Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 D.Lgs. 175/2016 – Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4.

In sintesi

  • Le società a controllo pubblico con attività mista (mercato + diritti speciali) devono adottare contabilità separata per le attività protette da diritti esclusivi, in deroga alla separazione societaria ordinaria.
  • Obbligo di predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, con relazione annuale all'assemblea.
  • Le società sono invitate a dotarsi volontariamente di strumenti aggiuntivi di governance: regolamenti antitrust, ufficio di controllo interno, codici di condotta, programmi di responsabilità sociale d'impresa.
  • Le scelte di adozione o non adozione degli strumenti facoltativi devono essere motivate e rese pubbliche nella relazione annuale sul governo societario.
Indice dei contenuti

La governance rafforzata delle società a controllo pubblico

L'articolo 6 del D.Lgs. 175/2016 fissa i principi fondamentali di organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, distinguendo tra obblighi inderogabili (commi 1 e 2) e strumenti facoltativi ma con obbligo di «comply or explain» (commi 3, 4 e 5). L'impianto riflette l'approccio del legislatore: non imporre un modello di governance rigido - che si scontrerebbe con la varietà dimensionale e settoriale delle partecipate - ma fissare presidi minimi e incentivare l'adozione di pratiche virtuose tramite la trasparenza.

La contabilità separata per le attività in mercato misto

Il comma 1 affronta una situazione frequente nella pratica: le società a controllo pubblico che svolgono contemporaneamente attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi (ad esempio, la distribuzione di energia in regime di concessione esclusiva) e attività in regime di mercato aperto. In questo caso, il diritto europeo e la L. 287/1990 normalmente richiederebbero la separazione societaria tra le due attività. Il comma 1 consente una deroga: invece di separare le attività in due società distinte, la partecipata può mantenere la struttura unitaria adottando sistemi di contabilità separata per ciascuna attività soggetta a diritti speciali o esclusivi. La contabilità separata deve essere abbastanza dettagliata da consentire la verifica dell'assenza di sussidi incrociati tra l'attività protetta e quella di mercato.

I programmi di valutazione del rischio di crisi

Il comma 2 introduce un obbligo di prevenzione della crisi aziendale: le società a controllo pubblico devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi e riferirne all'assemblea nella relazione annuale. Questa disposizione si coordina con l'art. 14, comma 2, che prevede l'adozione immediata di misure correttive quando il programma riveli uno o più indicatori di crisi. L'obbligo anticipa la disciplina generale del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), che ha poi esteso a tutte le imprese l'obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi per la rilevazione precoce della crisi. Per le partecipate pubbliche, la previsione era già nel D.Lgs. 175/2016: il legislatore del testo unico ha anticipato questa sensibilità, consapevole che il dissesto di una partecipata pubblica ricade inevitabilmente sui bilanci degli enti soci e, in ultima istanza, sulla fiscalità generale.

Gli strumenti facoltativi di governance (comma 3): un approccio «comply or explain»

Il comma 3 elenca una serie di strumenti aggiuntivi che le società a controllo pubblico sono «invitate a valutare» in funzione delle proprie dimensioni e caratteristiche: (a) regolamenti interni per la conformità alla disciplina della concorrenza e della proprietà industriale; (b) ufficio di controllo interno strutturato adeguatamente, che collabora con il collegio sindacale; (c) codici di condotta propri o condivisi; (d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in linea con le raccomandazioni UE. La scelta di adottare o non adottare ciascuno di questi strumenti è libera, ma deve essere motivata nella relazione sul governo societario. Questo meccanismo - mutuato dal principio di «comply or explain» tipico del diritto dei mercati finanziari - evita che le partecipate ignorino semplicemente le buone pratiche senza darne conto.

La relazione sul governo societario

Il comma 4 introduce per le società a controllo pubblico l'obbligo di predisporre e pubblicare annualmente una relazione sul governo societario, contestuale al bilancio d'esercizio. La relazione deve indicare gli strumenti adottati ai sensi del comma 3 e, per quelli non adottati, le ragioni della scelta. Si tratta di un documento di trasparenza destinato non solo al socio pubblico ma all'intera collettività: la pubblicazione contestuale al bilancio garantisce che i cittadini possano valutare la qualità della governance della società in connessione con i risultati economici.

