Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 60 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio in conformità dell’articolo 13, comma 1, in modo da garantire l’uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l’attuazione di dette condizioni in conformità dell’articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l’esercizio dei diritti d’uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l’Autorità, a revocare i diritti d’uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d’uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio, l’Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti: a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso; b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche; c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull’uso dello spettro radio.

3. Il Ministero e l’Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio. L’attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro (obblighi di copertura, uso minimo, scadenze, possibilità di trasferimento) devono essere stabilite chiaramente prima dell'assegnazione e rese note alle parti interessate.
  • Le condizioni di rinnovo non devono offrire vantaggi indebiti agli operatori già titolari dei diritti rispetto ai nuovi entranti.
  • I criteri di valutazione del rispetto delle condizioni devono essere predefiniti e comunicati in modo trasparente.
  • Le condizioni possono prevedere la condivisione delle infrastrutture passive o attive, accordi di roaming o dispiegamento congiunto, per favorire l'uso efficiente dello spettro e la copertura.
  • La condivisione dello spettro nelle condizioni di uso non può essere vietata, ma rimane soggetta al diritto della concorrenza.
Indice dei contenuti

Le condizioni come strumento di uso efficiente dello spettro

L'articolo 60 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina le condizioni che possono o devono essere associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio. Queste condizioni costituiscono il nucleo della disciplina regolatoria applicata a ciascun operatore che ha ottenuto diritti sullo spettro: non è sufficiente assegnare una banda di frequenze a un operatore e attendere che egli la utilizzi come meglio crede. Le condizioni di uso sono lo strumento attraverso cui le autorità perseguono obiettivi di politica regolamentare - copertura del territorio, uso efficiente dello spettro, apertura del mercato, sviluppo delle infrastrutture - vincolando l'operatore a comportamenti specifici in cambio del diritto esclusivo sull'uso di un bene pubblico scarso. La violazione delle condizioni può portare alla revoca dei diritti d'uso.

La predeterminazione e la trasparenza delle condizioni

Il comma 1 stabilisce un principio procedurale di grande importanza: le condizioni associate ai diritti d'uso devono essere stabilite «chiaramente» prima dell'assegnazione o del rinnovo dei diritti. Questo requisito di predeterminazione serve a evitare che le autorità modifichino unilateralmente le regole dopo che gli operatori hanno già effettuato investimenti basandosi sulle condizioni originarie. Le autorità devono consultare e informare le parti interessate «tempestivamente e in modo trasparente» circa le condizioni prima della loro imposizione, e devono stabilire «in anticipo» i criteri di valutazione del rispetto delle condizioni. Il principio di predeterminazione interagisce strettamente con la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento degli investitori: un operatore che ha pagato miliardi di euro per acquisire diritti d'uso deve poter pianificare gli investimenti senza il rischio di vedere le condizioni cambiate retroattivamente.

Le condizioni tipiche: dalla copertura al livello di uso minimo

Il comma 1 menziona alcune condizioni tipiche: il livello di uso obbligatorio (la quantità di traffico o la capacità di rete che l'operatore è tenuto a garantire nell'uso dello spettro) e la possibilità di soddisfare questo obbligo mediante trasferimento o affitto del diritto d'uso. Questa previsione è rilevante: significa che un operatore che non utilizza pienamente le frequenze assegnate può cedere temporaneamente i propri diritti a un altro operatore, invece di tenerli inutilizzati. Altre condizioni tipiche includono gli obblighi di copertura geografica (percentuale della popolazione o del territorio che deve essere coperta entro determinate scadenze), i requisiti di qualità del servizio, le limitazioni tecnologiche in determinate aree, le disposizioni in materia di sicurezza. Tutte queste condizioni devono essere specificate nei parametri applicabili prima dell'assegnazione.

Il divieto di vantaggi indebiti ai titolari uscenti nei rinnovi

Un passaggio fondamentale del comma 1 riguarda i rinnovi: le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso «non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti». Questa regola anticipa il rischio della cosiddetta «incumbency advantage»: un operatore che ha già investito nell'uso di una banda potrebbe avere interesse a che le condizioni di rinnovo siano talmente favorevoli da scoraggiare l'entrata di nuovi operatori. Le autorità devono progettare le condizioni di rinnovo in modo da preservare la concorrenza effettiva e consentire a operatori alternativi di accedere alle bande di spettro, senza che i titolari uscenti possano sfruttare le rendite di posizione accumulate durante il periodo precedente.

Le condizioni sulla condivisione e la tutela della concorrenza

Il comma 2 prevede che le condizioni associate ai diritti d'uso possano includere la condivisione delle infrastrutture passive (torri, tralicci, siti) o attive (antenne, stazioni radio base) che utilizzano lo spettro, o dello spettro stesso (condivisione di frequenze tra operatori); accordi commerciali di roaming (un operatore usa le frequenze dell'altro in aree dove non ha copertura propria); dispiegamento congiunto di infrastrutture per reti o servizi che si basano sullo spettro. Queste condizioni di condivisione possono essere imposte dalle autorità per favorire la copertura di aree remote o per accelerare lo sviluppo di nuovi servizi. Il comma 3 stabilisce che le autorità non possono vietare la condivisione dello spettro nelle condizioni associate ai diritti d'uso: questo significa che gli operatori sono liberi di concordare accordi di condivisione anche al di là delle condizioni imposte, purché nel rispetto del diritto della concorrenza.

