell’attivita svolta nel territorio dello Stato.

    Come si legge in pratica. Il terzo comma dell’art. 5 impone alle societa ed enti esteri di conservare il bilancio relativo alle attivita svolte in Italia tramite stabile organizzazione. Gamma Ltd. deve esibire un set documentale che consenta di isolare in modo affidabile il risultato della branch, in coerenza con le regole sulla determinazione del reddito attribuibile alla stabile organizzazione previste dall’art. 152 TUIR e con i principi OCSE sull’attribuzione degli utili.

    Documenti. Bilancio della stabile organizzazione (functionally separate entity approach), contabilita separata della branch, transfer pricing policy intercompany, accordi di ripartizione dei costi con la casa madre, eventuali interpelli proposti, dichiarazioni dei redditi italiane della branch, certificati di residenza fiscale della casa madre.

    Caso 4: la SRL Delta e la richiesta sui versamenti del 2019

    Scenario. Nel 2026 l’ufficio notifica a Delta S.r.l. una richiesta documentale relativa ai versamenti di ritenute operate come sostituto d’imposta nel 2019 sui compensi a professionisti. La societa, per un errore organizzativo, ha distrutto al termine del 2024 i modelli F24 e le Certificazioni Uniche di quell’anno.

    Come si legge in pratica. Le certificazioni dei sostituti e i documenti probatori dei versamenti devono essere conservati per il termine dell’art. 43 D.P.R. 600/1973: per l’anno d’imposta 2019, dichiarazione presentata nel 2020, il potere di accertamento si chiude il 31 dicembre 2025. La richiesta del 2026 e dunque tardiva sul piano del termine di conservazione documentale; tuttavia Delta dovra valutare se la pretesa rientri in proroghe normative o in fattispecie particolari (ad esempio sospensioni connesse a contraddittorio o reati tributari), nel qual caso l’eventuale mancata conservazione potra incidere sull’esito della verifica.

    Documenti. Modelli F24 archiviati elettronicamente presso l’intermediario, Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate (recuperabili dal cassetto fiscale), libro unico del lavoro, fatture dei professionisti, copie del modello 770 dell’anno di riferimento, evidenze del termine di conservazione decorso.

    Caso 5: la fondazione Epsilon e la richiesta di esibizione

    Scenario. Epsilon, fondazione che gestisce un museo, riceve dall’ufficio un invito a trasmettere copia integrale del bilancio relativo a tre esercizi precedenti, dei verbali del consiglio di amministrazione e delle relazioni del collegio dei revisori, per una verifica sull’effettiva natura non commerciale dell’attivita prevalente.

    Come si legge in pratica. L’obbligo di esibizione previsto dall’art. 5 si traduce in una facolta dell’ufficio di richiedere la trasmissione anche per via telematica. Epsilon deve organizzare la risposta nei termini indicati nell’invito, allegando i documenti richiesti e, se necessario, formulando istanza di proroga motivata. La completa collaborazione e fondamentale per evitare l’applicazione delle presunzioni previste in caso di omessa esibizione e per sostenere, nel merito, la qualificazione di ente non commerciale.

    Documenti. Bilanci consuntivi e preventivi degli esercizi richiesti, verbali integrali del consiglio di amministrazione, relazioni del collegio dei revisori, statuto vigente e versioni precedenti, prospetto delle entrate distinte tra istituzionali e commerciali, eventuale documentazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

    Quando chiedere una verifica

    La gestione degli obblighi documentali dei soggetti IRES, soprattutto per enti non commerciali, gruppi con stabili organizzazioni e societa che operano come sostituti d’imposta, richiede competenze tecniche specifiche e una valutazione caso per caso dei termini di conservazione e delle modalita di esibizione. Per impostare correttamente l’archivio contabile, gestire una richiesta dell’ufficio o difendersi da un avviso di accertamento basato su omessa esibizione, e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto tributario e contenzioso fiscale.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 3 D.P.R. 600/1973 — documenti delle persone fisiche imprenditori
    • Art. 5 D.P.R. 600/1973 — certificazioni e documentazioni dei soggetti IRES
    • Art. 14 D.P.R. 600/1973 — scritture contabili delle societa, degli enti e degli imprenditori commerciali
    • Art. 22 D.P.R. 600/1973 — tenuta e conservazione delle scritture contabili
    • Art. 32 D.P.R. 600/1973 — poteri degli uffici e preclusioni
    • Art. 39 D.P.R. 600/1973 — accertamento del reddito d’impresa
    • Art. 43 D.P.R. 600/1973 — termini per l’accertamento
    • Art. 73 TUIR — soggetti passivi IRES
    • Art. 152 TUIR — reddito della stabile organizzazione
    • Codice civile, art. 2421 — libri sociali obbligatori (Normattiva)
    • Legge 16 dicembre 1991, n. 398 — regime forfetario enti non commerciali (Normattiva)

