Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 64 CTS – Organismo nazionale di controllo

    Art. 64 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Organismo nazionale di controllo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall' articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da: a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti; b) due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti; c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti; d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

    3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

    4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

    5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto: a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate; b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11; c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3; d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN; e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7; f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate; g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo; h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, ((comma 7)) , lettera e); i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali; j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate; k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento; l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN; m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate; n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC; o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti; p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.

    6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

  • Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione

    Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione

    Art. 93 c.c. – Pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Art. 189 DPR 495/1992 – Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello

    Art. 189 DPR 495/1992 – Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45, ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.

    2. Può essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati più cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.

    3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

  • Aliquote IRPEF e detrazioni: casi pratici dell’art. 11 TUIR

    L’articolo 11 del TUIR (D.P.R. 917/1986) è la norma che dice al contribuente quanta IRPEF paga ogni anno: stabilisce le aliquote per scaglioni di reddito complessivo, fissa la soglia minima sotto la quale non si paga (la no tax area) e definisce come calcolare l’imposta lorda prima delle detrazioni. Dopo la riforma del 2024 (Legge 207/2024) gli scaglioni sono tre; per i redditi 2025 (dichiarati nel 730/2026) le aliquote sono 23%, 35% e 43%, mentre dal 1° gennaio 2026 la legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025) riduce la seconda aliquota dal 35% al 33%. In questa guida vediamo come si applicano a un dipendente, un pensionato, un ex forfettario e un manager, leggendo il 730 o il Modello Redditi PF.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 11 TUIR attua la tassazione progressiva dell’IRPEF, principio sancito dall’art. 53 Cost.: chi ha redditi più alti paga proporzionalmente di più. La norma divide il reddito complessivo in fasce e applica a ciascuna un’aliquota crescente.

    Tre elementi vanno tenuti distinti, perché spesso confusi:

    • Reddito complessivo: somma di tutti i redditi (lavoro, pensione, fabbricati, capitale, autonomo) al netto degli oneri deducibili (contributi obbligatori, previdenza complementare, assegno al coniuge separato).
    • Imposta lorda: si ottiene applicando al reddito complessivo gli scaglioni e le aliquote dell’art. 11.
    • Imposta netta: imposta lorda meno le detrazioni (lavoro, familiari a carico, spese sanitarie 19%, ristrutturazioni). Se le detrazioni superano l’imposta lorda, l’IRPEF è zero (incapienza) e può scattare il trattamento integrativo D.L. 3/2020.

    L’art. 11 fissa scaglioni e no tax area; le detrazioni vere e proprie sono nell’art. 13 TUIR e il bonus 100 euro nel D.L. 3/2020, confermato per il 2026.

    Scaglioni e aliquote dopo la riforma 2024-2026

    La riforma del 2024 ha ridotto da quattro a tre gli scaglioni IRPEF e la legge di bilancio 2026 li ha confermati a regime. Per i redditi 2026 (dichiarazione 2027):

    • fino a 28.000 euro: aliquota del 23%;
    • da 28.001 a 50.000 euro: aliquota del 35% sulla parte eccedente 28.000;
    • oltre 50.000 euro: aliquota del 43% sulla parte eccedente 50.000.

    Le aliquote sono marginali: chi guadagna 50.001 euro non paga il 43% su tutto, ma solo su quell’euro in più; sul resto continuano ad applicarsi il 23% e il 35%. È un equivoco che porta a temere aumenti di stipendio o sconfinamenti minimi.

    L’imposta lorda massima per scaglione è 6.440 euro sui primi 28.000 (28.000 × 23%) e 7.700 euro sulla fascia 28.001-50.000 (22.000 × 35%). Un reddito di 50.000 euro produce 14.140 euro di IRPEF lorda.

    Detrazioni minime e no tax area

    L’art. 11 TUIR introduce il concetto di no tax area: una soglia di reddito sotto la quale non si paga IRPEF perché le detrazioni d’imposta dell’art. 13 azzerano l’imposta lorda. Per il 2026 le soglie operative sono:

    • lavoro dipendente e assimilato: no tax area fino a circa 8.500 euro di reddito;
    • lavoro autonomo non forfettario e d’impresa minore: no tax area fino a circa 5.500 euro;
    • pensionati: no tax area fino a circa 8.500 euro, allineata ai dipendenti.

    Sopra queste soglie la detrazione dell’art. 13 decresce e si azzera: per i dipendenti intorno ai 50.000 euro; per pensionati e autonomi con parametri propri. Il calcolo esatto lo fa il software del CAF, del sostituto d’imposta o il 730 precompilato.

    A questo si aggiunge il trattamento integrativo D.L. 3/2020 (ex bonus Renzi): 100 euro al mese per lavoratori dipendenti con capienza fiscale sufficiente, confermato fino al 2026.

    Cinque scenari pratici

    Scenario 1 – Dipendente con reddito 25.000 euro

    Marco è impiegato amministrativo, ha un reddito complessivo di 25.000 euro nel 2026: tutto interamente da lavoro dipendente. Non ha familiari a carico e nessun’altra fonte di reddito.

    Come si legge l’art. 11: il reddito rientra nel primo scaglione. L’imposta lorda è 25.000 × 23% = 5.750 euro. Da qui si sottraggono la detrazione lavoro dipendente dell’art. 13, eventuali detrazioni per spese sanitarie e il trattamento integrativo D.L. 3/2020. Marco resta tutto al 23%: aumenti fino a 28.000 euro non producono salti di scaglione.

    Documenti/azioni: CU 2027 dal datore di lavoro, 730 precompilato dal 30 aprile 2027 su agenziaentrate.gov.it. Verifica del rigo imposta lorda nel quadro RN del 730.

    Scenario 2 – Dipendente con reddito 40.000 euro

    Sara è quadro intermedio in azienda, ha 40.000 euro di reddito complessivo: solo lavoro dipendente, ha versato 1.200 euro di previdenza complementare deducibili.

    Come si legge l’art. 11: il reddito netto dei contributi previdenza complementare scende a 38.800 euro. L’imposta lorda: 28.000 × 23% = 6.440 + 10.800 × 35% = 3.780; totale 10.220 euro. Sara mostra la tassazione marginale: aumentare la previdenza complementare le fa risparmiare al 35%, non al 23%.

