Testo dell'articoloVigente
Art. 45 Reg. (UE) 2022/2065 – Codici di condotta
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.
2. Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi o diversi motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione può invitare i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi interessati o i fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati e altri fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, di piattaforme online e di altri di servizi intermediari, se opportuno, nonché le pertinenti autorità competenti, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.
3. Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato nonché, ove opportuno, altri organismi mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i loro obiettivi specifici, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, in particolare dei cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta. Gli indicatori chiave di prestazione e gli obblighi di comunicazione tengono conto delle differenze esistenti tra i diversi partecipanti in termini di dimensioni e capacità.
4. La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3, e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che eventualmente contengano. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano anche il riesame e l'adattamento periodici dei codici di condotta. In caso di inottemperanza sistematica ai codici di condotta, la Commissione e il comitato possono invitare i firmatari dei codici di condotta ad adottare le misure necessarie.
In sintesi
Indice dei contenuti
Natura e funzione dei codici di condotta nel DSA
L'articolo 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina i codici di condotta volontari come strumento di co-regolamentazione all'interno del sistema DSA. La norma si inserisce in una tradizione consolidata del diritto dell'Unione europea nel settore digitale: già la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico incoraggiava l'elaborazione di codici di condotta settoriali. Il DSA porta questo approccio a un livello più strutturato, definendo requisiti di processo e di contenuto che i codici devono soddisfare per essere considerati strumenti efficaci nell'attuazione del regolamento.
I codici di condotta dell'articolo 45 sono volontari: nessun prestatore è obbligato ad aderirvi. Tuttavia, l'adesione a codici che rispondono ai criteri del DSA può avere effetti pratici rilevanti. Per le VLOP e VLOSE, i codici di condotta sono esplicitamente menzionati come una delle misure che possono essere adottate per attenuare i rischi sistemici identificati ai sensi dell'articolo 35: un codice adeguatamente strutturato e rispettato può quindi ridurre la pressione delle misure unilaterali imposte dalla Commissione.
L'ambito di applicazione: da tutti i prestatori ai VLOP
Il paragrafo 1 ha portata generale: la Commissione e il Comitato possono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta per «tutti i tipi di servizi intermediari», tenendo conto delle sfide specifiche dei diversi settori e tipologie di contenuto. Questo include i mere conduit, i servizi di caching, i servizi di hosting ordinari, le piattaforme online di dimensioni ridotte e le VLOP.
Il paragrafo 2 introduce invece un meccanismo specifico e rafforzato per i rischi sistemici: quando emerge un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, che interessa «diverse» VLOP o VLOSE, la Commissione può attivare un processo di elaborazione collettiva di codici di condotta, invitando non solo i fornitori di piattaforme, ma anche autorità competenti, organizzazioni della società civile e altre parti interessate. Questo approccio multi-stakeholder garantisce che i codici non siano meri strumenti di autodisciplina di settore, ma integrino le preoccupazioni dell'intera società.
I requisiti di contenuto: obiettivi, KPI e rendicontazione
Il paragrafo 3 enuncia le caratteristiche che i codici di condotta devono possedere per essere strumenti efficaci. In primo luogo, devono definire obiettivi specifici, misurabili: una dichiarazione generica di impegno per la sicurezza online non è sufficiente. In secondo luogo, devono contenere indicatori chiave di prestazione (KPI) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. In terzo luogo, i partecipanti devono obbligarsi a rendicontare periodicamente alla Commissione e ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento sulle misure adottate e sui risultati conseguiti.
Un elemento di particolare interesse è la previsione che KPI e obblighi di rendicontazione «tengano conto delle differenze esistenti tra i diversi partecipanti in termini di dimensioni e capacità». Questo introduce un principio di proporzionalità interna ai codici: una VLOP con migliaia di dipendenti nella funzione di trust and safety non può essere trattata come un piccolo hosting provider nella definizione degli impegni concreti. Questa flessibilità è necessaria per incoraggiare la partecipazione di un numero ampio di prestatori, incluse le imprese di minori dimensioni.