    Domande frequenti

    1. Quali documenti deve conservare una S.r.l. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 600/1973?
    Tutti i documenti contabili e societari obbligatori per legge o per statuto: bilancio d’esercizio con allegati, verbali di assemblea e di consiglio di amministrazione, relazioni sulla gestione e del collegio sindacale, registri IVA, libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie e tutti i documenti probatori dei versamenti e degli oneri.

    2. Per quanto tempo vanno tenuti questi documenti?
    Il termine ordinario e quello dell’art. 22 D.P.R. 600/1973, cioe fino alla definizione degli accertamenti del periodo, e comunque almeno cinque anni dall’ultima registrazione. Per i verbali assembleari il codice civile (art. 2421) impone una conservazione senza limiti di tempo. Le certificazioni dei sostituti e i giustificativi di versamenti e oneri seguono i termini di decadenza dell’art. 43.

    3. Un’associazione senza scopo di lucro e tenuta a queste regole?
    Solo per la parte commerciale eventualmente esercitata. Il secondo comma dell’art. 5 impone agli enti non commerciali di conservare un bilancio separato relativo alle attivita d’impresa. Per l’attivita istituzionale restano applicabili le sole regole civilistiche e statutarie, oltre agli eventuali obblighi del Codice del Terzo Settore.

    4. Cosa succede se la documentazione non viene esibita all’ufficio?
    L’art. 32 D.P.R. 600/1973 prevede una preclusione probatoria: i documenti non esibiti in sede di verifica non possono essere utilizzati a favore del contribuente nei successivi gradi di giudizio, salvo che il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. In aggiunta si applicano sanzioni amministrative e, nei casi gravi, conseguenze penali per occultamento o distruzione di documenti contabili.

    5. Le societa estere con stabile organizzazione hanno gli stessi obblighi?
    Si, limitatamente all’attivita svolta in Italia. Il terzo comma dell’art. 5 impone alle societa ed enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato di conservare il bilancio relativo a tale attivita. La documentazione deve consentire di isolare in modo affidabile il risultato della branch, coerentemente con le regole sull’attribuzione degli utili previste dall’art. 152 TUIR e dai principi OCSE.

  • Art. 59 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’uso dello spettro

    Art. 59 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’uso dello spettro

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, facilitano l’uso dello spettro radio, compreso l’uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l’Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all’uso dello spettro radio in un’autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l’Autorità scelgono il regime più adatto per autorizzare l’uso dello spettro radio, tenendo conto: a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato; b) dell’esigenza di protezione dalle interferenze dannose; c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato; d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio; e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell’Unione; f) della necessità di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio.

    2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d’uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’ articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali. Se del caso, il Ministero e l’Autorità valutano la possibilità di autorizzare l’uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull’innovazione e sull’accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d’uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all’altra. Il Ministero e l’Autorità si adoperano per minimizzare le restrizioni all’uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.

    3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l’uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l’Autorità assicurano che le condizioni per l’uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l’uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l’innovazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 738 Codice della Navigazione

    Art. 738 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 3 D.Lgs. 175/2016 – Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

    Art. 3 D.Lgs. 175/2016 – Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

    2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 8 D.Lgs. 201/2022 – Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

    Art. 8 D.Lgs. 201/2022 – Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

    2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento fissa periodi di preavviso da 15 giorni (1° livello, fino a 5 anni) a 4 mesi (Quadri con oltre 10 anni di anzianità). In mancanza del preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello disciplinare segue procedure specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
    Vigenza
    Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Periodi di preavviso per livello e anzianità – CCNL Tessile-Abbigliamento
    Livello Fino a 5 anni anzianità Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    7° (Quadro) 75 giorni 90 giorni 120 giorni
    60 giorni 75 giorni 90 giorni
    4°-5° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    2°-3° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    15 giorni 20 giorni 30 giorni

    I periodi indicati sono di calendario. I valori vanno verificati sul testo contrattuale vigente. Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

    Preavviso: regole generali

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Nel CCNL Tessile si applica sia al licenziamento (salvo giusta causa) sia alle dimissioni volontarie. I periodi variano in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità aziendale.

    Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla retribuzione ordinaria e matura TFR, ferie e ratei di 13ª. Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso (esonero dal preavviso), pagando comunque l’intero periodo.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se il recesso avviene senza rispetto del preavviso (es. dimissioni in tronco da parte del lavoratore, o licenziamento in tronco senza giusta causa), la parte inadempiente deve all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.

    L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini fiscali (IRPEF ordinaria) e ai fini previdenziali (contributi INPS). Non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR.

    Licenziamento disciplinare: procedura

    Il licenziamento per motivi disciplinari segue la procedura obbligatoria dell’art. 7 St. Lav. (L. 300/1970): contestazione scritta dell’addebito, audizione a difesa del lavoratore (entro 5 giorni), provvedimento motivato scritto. Il rispetto della procedura è condizione di validità del licenziamento.

    Il CCNL Tessile classifica le infrazioni disciplinari in tre gradi: infrazioni minori (ammonizione scritta), infrazioni medie (sospensione 1-5 giorni), infrazioni gravi (licenziamento con preavviso o giusta causa). La recidiva aggrava il provvedimento.

    Dimissioni per giusta causa

    Il lavoratore può dimettersi senza preavviso (e con diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore) in caso di giusta causa: grave inadempimento del datore, molestie, mancato pagamento della retribuzione per oltre due mesi, demansionamento illegittimo.

    Le dimissioni volontarie ordinarie, al di fuori della giusta causa, devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria dal D.Lgs. 151/2015 per evitare dimissioni in bianco).

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni 4° livello con 7 anni di anzianità
    Tizio (4° livello, 7 anni anzianità) si dimette. Preavviso dovuto: 45 giorni. Comunica le dimissioni tramite il portale telematico del Ministero. Se l’azienda lo esonera dal preavviso, riceve l’indennità sostitutiva: 45/30 × 1.750 € = circa 2.625 € lordi.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
    Caia (3° livello, 12 anni anzianità) viene licenziata per assenze ingiustificate reiterate. L’azienda segue la procedura dell’art. 7 St. Lav.: contestazione, audizione, provvedimento scritto. Il preavviso dovuto è di 45 giorni (oltre 10 anni, livello 2°-3°). Caia impugna il licenziamento entro 60 giorni tramite raccomandata A/R.
    Sempronio – Giusta causa e dimissioni in tronco
    Sempronio (5° livello) non riceve la retribuzione da 3 mesi. Si dimette per giusta causa, senza preavviso. Ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (60 giorni) a carico del datore: 60/30 × 1.900 € = 3.800 € lordi, oltre al TFR e ai ratei maturati.

    Domande frequenti

    Quanto è il preavviso per le dimissioni nel tessile?
    Dipende dal livello e dall’anzianità: da 15 giorni (1° livello, fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadro, oltre 10 anni).
    Come si comunicano le dimissioni?
    Tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria). Le dimissioni cartacee non sono valide, salvo per alcune categorie escluse dalla legge.
    Cosa succede se non rispetto il preavviso?
    La parte inadempiente deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.
    Il licenziamento disciplinare richiede procedura specifica?
    Sì: contestazione scritta dell’addebito, audizione a difesa entro 5 giorni, provvedimento motivato scritto. La mancanza di procedura rende il licenziamento invalido.
    Entro quando si deve impugnare il licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale (raccomandata, PEC). Successivamente, entro 180 giorni, con ricorso al Tribunale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Definizioni revisione legale ed EIP: casi pratici applicati all’art. 1 D.Lgs. 39/2010

    L’art. 1 D.Lgs. 39/2010 e’ la porta d’ingresso del sistema italiano di revisione legale dei conti: contiene le definizioni che permettono di capire chi puo’ fare revisione, su quali soggetti deve essere fatta in modo obbligatorio e con quale grado di rigore. La norma recepisce la direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, e disegna un quadro a piu’ velocita’: da un lato la revisione legale ordinaria sulle societa’ di capitali medio-piccole che superano determinate soglie, dall’altro il regime rafforzato sugli enti di interesse pubblico (EIP), tipicamente quotati, banche e assicurazioni. Capire bene il glossario di partenza significa non confondere figure professionali molto diverse (revisore legale, societa’ di revisione, sindaco, revisore contabile non iscritto all’albo) e scegliere correttamente l’organo di controllo da nominare in assemblea.

