Autore: Andrea Marton

  • Art. 12 CAD – Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’infor…

    Art. 12 D.Lgs. 82/2005 CAD – Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

    1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.

    1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

    2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida. (28)

    3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

    3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)) .

    3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81 , assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)) .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 85 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) (ex art. 74 eecc – art. 50 Codice 2003

    Art. 85 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) (ex art. 74 eecc – art. 50 Codice 2003

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ai sensi dell’articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, l’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità consente all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L’Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, l’Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

    2. L’Autorità provvede affinchè tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

    3. Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

    4. L’Autorità provvede affinchè, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 779 Codice della Navigazione – Mantenimento della licenza di esercizio

    Art. 779 Codice della Navigazione – Mantenimento della licenza di esercizio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti. La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC. L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni due anni , verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza. La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa. Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC. Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

  • Art. 21 CAD – Ulteriori disposizioni relative ai documenti informa…

    Art. 21 D.Lgs. 82/2005 CAD – Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) . 2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo)) .

    2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 , ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

  • Art. 63 D.Lgs. 259/2003 – Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato

    Art. 63 D.Lgs. 259/2003 – Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, d’intesa con l’Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell’assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest’ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

    2. Nell’adottare una decisione ai sensi del comma 1, l’Autorità prende in considerazione, tra l’altro: a) la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4, all’articolo 58 comma 2, e all’articolo 61 comma 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell’Unione o nazionale; b) l’attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell’ articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; c) l’esame dell’adeguatezza dell’attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi; d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l’articolo 65; e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell’uso dello spettro radio, alla luce dell’evoluzione tecnologica o del mercato; f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.

    3. Nel prendere in considerazione l’eventuale rinnovo di diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d’uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l’Autorità applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l’altro: a) offre a tutte le parti interessate l’opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell’articolo 23; b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

    4. L’Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d’uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d’uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d’uso ai sensi dell’articolo 67.

    5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d’uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d’uso in conformità dell’articolo 42. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 6 D.Lgs. 175/2016 – Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

    Art. 6 D.Lgs. 175/2016 – Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

    2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.

    3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.

    4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.

    5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4.

  • CCNL Assicurazioni ANIA: produttori, formazione IVASS e premio di produttivita’

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Il settore assicurativo presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri comparti: i dipendenti che distribuiscono prodotti assicurativi (personale sportello, consulenti interni, dipendenti di agenzie dirette) sono soggetti all’obbligo di 60 ore biennali di formazione continua ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018. Il CCNL ANIA disciplina in modo specifico le figure della rete vendita interna (diversamente dagli agenti, che sono autonomi), i premi legati alla produzione e le modalita’ di gestione degli obiettivi. Il premio di produttivita’ e’ diffuso e spesso detassato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2024 (accordo di rinnovo siglato febbraio 2024)
    Vigenza
    Quadriennio 2024-2027
    Platea
    ~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

    Tabella riepilogativa

    Obblighi di formazione IVASS e principali figure distributive
    Figura Obbligo formativo IVASS Iscrizione RUI Note
    Dipendente addetto alla distribuzione (sportello/consulente) 60 ore ogni 2 anni Sez. E (dipendenti) Registro Unico Intermediari, tenuto da IVASS
    Dipendente back-office (no distribuzione) Non obbligatoria ex IVASS Non iscritto Solo formazione professionale interna
    Agente monomandatario / plurimandatario 60 ore ogni 2 anni Sez. A o B Lavoratore autonomo, non coperto da CCNL ANIA
    Subagente iscritto al RUI 60 ore ogni 2 anni Sez. A o B Autonomo, vincolato al mandato agenziale

    Il Regolamento IVASS n. 40/2018 (attuativo della Direttiva IDD – Insurance Distribution Directive 2016/97/UE) impone la formazione continua a tutti i soggetti che svolgono attivita’ di distribuzione assicurativa, inclusi i dipendenti di compagnie e intermediari. Il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative.

    La rete vendita interna: dipendenti che distribuiscono prodotti

    Il CCNL ANIA disciplina in modo peculiare il personale dipendente delle compagnie che svolge attivita’ di distribuzione di prodotti assicurativi: consulenti interni, addetti agli sportelli, personale di call center dedito alla vendita diretta, gestori di portafoglio clienti. Queste figure mantengono la qualita’ di lavoratori subordinati, ma sono soggette a regole specifiche per la parte commerciale dell’attivita’.