Il monitoraggio e la risposta all'inottemperanza
Il paragrafo 4 prevede un ciclo di valutazione continua da parte della Commissione e del Comitato. Le loro conclusioni sono rese pubbliche, il che crea un incentivo reputazionale per i firmatari a rispettare gli impegni assunti. La Commissione e il Comitato «incoraggiano e agevolano» il riesame e l'adattamento periodico dei codici, riconoscendo che il panorama tecnologico e i rischi associati ai servizi digitali evolvono rapidamente.
In caso di «inottemperanza sistematica» ai codici di condotta, la Commissione e il Comitato possono invitare i firmatari ad adottare le misure necessarie. Questa formulazione è deliberatamente blanda: i codici rimangono volontari e l'«invito» non è una misura coercitiva. Tuttavia, l'inottemperanza sistematica può avere conseguenze indirette rilevanti, in particolare per le VLOP: se un codice di condotta era stato adottato come misura di attenuazione di un rischio sistemico ai sensi dell'art. 35 e la piattaforma non lo rispetta, la Commissione può considerare insufficienti le misure di attenuazione adottate e imporre misure aggiuntive o avviare procedimenti di enforcement.
Coordinamento con altri strumenti del DSA e con il diritto della concorrenza
Il paragrafo 1 richiama esplicitamente il rispetto del «diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali». Questo richiamo è fondamentale: l'elaborazione collettiva di codici di condotta tra concorrenti può sollevare questioni di diritto antitrust. La Commissione e il Comitato devono quindi supervisionare il processo di elaborazione per evitare che i codici diventino strumenti di coordinamento anticoncorrenziale tra fornitori. Analogamente, i codici non possono derogare alle norme del GDPR in materia di trattamento dei dati personali.
I codici dell'articolo 45 si coordinano con altri meccanismi di autoregolazione previsti dal DSA, in particolare con i codici di condotta per la pubblicità online (art. 46) e con i protocolli di crisi (art. 48), che sono strumenti più specifici e con una diversa struttura di governance.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I codici di condotta previsti dall'art. 45 DSA sono obbligatori?
No, i codici di condotta dell'art. 45 DSA sono volontari. Nessun prestatore è obbligato ad aderirvi. Tuttavia, per le VLOP, l'adesione a un codice può essere adottata come misura di attenuazione dei rischi sistemici ai sensi dell'art. 35, con conseguenze in caso di inottemperanza.
Cosa deve contenere un codice di condotta per essere conforme al DSA?
Deve definire obiettivi specifici e misurabili, contenere KPI per verificarne il raggiungimento, prevedere rendicontazione periodica alla Commissione e ai coordinatori dei servizi digitali, e calibrare gli obblighi alle differenze di dimensioni e capacità dei partecipanti. Una dichiarazione generica di principi non è sufficiente.
Chi può partecipare all'elaborazione dei codici di condotta?
Nel caso dei codici generali (par. 1), la Commissione e il Comitato incoraggiano i prestatori interessati. Nel caso dei codici per rischi sistemici (par. 2), la Commissione invita fornitori VLOP/VLOSE, autorità competenti, organizzazioni della società civile e altre parti interessate, in un approccio multi-stakeholder.
Cosa succede se un firmatario non rispetta il codice?
In caso di inottemperanza sistematica, la Commissione e il Comitato possono invitare il firmatario ad adottare le misure necessarie e pubblicano le loro conclusioni. Per le VLOP, l'inottemperanza può avere conseguenze nell'ambito del sistema di enforcement del DSA, poiché il codice può essere stata la misura di attenuazione del rischio sistemico dichiarata ai sensi dell'art. 35.
I codici di condotta del DSA possono derogare al GDPR?
No. L'art. 45, par. 1 DSA richiama espressamente il rispetto del diritto dell'Unione, incluse le norme sulla protezione dei dati personali. I codici non possono prevedere pratiche di trattamento dei dati che violino il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Qualsiasi misura tecnica prevista dal codice deve essere compatibile con i principi di minimizzazione e finalità del GDPR.