- Potere di equiparazione ministeriale: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può equiparare agli aeromobili di Stato gli aeromobili privati adibiti a un servizio di Stato non commerciale.
- Contenuto del provvedimento: il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione e indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
- Effetti dell'equiparazione: si applicano le disposizioni relative alla categoria di aeromobile di Stato indicata e le altre disposizioni richiamate nel provvedimento.
- Volo di Stato: con DPCM sono stabiliti criteri e modalità per attribuire la qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.
- Raccordo con l'art. 744: l'equiparazione opera salvo quanto già previsto dal quarto comma dell'art. 744 per gli aeromobili usati per la sicurezza nazionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 746 Codice della Navigazione — Aeromobili equiparabili a quelli di Stato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale. Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce. L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.
Commento
Ratio e fondamento dell'equiparazione
L'art. 746 del Codice della navigazione introduce uno strumento di flessibilità nel sistema di classificazione degli aeromobili: il provvedimento ministeriale di equiparazione, attraverso cui un aeromobile formalmente privato — ma destinato a un servizio di Stato non commerciale — viene assimilato, per gli effetti giuridici rilevanti, a un aeromobile di Stato. La ratio è quella di garantire che aeromobili impiegati per finalità pubblicistiche possano beneficiare del regime speciale previsto per gli aeromobili di Stato (esenzioni, priorità, esclusioni dal Codice), anche quando il soggetto proprietario o esercente non è lo Stato ma un privato che opera per suo conto o in suo interesse. Si tratta di una norma di raccordo tra il diritto privato dell'esercente e le esigenze pubblicistiche del servizio.
Presupposti per l'equiparazione
La norma richiede la compresenza di due presupposti: i) l'aeromobile deve appartenere a un privato ed essere da questi esercitato; ii) deve essere adibito a un servizio di Stato di carattere non commerciale. Il carattere non commerciale esclude dall'equiparazione gli aeromobili impiegati in attività imprenditoriali (anche se svolte nell'interesse pubblico), limitando l'istituto ai servizi istituzionali in senso stretto. Esempi tipici sono gli aeromobili privati noleggiati per trasporti di organi o equipe mediche urgenti per conto del Servizio Sanitario Nazionale, o per trasporti di autorità in missioni ufficiali. La norma si distingue dall'equiparazione automatica dell'art. 744, quarto comma (sicurezza nazionale): qui l'equiparazione richiede un provvedimento espresso, mentre lì opera ex lege.
Il provvedimento ministeriale e i suoi effetti
Il provvedimento di equiparazione è emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT, già Ministero dei trasporti) e deve contenere tre elementi: i) i limiti dell'equiparazione (es. limitata a determinate tratte, periodi temporali o categorie di missioni); ii) le modalità operative (es. comunicazione preventiva alle autorità ATC, utilizzo di callsign speciali); iii) l'indicazione della categoria di aeromobile di Stato a cui si riferisce l'equiparazione, il che determina il corpus normativo applicabile. Gli effetti sono di natura derogatoria: l'aeromobile equiparato non è soggetto alle norme del Codice della navigazione applicabili agli aeromobili privati, ma a quelle della categoria di aeromobile di Stato indicata nel provvedimento. L'art. 748 prevede espressamente, per questi aeromobili, l'esenzione da tasse, diritti e tariffe e il diritto di priorità nell'utilizzo delle strutture aeroportuali.
Il volo di Stato e il ruolo del DPCM
L'ultimo comma dell'art. 746 introduce una categoria concettuale distinta: il «volo di Stato», la cui qualifica è attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri e modalità predeterminate. Il volo di Stato non identifica una categoria di aeromobile ma un tipo di attività di volo: quella esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche, tipicamente i voli delle alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministri). La qualifica di volo di Stato comporta conseguenze operative (protezione delle informazioni di volo, procedura di clearing presso i Paesi di transito o destinazione, protezione a bordo) e regime speciale per quanto riguarda la responsabilità e le norme di sicurezza. Nella prassi, l'Aeronautica Militare gestisce molti voli di Stato con aeromobili propri; la norma però contempla anche l'ipotesi di voli di Stato effettuati con aeromobili privati appositamente equiparati.
