Art. 34 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
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Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
La sostituzione del custode non e’ un atto eccezionale: nel processo civile italiano accade ogni volta che chi e’ stato nominato per conservare un bene non e’ piu’ in grado o non e’ piu’ disposto a farlo. L’art. 66 c.p.c. regola due strade molto diverse fra loro, a seconda che la richiesta venga dal giudice d’ufficio o da chi quel ruolo lo sta gia’ ricoprendo. Capire come funziona aiuta parti, custodi e ausiliari a muoversi senza errori procedurali.
L’art. 66 c.p.c. si inserisce in una micro-sequenza dedicata al custode giudiziario, ausiliario del giudice cui spetta la conservazione materiale e giuridica della cosa controversa o pignorata. L’art. 65 c.p.c. disciplina la nomina, l’art. 66 c.p.c. la sostituzione, l’art. 67 c.p.c. il rendiconto e il compenso. Ai tre articoli si affianca, sul fronte dell’esecuzione forzata, l’art. 521 c.p.c., che individua nei beni mobili pignorati il caso piu’ frequente di custodia.
La regola di fondo del nostro articolo e’ duplice. Da un lato il giudice puo’, in ogni tempo, sostituire il custode anche senza istanza di parte, quando ritenga che non stia adempiendo ai propri doveri. Dall’altro, il custode stesso puo’ chiedere di essere sollevato dall’incarico, ma con un trattamento diverso a seconda che riceva o meno un compenso. La forma del provvedimento e’ quella dell’ordinanza ex art. 134 c.p.c., succintamente motivata e non impugnabile: il rimedio non e’ il reclamo, ma la sollecitazione di un nuovo provvedimento del giudice procedente quando emergano fatti diversi.
La sostituzione d’ufficio prevista dall’art. 66 c.p.c. presuppone una valutazione di inadempimento o di sopravvenuta inidoneita’ del custode. Non occorre un illecito civile o penale: bastano segnali oggettivi di gestione inadeguata. Tipicamente: mancata presentazione del rendiconto periodico, inerzia nella conservazione, comunicazioni irreperibili, beni che si deteriorano, locazioni gestite senza autorizzazione, mancata riscossione dei canoni.
Il giudice puo’ attivarsi su segnalazione del creditore procedente, dell’esecutato, del professionista delegato o del notaio, ma anche solo sulla base di quanto risulta dal fascicolo. La nuova nomina segue le forme dell’art. 65 c.p.c.: in genere si individua un soggetto piu’ idoneo (un istituto vendite giudiziarie, un professionista, talvolta lo stesso creditore). Il provvedimento si limita a sostituire la persona, lasciando intatta la procedura.
I giusti motivi sopravvenuti richiesti per la dimissione del custode retribuito non riguardano questa ipotesi: la sostituzione d’ufficio funziona indipendentemente dal fatto che il custode percepisca o meno un compenso. Cio’ che conta e’ l’interesse al corretto svolgimento della custodia.
L’art. 66 c.p.c. distingue due situazioni. Il custode non retribuito puo’ in ogni momento chiedere di essere sostituito, senza dover dimostrare alcuna ragione particolare: la gratuita’ dell’incarico giustifica un diritto di recesso ampio. Il custode retribuito, invece, puo’ chiedere di essere sostituito soltanto per giusti motivi sopravvenuti, cioe’ circostanze nuove e non prevedibili al momento dell’accettazione.
Sono ricondotti a questa categoria, per pacifica prassi giurisprudenziale, casi come: una malattia grave o prolungata che impedisce il regolare svolgimento delle attivita’; un conflitto di interessi sopravvenuto (ad esempio l’acquisto di un bene confinante o di un credito verso le parti); una sopravvenuta incompatibilita’ professionale; un trasferimento di residenza che renda materialmente difficile la gestione. Non rientrano, invece, semplici ragioni di opportunita’ o l’accettazione di un incarico piu’ redditizio altrove.