    Documenti/azioni: CU 2027, ricevuta versamento previdenza complementare, 730 quadro E oneri deducibili (rigo E27). Confronto del netto in busta paga gennaio 2027 con il pre-modifica.

    Scenario 3 – Ex forfettario che rientra nel regime ordinario (30.000 euro)

    Luca è artigiano: nel 2025 era in regime forfettario, nel 2026 ha sforato la soglia di 85.000 euro per ricavi cumulati ed esce dal forfettario applicandosi l’IRPEF ordinaria su un reddito complessivo di 30.000 euro (al netto di contributi INPS deducibili).

    Come si legge l’art. 11: Luca esce dall’imposta sostitutiva 15% e torna sotto l’art. 11. Sui 30.000 euro: 28.000 × 23% = 6.440 + 2.000 × 35% = 700; totale 7.140 euro. La no tax area autonomi è 5.500 euro: la detrazione art. 13 è molto inferiore rispetto a un dipendente con pari reddito.

    Documenti/azioni: Modello Redditi PF (non 730), quadro RE per il reddito autonomo, quadro RR contributi INPS, quadro RN riepilogo IRPEF. Software di compilazione su agenziaentrate.gov.it. Utile chiedere al CAF o patronato una simulazione preventiva per evitare sorprese a saldo.

    Scenario 4 – Pensionato con reddito 18.000 euro

    Giuseppe è pensionato INPS, ha una pensione lorda annua di 18.000 euro e nessun altro reddito (la prima casa è esente IRPEF).

    Come si legge l’art. 11: reddito tutto nel primo scaglione: 18.000 × 23% = 4.140 euro di imposta lorda. Da qui la detrazione pensionati art. 13 e le eventuali detrazioni per familiari a carico e spese sanitarie. No tax area pensionati 8.500 euro; la detrazione decresce ma resta rilevante fino a 25.000-28.000 euro.

    Documenti/azioni: CU/ObisM dall’INPS a febbraio 2027, 730 precompilato da fine aprile, verifica della ritenuta sul cedolino. Pensionati con pensione unica spesso evitano la dichiarazione se l’INPS ha operato ritenute corrette, salvo altri redditi.

    Scenario 5 – Manager con reddito 120.000 euro

    Elena è dirigente, reddito complessivo 120.000 euro: lavoro dipendente. Ha 5.164,57 euro di contributi a fondo pensione (massimo deducibile) e 1.000 euro di spese sanitarie detraibili al 19%.

    Come si legge l’art. 11: reddito netto deducibili 114.835 euro. Imposta lorda: 28.000 × 23% = 6.440 + 22.000 × 35% = 7.700 + 64.835 × 43% = 27.879; totale 42.019 euro. Detrazione lavoro azzerata (decade intorno ai 50.000) e detrazione 19% spese sanitarie oltre franchigia 129,11. Elena paga il 43% solo sopra 50.000 euro.

    Documenti/azioni: CU 2027 con dettaglio ritenute, ricevute fondo pensione, scontrini parlanti spese sanitarie, 730 o Modello Redditi PF se altri redditi. L’ottimizzazione passa da previdenza complementare e oneri deducibili sopra i 50.000.

    Quando verificare il calcolo

    Momenti tipici in cui il contribuente deve guardare l’applicazione dell’art. 11 TUIR:

    • Marzo-aprile: arriva la CU dal sostituto d’imposta o l’ObisM dall’INPS; controllare reddito complessivo e ritenute già subite.
    • Aprile-maggio: 730 precompilato online; si accetta o modifica entro il 30 settembre, anche tramite CAF o patronato.
    • Giugno: chi presenta Modello Redditi PF (autonomi, ex forfettari, redditi misti) versa il saldo IRPEF entro il 30 giugno.
    • Novembre: secondo acconto IRPEF entro il 30 novembre.
    • Cambio di scaglione: ogni volta che si supera 28.000 o 50.000 euro rifare i conti, l’aliquota marginale aumenta.

    CAF, patronati e servizi di assistenza fiscale affiancano il contribuente; il riferimento informativo gratuito resta agenziaentrate.gov.it con i suoi software di compilazione.

    Norme e fonti

    • art. 11 TUIR – D.P.R. 917/1986: scaglioni IRPEF, no tax area, imposta lorda.
    • art. 13 TUIR – detrazioni per lavoro dipendente, pensione e altre tipologie di reddito.
    • D.L. 3/2020 conv. L. 21/2020 – trattamento integrativo (ex bonus 100 euro), confermato a regime.
    • Legge 207/2024 – legge di bilancio 2025: riforma a tre scaglioni IRPEF (23%, 35%, 43%).
    • Legge 199/2025 – legge di bilancio 2026: riduce dal 35% al 33% la seconda aliquota (scaglione 28.000-50.000 euro) dal 2026; il beneficio è sterilizzato sopra 200.000 euro di reddito complessivo.
    • Art. 53 della Costituzione – principio di progressività del sistema tributario.

    Domande frequenti

    Se prendo un aumento e supero i 28.000 euro pago il 35% su tutto?
    No. Il 35% si applica solo alla parte eccedente 28.000 euro; sulla parte fino a 28.000 resta il 23%. È il principio dell’aliquota marginale: passare di scaglione non penalizza retroattivamente.

    Cos’è il trattamento integrativo e a chi spetta?
    Il bonus 100 euro mensili D.L. 3/2020, confermato a regime, spetta ai lavoratori dipendenti con redditi entro determinate soglie (di norma fino a circa 15.000 euro pieni, poi con criteri di incapienza fino a circa 28.000). Non spetta ad autonomi e pensionati. Viene erogato in busta paga e conguagliato in dichiarazione.

    Sono forfettario, devo applicare gli scaglioni IRPEF dell’art. 11?
    No. Il regime forfettario applica imposta sostitutiva 15% (5% startup nei primi cinque anni), che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Il reddito forfettario non entra nel reddito complessivo dell’art. 11. Si torna sotto l’art. 11 solo uscendo dal forfettario.

