Testo dell'articoloVigente
Art. 170 DPR 495/1992 – Segnali luminosi particolari
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Segnali luminosi particolari sono: a) i segnali a messaggio variabile; b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente; c) delineatori di margine luminosi.
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.
5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti…, oltre ai segnali di prescrizione necessari.
6. È vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre. 8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.
9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno. 10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e classificazione dei segnali luminosi particolari
L'art. 170 del DPR 495/1992 disciplina una categoria specifica di dispositivi stradali che integrano o sostituiscono la segnaletica verticale tradizionale con elementi luminosi propri. Si tratta di tecnologie che il legislatore del 1992 ha voluto regolamentare in modo distinto dalla segnaletica passiva (rifrangente) e dalla segnaletica semaforica vera e propria, perché presentano caratteristiche ibride: producono luce autonoma ma non sono semafori, e possono trasmettere messaggi dinamici ma con limiti precisi di contenuto.
Le tre categorie individuate dalla norma rispondono a esigenze operative distinte: i segnali a messaggio variabile servono a comunicare informazioni che cambiano nel tempo (lavori in corso, code, limitazioni temporanee di velocità); le colonnine luminose gialle aumentano la visibilità notturna degli ostacoli fissi nella carreggiata (salvagente, isole, spartitraffico); i delineatori di margine luminosi migliorano la percezione dei bordi della carreggiata in condizioni di scarsa visibilità.
I segnali a messaggio variabile: usi consentiti e limiti
La norma è molto precisa nel delimitare i contenuti ammessi per i segnali a messaggio variabile: solo indicazioni «utili per la guida dei veicoli» (es. uscite autostradali, tempi di percorrenza, itinerari alternativi), «indicazioni di pericolo» (es. nebbia, ghiaccio, incidente) o «indicazioni di prescrizione» (es. limitazione di velocità temporanea, corsia chiusa). Non sono consentiti messaggi pubblicitari, informativi generici o estranei alla circolazione stradale.
Un secondo requisito è che i messaggi debbano riguardare luoghi «ove tali indicazioni possono variare nel tempo»: i pannelli a messaggio variabile non possono sostituire la segnaletica fissa dove il messaggio è permanente. Se il limite di velocità è costantemente 50 km/h, il segnale fisso è la forma corretta; il pannello variabile si giustifica solo dove la velocità consentita cambia in funzione del traffico, della meteorologia o di altri fattori temporanei.
Le caratteristiche tecniche - dimensioni, colori, forme - devono corrispondere alla segnaletica verticale tradizionale corrispondente, «anche se realizzati per punti od in maniera discontinua»: questa precisazione riguarda le tecnologie a matrice di punti luminosi (LED, pixel) che riproducono i segnali con una griglia discreta anziché con superfici continue. La norma impone che anche in questo caso la forma e il colore siano riconoscibili senza ambiguità. Infine, i segnali a messaggio variabile devono essere visibili in qualsiasi condizione di luce ambientale (piena luce diurna, crepuscolo, buio notturno) e non devono provocare abbagliamento ai conducenti in transito.
Le colonnine luminose a luce gialla fissa: funzione e divieti
Le colonnine luminose a luce gialla fissa svolgono una funzione essenzialmente protettiva: segnalano la presenza di ostacoli fissi nella carreggiata - salvagente pedonali, isole di canalizzazione del traffico, spartitraffico - che un conducente potrebbe non scorgere tempestivamente in condizioni di scarsa visibilità notturna o meteorologica.
I requisiti tecnici stabiliti dalla norma sono:
Il divieto assoluto di installazione presso le stazioni di rifornimento carburante (comma 6) è una norma di ordine e sicurezza: le colonnine gialle sono associate nella mente degli utenti agli ostacoli nella carreggiata pubblica, e la loro presenza in prossimità degli accessi ai distributori creerebbe confusione tra lo spazio privato e quello pubblico, con rischio di manovre errate. Per gli accessi ai rifornimenti è previsto invece un sistema cromatico diverso e dedicato.
