Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 L. 194/1978

Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dello obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.

L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

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In sintesi

L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194 disciplina l'obiezione di coscienza del personale sanitario e di quello esercente le attività ausiliarie rispetto alle procedure di interruzione volontaria della gravidanza. La norma riconosce a questi soggetti la facoltà di non partecipare alle procedure contemplate dagli articoli 5 e 7 della medesima legge e agli interventi di IVG, a condizione che sia stata presentata una preventiva dichiarazione formale. La dichiarazione deve essere comunicata al medico provinciale e, per i dipendenti di enti ospedalieri o case di cura, anche al direttore sanitario, entro termini definiti. L'obiezione può essere revocata o presentata tardivamente, ma in tal caso produce effetto dopo trenta giorni. La legge traccia però due limiti inderogabili: l'obiettore non è esonerato dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento; e non può invocare l'obiezione quando il proprio intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. La struttura ospedaliera resta comunque obbligata a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste.
Indice dei contenuti

Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nell'ordinamento sanitario

L'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 introduce nell'ordinamento sanitario italiano il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come facoltà individuale del personale sanitario e del personale esercente le attività ausiliarie. La norma bilancia due valori di rango costituzionale: da un lato la libertà di coscienza, riconducibile agli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione; dall'altro il diritto della donna ad accedere alle prestazioni sanitarie garantite dalla legge, riconducibile agli articoli 32 e 13 della stessa Carta. Il legislatore ha scelto un modello di contemperamento: consentire all'individuo di astenersi dal compimento di determinati atti, mantenendo però in capo alle strutture sanitarie l'obbligo di assicurare comunque l'effettività del servizio.

La dichiarazione di obiezione: soggetti, contenuto e termini

La facoltà di sollevare obiezione di coscienza spetta al personale sanitario (medici, infermieri, ostetriche e figure equiparate) e al personale esercente le attività ausiliarie, nei limiti in cui tali soggetti siano chiamati a partecipare alle procedure degli articoli 5 e 7 della legge o agli interventi di interruzione della gravidanza. La dichiarazione deve essere formulata preventivamente: per i dipendenti già in servizio all'entrata in vigore della legge, entro un mese da tale data; per chi consegua l'abilitazione successivamente, entro un mese dal conseguimento; per chi sia assunto da un ente tenuto a fornire prestazioni di IVG o stipuli convenzioni con enti previdenziali che le prevedano, entro un mese dall'assunzione o dalla stipula. La dichiarazione va comunicata al medico provinciale e, nel caso di dipendenti ospedalieri, anche al direttore sanitario. La presentazione fuori termine è comunque ammessa, ma produce effetto dopo trenta giorni.

L'ambito dell'esonero: cosa comprende e cosa esclude

Il terzo comma dell'articolo 9 delimita con precisione l'oggetto dell'esonero: l'obiezione di coscienza esonera il personale dal compimento delle procedure e delle attività «specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza». La formula legislativa è selettiva: non copre l'insieme dell'attività clinica che ruota attorno all'IVG, ma soltanto le azioni direttamente finalizzate a produrre l'interruzione. Ne deriva che l'obiettore non è esonerato dall'assistenza antecedente, come la valutazione clinica preliminare, e dall'assistenza conseguente, come la cura delle eventuali complicanze, il monitoraggio post-intervento e le prestazioni di recupero. Questa delimitazione mira a evitare che l'esercizio dell'obiezione produca un'omissione di soccorso o un pregiudizio per la salute della donna in fasi diverse da quella dell'atto interruttivo in senso stretto.

Il limite assoluto: il pericolo di vita imminente

Il quinto comma pone un limite non derogabile all'esercizio dell'obiezione: essa non può essere invocata dal personale sanitario quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. La norma recepisce il principio secondo cui la tutela della vita, valutata in condizioni di urgenza assoluta, prevale sull'astensione individuale. In presenza di tale condizione, l'obiettore è tenuto ad intervenire senza poter opporre la propria dichiarazione. Questa disposizione si coordina con l'articolo 7, comma 2, che già prevede, per le IVG dopo i novanta giorni in caso di imminente pericolo di vita, la possibilità di procedere anche al di fuori delle sedi ordinariamente autorizzate.