    Le addizionali regionale e comunale seguono gli stessi scaglioni?
    No. Sono imposte distinte dall’IRPEF erariale: ogni Regione e Comune fissano proprie aliquote, spesso con scaglioni autonomi. Si calcolano sullo stesso reddito imponibile ma con aliquote proprie e si pagano a saldo e acconto.

  • Art. 82 D.Lgs. 174/2016 – Ritenuta cautelare

    Art. 82 D.Lgs. 174/2016 – Ritenuta cautelare

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Qualora l’amministrazione o l’ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

    2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

  • Detrazioni canoni di locazione: casi pratici art. 16 TUIR

    L’art. 16 TUIR sembra una norma tecnica, ma per milioni di inquilini significa centinaia di euro recuperati ogni anno tramite il modello 730. Il problema e che le quattro categorie di detrazione (contratto libero, canone concordato, giovani, studenti fuori sede) hanno regole, importi e soglie di reddito diverse, e in caso di trasloco, cambio contratto o famiglia in convivenza il calcolo va proporzionato ai mesi effettivi. Questa guida raccoglie cinque scenari ricorrenti per mostrare, conti alla mano, come si applica la detrazione e quali sono le trappole piu frequenti.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 16 TUIR introduce detrazioni IRPEF spettanti agli inquilini che hanno destinato l’immobile locato ad abitazione principale. La detrazione si somma a quella per le altre spese e va indicata nel quadro E del modello 730 o nel quadro RP del modello Redditi PF. Le quattro categorie principali sono:

    • Contratto libero (4+4 anni, art. 2 c. 1 L. 431/1998): detrazione di 300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro, 150 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro, zero oltre.
    • Canone concordato (3+2 anni, art. 2 c. 3 L. 431/1998): detrazione di 495,80 euro per redditi fino a 15.493,71 euro, 247,90 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
    • Giovani 20-31 anni: detrazione di 991,60 euro per i primi quattro anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e l’immobile e diverso dall’abitazione principale dei genitori.
    • Studenti universitari fuori sede (art. 15 c. 1 lett. i-sexies TUIR): detrazione del 19% su un massimo di 2.633 euro di canone annuo, quindi fino a 500 euro circa.

    Tutte le detrazioni sono cumulabili in proporzione ai mesi in cui l’inquilino si trovava in una determinata categoria, ma non sono cumulabili tra loro per gli stessi mesi (es. non si puo prendere insieme “contratto libero” e “giovani” per lo stesso periodo).

    Le quattro categorie di detrazione: libero, concordato, giovani, studenti

    La distinzione contratto libero / canone concordato dipende dal tipo di contratto registrato all’Agenzia delle Entrate, non dall’importo del canone: anche un canone basso, se stipulato in regime 4+4, resta “libero” e attiva la detrazione minore. Il canone concordato richiede invece il rispetto degli accordi territoriali siglati tra associazioni di proprietari e inquilini nel Comune di riferimento, ed e identificato dal codice tipo contratto in fase di registrazione (codici 2, 4, 17, 18 a seconda della durata).

    La detrazione giovani, riformulata dall’art. 1 c. 9 L. 234/2021, si applica agli inquilini che alla data di stipula del contratto hanno tra i 20 e i 31 anni non compiuti, per i primi quattro anni di contratto, su un immobile diverso dall’abitazione principale dei genitori. La detrazione non puo essere inferiore a 991,60 euro, ed e quindi piu generosa di quelle ordinarie.

    La detrazione studenti fuori sede (art. 15 TUIR, non art. 16) funziona invece in modo diverso: e il 19% del canone pagato (max 2.633 euro), spetta se l’universita si trova in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza e in una provincia diversa (50 km per zone montane o disagiate), e puo essere richiesta dal genitore se lo studente e fiscalmente a carico.

    Calcolo proporzionale per mesi e modello 730

    Le detrazioni dell’art. 16 sono annuali, ma se il contratto inizia o cessa in corso d’anno vanno rapportate ai mesi. Il criterio e semplice: si conta come mese intero quello in cui il contratto e durato almeno 15 giorni. Esempio: contratto libero stipulato il 10 marzo. Mesi utili = da marzo a dicembre = 10 mesi. Detrazione (reddito sotto 15.493 euro) = 300 x 10/12 = 250 euro.

    Nel modello 730, le detrazioni vanno indicate nel quadro E, righi E71 ed E72, specificando il codice tipologia (1 = contratto libero, 2 = canone concordato, 3 = giovani, 4 = lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro), il numero di giorni e la percentuale di possesso (utile se piu inquilini sono cointestatari del contratto).

    Scenario 1 – Contratto libero, reddito 25.000 euro

    Marco, dipendente con reddito complessivo 2025 di 25.000 euro, vive in affitto a Bologna con contratto 4+4 (libero) da febbraio 2025, canone 700 euro/mese. Calcolo:

    • Reddito 25.000 euro > 15.493,71 ma ≤ 30.987,41 – fascia 150 euro.
    • Mesi utili: febbraio-dicembre = 11 mesi.
    • Detrazione = 150 x 11/12 = 137,50 euro, arrotondati a 138 euro.

    Nel 730 Marco compila rigo E71, codice 1, giorni 334 (28 feb + 31 mar… 31 dic), percentuale 100. La detrazione non e “deduzione” dal reddito: e uno sconto diretto sull’IRPEF dovuta. Se l’IRPEF lorda di Marco e sufficiente, l’importo viene rimborsato in busta paga dal sostituto d’imposta tra luglio e novembre.

    Scenario 2 – Canone concordato, reddito 18.000 euro

    Laura, impiegata con reddito complessivo 18.000 euro, vive in un appartamento a Firenze affittato con contratto 3+2 a canone concordato (500 euro/mese), per tutto il 2025. Calcolo:

    • Reddito 18.000 euro – fascia 247,90 euro.
    • Mesi utili: 12.
    • Detrazione = 247,90 euro, indicati nel rigo E71 con codice 2.

    Laura recupera quasi 250 euro: meno del 5% del canone annuo (6.000 euro), ma l’agevolazione si combina con la cedolare secca al 10% di cui beneficia il proprietario, contribuendo a tenere il canone piu basso del mercato libero. La detrazione e direttamente ricavabile dal contratto registrato: serve indicare codice contratto e dati di registrazione (numero serie, ufficio AdE).