    Il quadro normativo: cosa fa l’art. 1 D.Lgs. 39/2010

    L’art. 1 D.Lgs. 39/2010 elenca, in modo tassativo, i termini chiave dell’intera disciplina. Le definizioni piu’ importanti sono cinque: revisione legale (l’attivita’ di controllo dei conti annuali e consolidati prevista dal diritto dell’Unione o dalla legge nazionale); revisore legale (la persona fisica abilitata e iscritta nel Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze); societa’ di revisione legale (la persona giuridica iscritta nello stesso Registro); ente di interesse pubblico (EIP) (categoria che ricomprende societa’ italiane quotate su mercati regolamentati UE, banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione); rete (la struttura piu’ ampia cui appartengono i revisori, rilevante per i conflitti di interesse).

    Le definizioni non sono un esercizio formale: sono il filtro che determina chi puo’ firmare la relazione di revisione, quali soggetti sono obbligati ad avere un revisore, quale autorita’ vigila e con quale intensita’. Senza queste definizioni, gli articoli successivi (in particolare gli artt. 2, 3 e 13 D.Lgs. 39/2010) non si potrebbero applicare in concreto.

    Revisore legale vs revisore contabile: come non confonderli

    Nel linguaggio comune si parla spesso di “revisore contabile” come sinonimo di “revisore legale”. In realta’ i due termini, dopo la riforma del 2010, descrivono cose diverse. Il revisore legale e’ la figura che ha superato l’esame di idoneita’ (o ha ottenuto l’iscrizione per altra via prevista dalla legge) e risulta iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto presso il MEF. Solo chi e’ iscritto in tale Registro puo’ rilasciare la relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010.

    Il “revisore contabile” in senso atecnico, invece, e’ chiunque svolga attivita’ di controllo dei conti che non siano una revisione legale: revisione volontaria, due diligence, audit interno. Queste attivita’ non richiedono necessariamente l’iscrizione all’albo, ma il documento finale non vale come relazione di revisione ai fini di legge. La distinzione e’ rilevante per chi gestisce una SRL: se l’assemblea nomina un “controllore dei conti” che non e’ iscritto al Registro MEF, la nomina non assolve gli obblighi di revisione legale e l’ufficio del Registro delle imprese puo’ rifiutare l’iscrizione dell’atto.

    EIP e regime rafforzato: perche’ la categoria conta

    La definizione di ente di interesse pubblico contenuta nell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 attiva un regime molto piu’ rigoroso. Per gli EIP valgono regole speciali su: durata massima dell’incarico (in genere nove esercizi, con possibili estensioni in caso di gara o co-revisione, secondo il Regolamento UE 537/2014); rotazione del partner responsabile; limiti stringenti ai servizi non-audit; obbligo di costituire al proprio interno un comitato per il controllo interno e la revisione contabile; vigilanza diretta e ispezioni Consob. Sui non-EIP, invece, la vigilanza e’ prevalentemente del MEF e le regole su durata e indipendenza sono meno articolate.

    La conseguenza pratica e’ che una societa’ quotata o una banca non puo’ affidare la revisione a un singolo revisore: deve rivolgersi a una societa’ di revisione legale strutturata, in grado di gestire team, controlli di qualita’ interni e separazione di funzioni. Per una SRL non quotata, invece, e’ ancora consentito nominare un revisore unico persona fisica, purche’ iscritto al Registro.

    Casi pratici applicati

    Caso 1: SRL piccola che nomina il revisore per obbligo sopravvenuto

    Una SRL produttiva chiude due esercizi consecutivi superando le soglie dell’art. 2477 c.c. (attivo, ricavi o dipendenti). Scatta l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore. L’assemblea sceglie la soluzione piu’ snella: revisore unico, persona fisica. Per essere conforme all’art. 1 D.Lgs. 39/2010, il professionista nominato deve essere iscritto al Registro MEF dei revisori legali; non basta che sia un dottore commercialista o un esperto contabile. La verifica si fa sul sito del MEF prima dell’assemblea: l’atto di nomina indica numero di iscrizione e data, e l’incarico decorre dall’iscrizione nel Registro delle imprese.

