In sintesi
- Nelle zone individuate dall'ENAC ai sensi dell'art. 707 sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.
- La realizzazione di tali opere e l'esercizio di tali attività sono subordinati all'autorizzazione ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità.
- La norma mira a prevenire i c.d. wildlife strikes (impatti con volatili e altra fauna) che rappresentano uno dei rischi più significativi per la sicurezza aeronautica.
- Fatte salve le competenze di altre autorità preposte, la valutazione della pericolosità aeronautica spetta all'ENAC.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 711 Codice della Navigazione — Pericoli per la navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e ambito di applicazione
L'articolo 711 del Codice della navigazione disciplina una specifica categoria di pericoli per la navigazione aerea: quelli derivanti non già da ostacoli fisici che interferiscono con le superfici di rispetto (disciplinati dall'art. 709), bensì da attività che possono attrarre fauna selvatica nelle vicinanze degli aeroporti o che, per le loro caratteristiche, creano comunque condizioni di pericolo per il traffico aereo. La norma si applica nelle zone individuate dall'ENAC ai sensi dell'art. 707, confermando che il regime di tutela aeroportuale si struttura su zone di vincolo perimetrate, al di fuori delle quali le stesse attività possono essere esercitate liberamente.
I pericoli da richiamo per la fauna selvatica (wildlife strikes)
Il riferimento al «potenziale richiamo per la fauna selvatica» rimanda al grave problema degli impatti tra aeromobili e volatili (bird strikes) o altri animali selvatici, che statisticamente rappresenta una delle cause più frequenti di incidenti e inconvenienti gravi nella navigazione aerea. Discariche, impianti di compostaggio, colture di cereali, laghetti artificiali, allevamenti a cielo aperto, serre e qualsiasi altra attività che possa attirare concentrazioni di uccelli nelle vicinanze di un aeroporto ricade nel campo applicativo dell'art. 711. L'ENAC ha elaborato specifiche linee guida per la gestione del rischio faunistico (wildlife risk management), in linea con i documenti ICAO (in particolare il Circular 305, «Wildlife Control and Reduction») e con i programmi europei di gestione del rischio biologico negli aeroporti. In base a tali linee guida, le attività soggette a limitazione includono non solo quelle che creano habitat per la fauna ma anche quelle che producono richiami acustici, olfattivi o luminosi in grado di attirare volatili.
Il regime autorizzativo e la valutazione di pericolosità
Il secondo comma subordina la realizzazione delle opere e l'esercizio delle attività di cui al primo comma all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea. La valutazione si differenzia da quella relativa agli ostacoli fisici (art. 709) perché richiede un apprezzamento non solo geometrico-dimensionale ma anche ecologico-comportamentale: l'ENAC deve stimare la probabilità e l'intensità dell'attrazione faunistica generata dall'attività, tenendo conto delle specie presenti nel territorio, delle loro abitudini migratorie e alimentari, nonché delle caratteristiche operative dell'aeroporto (intensità del traffico, tipologia di aeromobili, orari di punta). La clausola di salvaguardia «fatte salve le competenze delle autorità preposte» indica che l'autorizzazione ENAC non esaurisce il quadro dei controlli: per un impianto di compostaggio, ad esempio, si affiancheranno le autorizzazioni ambientali rilasciate dalle autorità regionali o provinciali, con le quali l'autorizzazione aeronautica deve coordinarsi.
Profili pratici e coordinamento con la disciplina ambientale
Il coordinamento tra la disciplina aeronautica e quella ambientale è uno degli aspetti più delicati nell'applicazione dell'art. 711. Le discariche autorizzate e i siti di trattamento dei rifiuti in prossimità degli aeroporti sono il caso tipico di conflitto tra l'interesse ambientale (smaltimento dei rifiuti) e quello aeronautico (prevenzione dei bird strikes). La normativa europea in materia di rifiuti (Direttiva 1999/31/CE sulle discariche, recepita in Italia con D.Lgs. 36/2003) contiene previsioni specifiche che impongono distanze minime tra le discariche e gli aeroporti, ma la competenza a valutare il rischio aeronautico resta dell'ENAC ai sensi dell'art. 711. Analogamente, le attività agricole intensive nelle vicinanze degli aeroporti possono richiedere una valutazione preventiva del rischio faunistico, con possibili prescrizioni che incidono sulle colture ammesse o sulle tecniche di raccolta.