    Scenario 3 – Giovane 25 anni primo lavoro fuori sede

    Giulia, 25 anni, primo contratto da impiegata a Milano (reddito 2025: 14.500 euro), stipula a settembre 2025 un contratto di affitto 4+4 per un monolocale (canone 750 euro/mese). I genitori vivono a Reggio Emilia. Calcolo:

    • Eta nella fascia 20-31 anni: si.
    • Reddito sotto 15.493,71 euro: si.
    • Immobile diverso da abitazione principale dei genitori: si.
    • Mesi utili 2025: settembre-dicembre = 4 mesi.
    • Detrazione = 991,60 x 4/12 = 330,53 euro, arrotondati a 331 euro.

    Negli anni 2026, 2027 e 2028 (se il reddito resta sotto soglia) Giulia potra portare in detrazione l’intero importo di 991,60 euro/anno. Codice da indicare nel 730: 3. Attenzione: se nel 2027 il reddito supera la soglia, la detrazione decade quell’anno ma puo essere ripresa l’anno successivo se il reddito torna entro i limiti, sempre nel quadriennio iniziale.

    Scenario 4 – Studente universitario a Bologna

    Tommaso, 21 anni, studente di Ingegneria all’Universita di Bologna, residente a Lecce, vive in un appartamento in affitto con contratto a uso transitorio per studenti (canone 450 euro/mese, totale anno 5.400 euro). Tommaso e fiscalmente a carico del padre. Calcolo (in dichiarazione del padre):

    • Distanza Lecce-Bologna: oltre 100 km e provincia diversa – requisito ok.
    • Canone annuo 5.400 euro, ma il tetto detraibile e 2.633 euro.
    • Detrazione = 19% x 2.633 = 500,27 euro.

    Va indicata nel rigo E8/E10 del 730 del padre (codice 18 “canoni locazione studenti universitari fuori sede”), allegando contratto registrato e ricevute di pagamento (bonifico o assegno tracciabile: il contante non e ammesso dal 2020). Se Tommaso non fosse a carico, dichiarerebbe lui stesso la detrazione nel proprio 730.

    Scenario 5 – Trasloco a meta anno con cambio contratto

    Andrea (reddito 22.000 euro) ha vissuto in affitto a Torino da gennaio a giugno 2025 con contratto libero (canone 600 euro/mese), poi si e trasferito a Genova a luglio sottoscrivendo un nuovo contratto a canone concordato (450 euro/mese). Calcolo:

    • Periodo 1 (gennaio-giugno, libero): fascia 150 euro – 150 x 6/12 = 75 euro.
    • Periodo 2 (luglio-dicembre, concordato): fascia 247,90 euro – 247,90 x 6/12 = 123,95 euro.
    • Totale detrazione = 75 + 123,95 = 198,95 euro, arrotondati a 199 euro.

    Andrea compila due righi E71 distinti: uno con codice 1, giorni 181, e uno con codice 2, giorni 184. La somma dei giorni non puo superare 365: il software di compilazione segnala l’errore. Importante: per entrambi i periodi l’immobile deve essere stato abitazione principale (residenza anagrafica trasferita o, se non ancora trasferita, dimora abituale documentabile con utenze, dichiarazione sostitutiva, ecc.).

    Quando e come richiedere

    La detrazione si richiede ogni anno in dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF). Documenti da conservare per cinque anni dopo la presentazione:

    • Copia del contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate, con estremi di registrazione (data, numero, serie, ufficio).
    • Per il canone concordato: attestazione rilasciata da una delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo territoriale, oppure asseverazione del contratto (richiesta dal 2018 per fruire delle agevolazioni).
    • Per studenti fuori sede: certificato di iscrizione all’universita e ricevute di pagamento tracciabili (bonifico, carta, assegno).
    • Per giovani: documento di identita che attesti l’eta alla data di stipula e dichiarazione sostitutiva che l’immobile non e abitazione principale dei genitori.

    Il contribuente puo presentare il 730 in autonomia tramite il portale dell’Agenzia (modello precompilato), oppure rivolgersi a un CAF o a un intermediario abilitato. L’inquilino che riceve il 730 precompilato deve verificare che il software dell’Agenzia abbia caricato correttamente il contratto: i dati arrivano in automatico solo dal 2020 per i contratti registrati telematicamente. Per i contratti cartacei va inserito manualmente nel quadro E.

    Norme e fonti

    • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 16: detrazioni per canoni di locazione (contratti liberi, concordati, giovani, trasferimento per lavoro).
    • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 15 c. 1 lett. i-sexies: detrazione studenti universitari fuori sede.
    • Legge 9 dicembre 1998, n. 431: disciplina delle locazioni abitative, contratti liberi (art. 2 c. 1) e a canone concordato (art. 2 c. 3).
    • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1 c. 9: riformulazione della detrazione per giovani 20-31 anni (importo minimo 991,60 euro, primi quattro anni di contratto).
    • Agenzia delle Entrate, Circolari annuali 730: istruzioni per la compilazione e documentazione richiesta (ultima: Circ. n. 14/E del 2025).

    Domande frequenti

    Si possono cumulare la detrazione “giovani” e quella per contratto libero?

    No, non per lo stesso periodo: l’inquilino sceglie quella piu favorevole (di norma la “giovani” perche piu generosa). Tuttavia, se il quadriennio della detrazione giovani termina in corso d’anno o l’inquilino compie 31 anni, dai mesi successivi puo applicare la detrazione “libero” o “concordato” a seconda del contratto, indicandolo con codici distinti nel 730.

    Cosa succede se l’IRPEF lorda e inferiore alla detrazione spettante?

    Per la detrazione dell’art. 16 (contratto libero, concordato, giovani) e prevista una clausola di salvaguardia: la parte di detrazione che eccede l’IRPEF lorda viene riconosciuta come credito d’imposta e rimborsata dal sostituto d’imposta in busta paga o direttamente dall’Agenzia delle Entrate (nel 730/Redditi). Per la detrazione studenti (art. 15) invece la parte eccedente l’imposta lorda si perde: non e rimborsabile.

