Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3 D.Lgs. 175/2016 – Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società per azioni (S.p.A.) o a responsabilità limitata (S.r.l.), anche in forma cooperativa e anche consortile.
  • Nelle S.r.l. a controllo pubblico lo statuto deve obbligatoriamente prevedere un organo di controllo o un revisore, anche in deroga alle soglie ordinarie del codice civile.
  • Nelle S.p.A. a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale, ma deve essere svolta da un revisore esterno.
  • Sono escluse le forme societarie atipiche o di persone: nessuna partecipazione in società in nome collettivo, accomandita semplice o per azioni, associazioni in partecipazione.
Indice dei contenuti

Il principio del numerus clausus delle forme societarie ammesse

L'articolo 3 del D.Lgs. 175/2016 introduce un vincolo formale che prima del testo unico era privo di una disciplina organica: le amministrazioni pubbliche possono partecipare solo a S.p.A. o S.r.l., anche in forma cooperativa e consortile. La scelta non è casuale: S.p.A. e S.r.l. sono i tipi societari caratterizzati dalla responsabilità limitata dei soci, dalla presenza obbligatoria di organi di controllo (sindaco o revisore) e da una governance formalizzata. Le società di persone, al contrario, comportano responsabilità illimitata del socio e un'organizzazione meno strutturata, incompatibili con i principi di sana gestione del denaro pubblico.

L'obbligo dell'organo di controllo nelle S.r.l. a controllo pubblico

Il comma 2, prima parte, impone alle S.r.l. a controllo pubblico di prevedere nello statuto la nomina di un organo di controllo o di un revisore, a prescindere dal raggiungimento delle soglie dimensionali ordinariamente previste dagli artt. 2477 e seguenti del codice civile. Si tratta di una deroga in senso rafforzativo: mentre il codice civile consente alle S.r.l. più piccole di fare a meno di un organo di controllo, il decreto impone che, se il soggetto controllante è una o più amministrazioni pubbliche, il controllo interno sia sempre assicurato. La ratio è evidente: i capitali gestiti appartengono alla collettività e richiedono un presidio di legalità e regolarità contabile indipendentemente dalle dimensioni della società.

La separazione tra revisione legale e collegio sindacale nelle S.p.A.

La seconda parte del comma 2 introduce un'ulteriore specificità per le S.p.A. a controllo pubblico: la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. Nel diritto societario comune, le S.p.A. che non siano quotate o di grandi dimensioni possono attribuire la revisione legale al collegio sindacale, purché tutti i componenti siano revisori iscritti nell'apposito registro. La norma del decreto Madia vieta questa commistione nelle società a controllo pubblico: il collegio sindacale svolge il controllo di legalità sull'amministrazione, mentre la revisione contabile deve essere affidata a un soggetto esterno e indipendente (società di revisione o revisore persona fisica). In questo modo si realizza una netta separazione tra i due livelli di controllo interno, garantendo maggiore indipendenza e qualità del giudizio sul bilancio.

Rilevanza pratica per le ristrutturazioni societarie

La norma incide anche sulle operazioni di trasformazione societaria: un'amministrazione pubblica che detenga una partecipazione in una società in nome collettivo o in accomandita - formatasi magari con norme previgenti o per errore - dovrà procedere alla trasformazione in S.p.A. o S.r.l. nell'ambito della revisione straordinaria (art. 24) o della razionalizzazione periodica (art. 20). La mancata conformità al tipo ammesso è uno degli elementi che la Corte dei conti può segnalare in sede di controllo sugli atti deliberativi.

Casi pratici

Caso 1: Una provincia che detiene una quota in una cooperativa di trasporto

La Provincia di Alfa ha ereditato, a seguito di una riforma degli enti locali, una partecipazione del 40% in Trasporti Cooperativa Beta, costituita in forma di società cooperativa a r.l. L'ufficio legale verifica che l'art. 3 comma 1 ammette la partecipazione pubblica anche in società cooperative, purché in forma di S.r.l. o S.p.A. La cooperativa è costituita come S.r.l., quindi la partecipazione è formalmente ammissibile. L'ufficio controlla poi che lo statuto preveda l'organo di controllo (obbligatorio ai sensi del comma 2), trovando che la nomina del revisore non è prevista: procede a sollecitare la modifica statutaria in sede assembleare.

Caso 2: Una S.p.A. pubblica che attribuisce la revisione al collegio sindacale

Alfa Utilities S.p.A., controllata al 70% dal Comune di Gamma, ha sempre affidato la revisione legale al proprio collegio sindacale - tutti revisori iscritti. In sede di adeguamento degli statuti alle norme del decreto (termine originario 31 luglio 2017, prorogato più volte), il consulente segnala che questa soluzione è vietata dall'art. 3 comma 2. L'assemblea delibera di nominare una società di revisione esterna e di mantenere il collegio sindacale con il solo controllo di legalità. Il costo aggiuntivo è ritenuto necessario per conformarsi alla norma imperativa.

Caso 3: Costituzione di una società consortile in forma di S.r.l. tra più comuni

Cinque piccoli comuni della stessa area montana decidono di costituire una società consortile per la gestione in forma associata dei servizi informatici. L'art. 3 comma 1 ammette la partecipazione pubblica anche in «società consortili» costituite in forma di S.r.l. I comuni procedono con la deliberazione ex art. 7 e redigono lo statuto inserendo la nomina dell'organo di controllo, come richiesto dal comma 2. La scelta della forma S.r.l. consortile è ritenuta più agile rispetto alla S.p.A., che richiederebbe un capitale minimo maggiore e una struttura di governance più complessa.

Domande frequenti

Un comune può partecipare a una società in accomandita per azioni?

No. L'art. 3 comma 1 limita le partecipazioni pubbliche a S.p.A. e S.r.l., anche in forma cooperativa e consortile. La s.a.p.a. non rientra tra i tipi ammessi. Se una partecipazione di questo tipo esistesse, andrebbe alienata nell'ambito della revisione straordinaria o periodica.

L'obbligo di nominare l'organo di controllo nelle S.r.l. a controllo pubblico si applica anche alle microimprese?

Sì. Il comma 2 prescrive l'obbligo a prescindere dalle soglie dimensionali dell'art. 2477 c.c. L'organo di controllo o il revisore devono essere previsti per qualsiasi S.r.l. a controllo pubblico, indipendentemente da fatturato, attivo e numero di dipendenti.

Perché nelle S.p.A. pubbliche il collegio sindacale non può fare anche la revisione?

Per garantire l'indipendenza del giudizio sul bilancio. Il decreto impone la separazione tra controllo di legalità (collegio sindacale) e revisione contabile (revisore esterno), evitando che lo stesso organo controlli se stesso. Questa soluzione, già adottata per le società quotate, viene estesa obbligatoriamente a tutte le S.p.A. a controllo pubblico.

Una S.r.l. con un solo socio pubblico deve comunque prevedere il revisore nello statuto?

Sì, se la S.r.l. è a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 lett. m). L'obbligo è legato al controllo da parte di amministrazioni pubbliche, non al numero dei soci. Anche la S.r.l. unipersonale pubblica deve avere il proprio organo di controllo o revisore indicato nello statuto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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