Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 745 Codice della Navigazione – Aeromobili militari

    Art. 745 Codice della Navigazione – Aeromobili militari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari. Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.

  • Art. 33 D.Lgs. 231/2001 – Cessione di azienda

    Art. 33 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Cessione di azienda

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

    2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

  • Art. 680 Codice della Navigazione – Disposizioni generali

    Art. 680 Codice della Navigazione – Disposizioni generali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di cui all'articolo 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell'articolo 643, l'elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice dell'esecuzione. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 644, i comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito. La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave regolata dall'articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede separatamente.

  • Art. 2 T.U. Stupefacenti – Attribuzioni del Ministero della Sanità

    Art. 2 T.U. Stupefacenti – Attribuzioni del Ministero della Sanita’

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze: a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unita' sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70; e) stabilisce con proprio decreto: 1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70; 2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita' el'istituto superiore di sanità ; 3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 4) (lettera abrogata); f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori; g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazie e giustizia, studi e ricerche reletivi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti. Torna al sommario

  • Art. 9 L. 212/2000 – Rimessione in termini

    Art. 9 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Rimessione in termini

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. ((2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall' articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 ))

  • Art. 198 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori

    Art. 198 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.

    2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta…. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.

  • Art. 90 Codice Civile: Assistenza del minore

    Art. 90 Codice Civile: Assistenza del minore

    Art. 90 c.c. – Assistenza del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali .

  • CCNL Legno e Arredamento 2026: tabelle retributive e minimi per categoria

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2025 (ultimi minimi vigenti)

    Livello Minimo mensile lordo
    AD3 3.078,52 €
    AD2 3.020,46 €
    AD1 2.898,82 €
    AC5 2.778,20 €
    AC4 2.597,38 €
    AC3 / AC2 / AS4 2.416,40 €
    AS3 2.326,52 €
    AC1 / AS2 2.234,14 €
    AE4 / AS1 2.162,04 €
    AE3 2.071,80 €
    AE2 1.980,99 €
    AE1 1.753,18 €

    Minimi contrattuali del CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi-Forestali industria (FederlegnoArredo con Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL), aggiornati con l’adeguamento IPCA (+1,1%) dell’accordo del 27 gennaio 2025. La parte economica del contratto è scaduta il 31 dicembre 2025: il 20 novembre 2025 i sindacati hanno presentato la piattaforma per il rinnovo (aumenti in 5 tranche e revisione dell’inquadramento). Fino alla firma restano in vigore i minimi indicati.

    Fonte: verbale di accordo 27/1/2025 e tabella ufficiale Feneal-Filca-Fillea (adeguamento IPCA; base 1/1/2024 verificata sul PDF FILLEA-CGIL). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Composizione della retribuzione minima

    Nel CCNL Legno e Arredamento la retribuzione minima tabellare è composta da:

    • Paga base: voce principale del minimo contrattuale, differenziata per categoria.
    • Indennità di contingenza: voce storica cristallizzata a seguito del protocollo del luglio 1993, che ha abolito la scala mobile automatica.

    Su queste voci si stratificano: scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali non assorbibili, premi di risultato aziendali e indennità specifiche (notturno, macchinari pericolosi, polveri).

    Tredicesima mensilità e struttura annuale

    Il CCNL Legno prevede la corresponsione della tredicesima mensilità (gratifica natalizia) entro il 15 dicembre di ciascun anno. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria lorda (paga base + contingenza + EDR + scatti di anzianità).

    Non è prevista la quattordicesima mensilità nel CCNL nazionale; tuttavia, alcuni accordi integrativi territoriali o aziendali – in particolare nei distretti del mobile di Brianza e Pesaro – hanno introdotto una somma annuale aggiuntiva assimilabile a una quattordicesima o a un premio fisso.

    Aumenti contrattuali e adeguamento 2026

    Il rinnovo del CCNL Legno e Arredamento per il triennio 2023-2026 ha previsto un piano di aumenti scaglionati per recuperare l’inflazione del biennio 2022-2023. Gli incrementi sono stati distribuiti in tre tranche annuali, con l’ultima decorrente dalla seconda metà del 2025 o dal primo semestre 2026 secondo la categoria.

    Le parti hanno concordato che gli aumenti non siano soggetti a clausola di assorbimento rispetto ai superminimi individuali non assorbibili già acquisiti.

    Differenze retributive tra il CCNL industria e quello artigiano

    I lavoratori delle imprese artigiane del legno applicano un CCNL diverso, stipulato tra CNA/Confartigianato e le stesse sigle sindacali. I minimi artigiani sono generalmente inferiori del 5-10% rispetto a quelli industriali, a parità di mansione, per via della diversa capacità contributiva delle imprese artigiane.

    Questa differenza va tenuta presente quando si confrontano offerte di lavoro provenienti da aziende di dimensioni diverse nello stesso distretto produttivo.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 DPR 448/1988

    Art. 15 DPR 448/1988

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    Articolo abrogato.

  • Art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 – (Omesso versamento di IVA)

    Art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – (Omesso versamento di IVA)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro. ))

  • Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mo…

    Art. 25 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mobili , concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale , si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli ((articoli 314, primo comma, 314-bis e 316)) del codice penale .

    2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319 , 319-ter, comma 1 , 321 , 322 , commi 2 e 4, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

    3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2 , 319-quater e 321 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

    4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e

    322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

    5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

  • Art. 41 D.Lgs. 231/2001 – Contumacia dell’ente

    Art. 41 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Contumacia dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.