Casi pratici

Caso 1: Una multiutility che gestisce servizi in regime misto

Alfa Multiutility S.p.A., controllata al 60% da un consorzio di comuni, gestisce sia la distribuzione dell'energia elettrica (in regime di concessione esclusiva) sia la raccolta rifiuti (in appalto competitivo). Il responsabile amministrativo verifica che il comma 1 dell'art. 6 consente di mantenere la struttura unitaria purché si adotti la contabilità separata per la distribuzione energetica. La società predispone due centri di costo distinti, con allocazione analitica dei costi comuni (personale condiviso, sedi, parco mezzi). L'adeguatezza della contabilità separata è verificata dal revisore esterno e comunicata all'autorità di regolazione del settore energetico.

Caso 2: Una partecipata che rileva indicatori di crisi nel programma di valutazione

Beta Trasporti S.r.l., in house al comune, nel corso del programma di valutazione del rischio ex art. 6 comma 2 rileva tre indicatori preoccupanti: perdita di esercizio per il secondo anno consecutivo, riduzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale e ritardo cronico nei pagamenti ai fornitori. L'organo amministrativo riferisce all'assemblea e adotta immediatamente un piano di risanamento ai sensi dell'art. 14 comma 2, che prevede la rinegoziazione del contratto di servizio con il comune e la riduzione dei costi di personale. La tempestiva segnalazione evita che si configuri la «mancata adozione di provvedimenti adeguati» che costituirebbe grave irregolarità ex art. 14 comma 3.

Caso 3: Una società che sceglie di non adottare l'ufficio di controllo interno

Gamma Servizi S.r.l., società di medie dimensioni controllata da un ente previdenziale, delibera di non istituire un ufficio di controllo interno autonomo, ritenendo sufficiente il collegio sindacale già presente. In applicazione del principio «comply or explain», la relazione sul governo societario pubblicata con il bilancio spiega che la dimensione aziendale (20 dipendenti) e la semplicità dell'attività non giustificano un ufficio strutturato; il controllo interno è garantito dal collegio sindacale che opera secondo le prassi professionali di riferimento. La motivazione è ritenuta adeguata dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'ambito della verifica annuale.

Domande frequenti

La contabilità separata sostituisce la separazione societaria tra attività in regime di diritti esclusivi e attività di mercato?

Sì, in deroga all'art. 8 comma 2-bis della L. 287/1990, che richiederebbe la separazione societaria. Il comma 1 dell'art. 6 consente la struttura unitaria a condizione che la contabilità separata sia abbastanza analitica da escludere sussidi incrociati tra le due attività. La scelta di mantenere un'unica società con contabilità separata deve essere verificata dall'autorità di vigilanza competente.

La relazione sul governo societario è un documento obbligatorio per tutte le partecipate pubbliche?

No. L'art. 6 si applica alle «società a controllo pubblico» (art. 2 lett. m), non a tutte le partecipate. Le società in cui la pubblica amministrazione ha una quota di minoranza senza controllo non sono soggette all'obbligo della relazione sul governo societario prevista dall'art. 6.

Cosa succede se la società non pubblica la relazione sul governo societario?

L'art. 6 non prevede una sanzione specifica per la mancata pubblicazione della relazione. Tuttavia, la violazione può essere segnalata alla struttura di monitoraggio del MEF (art. 15) e alla Corte dei conti, che può rilevare il comportamento nell'ambito del controllo sulla gestione. In casi gravi, l'inadempienza può configurare una «grave irregolarità» ai sensi dell'art. 2409 c.c. rilevabile dall'amministrazione socia.

I programmi di responsabilità sociale d'impresa sono obbligatori?

No. Il comma 3 li elenca tra gli strumenti che le società «valutano l'opportunità di integrare», in funzione delle proprie dimensioni e attività. Se non vengono adottati, la società deve spiegarne le ragioni nella relazione sul governo societario (comma 5). Non vi è una sanzione diretta per la mancata adozione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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