L’istanza si deposita davanti al giudice che ha nominato il custode (il giudice dell’esecuzione, il presidente o il giudice istruttore a seconda dei casi). Il provvedimento di accoglimento o rigetto e’ un’ordinanza non impugnabile; nulla impedisce, pero’, di riproporre l’istanza se sopravvengono fatti nuovi.
Un appartamento e’ stato pignorato e dato in custodia a un soggetto terzo. L’immobile e’ locato e i canoni dovrebbero confluire nella procedura esecutiva. Dopo sei mesi il creditore procedente verifica che il custode non ha mai riscosso i canoni, non ha sollecitato il conduttore moroso e non ha depositato alcun rendiconto. Deposita un’istanza al giudice dell’esecuzione segnalando i fatti e chiedendo la sostituzione.
Come si legge l’art. 66: siamo nell’ambito della sostituzione d’ufficio. Il custode retribuito che non adempie ai propri obblighi conservativi e gestionali puo’ essere rimosso dal giudice in qualsiasi momento, con ordinanza non impugnabile. La nuova nomina segue le forme dell’art. 65 c.p.c. e in genere viene affidata a un istituto vendite giudiziarie o a un professionista specializzato.
Documenti/azioni: istanza di sostituzione con elenco specifico delle omissioni (date, importi, raccomandate inviate al custode); copia del provvedimento di nomina; estratto conto della procedura; copia del contratto di locazione e dei solleciti al conduttore.
Una piccola controversia tra coeredi su un’autovettura porta il giudice a nominare uno dei fratelli custode del veicolo, senza riconoscergli compenso. Dopo qualche mese, il custode si trasferisce per lavoro in un’altra regione e non puo’ piu’ assicurare la sorveglianza materiale del bene. Deposita una semplice istanza chiedendo di essere sostituito, senza necessita’ di dimostrare un “giusto motivo”.
Come si legge l’art. 66: il custode non retribuito puo’ chiedere in ogni momento la propria sostituzione. La norma non impone di motivare la richiesta: e’ una facolta’ ampia, riconosciuta proprio in considerazione della gratuita’ dell’incarico. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e individua un nuovo custode, eventualmente un terzo neutrale o un altro coerede disponibile.
Documenti/azioni: istanza scritta indirizzata al giudice procedente; eventuale indicazione di un sostituto disposto ad accettare; consegna materiale del bene e delle chiavi (per i veicoli, anche libretto e certificato di proprieta’); verbale di consegna sottoscritto al subentro.
Un professionista nominato custode giudiziario di un complesso aziendale viene colpito da una patologia che richiede cure prolungate. Non e’ piu’ in grado di seguire i sopralluoghi, le scadenze fiscali e la gestione dei rapporti con i terzi. Deposita un’istanza di sostituzione allegando idonea documentazione sanitaria, indicando il momento dal quale non e’ piu’ in grado di operare.
Come si legge l’art. 66: per il custode retribuito occorrono “giusti motivi sopravvenuti”. Una malattia grave e duratura, non prevedibile al momento dell’accettazione, e’ tipicamente riconosciuta come tale: il giudice valuta caso per caso, ma la prassi e’ costante. L’ordinanza che accoglie la sostituzione non e’ impugnabile; quella che rigetta nemmeno, ma il custode puo’ presentare una nuova istanza se la situazione si aggrava.
Documenti/azioni: certificazione medica con prognosi; relazione sullo stato attuale della custodia (rendiconto interlocutorio); proposta di passaggio di consegne (inventario, contratti in essere, contenzioso pendente, conti correnti dedicati); richiesta di liquidazione del compenso fino alla data di sostituzione.
Un custode nominato per la gestione di un fondo agricolo scopre, dopo l’accettazione, che un proprio familiare stretto ha acquistato un terreno confinante e che, in un eventuale procedimento di confine o di servitu’, si troverebbe in posizione contrapposta alle parti del processo principale. Chiede di essere sostituito invocando il conflitto di interessi sopravvenuto.