    E’ fondamentale distinguerle dagli agenti assicurativi, che operano in base a un mandato e sono lavoratori autonomi: i dipendenti della rete interna sono coperti dal CCNL ANIA, gli agenti no.

    La formazione IVASS obbligatoria: 60 ore biennali

    Il Regolamento IVASS n. 40/2018 (attuativo della Direttiva IDD) impone a tutti i soggetti che svolgono attivita’ di distribuzione assicurativa – inclusi i dipendenti iscritti al RUI sez. E – un obbligo di 60 ore di formazione continua ogni 2 anni.

    Le materie della formazione obbligatoria includono:

    • Diritto assicurativo (contratto, responsabilita’, normativa di settore).
    • Normativa di distribuzione (IDD, Regolamento IVASS 40/2018).
    • Prodotti assicurativi: rami danni, vita, IBIPs (prodotti di investimento assicurativi).
    • Gestione dei reclami e tutela del consumatore.
    • Prevenzione del riciclaggio (antiriciclaggio per il settore assicurativo).

    La responsabilita’ di erogare e documentare la formazione ricade sul datore di lavoro. La formazione puo’ essere erogata in aula, in e-learning o in modalita’ blended.

    Il premio di produttivita' nella rete vendita interna

    I dipendenti della rete vendita interna percepiscono spesso un sistema di incentivi variabili legato ai risultati commerciali: raccolta premi, numerica polizze, tasso di rinnovo, cross-selling. Il CCNL ANIA e i contratti aziendali disciplinano i meccanismi di incentivazione per evitare la degenerazione in una spinta commerciale eccessiva (tema sensibile dopo le indagini IVASS sulle pratiche di vendita aggressive).

    I premi di produttivita’ devono rispettare i principi di proporzionalita’ e correttezza nella distribuzione: il sistema incentivante non deve orientare il dipendente verso la vendita di prodotti non adeguati al cliente (art. 30 IDD).

    Particolarita' della liquidazione sinistri: i liquidatori

    I liquidatori sinistri sono una delle figure professionali piu’ caratteristiche del CCNL ANIA. Gestiscono l’intero iter di gestione dei sinistri: apertura, istruttoria, perizia, valutazione del danno, liquidazione o diniego. Lavorano in Area C e richiedono una formazione tecnica specifica su diritto dei sinistri, stima del danno, normativa RC Auto e vita.

    La loro funzione e’ delicata sia sul piano tecnico (valutazione dei danni) sia su quello della relazione con l’assicurato, potenzialmente in situazione di stress o vulnerabilita’. Il CCNL prevede formazione specifica e, nei contratti aziendali, spesso clausole di tutela psicologica per chi gestisce sinistri traumatici.

    Casi pratici

    Tizio – Dipendente sportello con obbligo RUI
    Tizio e’ consulente assicurativo interno (Area C), iscritto al RUI sez. E. E’ tenuto a completare 60 ore di formazione IVASS nel biennio 2025-2026. La compagnia organizza corsi in e-learning e due giornate in aula: totale 65 ore certificate. L’azienda archivia la documentazione per i controlli IVASS.
    Caia – Premio produttivita’ e soglie di incentivo
    Caia e’ consulente di portafoglio (Area C, minimo ~2.400 €). Per accordo aziendale ha un target di raccolta premi vita di 1,2 M€ annui. Al raggiungimento: premio fisso di 3.000 €. Per il 20% oltre il target: ulteriori 1.500 €. Il piano incentivi e’ ispirato ai principi IDD: le soglie premiano la qualita’ (retention a 12 mesi) oltre che la quantita’.
    Sempronio – Liquidatore sinistri gravi
    Sempronio gestisce sinistri RCA gravi (macropermanenti, sinistri mortali). La sua area e’ Area C superiore. I sinistri gravi richiedono perizie medico-legali, accordi con studi legali, interazione con famiglie di vittime. Il contratto aziendale prevede per i liquidatori sinistri gravi: formazione relazionale annua, supporto psicologico aziendale e un’indennita’ di funzione specifica per la delicatezza del ruolo.