    Caso 2: societa’ quotata EIP che affida l’incarico a una societa’ di revisione

    Una holding industriale e’ quotata su Euronext Milan: rientra di diritto nella definizione di EIP dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010. Non puo’ affidare la revisione a un singolo revisore persona fisica: l’assemblea, su proposta motivata del comitato per il controllo interno, sceglie una societa’ di revisione iscritta al Registro e abilitata agli incarichi su EIP. Il contratto rispetta i limiti del Regolamento UE 537/2014: durata massima nove esercizi (estendibile in caso di gara), rotazione del partner responsabile ogni sette anni, divieto di alcuni servizi non-audit e tetto del 70% per i servizi non-audit ammessi rispetto alla media dei corrispettivi di revisione.

    Caso 3: revisore unico vs collegio sindacale con funzione di revisione

    Una SRL che supera le soglie dell’art. 2477 c.c. deve scegliere tra revisore esterno e collegio sindacale incaricato anche della revisione. Le definizioni dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 incidono sulla scelta: se l’assemblea opta per il collegio sindacale con funzione di revisione, tutti i sindaci devono essere iscritti al Registro dei revisori legali, perche’ altrimenti la revisione non e’ legalmente valida. Se l’assemblea preferisce il revisore esterno, basta nominare una persona fisica o una societa’ iscritta. Per societa’ di dimensioni minime e proprieta’ familiare, il revisore unico esterno e’ spesso piu’ economico; per societa’ con governance piu’ complessa, il collegio sindacale con funzione di revisione cumula controlli di legalita’ e controllo contabile, ma costa di piu’.

    Caso 4: iscrizione al Registro MEF e vigilanza Consob

    Un professionista vuole iniziare a svolgere incarichi di revisione legale. Per rientrare nella definizione di “revisore legale” dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 deve completare il tirocinio triennale, superare l’esame di idoneita’ e iscriversi al Registro tenuto presso il MEF. Solo da quel momento puo’ firmare relazioni di revisione. Se intende accettare incarichi su EIP, deve essere iscritto anche nella sezione speciale del Registro per gli incarichi su enti di interesse pubblico: sezione gestita dal MEF ma con vigilanza diretta della Consob, che effettua ispezioni periodiche. La sezione non-EIP, invece, e’ sotto vigilanza prevalente del MEF.

    Caso 5: controllo della qualita’ dei revisori e segnalazioni

    Una societa’ di revisione opera su un portafoglio misto: PMI non EIP e qualche EIP. In base al sistema disegnato dall’art. 1 D.Lgs. 39/2010 e sviluppato dagli articoli successivi, la societa’ e’ soggetta a due livelli di controllo qualita’: periodico per i non-EIP (almeno ogni sei anni, condotto dal MEF) e piu’ frequente per gli EIP (almeno ogni tre anni, condotto dalla Consob). Se nelle ispezioni emergono irregolarita’ (carenze di documentazione di lavoro, violazioni dei principi di indipendenza, mancato rispetto dei principi di revisione internazionali ISA Italia), si aprono procedimenti sanzionatori che possono arrivare alla sospensione o cancellazione dal Registro. La societa’ deve dotarsi di un sistema interno di controllo qualita’ documentato.

    Quando e come orientarsi

    Le definizioni dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010 servono soprattutto a evitare errori di scelta. Per un imprenditore che si trova davanti all’obbligo di nominare il revisore, le tre regole pratiche sono semplici. Primo: verificare sempre l’iscrizione al Registro MEF dei revisori legali prima di firmare l’incarico; non e’ sufficiente l’iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti o all’albo degli esperti contabili. Secondo: se la societa’ rientra nella definizione di EIP (quotata, banca, assicurazione), rivolgersi a una societa’ di revisione strutturata e abilitata agli incarichi su enti di interesse pubblico, non a un singolo professionista. Terzo: per dubbi sull’individuazione dell’organo di controllo o sulla qualifica del soggetto da nominare, le fonti ufficiali sono il sito del MEF (sezione Registro revisori) e quello della Consob (per gli incarichi EIP); non un consulente generalista.