Come si legge l’art. 66: il conflitto di interessi che emerge dopo la nomina e’ un tipico “giusto motivo sopravvenuto” per il custode retribuito. La logica e’ analoga a quella delle cause di astensione del giudice: la custodia richiede imparzialita’ e disponibilita’ piena, e il sopravvenire di interessi confliggenti incrina entrambe.
Documenti/azioni: istanza con descrizione precisa del rapporto sopravvenuto; visure catastali e atti di acquisto del confinante; eventuale autocertificazione sull’assenza di accordi pregressi; proposta di un custode subentrante neutrale, da scegliere fra i soggetti iscritti agli elenchi del tribunale.
Nell’esecuzione mobiliare ex art. 521 c.p.c. il debitore e’ stato nominato custode dei beni pignorati nella sua abitazione. A distanza di mesi, l’ufficiale giudiziario incaricato della vendita non riesce a contattarlo; risulta che parte dei beni e’ stata venduta a terzi e parte e’ scomparsa. Il creditore deposita istanza di sostituzione e contestuale richiesta di affidamento all’istituto vendite giudiziarie.
Come si legge l’art. 66: la sostituzione d’ufficio opera anche quando, come spesso accade per i beni mobili, il custode iniziale e’ lo stesso esecutato. Il giudice dell’esecuzione valuta l’inadempimento e dispone la nomina di un nuovo custode professionale. Restano impregiudicate le conseguenze penali (sottrazione di cose sottoposte a pignoramento) e civili (responsabilita’ per i danni).
Documenti/azioni: verbale di pignoramento; relazioni dell’ufficiale giudiziario; comunicazioni infruttuose al custode; istanza al giudice dell’esecuzione con indicazione dell’istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.
Per chi vive una procedura in cui c’e’ un custode, il punto da tenere a mente e’ che la sostituzione si chiede al medesimo giudice che lo ha nominato, con istanza scritta, deposito telematico nel fascicolo della causa principale o esecutiva. Non occorre instaurare un nuovo procedimento.
Conviene rispettare alcuni passaggi: descrivere in modo dettagliato i fatti (date, importi, omissioni), allegare la documentazione utile, indicare se possibile un soggetto disponibile a subentrare, soprattutto in custodie di limitato valore. Quando l’istanza viene dal custode stesso, e’ opportuno presentare un rendiconto interlocutorio aggiornato e proporre modalita’ ordinate per il passaggio di consegne. Quanto piu’ completa e’ l’istanza, tanto piu’ rapidamente arriva l’ordinanza di sostituzione.
E’ utile ricordare che il provvedimento e’ non impugnabile: non e’ un giudizio di colpa nel senso pieno, ma un atto di gestione del processo. Se la situazione cambia (per esempio, il custode rimosso d’ufficio sostiene di poter ora adempiere regolarmente), nulla impedisce di sollecitare un nuovo provvedimento al giudice procedente.
No, l’ordinanza con cui il giudice dispone (o rifiuta) la sostituzione non e’ impugnabile. Se cambiano i fatti rilevanti, e’ possibile presentare una nuova istanza al medesimo giudice procedente.
Si tratta di circostanze nuove, non prevedibili al momento dell’accettazione, che rendono difficile o inopportuna la prosecuzione: malattia grave, conflitto di interessi sopravvenuto, sopravvenuta incompatibilita’ professionale o difficolta’ logistiche oggettive. Non rientrano semplici ragioni di convenienza personale.
Si’, la norma riconosce al custode che non percepisce compenso una facolta’ ampia di chiedere la sostituzione, senza necessita’ di motivazione specifica. Resta fermo l’obbligo di non abbandonare il bene fino al subentro del nuovo custode, per non incorrere in responsabilita’ civili.