Casi pratici

Caso 1: Revoca parziale dei diritti d'uso per inadempimento alle condizioni di copertura

L'operatore Alfa S.p.A. ha ottenuto diritti d'uso nella banda 700 MHz con obbligo di copertura dell'85% della popolazione entro quattro anni. A scadenza, la copertura effettiva è dell'81%: quattro punti percentuali al di sotto della soglia prevista dalle condizioni associate ai diritti. Il Ministero, avendo predeterminato le conseguenze dell'inadempimento (revoca parziale dei diritti nella banda interessata), avvia il procedimento sanzionatorio. Alfa presenta un piano di rimedio e negozia con il Ministero un piano di adeguamento progressivo; in alternativa alla revoca parziale, accetta di ampliare la copertura nelle aree rurali entro sei mesi a proprie spese.

Caso 2: Accordo di roaming come condizione associata ai diritti d'uso 5G

In occasione di una gara per i diritti d'uso nella banda 3,5 GHz per il 5G, le condizioni di assegnazione prevedono che gli operatori vincitori offrano accordi di roaming nazionale agli operatori di rete virtuale (MVNO) a condizioni non discriminatorie. L'operatore Beta vince i diritti per la regione Nord-Est. Caio, responsabile di un MVNO, richiede a Beta un accordo di roaming come previsto dalle condizioni. Beta è tenuto a negoziare in buona fede l'accordo di roaming entro i termini previsti; il rifiuto o il ritardo ingiustificato costituirebbe violazione delle condizioni associate ai diritti d'uso, con possibile revoca.

Caso 3: Condivisione dello spettro 5G tra due operatori per la copertura rurale

Gli operatori Gamma e Delta hanno entrambi diritti d'uso nella banda 700 MHz ma nessuno dei due riesce economicamente a coprire da solo le aree montane del proprio territorio assegnato. Le condizioni associate ai diritti non vietano la condivisione dello spettro (art. 60, comma 3). I due operatori stipulano un accordo di condivisione delle frequenze in quelle aree, coordinando la pianificazione delle celle per evitare interferenze. L'accordo viene notificato all'AGCM per la verifica della compatibilità con il diritto della concorrenza, che viene ritenuto pro-competitivo in quanto aumenta la copertura senza ridurre la concorrenza nelle aree servite da entrambi.

Domande frequenti

Cosa succede se un operatore non rispetta gli obblighi di copertura associati alle frequenze?

Le condizioni prevedono conseguenze predeterminate, che possono includere la revoca parziale o totale dei diritti d'uso, l'imposizione di misure correttive o l'applicazione di penali. Le autorità devono aver stabilito in anticipo i criteri per la valutazione dell'inadempimento e le relative conseguenze, comunicandole alle parti interessate prima dell'assegnazione. L'operatore può presentare piani di rimedio, ma l'inadempimento grave può comportare la perdita dei diritti.

Le condizioni delle frequenze possono cambiare dopo che l'operatore le ha acquistate?

In linea di principio no. Il comma 1 dell'art. 60 impone che le condizioni siano stabilite chiaramente prima dell'assegnazione e che i criteri di valutazione siano comunicati in anticipo. Modifiche unilaterali delle condizioni da parte delle autorità, senza consultazione, potrebbero violare il principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento, esponendosi a censure giurisdizionali.

Un operatore può cedere le proprie frequenze a un altro?

Sì, se le condizioni associate ai diritti d'uso lo consentono (e l'art. 64 del Codice lo disciplina in modo specifico). Il comma 1 dell'art. 60 prevede che le condizioni includano la possibilità di soddisfare l'obbligo di uso minimo mediante trasferimento o affitto del diritto. La cessione deve rispettare le condizioni previste e il quadro del diritto della concorrenza.

Due operatori possono condividere le stesse frequenze?

Sì. Il comma 3 dell'art. 60 prevede che le autorità non possano vietare la condivisione dello spettro nelle condizioni associate ai diritti d'uso. Gli operatori sono quindi liberi di concordare accordi di condivisione, anche quando le condizioni originarie non lo prevedono espressamente, purché nel rispetto del diritto della concorrenza.

Il rinnovo delle frequenze può essere più facile per chi le ha già?

Il comma 1 vieta espressamente che le condizioni di rinnovo offrano vantaggi indebiti ai titolari uscenti. Le autorità devono progettare le condizioni di rinnovo in modo da preservare la concorrenza effettiva, evitando che il vantaggio informativo e infrastrutturale accumulato dal titolare uscente diventi una barriera alla partecipazione di nuovi operatori.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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