    Non e’ un articolo da “chiavi in mano” con un consulente: e’ una verifica documentale che si fa direttamente sui registri pubblici, in pochi minuti, prima di portare la nomina in assemblea.

    Norme di riferimento

    • art. 1 D.Lgs. 39/2010 – Definizioni (revisione legale, revisore, societa’ di revisione, EIP, rete)
    • art. 2 D.Lgs. 39/2010 – Principi di revisione e ISA Italia
    • art. 3 D.Lgs. 39/2010 – Abilitazione e Registro dei revisori legali
    • art. 2477 c.c. – Sindaco e revisione legale dei conti nelle SRL
    • Direttiva 2006/43/CE – Revisione legale dei conti annuali e consolidati, come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE
    • Regolamento UE 537/2014 – Requisiti specifici per la revisione legale dei conti di EIP

    Domande frequenti

    1. Che differenza c’e’ tra revisore legale e revisore contabile?

    Il “revisore legale” e’ la figura definita dall’art. 1 D.Lgs. 39/2010: persona fisica o societa’ iscritta al Registro tenuto presso il MEF, abilitata a svolgere revisione legale e a firmare la relazione prevista dall’art. 14. Il “revisore contabile” e’ un termine generico, oggi atecnico, usato per indicare attivita’ di controllo contabile non qualificabili come revisione legale (revisione volontaria, due diligence). Solo il primo soddisfa gli obblighi di legge.

    2. Una SRL che supera le soglie dell’art. 2477 c.c. puo’ nominare un revisore unico persona fisica?

    Si’, l’art. 2477 c.c. consente alla SRL di nominare alternativamente un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore legale. Se sceglie il revisore esterno, basta una persona fisica iscritta al Registro MEF dei revisori legali; non occorre rivolgersi a una societa’ di revisione. La scelta tra revisore unico e collegio sindacale con funzione di revisione dipende da dimensioni, governance e disponibilita’ economica della societa’.

    3. Cosa significa che una societa’ e’ un “ente di interesse pubblico”?

    Sono EIP, per definizione dell’art. 1 D.Lgs. 39/2010, le societa’ italiane quotate su mercati regolamentati UE, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione. Per gli EIP la revisione legale e’ soggetta a regole rafforzate: durata massima dell’incarico, rotazione del partner, limiti ai servizi non-audit, comitato per il controllo interno, vigilanza diretta della Consob. Una PMI non quotata, anche se di grandi dimensioni, di norma non e’ EIP.

    4. Come verifico che un revisore sia effettivamente iscritto al Registro MEF?

    Il Registro dei revisori legali e’ pubblico e consultabile online sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inserendo nome e cognome (o denominazione della societa’) e’ possibile verificare numero di iscrizione, data, eventuali provvedimenti disciplinari e l’iscrizione alla sezione speciale per incarichi su EIP. La verifica e’ gratuita e va fatta prima della delibera assembleare di nomina, allegando una stampa al verbale.

  • Art. 70 D.Lgs. 259/2003 – Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

    Art. 70 D.Lgs. 259/2003 – Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione.

    2. Fatto salvo l’articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I. articolo precedente articolo successivo

  • Sicurezza sul lavoro e distretti del mobile nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il settore del legno e dell’arredamento presenta rischi specifici disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e richiamati nel CCNL: polveri di legno duro (cancerogene IARC gruppo 1), rumore, macchine utensili con rischio di amputazione. Il DVR deve includere la valutazione dell’esposizione a polveri e il piano di sorveglianza sanitaria. I distretti del mobile (Brianza, Pesaro, Livenza-Friuli) presentano specificità produttive e relazioni industriali proprie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Principali rischi specifici del settore legno e adempimenti CCNL/D.Lgs. 81/2008
    Rischio Norma di riferimento Obbligo del datore Sorveglianza sanitaria
    Polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (cancerogeni); IARC Gruppo 1 Misurazione esposizione, DPI (maschere FFP3), aspirazione localizzata Visita annuale con rinoscopia e spirometria
    Rumore industriale D.Lgs. 81/2008, Tit. VIII, Capo II Misura fonoaudiometrica, DPI (otoprotettori) se >85 dB(A) Audiometria periodica (frequenza in base al livello)
    Macchinari (troncatrici, frese, pialle) D.Lgs. 81/2008, Tit. III; Dir. Macchine 2006/42/CE Marcatura CE, ripari fissi, procedure operative scritte Valutazione idoneità mansione specifica
    Solventi e vernici (VOC, isocianati) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX (agenti chimici) Schede SDS, cabine verniciatura aspirate, DPI respiratori Visita con spirometria e test epatico periodici
    Movimentazione manuale dei carichi D.Lgs. 81/2008, Tit. VI Valutazione indice NIOSH, formazione specifica Valutazione rachide per mansioni a rischio