Il custode rimosso ha diritto al compenso per l’attivita’ effettivamente svolta fino alla sostituzione, salvo riduzioni o compensazioni per i danni eventualmente causati. La liquidazione e’ disposta dal giudice ai sensi dell’art. 67 c.p.c. e segue le regole proprie della procedura nella quale si inserisce la custodia.
In vigore dal 03/08/2017
1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, ((dagli enti associati.)) . Si applica l' articolo 2382 del codice civile .
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2397, secondo comma, del codice civile , non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
In vigore dal 01/08/2000
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ((25))
Il datore di lavoro tratta dati personali dei dipendenti in qualità di titolare del trattamento e deve rispettare il GDPR: fornire un’informativa completa, trattare solo i dati necessari, garantire misure di sicurezza adeguate e consentire l’esercizio dei diritti (accesso, rettifica, cancellazione). I dati particolari – salute, dati sindacali – hanno tutele rafforzate.
| Diritto | Contenuto | Termine di risposta del datore |
|---|---|---|
| Accesso (art. 15) | Sapere quali dati personali vengono trattati e ottenerne copia | 1 mese (prorogabile di altri 2) |
| Rettifica (art. 16) | Correggere dati inesatti o incompleti | 1 mese |
| Cancellazione (art. 17) | Ottenere la cancellazione in presenza dei presupposti di legge | 1 mese |
| Limitazione (art. 18) | Sospendere temporaneamente il trattamento in caso di contestazione | 1 mese |
| Opposizione (art. 21) | Opporsi al trattamento per motivi legati alla situazione particolare | Valutazione caso per caso |
| Portabilità (art. 20) | Ricevere i propri dati in formato strutturato e trasferirli ad altro titolare | 1 mese |
Nel rapporto di lavoro il datore è il titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti. Questo significa che deve determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR: raccogliere solo i dati necessari e pertinenti alla gestione del rapporto (principio di minimizzazione), conservarli per il tempo strettamente necessario, adottare misure di sicurezza adeguate e fornire al lavoratore un’informativa chiara e completa prima di iniziare il trattamento.
Alcune categorie di dati hanno tutele rafforzate ai sensi dell’art. 9 GDPR: dati sulla salute (cartella sanitaria, certificati di malattia, idoneità lavorativa), dati sull’appartenenza sindacale, dati su condanne penali. Il datore può trattarli solo in presenza di una specifica base giuridica (obbligo di legge, esecuzione del contratto di lavoro) e con garanzie aggiuntive. Non può, ad esempio, comunicare ai colleghi la diagnosi di un dipendente in malattia.
Il lavoratore può esercitare i propri diritti inviando al datore – nella qualità di titolare del trattamento – una richiesta scritta (anche via e-mail). Il datore deve rispondere entro un mese, prorogabile di ulteriori due mesi per richieste complesse. In caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente, il lavoratore può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o adire l’autorità giudiziaria.
Tizio sospetta che il datore registri i suoi accessi informatici in modo eccessivo. Esercita il diritto di accesso ex art. 15 GDPR: il datore deve fornire entro un mese copia di tutti i dati personali trattati e indicare le finalità. Se il trattamento non ha base giuridica, Tizio può chiedere la limitazione o la cancellazione.
Il responsabile di Caia informa i colleghi della diagnosi contenuta nel suo certificato di malattia. Si tratta di dato sulla salute (categoria particolare): la comunicazione a soggetti non autorizzati è una violazione del GDPR. Caia può presentare reclamo al Garante.
Sempronio ha lasciato l’azienda 15 anni fa e scopre che il vecchio datore conserva ancora tutte le sue buste paga. Il principio di limitazione della conservazione del GDPR impone di cancellare i dati non più necessari; Sempronio può chiedere la cancellazione dei dati eccedenti, fermo restando l’obbligo di conservazione previsto da specifiche norme fiscali e previdenziali.
No, salvo che vi sia una base giuridica specifica (obbligo di legge, es. comunicazione all’INAIL in caso di infortunio). I dati sulla salute sono dati particolari: il datore non può divulgarli a colleghi, clienti o altri soggetti non autorizzati.