Distinzione dall'art. 709 e complementarietà delle disposizioni
L'art. 711 si distingue dall'art. 709 per l'oggetto: mentre quest'ultimo riguarda gli ostacoli fisici che interferiscono con le superfici di rispetto, l'art. 711 disciplina i pericoli funzionali derivanti da attività che, anche senza creare ostacoli geometrici, mettono a rischio la sicurezza aeronautica attraverso meccanismi indiretti (attrazione di fauna, disturbi elettromagnetici non disciplinati da altre norme, ecc.). Le due disposizioni si applicano cumulativamente: un'opera che costituisca sia un ostacolo fisico sia un richiamo per la fauna (si pensi a una grande serra di coltivazione con strutture metalliche che superano le quote di rispetto) richiederà le autorizzazioni previste da entrambi gli articoli.
Casi pratici
Caso 1: Impianto di compostaggio in zona aeroportuale
Tizio intende realizzare un impianto di compostaggio di rifiuti organici su un terreno situato all'interno delle zone di rispetto individuate dall'ENAC ai sensi dell'art. 707. Prima di avviare la procedura autorizzativa ambientale, Tizio deve ottenere il parere favorevole dell'ENAC, che valuterà il rischio di attrazione di volatili generato dall'impianto: se il rischio è ritenuto incompatibile con la sicurezza dell'aeroporto vicino, l'autorizzazione viene negata o concessa con prescrizioni stringenti sulle modalità di copertura e gestione dei rifiuti.
Caso 2: Laghetto artificiale per l'irrigazione in zona aeroportuale
Caio coltiva un terreno nelle vicinanze di un aeroporto e intende realizzare un laghetto artificiale per l'accumulo di acque irrigue. L'ENAC, nell'esaminare la richiesta di autorizzazione, rileva che la superficie d'acqua potrebbe attrarre storni e aironi nelle ore di atterraggio più frequentate: concede l'autorizzazione condizionando la sua validità all'installazione di sistemi acustici di dissuasione e alla comunicazione preventiva alla torre di controllo nei periodi di migrazione avifaunistica.
Caso 3: Discarica abusiva in area limitrofa all'aeroporto
Sempronio accumula rifiuti organici in un terreno agricolo abbandonato in prossimità di un aeroporto, senza alcuna autorizzazione. L'ENAC, su segnalazione del gestore aeroportuale che ha registrato un aumento degli avvistamenti di volatili in fase di atterraggio, ordina la rimozione dei rifiuti e segnala la situazione alle autorità ambientali competenti: Sempronio è esposto sia alle sanzioni aeronautiche sia a quelle per la gestione illecita di rifiuti.
Domande frequenti
Quali attività sono soggette a limitazioni nelle zone aeroportuali ai sensi dell'art. 711?
Sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o che comunque creano pericolo per la navigazione aerea. Tra gli esempi tipici: discariche, impianti di compostaggio, laghetti artificiali, allevamenti a cielo aperto e colture che attirano concentrazioni di volatili.
È sempre necessaria l'autorizzazione ENAC per svolgere attività agricole vicino a un aeroporto?
Dipende. L'autorizzazione ENAC è necessaria per le attività che possono costituire un richiamo per la fauna selvatica o un pericolo per la navigazione, nelle zone individuate dall'art. 707. Non tutte le attività agricole rientrano automaticamente in questa categoria: occorre una valutazione caso per caso.
Cosa si intende per 'richiamo per la fauna selvatica' in ambito aeroportuale?
Si intende qualsiasi attività che possa attrarre uccelli o altri animali selvatici nelle vicinanze delle piste (bird/wildlife strikes). Discariche, rifiuti organici, specchi d'acqua, colture cerealicole intensive e strutture che creano rifugi per i volatili sono i casi più frequenti valutati dall'ENAC.
L'autorizzazione ENAC ex art. 711 è sufficiente per avviare un'attività nelle zone aeroportuali?
Non necessariamente. La clausola 'fatte salve le competenze delle autorità preposte' significa che l'autorizzazione ENAC si affianca alle altre autorizzazioni richieste dalla normativa di settore (ambientale, urbanistica, sanitaria). Tutte le autorizzazioni devono essere ottenute prima di avviare l'attività.
Qual è la differenza tra i pericoli disciplinati dall'art. 711 e gli ostacoli dell'art. 709?
L'art. 709 riguarda ostacoli fisici che interferiscono con le superfici di rispetto geometricamente definite. L'art. 711 disciplina pericoli funzionali, cioè attività che creano rischi indirettamente (attrazione di fauna, disturbi operativi) senza necessariamente costituire un ostacolo fisico alla rotta degli aeromobili.