    Se il contratto e cointestato tra due inquilini, come si divide la detrazione?

    La detrazione spetta a ciascun inquilino in proporzione alla quota di possesso del contratto (di norma 50-50, salvo diversa indicazione contrattuale). Ognuno presenta la propria dichiarazione indicando la percentuale corretta nel rigo E71. Se uno dei due ha reddito superiore alla soglia (es. 35.000 euro), perde la sua quota di detrazione, mentre l’altro mantiene la propria.

    E sufficiente la residenza anagrafica per dimostrare l’”abitazione principale”?

    La residenza anagrafica e il modo piu semplice per dimostrarlo, ma non l’unico. In caso di controllo l’Agenzia accetta anche la dimora abituale provata con utenze intestate (luce, gas, internet), dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e altre evidenze documentali. Il contribuente che ha trasferito la residenza dopo l’inizio del contratto puo comunque fruire della detrazione per i mesi in cui era effettivamente dimora abituale, conservando le prove.

    Vedi anche: Detrazione 19% canoni di leasing abitazione principale, IMU prima casa, Detrazione interessi mutuo costruzione, Abitazione principale, Diritto di abitazione coniuge superstite e Detrazione assicurazione calamita’ su casa.

  • Comitato politiche attive sicurezza: casi pratici art. 5 T.U. Sicurezza

    L’art. 5 T.U. Sicurezza istituisce presso il Ministero della Salute il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un organismo di alta amministrazione, presieduto dal Ministro della Salute, che non emette provvedimenti sanzionatori verso il datore di lavoro ma definisce le linee di indirizzo strategico, le priorità della prevenzione e il raccordo fra Stato, Regioni e amministrazioni con competenze in materia di lavoro.

    Per il datore di lavoro, l’RLS e i preposti, conoscere il funzionamento del Comitato significa capire da dove arrivano le linee guida, i piani nazionali di prevenzione, le campagne mirate di vigilanza dell’INL e i protocolli che ASL e INAIL applicano sul territorio. Quando un’azienda riceve un’ispezione, una richiesta di adeguamento del DVR o una nota su un nuovo rischio emergente, molto spesso quel contenuto deriva da un atto di indirizzo elaborato proprio in seno a questo Comitato.

    Il quadro normativo: cosa fa davvero il Comitato

    Il Comitato di cui all’art. 5 è distinto dalla Commissione consultiva permanente (art. 6) e dal Comitato di coordinamento provinciale (art. 7). Mentre la Commissione consultiva elabora le indicazioni tecniche e i criteri (procedure standardizzate, stress lavoro-correlato, modelli organizzativi), il Comitato dell’art. 5 si occupa di politiche: programmazione, coordinamento, valutazione dei risultati e raccordo con il sistema delle Regioni.

    Tra le competenze più rilevanti per chi gestisce la sicurezza in azienda:

    • stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • individuare gli obiettivi e i programmi dell’azione pubblica di prevenzione, miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di promozione della cultura della sicurezza;
    • definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza;
    • individuare i piani di attività e le linee comuni di azione del sistema istituzionale e dei servizi delle ASL.

    Composizione e organizzazione

    Il Comitato è presieduto dal Ministro della Salute ed è composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti (Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno per i Vigili del Fuoco, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento della Funzione Pubblica) e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. L’INAIL, l’ISPESL e l’INL partecipano ai lavori con funzioni di supporto tecnico e informativo, mettendo a disposizione i propri sistemi informativi.

    L’organizzazione interna prevede gruppi di lavoro tematici (edilizia, agricoltura, sostanze pericolose, lavori in quota, stress lavoro-correlato) che istruiscono i documenti poi sottoposti al plenum. I documenti approvati diventano atti di indirizzo che, in molti casi, vengono recepiti da circolari INL o da decreti interministeriali, acquisendo così efficacia operativa.

    Strumenti operativi: banche dati e linee guida

    Il Comitato esercita le proprie funzioni avvalendosi degli strumenti informativi gestiti dall’INAIL, in particolare del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) previsto dall’art. 8 del T.U. Sicurezza. Il SINP raccoglie dati su infortuni, malattie professionali, attività di vigilanza, denunce di rischio e iniziative di prevenzione, e costituisce la base conoscitiva su cui il Comitato costruisce le proprie scelte.

    Le linee guida elaborate dal Comitato non sono fonti del diritto in senso stretto, ma rappresentano un riferimento autorevole nei procedimenti ispettivi e nei contenziosi: il datore di lavoro che adotta procedure conformi a tali linee guida si trova in una posizione molto più difendibile rispetto a chi le ignora.

    Cinque casi pratici dal cantiere all’ufficio

    Caso 1 – Linee guida settore edile

    Un’impresa edile riceve dall’INL una richiesta di adeguamento del POS in cantiere richiamando un documento di indirizzo nazionale sulla prevenzione delle cadute dall’alto. Quel documento è stato elaborato proprio in seno al Comitato dell’art. 5, attraverso il gruppo di lavoro sull’edilizia. Il datore di lavoro non può contestare la natura non normativa del documento per sottrarsi all’adeguamento, perché la pretesa ispettiva si fonda anche sull’art. 28 (valutazione dei rischi secondo le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico) che incorpora le buone pratiche riconosciute. L’RLS, nella riunione periodica ex art. 35, può chiedere che il DVR sia rivisto allineandolo alla linea guida.

    Caso 2 – Valutazione delle politiche regionali

    Una Regione approva un Piano regionale della prevenzione che prevede campagne ispettive mirate su agricoltura e lavori in quota. Il Comitato dell’art. 5 valuta annualmente l’attuazione dei piani regionali, e i risultati confluiscono nella Relazione annuale al Parlamento. Per un’azienda agricola in quella Regione significa che nei mesi successivi è statisticamente più probabile ricevere un’ispezione mirata: il datore di lavoro può utilizzare il Piano regionale come check-list interna per anticipare le verifiche su DPI, trattori, fitofarmaci e formazione.