Sì. Il datore deve fornire un’informativa completa ai sensi degli artt. 13-14 GDPR. Puoi anche esercitare il diritto di accesso (art. 15) per ottenere copia dei dati trattati e informazioni sulle finalità, i destinatari e i tempi di conservazione.
No. Il GDPR impone il principio di limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati per il tempo necessario alle finalità per cui sono stati raccolti. Alcune norme fiscali e previdenziali stabiliscono termini minimi di conservazione (es. 10 anni per le scritture contabili), ma oltre tali obblighi i dati vanno cancellati.
Puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o ricorrere all’autorità giudiziaria. Il Garante può avviare un’istruttoria e, se riscontra violazioni, applicare sanzioni al titolare del trattamento.
Solo in presenza di base giuridica: ad esempio, l’appartenenza sindacale può essere comunicata al sindacato se il lavoratore ha espressamente autorizzato la delega delle quote. Il datore non può comunicare autonomamente dati sull’iscrizione sindacale senza il consenso del lavoratore.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. In occasione o in vista di eventi di cui all’articolo 7 che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all’articolo 32,… delle strutture operative nazionali di cui all’articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell’evoluzione dell’evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24.
2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell’intensità dell’evento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15.
3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.
4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci. articolo precedente articolo successivo
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.
3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso è depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l’udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità, unitamente all’istanza di fissazione di udienza.
6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d’ufficio.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 .
L’articolo 8 del D.P.R. 131/1986 stabilisce un principio operativo molto utile nella pratica quotidiana: chiunque vi abbia interesse può chiedere in qualsiasi momento la registrazione di un atto, anche quando l’obbligo formale non sia ancora scaduto o ricada su un altro soggetto. La registrazione produce effetti immediati sul piano fiscale (riscossione dell’imposta secondo la tariffa applicabile) e su quello civilistico (attribuzione di data certa opponibile ai terzi). Questa guida raccoglie casi concreti per orientare le parti che si trovano a dover decidere se registrare un atto in via volontaria, con quali tempi e con quali conseguenze.
La materia ruota attorno a tre nuclei. Il primo è l’art. 8 D.P.R. 131/1986, che riconosce la facoltà di registrazione volontaria a chiunque vi abbia interesse, senza limiti temporali e con applicazione dell’imposta in tariffa. Il secondo è l’art. 1 dello stesso decreto, che individua gli atti soggetti a registrazione (in termine fisso o in caso d’uso) e quelli per i quali la registrazione è comunque ammessa in via volontaria. Il terzo è l’art. 9, che disciplina la registrazione a domanda quando l’atto non è espressamente previsto in tariffa.
Sul versante sanzionatorio, l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente di sanare l’omessa o tardiva registrazione tramite ravvedimento operoso, con riduzione progressiva delle sanzioni in base al tempo trascorso e prima che l’amministrazione finanziaria avvii controlli formali.
Quando si parla di registrazione è importante distinguere due piani. La registrazione obbligatoria è quella imposta dalla legge entro un termine fisso (di regola 20 o 30 giorni dalla formazione dell’atto), oppure in caso d’uso, e grava su soggetti individuati (parti, notai, pubblici ufficiali). La sua omissione genera sanzioni proporzionali all’imposta dovuta.
La registrazione volontaria, invece, è la registrazione richiesta al di fuori di un obbligo immediato dal soggetto che ha interesse a procurarsi data certa, opponibilità o effetti probatori particolari. Può riguardare atti per i quali non vi è alcun obbligo (ad esempio scritture private non autenticate in caso d’uso) oppure atti per i quali il termine non è ancora scaduto ma una delle parti vuole anticiparne gli effetti.