L'obbligo delle strutture: effettività del servizio e mobilità del personale

Il quarto comma dell'articolo 9 stabilisce che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di IVG richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La responsabilità di garantire l'accesso al servizio è dunque posta in capo alla struttura, non al singolo operatore. Per assolvere questo obbligo, la legge prevede che la regione ne controlli e garantisca l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale non obiettore. Il meccanismo istituzionale mira a evitare che un tasso elevato di obiettori in una struttura determini l'impossibilità di fatto di accedere alle prestazioni garantite dalla legge, problema che le relazioni annuali ministeriali hanno periodicamente evidenziato.

La revoca dell'obiezione e l'effetto immediato della partecipazione volontaria

Il secondo comma consente all'obiettore di revocare la propria dichiarazione in qualsiasi momento: la revoca può essere presentata al di fuori dei termini ordinari, ma in tal caso produce effetto dopo trenta giorni. Il sesto comma, invece, prevede un meccanismo di revoca implicita: l'obiezione si intende revocata con effetto immediato se chi l'ha sollevata prende parte, al di fuori del caso di imminente pericolo di vita, a procedure o interventi di IVG previsti dalla legge. Si tratta di un meccanismo che produce conseguenze giuridiche automatiche dal comportamento concludente dell'obiettore, senza necessità di una dichiarazione formale di revoca. La norma intende evitare che la dichiarazione di obiezione venga utilizzata in modo selettivo, a seconda della convenienza del momento.

Il contesto ordinamentale: obblighi internazionali e diritto europeo

L'articolo 9 si inserisce in un quadro normativo più ampio. Sul piano europeo, il Consiglio d'Europa ha adottato nel 2010 la risoluzione 1763, che invita gli Stati a disciplinare l'obiezione di coscienza in modo da non compromettere l'accesso dei pazienti alle cure legali. La norma italiana è stata oggetto di esame da parte di organismi internazionali preposti al monitoraggio dei diritti umani, che hanno segnalato come l'effettività delle garanzie dipenda in larga misura dall'organizzazione concreta dei servizi sanitari regionali. Sul piano interno, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di profili disciplinari e contrattuali legati all'obiezione, ribadendo che la dichiarazione non incide sulla valutazione professionale del sanitario, ma non esonera dalle prestazioni di assistenza non direttamente interruttive.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può sollevare obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9?

Il personale sanitario (medici, infermieri, ostetriche e figure equiparate) e il personale esercente le attività ausiliarie che siano chiamati a partecipare alle procedure di IVG di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 194/1978.

L'obiettore è esonerato anche dall'assistenza alla donna dopo l'intervento?

No. La legge esonera soltanto dal compimento delle attività «specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione». L'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, come la cura delle complicanze, rimane obbligatoria anche per il personale obiettore.

In quale caso l'obiezione di coscienza non può essere invocata?

Quando il personale sanitario è l'unico in grado di intervenire per salvare la vita della donna in imminente pericolo. In questa situazione di emergenza assoluta, la legge esclude espressamente la possibilità di opporre la dichiarazione di obiezione.

Cosa succede se un obiettore partecipa volontariamente a un intervento di IVG?

La legge prevede che l'obiezione si intenda revocata con effetto immediato, senza necessità di una dichiarazione formale. La partecipazione volontaria al di fuori dei casi di emergenza produce dunque automaticamente la perdita dello status di obiettore.

La struttura ospedaliera può rifiutarsi di praticare l'IVG se tutti i ginecologi sono obiettori?

No. L'articolo 9, comma 4 impone agli enti ospedalieri di assicurare in ogni caso l'espletamento delle procedure e degli interventi previsti dalla legge. La regione è tenuta a garantire l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale non obiettore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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