    Domande frequenti

    Cosa e' il RUI e chi deve essere iscritto?
    Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi, tenuto da IVASS. I dipendenti di compagnie che svolgono distribuzione assicurativa sono iscritti nella sezione E. L’iscrizione e’ obbligatoria e rinnovabile con la formazione continua.
    Cosa succede se un dipendente ANIA non completa le 60 ore IVASS?
    Il datore di lavoro e’ responsabile dell’inadempimento. IVASS puo’ irrogare sanzioni amministrative alla compagnia. Il lavoratore puo’ perdere l’abilitazione alla distribuzione con conseguenze sull’impiego.
    I produttori assicurativi dipendenti hanno il CCNL ANIA?
    Sì, se sono lavoratori subordinati alle dipendenze della compagnia o di agenzie dirette (es. Genertel, UnipolSai Direct). I produttori autonomi con mandato agenziale non rientrano nel CCNL ANIA.
    Il sistema incentivante puo' spingere a vendite scorrette?
    La Direttiva IDD vieta sistemi incentivanti che orientano verso la vendita di prodotti non adeguati. Il datore di lavoro e’ tenuto a strutturare gli incentivi in modo da non contrastare con l’obbligo di agire nell’interesse del cliente.
    I liquidatori sinistri hanno tutele aggiuntive?
    Spesso sì, per accordo aziendale: formazione specifica, supporto psicologico per chi gestisce sinistri traumatici, indennita’ di funzione per la complessita’ del ruolo. Il CCNL nazionale fissa i minimi; i contratti aziendali ampliano le tutele.
    Cosa si intende per IBIP nel settore assicurativo?
    Insurance-Based Investment Product: prodotti assicurativi con componente di investimento (unit linked, index linked, multiramo). La distribuzione di IBIPs richiede formazione specifica aggiuntiva ai sensi del Regolamento PRIIPs e della normativa IDD.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 77 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale

    Art. 77 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all’ articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

    2. Qualora il BEREC, a seguito dell’individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l’Autorità, nell’espletamento dei propri compiti di regolazione nell’ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.

    3. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2. articolo precedente articolo successivo

  • Casi pratici art. 3 D.Lgs. 346/1990: esenzioni PA, ETS e religiosi

    L’art. 3 D.Lgs. 346/1990 introduce una delle poche aree di vera esenzione totale nell’imposta sulle successioni e donazioni: i trasferimenti a Stato, regioni, province, comuni, altri enti pubblici, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute con finalita’ di pubblica utilita’, enti del Terzo Settore (ETS) e confessioni religiose riconosciute non scontano alcuna imposta. Non si tratta di una franchigia (come quella di 1 milione per il coniuge o per i figli): qui l’imposta proprio non si applica, a patto che il beneficiario rientri in una delle categorie previste e che il bene venga effettivamente impiegato per le finalita’ istituzionali. In questa guida ricostruiamo il quadro, mostriamo cinque scenari concreti (dal lascito a un Comune per un parco urbano alla rinuncia di una parrocchia, passando per Caritas, ETS che riceve un’azienda agricola e fondazione bancaria che opera nell’arte), spieghiamo quando il vincolo di destinazione si trasforma in onere reale e quali sono le conseguenze in caso di sviamento delle finalita’.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    La norma cardine e’ l’art. 3 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Successioni e Donazioni, TUS), che individua i trasferimenti “non soggetti” all’imposta. La formula non e’ casuale: il legislatore non concede uno sconto o una franchigia, ma esclude in radice questi atti dal presupposto impositivo, quando il destinatario appartiene a una delle categorie tassativamente elencate. Il perimetro coinvolge anche gli articoli 4 (donazioni alle stesse categorie) e 5 (soggetti passivi), che vanno letti in combinato disposto.

    Sull’art. 3 si sono poi innestate due riforme di sistema. La prima e’ la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore), che ha riorganizzato le ONLUS, le associazioni di promozione sociale (APS), le organizzazioni di volontariato (ODV) e gli enti filantropici in un’unica categoria di ETS, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Dal 2026, con la piena operativita’ del regime fiscale del Terzo Settore, gli ETS iscritti al RUNTS subentrano alle ex ONLUS come beneficiari naturali dell’esenzione. La seconda novita’ rilevante e’ il D.Lgs. 139/2024, che ha riscritto in chiave sistematica il TUS dopo decenni di stratificazioni, confermando l’impianto dell’art. 3 e aggiornando i richiami agli ETS.