I due piani possono sovrapporsi: chi registra volontariamente prima della scadenza non perde il diritto di farlo, anzi paga solo l’imposta in tariffa senza sanzioni. Se invece il termine è scaduto, la registrazione resta possibile in qualunque momento, ma diventa tardiva e va accompagnata da ravvedimento per ridurre le sanzioni.
La registrazione fa acquisire all’atto data certa ai sensi dell’art. 2704 del codice civile: significa che la data della scrittura privata non autenticata diviene opponibile ai terzi a partire dal giorno della registrazione stessa. Questo aspetto è spesso il vero motore della scelta di registrare volontariamente: in caso di contestazioni successive (ad esempio fallimento di una delle parti, pignoramenti, contenziosi sulla titolarità di crediti o beni), la data certa diventa l’elemento decisivo per provare l’anteriorità dell’accordo.
La data certa, peraltro, può essere ottenuta anche con strumenti alternativi (firma digitale con marca temporale, posta elettronica certificata con allegato, autenticazione notarile). La registrazione resta tuttavia lo strumento più completo perché unisce data certa, archiviazione presso l’Agenzia delle Entrate e versamento dell’imposta dovuta.
Una scrittura privata di riconoscimento di debito firmata sei mesi prima non è mai stata registrata. La parte creditrice teme che il debitore, in difficoltà finanziarie, possa contestare la data del documento o che possa intervenire un sequestro su un bene del debitore. Può registrare volontariamente in qualunque momento.
La parte presenta il modello di richiesta di registrazione presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, paga l’imposta di registro (3% per il riconoscimento di debito quando l’importo è determinato) più l’imposta di bollo. Trattandosi di registrazione fuori termine, vanno aggiunte sanzioni e interessi: applicando il ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta a 1/9, entro un anno a 1/8, oltre l’anno a 1/7. Il documento acquisisce data certa dal giorno della registrazione, non retroattivamente: la parte ottiene comunque uno strumento opponibile da quel momento in avanti.
Un contratto di locazione di un immobile commerciale è stato firmato il 1° marzo. La registrazione obbligatoria avrebbe dovuto avvenire entro 30 giorni, ma per dimenticanza la parte locatrice si attiva solo il 15 maggio (45 giorni di ritardo). L’imposta annuale di registro è di 1.200 euro.
La parte calcola l’imposta dovuta, applica il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e versa imposta + sanzione ridotta + interessi legali. Essendo il ritardo entro 90 giorni, la sanzione del 120% dell’imposta (sanzione base per omessa registrazione) viene ridotta a 1/9, quindi al 13,33%. La parte deposita poi il modello RLI telematico indicando il codice tributo del ravvedimento. La regolarizzazione blocca l’azione dell’ufficio e mantiene l’agevolazione, evitando l’accertamento con sanzioni piene.
Due imprenditori firmano un preliminare di vendita di azienda. L’acquirente, dopo qualche settimana, decide di voler registrare l’atto per consolidare la propria posizione, ma il venditore non collabora. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, l’art. 8 consente alla parte interessata di procedere autonomamente.
L’acquirente si presenta all’Agenzia delle Entrate con l’originale o copia autentica del preliminare, paga l’imposta proporzionale o fissa secondo la tariffa applicabile e ottiene la registrazione. L’imposta viene anticipata da chi ha richiesto la registrazione, salvo poi rivalersi pro quota nei rapporti interni con l’altra parte secondo le pattuizioni contrattuali. La registrazione diventa opponibile a entrambe le parti e ai terzi, e attribuisce data certa al preliminare a tutela dell’acquirente in caso di doppia vendita o di concorrenza tra creditori.
Un fornitore ha ottenuto da un cliente una scrittura privata di cessione di credito a garanzia di forniture. Il cliente entra in crisi e si paventa l’apertura di una procedura concorsuale. Per evitare che la cessione sia inopponibile alla massa per mancanza di data certa anteriore, il fornitore registra immediatamente la scrittura.
