- L'AGCOM può imporre obblighi di controllo dei prezzi e orientamento ai costi quando l'analisi di mercato rivela che l'assenza di concorrenza effettiva consentirebbe all'impresa di mantenere prezzi eccessivi o di comprimere i margini a danno degli utenti finali.
- Nel determinare gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità bilancia la necessità di concorrenza con la promozione degli investimenti in reti di prossima generazione, consentendo un ragionevole margine di profitto sul capitale investito.
- Se un'impresa è obbligata a orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi effettivi maggiorati di un margine di profitto ragionevole.
- Qualora sia obbligatorio un sistema di contabilità dei costi, esso deve essere descritto pubblicamente e sottoposto a verifica annuale da parte di un organismo indipendente qualificato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 85 D.Lgs. 259/2003 — Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) (ex art. 74 eecc – art. 50 Codice 2003
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Ai sensi dell’articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, l’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità consente all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L’Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, l’Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.
2. L’Autorità provvede affinchè tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L’Autorità provvede affinchè, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 85 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato
- Art. 85 Cod. Amb. — accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
- Art. 85 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
- Art. 85 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 85 D.Lgs. 42/2004 — Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
- Art. 85 CAD — Articolo abrogato
Commento
Il controllo dei prezzi come ultimo presidio contro la rendita monopolistica
Il controllo dei prezzi è l'obbligo più direttamente incisivo sulla struttura economica di un operatore dominante. L'articolo 85 disciplina questa misura come un'ultima ratio della regolamentazione: deve essere imposta quando l'assenza di concorrenza effettiva comporta il rischio concreto che l'impresa applichi prezzi eccessivi (sfruttamento della rendita monopolistica) o pratichi una compressione dei margini (prezzi wholesale così elevati rispetto ai prezzi retail da rendere impossibile la concorrenza a valle). Entrambi i comportamenti dannose gli utenti finali, i primi direttamente (prezzi elevati) e i secondi indirettamente (riduzione della concorrenza e quindi peggioramento delle condizioni di mercato).
L'orientamento ai costi e il problema della prova
Il meccanismo principale del controllo dei prezzi è l'obbligo di orientamento ai costi: i prezzi wholesale devono riflettere i costi efficienti di fornitura del servizio, maggiorati di un ragionevole margine di profitto. Il terzo comma introduce un elemento processuale importante: se un'impresa ha l'obbligo di orientare i prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi. Non è l'AGCOM che deve dimostrare che i prezzi sono eccessivi; è l'impresa che deve dimostrare che i prezzi sono orientati ai costi. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può sviluppare propri modelli di costo indipendenti da quelli degli operatori, riducendo il rischio che le stime di costo degli operatori siano distorte in senso favorevole alla propria posizione.
Il bilanciamento con gli incentivi all'investimento
Un tema centrale nell'applicazione dell'obbligo di controllo dei prezzi è il bilanciamento tra l'interesse a prezzi wholesale accessibili per promuovere la concorrenza al dettaglio e l'interesse a prezzi wholesale che consentano all'operatore investitore di recuperare i propri investimenti in reti nuove e migliorate. Il primo comma è esplicito: per incoraggiare gli investimenti nelle reti ad altissima capacità, l'AGCOM consente all'impresa un «ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete». Questa disposizione riflette la logica della «scala di investimento» (investment ladder) introdotta dal Codice europeo: tariffe di accesso non eccessivamente basse nelle fasi iniziali di un nuovo progetto di rete, per consentire il recupero degli investimenti e non disincentivare quelli futuri.
La contabilità dei costi e la verifica indipendente
Il quarto comma disciplina la contabilità dei costi obbligatoria a supporto del controllo dei prezzi: deve essere pubblicata una descrizione del sistema contabile con le categorie principali di costi e le regole di ripartizione; la conformità al sistema deve essere verificata annualmente da un organismo indipendente qualificato, che pubblica una dichiarazione di conformità. Questo meccanismo di audit esterno e pubblico è fondamentale per la credibilità dell'intero sistema: senza una verifica indipendente, l'operatore potrebbe manipolare il sistema contabile per giustificare prezzi elevati. La pubblicazione della dichiarazione di conformità consente agli operatori alternativi e agli utenti di avere un'informazione verificata sui prezzi orientati ai costi, rafforzando la fiducia nel sistema regolatorio.