    Beneficiari esenti: PA, ETS, religiosi

    I beneficiari dell’esenzione si raggruppano in tre famiglie. La prima e’ quella della Pubblica Amministrazione in senso ampio: Stato, regioni, province, citta’ metropolitane, comuni, enti pubblici territoriali e non territoriali, comprese le scuole pubbliche, le universita’ statali, gli enti di ricerca, le aziende sanitarie. Sono inclusi anche gli enti pubblici economici quando il lascito serve a una finalita’ istituzionale.

    La seconda famiglia raccoglie fondazioni e associazioni legalmente riconosciute con finalita’ di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione, beneficenza o altre finalita’ di pubblica utilita’. Qui rientrano le fondazioni bancarie, le fondazioni culturali, gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, le ex ONLUS in regime transitorio, le APS e le ODV ricomprese nel Codice del Terzo Settore. La pubblica utilita’ va dimostrata attraverso lo statuto e l’attivita’ effettivamente svolta.

    La terza famiglia e’ quella degli enti religiosi civilmente riconosciuti: parrocchie cattoliche e diocesi (in base all’Intesa con la Santa Sede), comunita’ ebraiche, chiese ortodosse, valdesi, battiste, luterane e ogni confessione che abbia stipulato Intesa con lo Stato. Per ottenere l’esenzione e’ indispensabile il riconoscimento civile dell’ente: una parrocchia priva di riconoscimento, o una congregazione informale, non puo’ beneficiarne.

    Va ricordato che l’esenzione non e’ subordinata al rispetto di franchigie: non importa che il bene valga 50.000 o 50 milioni di euro, l’imposta non si applica. Restano dovute, di norma, le sole imposte ipotecarie e catastali in misura fissa quando il trasferimento riguarda immobili intestati ad enti esenti.

    Vincoli di destinazione e sviamento

    Il rovescio della medaglia dell’esenzione e’ il vincolo di destinazione. L’ente che riceve il bene si impegna a impiegarlo per le finalita’ di pubblica utilita’ che giustificano l’esenzione. Questo impegno puo’ assumere due forme: l’onere modale espressamente previsto dal testamento o dall’atto di donazione (ad esempio “alla Fondazione Alfa con onere di destinare l’immobile a museo civico”) oppure il vincolo implicito derivante dallo statuto dell’ente.

    Lo sviamento di finalita’ si verifica quando l’ente utilizza il bene per scopi diversi da quelli istituzionali: vende l’immobile per finanziare attivita’ lucrative, distribuisce risorse a soggetti non beneficiari, dirotta il lascito su attivita’ estranee. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate puo’ recuperare l’imposta originariamente non versata, applicare sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta e interessi. Nei casi piu’ gravi (uso fraudolento dell’esenzione), si profila anche il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

    Per gli ETS, il D.Lgs. 117/2017 impone inoltre il divieto di distribuzione di utili e l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ad altri enti del Terzo Settore. Anche questo vincolo concorre a giustificare l’esenzione.

    Scenario 1 – Lascito a un Comune per un parco urbano

    Una cittadina di 78 anni dispone per testamento di lasciare al Comune di residenza un terreno agricolo di 12.000 mq, con onere di realizzare un parco urbano intitolato al marito. Valore catastale: 380.000 euro. Alla morte, il Comune accetta l’eredita’ con beneficio d’inventario. L’imposta di successione non e’ dovuta in forza dell’art. 3 TUS, perche’ il beneficiario e’ un ente pubblico territoriale. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna). L’eventuale futura cessione del parco a un privato per realizzarvi un’iniziativa commerciale costituirebbe sviamento e farebbe decadere l’esenzione: si dovrebbe versare l’imposta retroattivamente sul valore di apertura della successione, oltre a sanzioni.

