Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 686 Codice della Navigazione – Rinvio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro. DELLA NAVIGAZIONE AEREA DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE

In sintesi

  • Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel capo sui procedimenti cautelari navali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul sequestro.
  • Il rinvio garantisce l'applicazione delle norme processuali comuni (artt. 669 bis ss. c.p.c.) che integrano la disciplina speciale navale.
  • La norma richiama l'applicazione sussidiaria del c.p.c. per tutti gli aspetti procedurali non disciplinati dal Codice della navigazione, tra cui la revoca, la modifica e la cauzione liberatoria.
  • L'articolo chiude il capo dedicato ai procedimenti cautelari navali, segnando il passaggio alla parte sulla navigazione aerea.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione del rinvio al codice di procedura civile

L'art. 686 del Codice della navigazione è l'ultima disposizione del capo dedicato ai procedimenti cautelari relativi alla nave e chiude il sistema con un rinvio generale al codice di procedura civile per tutto quanto non espressamente regolato. Questa tecnica normativa di chiusura è tipica del Codice della navigazione, che per gli istituti giuridici di base preferisce non replicare la disciplina già contenuta nel diritto processuale comune, limitandosi a dettare le norme speciali necessarie ad adattare gli istituti alle peculiarità del diritto marittimo.

Il rinvio al c.p.c. in materia di sequestro abbraccia un insieme molto ampio di disposizioni: le norme generali sui procedimenti cautelari (artt. 669 bis ss. c.p.c., introdotte dalla riforma del 1990), le disposizioni specifiche sul sequestro conservativo (artt. 671-673 c.p.c.) e quelle sul sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), nonché le norme sulla fase istruttoria, sul contraddittorio posticipato e sui rimedi impugnatori avverso i provvedimenti cautelari.

Ambito di applicazione del rinvio

Il rinvio ha carattere sussidiario e residuale: si applica solo «per quanto non è espressamente disposto nel presente capo». Le disposizioni speciali degli artt. 682-685 prevalgono dunque sulle corrispondenti norme del c.p.c. in caso di conflitto o sovrapposizione. Solo per gli aspetti non regolati dalle norme speciali navali si ricorre al diritto processuale comune.

Tra le materie integrate dal rinvio al c.p.c. spiccano in particolare: (a) le condizioni per la concessione del sequestro (fumus boni iuris e periculum in mora, artt. 671-673 c.p.c.); (b) la cauzione liberatoria, che il giudice può imporre al creditore o che il debitore può offrire per ottenere la revoca del sequestro (art. 669 novies c.p.c.); (c) le modalità di revoca e modifica del provvedimento cautelare per sopravvenuta insussistenza dei presupposti o per cambio delle circostanze (art. 669 decies c.p.c.); (d) i termini per l'instaurazione del giudizio di merito a pena di inefficacia del sequestro (art. 669 octies c.p.c.); (e) i rimedi impugnatori avverso i provvedimenti cautelari (reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.).

La cauzione liberatoria nel sequestro navale

Uno degli aspetti più rilevanti nella prassi del sequestro navale - e che l'art. 686 lascia integralmente alla disciplina del c.p.c. - è la cauzione liberatoria. Il proprietario della nave sequestrata o il suo armatore possono chiedere al giudice di essere autorizzati a riottenere la disponibilità della nave, offrendo in sostituzione una garanzia di pari valore (lettera di garanzia bancaria, fideiussione assicurativa, deposito di contante). Questa possibilità è di cruciale importanza nel diritto marittimo: il blocco di una nave in porto può causare perdite economiche enormi, ben superiori al credito garantito dal sequestro, e la cauzione liberatoria consente di bilanciare gli interessi del creditore (che rimane tutelato dalla garanzia alternativa) con quelli dell'armatore (che può riprendere l'esercizio della nave).

Nella pratica del commercio marittimo internazionale, la cauzione liberatoria assume spesso la forma di una lettera di impegno (letter of undertaking) rilasciata da un club di protezione e indennità (P&I Club) o da una primaria banca. Il valore della cauzione deve corrispondere al credito vantato dal creditore sequestrante, comprensivo degli interessi e delle spese: il giudice determina l'importo caso per caso, tenendo conto della natura e dell'entità del credito.