    Caso 3 – Raccordo con INAIL su un rischio emergente

    L’INAIL segnala un incremento di infortuni gravi su una specifica tipologia di macchinario nel comparto metalmeccanico. Il Comitato attiva un gruppo di lavoro, elabora indicazioni operative e ne dispone la diffusione tramite il portale INAIL e le ASL. Un’azienda metalmeccanica che utilizza quel macchinario deve, attraverso l’RSPP, aggiornare il DVR includendo il rischio specifico e le misure di mitigazione raccomandate, anche prima che intervenga una norma cogente: la sezione «rischi residui e misure di miglioramento» del DVR è il luogo idoneo per documentare l’adeguamento.

    Caso 4 – Banche dati infortuni e benchmark di settore

    Il SINP rende disponibili dati aggregati sugli infortuni per codice ATECO. Un’azienda della logistica scopre, dai dati pubblicati dall’INAIL su impulso del Comitato, che il proprio tasso di infortuni è superiore alla media di settore. Il datore di lavoro, anche su sollecitazione dell’RLS, può utilizzare il dato come base per una revisione straordinaria del DVR e per attivare un programma di miglioramento ex art. 28, comma 2, lett. c). In sede ispettiva, l’esistenza di un piano di miglioramento documentato è elemento valutativo positivo.

    Caso 5 – Coordinamento con l’INL

    Il Comitato definisce la programmazione annuale dei settori prioritari della vigilanza. L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), attraverso le sue articolazioni territoriali, traduce quegli indirizzi in piani ispettivi locali. Quando un’impresa di costruzioni è inserita in un piano ispettivo di settore, la verifica non si limita al singolo cantiere ma può estendersi al sistema gestionale (DVR, formazione, sorveglianza sanitaria, idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori). Per il datore di lavoro è essenziale che la documentazione di sistema sia coerente e aggiornata, non solo quella del singolo sito produttivo.

    Quando l’art. 5 rileva concretamente per il datore di lavoro

    L’art. 5 non impone obblighi diretti al datore di lavoro: non c’è una sanzione per violazione di un atto del Comitato in quanto tale. Tuttavia, gli atti di indirizzo del Comitato producono effetti pratici molto significativi:

    • orientano la vigilanza: le campagne ispettive dell’INL e delle ASL seguono le priorità indicate dal Comitato, quindi un datore di lavoro consapevole di quelle priorità può prevenire le aree di rischio ispettivo;
    • integrano lo stato dell’arte: le linee guida del Comitato concorrono a definire le «conoscenze acquisite in base al progresso tecnico» richiamate dall’art. 28, comma 1, T.U. Sicurezza, parametro di riferimento per la valutazione dei rischi;
    • incidono in sede giudiziale: nei procedimenti penali per infortunio o malattia professionale, l’aderenza alle linee guida è spesso considerata come elemento di valutazione della diligenza del datore di lavoro;
    • guidano la formazione: i contenuti minimi della formazione dei lavoratori e dei preposti sono influenzati dagli orientamenti del Comitato e dagli Accordi Stato-Regioni che ne discendono.

    Sul piano operativo, il datore di lavoro non deve avere un rapporto diretto con il Comitato, ma deve monitorare le sue produzioni attraverso il portale INAIL, il portale del Ministero della Salute, le circolari dell’INL e gli aggiornamenti normativi. L’RLS, nell’esercizio dei diritti di consultazione previsti dall’art. 50, può chiedere che gli atti di indirizzo rilevanti per l’azienda siano portati in riunione periodica e tradotti in misure concrete.

    Norme di riferimento

    • art. 5 T.U. Sicurezza – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • art. 6 D.Lgs. 81/2008 – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
    • art. 7 D.Lgs. 81/2008 – Comitati regionali di coordinamento;
    • art. 8 D.Lgs. 81/2008 – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP);
    • art. 28 D.Lgs. 81/2008 – Oggetto della valutazione dei rischi;
    • art. 35 D.Lgs. 81/2008 – Riunione periodica;
    • art. 50 D.Lgs. 81/2008 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    FAQ

    Gli atti del Comitato art. 5 sono vincolanti per il datore di lavoro?

    Gli atti di indirizzo del Comitato non sono fonti normative vincolanti in senso stretto. Tuttavia, concorrono a definire lo «stato dell’arte» richiamato dall’art. 28 T.U. Sicurezza e orientano l’attività ispettiva di INL e ASL. In sede di contenzioso, l’aderenza alle linee guida del Comitato è considerata indice di diligenza del datore di lavoro.

    Dove si trovano le linee guida e i documenti elaborati dal Comitato?

    I documenti sono pubblicati sul portale del Ministero della Salute, sul portale INAIL nella sezione dedicata alla prevenzione, e sono spesso recepiti in circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le Regioni li integrano nei propri Piani regionali della prevenzione, consultabili sui siti istituzionali regionali.

    Qual è la differenza tra il Comitato dell’art. 5 e la Commissione consultiva dell’art. 6?

    Il Comitato dell’art. 5 si occupa di politiche, programmazione e valutazione, raccordando Stato e Regioni. La Commissione consultiva permanente dell’art. 6 elabora indicazioni tecniche, procedure standardizzate e criteri operativi (per esempio sullo stress lavoro-correlato o sui modelli di organizzazione e gestione). I due organismi operano su piani diversi ma complementari.

    Il datore di lavoro deve citare il Comitato nel DVR?

    Non esiste un obbligo formale di citazione, ma è buona pratica documentare nel DVR le fonti utilizzate per la valutazione dei rischi, incluse le linee guida del Comitato e dell’INAIL pertinenti al settore. Questa tracciabilità rafforza la difendibilità del documento in caso di ispezione o contenzioso e dimostra l’aggiornamento allo stato dell’arte.

  • Art. 43-bis RD 12/1941

    Art. 43-bis RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 31 TULPS – Licenza per fabbricazione e commercio di armi

    Art. 31 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

    Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 . L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.

    La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

    Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.