    Scenario 2 – Donazione a Caritas Diocesana

    Un donatore vivente trasferisce 250.000 euro in denaro alla Caritas Diocesana di Milano, ente riconosciuto come articolazione della Diocesi. L’atto di donazione e’ redatto da notaio in forma pubblica (necessaria per le donazioni superiori al modico valore). L’imposta di donazione non e’ applicabile perche’ Caritas, in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, rientra nell’art. 3. Il notaio inserisce in atto un riferimento espresso al D.P.R. 13 febbraio 1987 (riconoscimento Diocesi) e cita l’art. 3 TUS per giustificare la non applicazione dell’imposta. L’ente registra il lascito nei propri rendiconti e lo destina al fondo poverta’.

    Scenario 3 – ETS riceve un’azienda agricola

    Un agricoltore senza eredi diretti lascia per testamento un’azienda agricola di 45 ettari a una cooperativa sociale agricola iscritta al RUNTS come ETS, con finalita’ di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Valore stimato: 1,8 milioni di euro. L’imposta di successione non e’ dovuta in forza dell’art. 3 TUS letto in combinato con il D.Lgs. 117/2017. L’ETS deve continuare a esercitare l’attivita’ agricola per almeno cinque anni e mantenere l’iscrizione al RUNTS: una cancellazione anticipata o la trasformazione in societa’ lucrativa farebbe scattare il recupero dell’imposta. L’erede consiglia di stipulare contestualmente un accordo che vincoli l’azienda alla finalita’ sociale dichiarata.

    Scenario 4 – Fondazione bancaria opera d’arte

    Un collezionista lascia per testamento alla Fondazione Cariplo una collezione di sei opere pittoriche del Novecento italiano, valore stimato 620.000 euro, con onere di esporle al pubblico almeno tre mesi l’anno. La Fondazione bancaria, iscritta nell’apposito registro presso il Ministero dell’Economia e con finalita’ statutarie di promozione culturale, beneficia dell’esenzione ex art. 3 TUS. Le opere vengono inventariate nel patrimonio della fondazione e prestate annualmente a musei pubblici. La cessione delle opere a un privato o l’uscita dal patrimonio fondazionale senza giustificazione istituzionale costituirebbe sviamento. Il vincolo modale (esposizione pubblica) e’ opponibile anche in giudizio dagli eredi controinteressati.

    Scenario 5 – Chiesa parrocchiale rinuncia all’eredita’

    Una parrocchia cattolica civilmente riconosciuta viene istituita erede universale di un fedele anziano. L’eredita’ comprende un immobile fatiscente con costi di ristrutturazione e bonifica amianto superiori al valore di mercato. Il parroco, sentito il Vescovo, decide di rinunciare all’eredita’ ex art. 519 c.c. La rinuncia comporta che l’eredita’ devolva ai chiamati di secondo grado (i parenti collaterali), che dovranno pagare l’imposta di successione secondo le aliquote dei parenti oltre il quarto grado (8% con franchigia zero). L’esenzione, in altre parole, non e’ trasmissibile: se il beneficiario esente rinuncia, l’imposta torna applicabile in capo ai successivi chiamati.

    Quando e come verificare

    Per applicare correttamente l’art. 3 ogni beneficiario o erede dovrebbe svolgere alcuni passaggi di verifica prima di accettare il lascito o presentare la dichiarazione di successione. Il primo controllo riguarda la natura giuridica dell’ente: occorre il riconoscimento civile (D.P.R. di riconoscimento, iscrizione al registro delle persone giuridiche, iscrizione al RUNTS per gli ETS, iscrizione al Ministero dell’Interno per gli enti religiosi). Senza riconoscimento, l’esenzione non opera.

    Il secondo controllo riguarda lo statuto: le finalita’ devono essere coerenti con quelle di pubblica utilita’ richieste dalla norma. Un’associazione “di promozione personale” o un circolo ricreativo privato non rientrano nell’esenzione anche se hanno personalita’ giuridica.

    Il terzo controllo riguarda eventuali oneri modali apposti dal disponente: vanno trascritti, accettati e rispettati. Il beneficiario, se ritiene l’onere troppo gravoso o impossibile, puo’ chiederne la riduzione al giudice ex art. 648 c.c., ma non puo’ ignorarlo.

    Il quarto controllo riguarda la dichiarazione di successione: anche in caso di esenzione totale, va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso (modello telematico), indicando espressamente il regime di esenzione ex art. 3 TUS. L’omessa dichiarazione comporta sanzioni anche se l’imposta non e’ dovuta.