    Le polveri di legno duro: il rischio cancerogeno principale

    Le polveri di legno duro – prodotte dalla lavorazione di faggio, quercia, rovere, olmo e altri legni a latifoglie – sono classificate dall’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nel Gruppo 1: cancerogeni certi per l’uomo, in relazione al carcinoma delle cavità nasali e dei seni paranasali.

    Il D.Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro che impiegano operai addetti alla lavorazione di legno duro:

    • Misurazione dell’esposizione personale alle polveri (valore limite: 2 mg/m³ per legni duri, 5 mg/m³ per legni molli).
    • Adozione di sistemi di aspirazione localizzata (hoods, cabine, aspiratori accoppiati alle macchine).
    • Fornitura e obbligo di utilizzo di maschere filtranti FFP3 nelle lavorazioni con alta polverosità.
    • Sorveglianza sanitaria annuale con rinoscopia e spirometria.

    Il CCNL richiama espressamente la necessità di valutare questo rischio nel DVR e di informare i lavoratori delle conseguenze sanitarie dell’esposizione continuativa.

    Macchinari e rischio di infortuni gravi

    Il settore del legno ha una delle più alte incidenze di infortuni gravi e mortali tra i comparti manifatturieri italiani. Le macchine più pericolose sono:

    • Troncatrici a lama circolare: rischio di amputazione di dita e mano per contatto con la lama.
    • Fresatrici e sagomatrici: proiezioni di trucioli e schegge; rischio di contatto con utensile in rotazione.
    • Pialle e spessori: rischio di trascinamento e schiacciamento.
    • Centri di lavoro CNC: rischi residui durante le operazioni di set-up e manutenzione (lame ferme ma inerti con energia residua).

    Le macchine devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010), con marcatura CE e dichiarazione di conformità. Il CCNL prevede che i lavoratori addetti a macchinari pericolosi non possano essere distolti dalla sorveglianza della macchina per altre mansioni durante il ciclo operativo.

    I distretti del mobile: Brianza, Pesaro, Livenza-Friuli

    L’industria italiana del mobile si concentra in tre grandi distretti produttivi, ciascuno con proprie specializzazioni e dinamiche di relazioni industriali:

    • Distretto della Brianza (Monza-Brianza, Como, Lecco): polo storico del mobile di design di alta gamma, tappezzeria, imbottiti. Sede del Salone Internazionale del Mobile di Milano. Le relazioni industriali sono mature, con accordi aziendali di secondo livello diffusi e premi di risultato strutturati. Alcune delle più grandi aziende mondiali del settore hanno sede qui (Cassina, Molteni, Poliform).
    • Distretto di Pesaro-Urbino: specializzato nel mobile in serie a prezzi medi, cucine industriali, mobile in kit. Forte presenza di PMI con accordi integrativi provinciali. Il CCNL industria è applicato in modo prevalente.
    • Distretto della Livenza (Pordenone-Treviso): produce mobili in kit e mobili imbottiti per grande distribuzione (Ikea è uno dei principali acquirenti). Alta intensità di manodopera, forte utilizzo di somministrazione e apprendistato.

    Il CCNL e la sicurezza: organismi bilaterali e RLS

    Il CCNL Legno prevede un sistema di relazioni industriali sulla sicurezza basato su:

    • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): eletto o designato dai lavoratori, ha diritto di accesso al DVR, di partecipare alle riunioni annuali sulla sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/2008) e di proporre misure preventive.
    • Formazione RLS: il CCNL garantisce all’RLS un percorso formativo iniziale di 32 ore e aggiornamenti annuali di 8 ore, con retribuzione normale durante i corsi.
    • Organismi bilaterali: EMER (Ente per la Manutenzione e la Riqualificazione nel comparto) e altri enti paritetici nazionali e territoriali svolgono attività di formazione e assistenza sulla sicurezza nelle PMI del settore.