La segnalazione degli accessi alle stazioni di rifornimento
Il comma 7 introduce una specifica eccezione cromatica: le colonnine o i dispositivi luminosi destinati a segnalare l'accesso alle stazioni di rifornimento carburante devono essere colorati «a strisce orizzontali bianche e azzurre». Questo schema cromatico è riservato esclusivamente a questa funzione e consente agli automobilisti di distinguere immediatamente l'ingresso a un distributore dalla segnaletica di margine della carreggiata.
I dispositivi luminosi incassati nella carreggiata
Il comma 8 disciplina i cosiddetti «occhi di gatto» o «bull's eyes» luminosi: dispositivi a luce propria fissa incassati nella carreggiata, rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli. Possono essere usati per evidenziare i bordi della carreggiata e le strisce continue (di corsia o di mezzeria), rispettando gli stessi colori della corrispondente segnaletica orizzontale. La norma richiama quindi il sistema cromatico della segnaletica orizzontale (bianco per le strisce di mezzeria e di corsia, giallo per i cantieri).
Il comma 9 estende questa logica ai salvagente e alle isole di canalizzazione: i dispositivi a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla possono essere applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno, segnalando il perimetro degli ostacoli fissi nella carreggiata anche nelle ore notturne.
I delineatori di margine luminosi: colori e installazione
I delineatori di margine luminosi costituiscono la versione attiva (a luce propria) dei delineatori normali disciplinati dall'art. 173 del Regolamento. La norma impone tre regole fondamentali: devono essere a luce fissa (non lampeggiante), devono rispettare gli stessi colori dei delineatori normali (bianco sul lato destro, rosso sul lato sinistro nelle strade a doppio senso, giallo nei cantieri), e devono essere installati con le stesse modalità dei delineatori normali. Non devono provocare abbagliamento: a differenza dei segnali a messaggio variabile, che devono essere visibili a distanza, i delineatori di margine operano a breve distanza lungo il bordo della carreggiata e un'intensità luminosa eccessiva interferirebbe con la percezione notturna dei conducenti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa può visualizzare un pannello a messaggio variabile sulla strada?
Solo indicazioni utili per la guida (es. itinerari, tempi di percorrenza, uscite), indicazioni di pericolo (es. nebbia, ghiaccio, incidente) o indicazioni prescrittive (es. limitazione di velocità, corsia chiusa). Non sono consentiti messaggi pubblicitari o informativi estranei alla circolazione.
Perché le colonnine luminose gialle non possono essere installate nei distributori di carburante?
Perché le colonnine a luce gialla fissa sono riservate esclusivamente alla segnalazione di ostacoli nella carreggiata (salvagente, isole di traffico, spartitraffico). Installarle agli accessi dei distributori creerebbe confusione negli automobilisti, inducendoli a credere di trovarsi di fronte a un ostacolo sulla corsia. La norma (art. 170, comma 6) lo vieta espressamente.
Con quali colori deve essere segnalato l'accesso a una stazione di rifornimento carburante?
Con colonnine o dispositivi luminosi a strisce orizzontali bianche e azzurre, come previsto dall'art. 170, comma 7 del Regolamento. Questo schema cromatico è riservato esclusivamente agli accessi ai distributori di carburante e non deve essere confuso con la segnaletica stradale normale.
I delineatori di margine luminosi devono lampeggiare o essere a luce fissa?
Devono essere a luce fissa. La norma esclude esplicitamente il lampeggio per i delineatori di margine luminosi, perché potrebbero distrarre i conducenti. Devono inoltre rispettare gli stessi colori dei delineatori normali dell'art. 173 e non provocare abbagliamento.
I segnali a messaggio variabile devono rispettare la stessa forma dei segnali tradizionali?
Sì. Le dimensioni, i colori e le forme devono corrispondere alla segnaletica verticale corrispondente, anche quando i segnali sono realizzati con tecnologia a punti luminosi (LED, pixel) o in modo discontinuo. La riconoscibilità del segnale non può essere compromessa dalla tecnologia di realizzazione.