    Per la regolarita’ degli atti – soprattutto donazioni – e’ opportuno coinvolgere un notaio, che redigera’ l’atto in forma pubblica (richiesta per le donazioni oltre il modico valore) e curera’ la trascrizione presso i registri immobiliari quando il lascito comprende beni immobili.

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.Lgs. 346/1990 – Trasferimenti non soggetti all’imposta (PA, fondazioni, associazioni riconosciute, ETS, enti religiosi).
    • Art. 4 D.Lgs. 346/1990 – Estensione del regime di esenzione alle donazioni e atti a titolo gratuito tra vivi.
    • Art. 5 D.Lgs. 346/1990 – Soggetti passivi dell’imposta e individuazione del beneficiario.
    • D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore: regime degli ETS, RUNTS, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
    • D.Lgs. 139/2024 – Riforma sistematica del Testo Unico Successioni e Donazioni: conferma e modernizzazione dell’art. 3 TUS.
    • Art. 519, 648 c.c. – Rinuncia all’eredita’ e riduzione dell’onere modale.

    Domande frequenti

    Un’associazione non riconosciuta che riceve un lascito beneficia dell’esenzione?

    No. L’art. 3 richiede espressamente il “legale riconoscimento”. Le associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.), prive di personalita’ giuridica, scontano l’imposta come qualunque altro beneficiario non parente, con aliquota dell’8% e franchigia zero. Per accedere all’esenzione, l’associazione deve completare l’iter di riconoscimento (registro delle persone giuridiche o iscrizione al RUNTS come ETS) prima dell’apertura della successione o dell’atto di donazione.

    L’esenzione vale anche per le imposte ipotecaria e catastale?

    L’art. 3 TUS riguarda solo l’imposta di successione e donazione. Imposte ipotecaria e catastale sono disciplinate dal D.Lgs. 347/1990 e si applicano in misura fissa (200 euro ciascuna) quando il trasferimento ha per oggetto immobili a favore di enti esenti, salvo specifiche esenzioni previste per Stato ed enti pubblici territoriali. Per gli ETS opera la riduzione prevista dal Codice del Terzo Settore.

    Cosa succede se l’ente dirotta il bene su attivita’ diverse da quelle istituzionali?

    L’Agenzia delle Entrate puo’ recuperare l’imposta originariamente non versata, calcolata sul valore del bene all’apertura della successione, e applicare sanzioni dal 100% al 200%. Nei casi di dolo, scattano anche le sanzioni penali. Il termine di accertamento e’ di cinque anni dal momento in cui l’Agenzia ha conoscenza dello sviamento. Per evitarlo, l’ente deve documentare contabilmente l’impiego del bene e mantenere i requisiti soggettivi (iscrizione RUNTS, riconoscimento civile, finalita’ statutarie) per tutto il periodo richiesto.

    Le ex ONLUS sono ancora beneficiarie dell’esenzione?

    Le ex ONLUS che si sono trasformate in ETS e iscritte al RUNTS continuano a beneficiare dell’esenzione, ora ricondotta sotto il D.Lgs. 117/2017. Le ONLUS che non si sono adeguate al Codice del Terzo Settore hanno perso la qualifica e, di conseguenza, l’esenzione. Per verificare lo status attuale, e’ sufficiente consultare il RUNTS sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • Art. 87 D.Lgs. 259/2003 – Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità

    Art. 87 D.Lgs. 259/2003 – Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

    2. Quando valuta tali impegni, l’Autorità determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica; b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalità che comprendono: 1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento; 2) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore; 3) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; 4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento; c) è resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete. d) i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’Autorità, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio; e) è conforme almeno ai criteri di cui all’allegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite.

    3. L’Autorità, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’articolo 91, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l’impegno vincolante ai sensi dell’articolo 90, comma 3, e in conformità con il principio di proporzionalità non impone obblighi supplementari a norma dell’articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

    4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l’Autorità può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.

    5. L’Autorità monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e può imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’Autorità di adottare decisioni a norma dell’articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.

    6. L’Autorità tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all’ articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972. articolo precedente articolo successivo

  • Stop & go tra contratti a termine: gli intervalli obbligatori

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Tra la scadenza di un contratto a termine e il rinnovo con lo stesso lavoratore devono trascorrere almeno 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (contratti oltre 6 mesi). Se non si rispetta il periodo di intervallo, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi possono ampliare tali intervalli.