Casi pratici
Caso 1: Imposizione dell'orientamento ai costi per i prodotti di accesso wholesale
L'AGCOM rileva che il prezzo del prodotto di accesso wholesale alla rete in fibra ottica applicato da Alfa S.p.A. è significativamente superiore a quello dei paesi europei comparabili e non è giustificato da differenze di costo. Impone ad Alfa l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, applicando un modello di costi sviluppato dall'AGCOM sulla base del bottom-up long-run incremental cost (BU-LRIC+). Alfa è tenuta a dimostrare che i propri prezzi sono allineati con il modello; in caso contrario, l'Autorità impone la riduzione dei prezzi entro un termine definito.
Caso 2: Margine di profitto sugli investimenti in rete di nuova generazione
Alfa S.p.A. ha investito ingenti risorse in una nuova rete FTTH in aree suburbane precedentemente scoperte. Nel determinare la tariffa di accesso all'ingrosso per questa nuova rete, l'AGCOM tiene conto degli specifici rischi dell'investimento — area non ancora redditizia, incertezza sulla domanda — e consente un margine di profitto più elevato rispetto alla rete in rame preesistente. Il beta (coefficiente di rischio) applicato al costo del capitale investito in questa rete è maggiore di quello della rete matura, riflettendo l'effettivo profilo di rischio dell'investimento.
Caso 3: Verifica indipendente della conformità al sistema di contabilità dei costi
La società di revisione incaricata dall'AGCOM di verificare la conformità di Alfa S.p.A. al sistema di contabilità dei costi riscontra che alcune categorie di costi comuni sono ripartite tra le attività regolamentate e non regolamentate con criteri non coerenti con il modello approvato dall'Autorità, con l'effetto di sovrastimare i costi imputabili alle attività wholesale regolamentate. La dichiarazione di conformità è negativa; l'AGCOM apre un procedimento istruttorio e impone ad Alfa di correggere il sistema contabile entro novanta giorni, con ricalcolo retroattivo delle tariffe di accesso del periodo interessato.
Domande frequenti
Quando l'AGCOM impone l'obbligo di orientamento ai costi?
Quando l'analisi di mercato rivela che l'assenza di concorrenza effettiva potrebbe portare l'impresa a mantenere prezzi eccessivi o a praticare una compressione dei margini a danno degli utenti finali. Non è un obbligo automatico per tutti gli operatori dominanti: richiede una valutazione specifica delle condizioni del mercato e della necessità di questo strumento rispetto ad alternative meno invasive.
Chi ha l'onere di provare che i prezzi wholesale sono orientati ai costi?
L'impresa obbligata all'orientamento ai costi. Il terzo comma dell'articolo 85 stabilisce espressamente che è l'operatore — non l'AGCOM o i concorrenti — a dover dimostrare che i propri prezzi si basano sui costi efficienti di fornitura, maggiorati di un ragionevole margine di profitto.
Orientamento ai costi significa che il prezzo deve essere uguale al costo?
No. Il prezzo orientato ai costi include i costi efficienti di fornitura del servizio più un ragionevole margine di profitto sul capitale investito. Il margine deve essere congruo in relazione ai rischi dell'investimento: maggiori i rischi, più alto il margine consentito. Prezzi inferiori al costo sarebbero economicamente insostenibili e disincentiverebbero futuri investimenti.
Che cosa verifica l'organismo indipendente nel sistema di contabilità dei costi?
Verifica che il sistema di contabilità dei costi applicato dall'impresa sia coerente con quello approvato dall'AGCOM, che le categorie di costi siano corrette e che i criteri di ripartizione dei costi comuni rispettino la metodologia prescritta. Pubblica annualmente una dichiarazione di conformità o di non conformità, che costituisce un segnale pubblico dell'attendibilità del sistema.
Vedi anche