  • Certificato successione immobili: casi pratici art. 5 D.Lgs. 347/1990

    Quando l’eredità comprende immobili o diritti reali immobiliari, la dichiarazione di successione non si limita a un mero adempimento fiscale: dà origine a un atto pubblico tecnico – il certificato di successione – che l’ufficio del registro (oggi Agenzia delle Entrate) redige sulla base della dichiarazione presentata o dell’accertamento d’ufficio, e che viene trasmesso alla Conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione del passaggio mortis causa. È un meccanismo silenzioso ma essenziale: senza di esso il passaggio dell’immobile al nome dell’erede non risulterebbe nei pubblici registri, e qualunque atto successivo di vendita, ipoteca o donazione resterebbe sospeso in un vuoto di pubblicità.

    L’art. 5 D.Lgs. 347/1990 disciplina proprio questa fase ponte tra fisco e pubblicità immobiliare. La norma stabilisce che, quando nell’asse ereditario figurano beni immobili o diritti reali immobiliari, l’ufficio competente redige il certificato e lo invia alla Conservatoria. È l’erede, però, che paga le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) calcolate sul valore catastale rivalutato, e che dovrà eventualmente intervenire quando il certificato contiene errori o omissioni.

    Quadro normativo e funzione del certificato

    Il certificato di successione è disciplinato dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 347/1990 e si raccorda con il D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro) per le modalità di redazione e trasmissione. La sua funzione è duplice: da un lato attesta in via ufficiale l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle relative imposte, dall’altro costituisce il titolo sulla base del quale il Conservatore dei registri immobiliari procede alla trascrizione del trasferimento mortis causa.

    Senza trascrizione, l’erede risulta proprietario sostanziale ma non opponibile ai terzi: in caso di doppia alienazione, ipoteche giudiziali o conflitti con creditori del defunto, la mancata trascrizione può produrre conseguenze gravi. È per questo che l’art. 5 prevede un automatismo procedurale: presentata la dichiarazione e pagate le imposte, l’ufficio invia il certificato senza che l’erede debba attivarsi.

    La trascrizione in Conservatoria

    Il Conservatore, ricevuto il certificato, procede alla trascrizione a favore degli eredi indicati, con riferimento ai singoli immobili identificati nel certificato tramite dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria, rendita). La trascrizione è atto dovuto: il Conservatore non valuta il merito della successione, ma verifica la regolarità formale del certificato. Se i dati catastali sono incompleti o errati, il Conservatore può sospendere la trascrizione e richiedere integrazioni – fase nella quale l’erede è chiamato a intervenire, spesso tramite la stessa Agenzia delle Entrate che ha emesso il certificato.

    Eredità con un solo immobile prima casa

    Lucia eredita dal padre l’appartamento dove lui viveva, valore catastale 95.000 euro. È figlia unica, residente in altra città, ma intende trasferire la residenza nell’immobile entro 18 mesi per fruire delle agevolazioni prima casa. Presenta dichiarazione di successione telematica entro 12 mesi dal decesso, dichiarando l’intento di destinare l’immobile a prima casa.

    L’Agenzia delle Entrate calcola le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna, totale 400 euro) anziché in misura proporzionale (2% + 1% sul valore catastale = 2.850 euro), grazie all’agevolazione prima casa estesa alle successioni. Pagati gli importi, l’ufficio redige il certificato di successione e lo invia alla Conservatoria di competenza. La trascrizione avviene a favore di Lucia, identificata come erede unico, sull’immobile specifico. Lucia deve poi rispettare l’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi, pena decadenza dall’agevolazione e recupero delle imposte in misura ordinaria.

    Eredità con più immobili in regioni diverse

    Carlo e fratelli ereditano dal padre tre immobili: un appartamento a Milano, una casa di campagna in Toscana, un terreno in Sicilia. Valore catastale complessivo 380.000 euro. La dichiarazione di successione è unica e viene presentata all’Agenzia delle Entrate competente per ultimo domicilio del defunto (Milano), ma il certificato di successione redatto dall’ufficio milanese deve essere trasmesso a tre diverse Conservatorie: Milano per l’appartamento, Firenze o Siena per la casa toscana, Palermo o Catania per il terreno siciliano.

    L’Agenzia provvede d’ufficio all’invio plurimo: gli eredi non devono attivarsi presso le singole Conservatorie. Le imposte ipotecaria (2% = 7.600 euro) e catastale (1% = 3.800 euro) sono pagate una sola volta in sede di dichiarazione, e il certificato ripartisce i singoli immobili alle rispettive Conservatorie territoriali. Carlo e i fratelli riceveranno conferma della trascrizione tramite la nota di trascrizione su ciascun immobile.

    Usufrutto e nuda proprietà

    Maria muore lasciando il marito Antonio e due figli. Per testamento, l’usufrutto sulla casa familiare va al coniuge, la nuda proprietà ai figli in parti uguali. Valore catastale dell’immobile 220.000 euro. Antonio ha 72 anni, quindi il coefficiente di usufrutto è del 30% (valore usufrutto 66.000 euro, nuda proprietà 154.000 euro divisa in due quote da 77.000 euro ciascuna).

    Il certificato di successione deve identificare con precisione il diritto trasferito a ciascun successore: ad Antonio l’usufrutto, ai figli la nuda proprietà pro indiviso al 50% ciascuno. La Conservatoria trascrive separatamente i due diritti, generando due iscrizioni distinte sullo stesso immobile. Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul valore complessivo dell’immobile (non sui singoli diritti), salvo l’agevolazione prima casa se Antonio mantiene la residenza nell’immobile. La precisione del certificato è qui critica: un errore nell’indicazione del coefficiente o nella ripartizione tra nuda proprietà e usufrutto può generare iscrizioni difformi e successivi contenziosi catastali.

    Eredità con immobile estero appartenente a cittadino italiano

    Giorgio, cittadino italiano residente in Italia, eredita dalla madre – anch’essa italiana residente in Italia – un appartamento a Madrid e una villa a Lecce. La successione è disciplinata dalla legge italiana per il principio di unità della successione (art. 21 reg. UE 650/2012, salvo professio iuris). La dichiarazione di successione italiana deve comprendere anche l’immobile spagnolo, valutato secondo i criteri esteri o, in mancanza, secondo valori di mercato documentati.