    Riferimento normativo

    Art. 21 D.Lgs. 81/2015

    Tabella riepilogativa

    Intervalli obbligatori tra contratti a termine (art. 21 D.Lgs. 81/2015)
    Durata del contratto precedente Intervallo minimo Conseguenza del mancato rispetto
    Fino a 6 mesi 10 giorni di calendario Il secondo contratto è a tempo indeterminato
    Oltre 6 mesi 20 giorni di calendario Il secondo contratto è a tempo indeterminato
    Deroga contrattuale Il CCNL o accordo collettivo può alzare la soglia Si applica l’intervallo maggiore

    Perché esistono gli intervalli

    La regola degli intervalli – chiamata «stop & go» – serve a evitare che il datore utilizzi una serie ininterrotta di contratti a termine per aggirare la stabilità del lavoro. Il periodo di pausa obbligatoria interrompe la continuità del rapporto e consente al lavoratore di ricevere l’indennità di disoccupazione (NASpI) tra un contratto e l’altro.

    Come si calcolano i giorni

    I giorni si contano come giorni di calendario (non solo lavorativi) a partire dal giorno successivo alla scadenza del primo contratto. Se il rinnovo inizia prima dello scadere dell’intervallo, il secondo contratto è privo del requisito formale e si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. La prova del rispetto dell’intervallo è a carico del datore.

    Deroghe e casi particolari

    I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali possono prevedere intervalli diversi (in genere uguali o superiori a quelli legali). Fanno eccezione alcune categorie: lavoratori stagionali (per i quali la contrattazione collettiva può ridurre o azzerare l’intervallo), lavoratori in mobilità e alcune ipotesi di attività connesse a eventi o manifestazioni. Verificare sempre il CCNL applicato.

    Casi pratici

    Tizio – contratto di 5 mesi, rinnovo dopo 8 giorni

    Il contratto di Tizio dura 5 mesi (meno di 6): l’intervallo minimo è 10 giorni. Il rinnovo avviene dopo soli 8 giorni: l’intervallo non è rispettato, quindi il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato.

    Caia – contratto di 8 mesi, rinnovo dopo 22 giorni

    Il contratto di Caia dura 8 mesi (oltre 6 mesi): l’intervallo minimo è 20 giorni. Il rinnovo avviene dopo 22 giorni: l’intervallo è rispettato, il secondo contratto è valido come nuovo contratto a termine.

    Sempronio – lavoratore stagionale con CCNL che azzera l'intervallo

    Sempronio lavora in un hotel con CCNL Turismo che prevede intervalli ridotti per il personale stagionale. Il datore può rinnovare il contratto senza rispettare i 10/20 giorni, purché la stagionalità sia documentata e il CCNL lo consenta espressamente.

    Domande frequenti

    Quanti giorni devono passare tra due contratti a termine?

    Almeno 10 giorni se il contratto precedente durava fino a 6 mesi, 20 giorni se durava più di 6 mesi. I giorni si contano di calendario.

    Cosa succede se l'intervallo non viene rispettato?

    Il secondo contratto si considera stipulato a tempo indeterminato dalla data di inizio. Il lavoratore può far valere la trasformazione in giudizio o tramite ricorso all’Ispettorato del lavoro.

    I giorni festivi contano nell'intervallo?

    Sì, i giorni si calcolano come giorni di calendario, quindi festivi e domeniche sono inclusi nel computo.

    I lavoratori stagionali devono rispettare lo stop & go?

    La contrattazione collettiva può prevedere regole diverse per i lavoratori stagionali, fino ad azzerare l’intervallo. In assenza di previsione contrattuale si applicano i termini di legge.

    Se cambio mansione, l'intervallo si azzera?

    No. Il computo della durata massima del biennio e gli intervalli si applicano ai contratti con lo stesso datore, indipendentemente dalla mansione svolta.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 783 Codice della Navigazione – Tutela del consumatore

    Art. 783 Codice della Navigazione – Tutela del consumatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le altre della normativa di settore, la qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall'ENAC. L'ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991. Dei servizi aerei extracomunitari