Il reclamo avverso il provvedimento di sequestro

Un'altra materia interamente rimessa alla disciplina del c.p.c. è quella dei rimedi impugnatori. Il provvedimento che concede o che nega il sequestro è soggetto a reclamo davanti al collegio ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. Il reclamo deve essere proposto entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento e non ha effetto sospensivo automatico, salvo che il giudice del reclamo lo disponga espressamente. Nel diritto marittimo, la celerità nel decidere i reclami è particolarmente importante: ogni giorno di fermo della nave comporta ingenti perdite per l'armatore e può rendere definitivamente pregiudizievole un sequestro che si riveli poi ingiustificato.

Coordinamento con il diritto internazionale

Il rinvio al c.p.c. operato dall'art. 686 va coordinato con le norme di diritto internazionale privato e con le convenzioni internazionali in materia di sequestro di navi. La Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune norme in materia di sequestro conservativo di navi (Bruxelles, 1952), ratificata dall'Italia, pone limiti alla discrezionalità del giudice nazionale nella concessione del sequestro di navi straniere, elencando tassativamente i «crediti marittimi» che possono giustificare il sequestro. Nella misura in cui le norme convenzionali divergono da quelle del c.p.c. (richiamate dall'art. 686), le prime prevalgono in virtù del principio di specialità e del rango delle fonti internazionali nell'ordinamento italiano.

Casi pratici

Caso 1: Cauzione liberatoria e ripresa dell'esercizio

La nave di Tizio è sequestrata da Caio per un credito di 300.000 euro. Tizio ottiene dal giudice l'autorizzazione a sostituire il sequestro con una lettera di garanzia del suo P&I Club per 320.000 euro (capitale più interessi stimati). La cauzione è accettata dal giudice in applicazione delle norme del c.p.c. richiamate dall'art. 686: la nave viene rilasciata e Tizio riprende l'esercizio commerciale mentre il giudizio di merito prosegue.

Caso 2: Reclamo contro il sequestro e sospensione degli effetti

Il tribunale concede il sequestro conservativo della nave di Sempronio su istanza di Tizio. Sempronio propone reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (richiamato dall'art. 686 cod. nav.) entro quindici giorni, chiedendo anche la sospensione degli effetti del sequestro nelle more della decisione. Il collegio, valutata la documentazione, sospende il sequestro e fissa l'udienza di reclamo per la settimana successiva.

Caso 3: Inefficacia del sequestro per mancato avvio del giudizio di merito

Caio ottiene il sequestro conservativo della nave di Tizio ma non avvia il giudizio di merito entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 669 octies c.p.c., richiamato dall'art. 686 cod. nav. Il sequestro diventa inefficace di diritto: Tizio chiede al giudice la dichiarazione di inefficacia e il rilascio immediato della nave, nonché il risarcimento dei danni subiti per il blocco ingiustificato.

Domande frequenti

A quali norme del c.p.c. rinvia l'art. 686 per il sequestro navale?

L'art. 686 rinvia in generale alle disposizioni del c.p.c. sul sequestro, comprendendo le norme generali sui procedimenti cautelari (artt. 669 bis ss. c.p.c.), quelle specifiche sul sequestro conservativo (artt. 671-673) e giudiziario (art. 670), nonché le disposizioni su revoca, modifica e impugnazione.

Il proprietario della nave può ottenere il rilascio della nave sequestrata offrendo una garanzia?

Sì, tramite la cauzione liberatoria prevista dall'art. 669 novies c.p.c., richiamato dall'art. 686. L'armatore può offrire una lettera di garanzia bancaria, una fideiussione assicurativa o un deposito di contante di importo equivalente al credito garantito.

Entro quanto tempo il creditore deve avviare il giudizio di merito dopo il sequestro?

Entro il termine fissato dal giudice o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla concessione del sequestro ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia del sequestro.

Come si impugna il provvedimento che concede o nega il sequestro navale?

Con il reclamo davanti al collegio ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., da proporre entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il reclamo non ha effetto sospensivo automatico.

Le convenzioni internazionali sul sequestro di navi prevalgono sul c.p.c. richiamato dall'art. 686?

Sì, quando applicabili. La Convenzione di Bruxelles del 1952 (ratificata dall'Italia) elenca tassativamente i crediti marittimi che giustificano il sequestro e prevale sulle norme interne in virtù del principio di specialità e della gerarchia delle fonti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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