    Per la villa di Lecce, l’Agenzia delle Entrate redige il certificato di successione e lo invia alla Conservatoria di Lecce per la trascrizione. Per l’appartamento di Madrid, invece, non c’è trascrizione italiana: il bene è iscritto nel Registro de la Propiedad spagnolo, dove Giorgio dovrà attivare una procedura parallela secondo il diritto spagnolo (cambio de titularidad) presentando documentazione tradotta e apostillata. Le imposte ipotecaria e catastale italiane si applicano solo agli immobili italiani; per quello spagnolo si seguono le regole iberiche e si verifica l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni.

    Rettifica del certificato per errore catastale

    Francesca eredita dal padre un fabbricato rurale che la dichiarazione di successione identifica come categoria A/2 (abitazione civile), valore catastale 110.000 euro. La Conservatoria, ricevuto il certificato, segnala che la particella indicata è in realtà classificata come categoria D/10 (fabbricato rurale strumentale) con rendita diversa. Francesca, su segnalazione del Conservatore, deve attivarsi presso l’Agenzia delle Entrate che ha redatto il certificato per chiederne la rettifica.

    La rettifica del certificato segue le procedure ordinarie di voltura e correzione dei dati catastali: Francesca presenta istanza di rettifica indicando i dati corretti e allegando visura aggiornata. L’Agenzia emette un certificato rettificato che viene rinviato alla Conservatoria per la trascrizione corretta. Se l’errore comporta un ricalcolo delle imposte (per esempio, il fabbricato rurale strumentale gode di agevolazioni specifiche), l’Agenzia può procedere a conguaglio attivo o passivo. È un caso frequente quando l’immobile è stato oggetto di accatastamento di vecchia data e i dati catastali risultano disallineati dalla realtà fisica.

    Quando e come orientarsi

    Il certificato di successione è atto d’ufficio: non richiede l’intervento del notaio per la sua redazione né per l’invio alla Conservatoria. L’erede dialoga direttamente con l’Agenzia delle Entrate competente per ultimo domicilio del defunto, che cura tutte le fasi successive alla presentazione della dichiarazione. Il notaio entra in gioco solo se l’erede decide di stipulare atti dispositivi sull’immobile (vendita, donazione, divisione ereditaria con scrittura autenticata) o se è necessaria una accettazione espressa dell’eredità con atto pubblico – situazione tipica quando l’erede risulta minore o interdetto, o quando si vuole rinunciare al beneficio d’inventario.

    Per orientarsi senza commercialista né avvocato, il punto di contatto primo è l’Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione assistenza tecnica per la compilazione della dichiarazione di successione telematica (modello SUC) e per la verifica dei dati catastali. È fondamentale, prima di presentare la dichiarazione, ottenere una visura catastale aggiornata di ciascun immobile per evitare errori di identificazione che genererebbero rettifiche successive. Il portale dell’Agenzia consente di scaricare gratuitamente le visure dei propri immobili e di quelli ereditati con CF del defunto.

    Le norme di riferimento sono concentrate nel D.Lgs. 347/1990 (artt. 5, 6 e 7) e nel D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro) per le modalità procedurali. L’art. 5 D.Lgs. 347/1990 resta il fulcro: definisce l’obbligo dell’ufficio di redigere e trasmettere il certificato, l’art. 6 disciplina la trascrizione vera e propria in Conservatoria, l’art. 7 regola le rettifiche e gli aggiornamenti del certificato per errori o sopravvenienze.

    Domande frequenti

    Devo richiedere io il certificato di successione alla Conservatoria?
    No. Il certificato è redatto d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale. L’Agenzia lo trasmette direttamente alla Conservatoria competente per ciascun immobile. L’erede non deve attivarsi né presso l’ufficio del registro né presso la Conservatoria, salvo segnalazioni di errori o richieste di integrazione.

    Cosa succede se il certificato contiene un errore sui dati catastali?
    L’erede deve presentare istanza di rettifica all’Agenzia delle Entrate che ha redatto il certificato, allegando visura catastale aggiornata e documentazione che dimostri il dato corretto. L’Agenzia emette un certificato rettificato che viene reinviato alla Conservatoria. Se l’errore comporta un ricalcolo delle imposte, può seguire un conguaglio attivo o passivo. La rettifica è disciplinata dall’art. 7 D.Lgs. 347/1990.

    Le imposte ipotecaria e catastale si pagano una sola volta anche se ci sono più immobili?
    Sì. Le imposte si calcolano sul valore catastale complessivo degli immobili dichiarati e si pagano in un’unica soluzione contestualmente alla dichiarazione di successione. L’aliquota è del 2% per l’ipotecaria e dell’1% per la catastale, salvo agevolazione prima casa che porta entrambe a misura fissa (200 euro ciascuna). Il certificato viene poi inviato a tutte le Conservatorie competenti, una per ciascuna provincia in cui si trovano gli immobili.

    Serve un notaio per la trascrizione del passaggio mortis causa?
    No, non per la trascrizione del certificato di successione, che è procedura amministrativa gestita dall’Agenzia delle Entrate e dalla Conservatoria. Il notaio è necessario solo se l’erede compie successivamente atti dispositivi sull’immobile (vendita, donazione, divisione con scrittura autenticata), oppure quando serve un’accettazione espressa dell’eredità con atto pubblico (eredi minori, interdetti, beneficio d’inventario). Per la sola gestione del passaggio ereditario degli immobili la procedura ordinaria non richiede notaio.

    Vedi anche: Morte del socio di SRL e successione delle quote, Successione legittima, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Sistema del prezzo-valore, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.

  • Art. 187 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere

    Art. 187 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci è di 60 % 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.

    2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può essere inferiore.

    3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.

    4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

    5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

  • Art. 61 CTS – Accreditamento dei Centri di servizio per il volonta…

    Art. 61 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile , ed il cui statuto preveda: a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore; b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse; c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN; d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile , che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie; e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h); f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato; g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati; h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV; i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per: 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 3) i parlamentari nazionali ed europei; 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici; j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni; k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV; l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale; m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

    2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita: a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ; b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).

    3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

    4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto. Note all'art. 61: – Si riporta l' art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). –

    1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile .

    2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma

    2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

    3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

    4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

    5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

    5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

    6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

    7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

    8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio.

    8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.».