Coordinamento con il diritto europeo e internazionale
L'equiparazione ex art. 746 produce effetti limitati al diritto interno. Sul piano internazionale, la qualificazione come aeromobile «di Stato» o «civile» ai fini dell'applicazione della Convenzione di Chicago dipende dal quadro convenzionale e non dalla qualificazione unilaterale dell'ordinamento italiano. Pertanto, un aeromobile privato equiparato ex art. 746 non acquista automaticamente lo status di aeromobile di Stato ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Chicago negli ordinamenti degli altri Stati, salvo accordi bilaterali specifici. In ambito europeo, le esenzioni dalle norme EASA per gli aeromobili di Stato operano secondo i criteri del Reg. (UE) 2018/1139, non secondo le qualificazioni unilaterali degli Stati membri.
Casi pratici
Caso 1: Noleggio di aeromobile privato per trasporto organi urgente
Tizio, titolare di una società di aviazione generale, mette a disposizione un proprio aeromobile per il trasporto urgente di un organo da trapianto per conto del Servizio Sanitario Nazionale: il MIT può emettere un provvedimento di equiparazione agli aeromobili di Stato del servizio sanitario, consentendo all'aeromobile di godere della priorità nelle strutture aeroportuali e delle esenzioni tariffarie previste dall'art. 748.
Caso 2: Volo ministeriale con aeromobile privato in noleggio
Caio, Ministro della Repubblica, deve effettuare una missione ufficiale all'estero su un aeromobile in noleggio poiché gli aeromobili dell'Aeronautica Militare non sono disponibili: il DPCM sui voli di Stato definisce i criteri per attribuire a tale volo la qualifica di 'volo di Stato', con le conseguenti garanzie di sicurezza e il regime speciale applicabile.
Caso 3: Limiti temporali del provvedimento di equiparazione
Sempronio, funzionario del MIT, emette un provvedimento di equiparazione per un aeromobile privato adibito al servizio di Stato della protezione civile durante un'emergenza: il provvedimento deve indicare i limiti temporali (durata dell'emergenza dichiarata) e territoriali dell'equiparazione, evitando che l'aeromobile continui a beneficiare del regime speciale oltre la necessità istituzionale.
Domande frequenti
Quali aeromobili possono essere equiparati a quelli di Stato ex art. 746?
Gli aeromobili di proprietà privata ed esercitati da privati, a condizione che siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale. L'equiparazione richiede un provvedimento espresso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Cosa stabilisce il provvedimento di equiparazione?
Deve indicare i limiti e le modalità dell'equiparazione nonché la categoria di aeromobile di Stato a cui si riferisce: da ciò dipende il corpus normativo applicabile all'aeromobile equiparato.
L'equiparazione ex art. 746 è automatica o richiede un atto formale?
Richiede sempre un provvedimento espresso del MIT, a differenza dell'equiparazione prevista dall'art. 744, quarto comma (sicurezza nazionale) che opera ex lege per gli aeromobili usati anche occasionalmente in tali attività.
Cosa si intende per 'volo di Stato' ai sensi dell'art. 746?
La qualifica di volo di Stato è attribuita con DPCM all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche (es. voli delle alte cariche), con conseguenze operative e di regime speciale.
L'equiparazione italiana vale anche all'estero per le norme sulla navigazione internazionale?
No: l'equiparazione produce effetti nell'ordinamento interno. Per il diritto internazionale, la qualificazione di aeromobile di Stato dipende dalla Convenzione di Chicago e dagli accordi bilaterali, non dalle qualificazioni unilaterali dell'ordinamento italiano.
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