La registrazione attribuisce data certa dal giorno in cui è effettuata: se avviene prima dell’apertura della procedura, la cessione è opponibile al curatore. Se invece la registrazione avviene dopo, la data certa decorre comunque dalla registrazione ma l’atto può essere soggetto ad azione revocatoria ordinaria o fallimentare nei termini previsti dalla legge. Il caso mostra come la tempestività della registrazione volontaria possa fare la differenza tra un credito chirografario nella procedura e una posizione garantita opponibile.
Una parte residente in Italia stipula all’estero un contratto di mutuo con una società non residente. L’atto produce effetti anche in Italia (ad esempio, perché il denaro è destinato all’acquisto di un immobile sul territorio nazionale). La parte italiana ha interesse a registrare l’atto in Italia per acquisirne data certa nazionale e per consentirne l’utilizzo in eventuali contenziosi.
Gli atti formati all’estero possono essere registrati in Italia ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 131/1986 (richiamato dall’art. 8 sotto il profilo della facoltà di richiedere la registrazione). L’imposta viene applicata secondo la tariffa nazionale, considerando il valore del rapporto. La parte porta in Ufficio l’originale dell’atto con eventuale traduzione asseverata e paga imposta di registro + bollo. Da quel momento il documento entra nel circuito ufficiale italiano e acquisisce piena opponibilità.
La decisione di anticipare la registrazione, o di promuoverla anche in assenza di obbligo, dipende da una valutazione concreta del rischio. La parte interessata dovrebbe registrare volontariamente quando:
Va ricordato che la registrazione volontaria comporta comunque il pagamento dell’imposta. La parte deve quindi mettere in conto il costo fiscale dell’operazione, che può essere proporzionale (con aliquote variabili a seconda del tipo di atto) o fissa (200 euro per gli atti privi di contenuto patrimoniale o per i casi previsti dalla tariffa). Una corretta lettura della tariffa è essenziale per evitare di pagare in eccesso o di trovarsi di fronte a una rettifica da parte dell’ufficio.
No. La data certa decorre dal giorno della registrazione e non retroagisce alla data di formazione dell’atto. Significa che, per ottenere l’opponibilità a un terzo che è intervenuto prima della registrazione (ad esempio un creditore pignorante), la registrazione anteriore al suo intervento è condizione indispensabile.
Dipende dal tipo di atto e dalla tariffa applicabile. Le casistiche più comuni: atti privi di contenuto patrimoniale o ricognizioni 200 euro di imposta fissa; ricognizioni di debito 3% sul valore; locazioni 2% annuo sui canoni residenziali (con possibilità di cedolare secca); cessioni di crediti 0,5%. Si aggiungono l’imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate o ogni 100 righe) e, in caso di registrazione tardiva, sanzioni ridotte da ravvedimento operoso e interessi legali.
Sì. L’art. 8 D.P.R. 131/1986 consente la registrazione a chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dal consenso degli altri contraenti. Basta presentarsi all’ufficio territoriale con l’originale dell’atto o copia autentica, modulistica compilata e pagamento dell’imposta. La parte che paga può poi rivalersi nei rapporti interni secondo le previsioni contrattuali o, in mancanza, secondo le regole generali sull’arricchimento e sui rapporti di mandato.
L’omessa registrazione comporta sanzioni che possono arrivare al 120% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi e all’imposta stessa. Inoltre l’atto non registrato non può essere utilizzato come prova in giudizio (con eccezioni limitate) e non gode di data certa, esponendo la parte a rischi rilevanti in caso di contenzioso o di concorso con altri creditori. La via dell’autocorrezione tramite registrazione volontaria con ravvedimento è sempre preferibile rispetto all’attesa di un accertamento d’ufficio, che azzera ogni possibilità di riduzione delle sanzioni.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Oltre i casi preveduti dal codice penale , sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. (83)
La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni. (83)
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.(83) (99)
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In vigore dal 01/01/2006
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le ((Linee guida)) ((, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché)) il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.