    Il CCNL prevede anche la possibilità di accordi aziendali specifici sulla sicurezza, che possono introdurre misure più restrittive di quelle minime di legge (es. doppi DPI per lavorazioni particolarmente polverose, visite mediche più frequenti).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio ebanista esposto a polveri di faggio: sorveglianza sanitaria
    Tizio è ebanista e lavora quotidianamente il faggio. Il datore misura la sua esposizione personale: 2,8 mg/m³ (oltre il valore limite di 2 mg/m³). Il medico competente prescrive visite più ravvicinate (ogni 6 mesi invece di 12) e il datore deve ridurre l’esposizione entro 6 mesi installando un aspiratore dedicato alla postazione di Tizio. Nel frattempo, Tizio è obbligato a indossare maschere FFP3 per tutta la durata della lavorazione.
    Caia – Infortunio da troncatrice: obblighi del datore post-incidente
    Caia si ferisce alla mano sinistra con una troncatrice priva del dispositivo di protezione anteriore (carter rimosso per velocizzare il lavoro). L’infortunio è denunciato a INAIL. L’Ispettorato del Lavoro effettua un sopralluogo: il datore viene sanzionato per omissione del DPI (mancato ripristino del carter), violazione dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008. È sospesa l’attività della macchina fino al ripristino. L’infortunio genera una rendita INAIL per Caia.
    Sempronio – RLS che propone sorveglianza sanitaria aggiuntiva
    Sempronio è RLS in un serramentificio con 45 dipendenti. Durante la riunione annuale sulla sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/2008), propone di introdurre la spirometria annuale per tutti i lavoratori addetti all’incollaggio (uso di colle viniliche con emissioni di formaldeide), non solo per quelli addetti alle polveri. Il datore accetta la proposta e la inserisce nel piano sanitario aziendale come misura volontaria aggiuntiva.

    Domande frequenti

    Le polveri di legno morbido sono ugualmente pericolose di quelle di legno duro?
    No, non ai fini della classificazione cancerogena. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono cancerogene IARC Gruppo 1. Le polveri di legno morbido (pino, abete, cedro) non sono classificate come cancerogene certi, ma sono comunque irritanti per le vie respiratorie e richiedono comunque DPI e ventilazione adeguata. Il valore limite è diverso: 2 mg/m³ per i duri, 5 mg/m³ per i molli.
    Quante ore di formazione spettano all'RLS nel CCNL Legno?
    32 ore di formazione iniziale entro 3 mesi dalla designazione/elezione, con contenuti su sicurezza, normativa, DVR e tecniche di valutazione dei rischi. Aggiornamento annuale di 8 ore. Tutta la formazione è in orario di lavoro retribuito.
    Un lavoratore può rifiutare di usare i DPI?
    No. L’uso dei DPI è obbligatorio ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81/2008 (obblighi del lavoratore). Il rifiuto sistematico e ingiustificato può costituire illecito disciplinare. Il datore ha l’obbligo di fornire i DPI, formare il lavoratore al loro utilizzo e vigilare sull’effettivo impiego.
    Il Salone del Mobile di Milano influisce sul CCNL dei lavoratori brianzoli?
    Indirettamente sì. La stagionalità degli ordini legata al Salone (aprile) porta le aziende brianzole ad accumulare ore straordinarie o a ricorrere alla somministrazione nei mesi precedenti, con ricadute sugli accordi di flessibilità oraria aziendali. Alcuni contratti integrativi di distretto disciplinano espressamente le causali di straordinario per le commesse fieristiche.
    La formazione obbligatoria sulla sicurezza è a carico del lavoratore?
    No. La formazione sulla sicurezza (inclusa quella specifica per operatori di macchinari, addetti a cancerogeni, primo soccorso e antincendio) è interamente a carico del datore di lavoro, svolta in orario di lavoro normale, retribuita. Il lavoratore non può essere tenuto a frequentarla fuori orario senza compenso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 711 Codice della Navigazione – Pericoli per la navigazione

    Art. 711 Codice della Navigazione – Pericoli per la navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

  • Art. 9 bis L. 212/2000 – (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario)

    Art. 9 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. ))

  • Art. 14 D.Lgs. 74/2000 – Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel…

    Art. 14 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

    2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell' articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

    3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.

    4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo

    12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo

    13. 5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita. Nota all'art. 14: – Il testo dell' art. 135 del codice penale è il seguente: "Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). – Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".