Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 201/2022 – Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferibilità
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Ferme restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell’ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell’ambito.
3. Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell’ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento.
4. Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio: a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; c) ai consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio.
5. Le inconferibilità di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati.
6. Il soggetto a cui è conferito un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell’ articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
7. Ai componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di contratti pubblici.
8. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti di governo dell’ambito o le autorità di regolazione si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.
In sintesi
Indice dei contenuti
La separazione tra regolazione e gestione: un presidio anti-conflitto
L'articolo 6 del D.Lgs. 201/2022 introduce uno dei presidi più rilevanti per la correttezza del sistema dei servizi pubblici locali: la separazione tra chi decide le regole del gioco (l'ente regolatore) e chi opera sul mercato seguendo quelle regole (il gestore). Questa separazione, da tempo richiesta dagli standard europei e dall'AGCM, era fino al testo unico parzialmente disattesa in molti contesti locali italiani, dove gli stessi soggetti - o soggetti strettamente collegati - svolgevano funzioni di regolazione e al tempo stesso gestivano il servizio o detenevano partecipazioni nei gestori.
Il comma 1: la distinzione fondamentale nei servizi a rete
Il comma 1 enuncia il principio fondamentale: nei servizi pubblici locali a rete, le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo sono distinte e separate da quelle di gestione. La norma si applica a livello locale, fermo restando che le competenze di regolazione economico-tariffaria e della qualità rimangono in capo alle autorità nazionali (ARERA in primo luogo). La distinzione richiesta non è meramente formale: occorre un assetto organizzativo che impedisca di fatto la commistione di interessi e la trasmissione di informazioni riservate tra la funzione regolatoria e quella gestionale.
Il comma 2: il divieto di partecipazione degli enti di governo nei gestori
Il comma 2 specifica il contenuto del divieto: gli enti di governo dell'ambito o le autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono - né direttamente né indirettamente - partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio. La partecipazione indiretta è quella attraverso società controllate o partecipate dall'ente di governo; non si considerano invece partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito (che sono i proprietari del servizio e non i suoi regolatori).
Il comma 3: la separazione interna all'ente locale
Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui sia lo stesso ente locale titolare del servizio a gestirlo direttamente o per mezzo di una società partecipata. In questo caso - frequente nella realtà italiana - la separazione non può essere ottenuta attraverso soggetti distinti, ma deve essere realizzata internamente all'ente: le strutture, gli uffici, i dirigenti e i dipendenti preposti alle funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o compito inerente alla gestione e al suo affidamento. Si tratta di una separazione funzionale e organizzativa interna, che richiede una chiara ripartizione delle competenze tra uffici diversi dell'ente.
Il regime delle inconferibilità: commi 4, 5, 6 e 7
I commi 4, 5, 6 e 7 disciplinano analiticamente le inconferibilità e incompatibilità di incarichi. Non possono ricevere incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio: (a) i componenti degli organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio e i dirigenti degli uffici preposti alla regolazione; (b) i componenti degli organi politici di ogni altro organismo con funzioni di stazione appaltante, di regolazione, indirizzo o controllo del servizio; (c) i consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio. Le inconferibilità cessano dopo un anno dalla conclusione degli incarichi elencati (comma 5). Chi riceve un incarico deve rendere le dichiarazioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 sull'incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni (comma 6). Per i componenti delle commissioni di gara continuano ad applicarsi la normativa sull'inconferibilità e il codice dei contratti pubblici (comma 7).
Il periodo transitorio di adeguamento
Il comma 8 prevede un periodo transitorio di dodici mesi per gli enti di governo dell'ambito e le autorità di regolazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto: entro tale termine devono adeguarsi alle disposizioni dei commi 3, 4, 6 e 7. Questo periodo è stato previsto per consentire la riorganizzazione interna degli enti senza creare soluzioni di continuità nei servizi.
Casi pratici
Caso 1: Ente di governo dell'ambito che detiene partecipazione nel gestore
L'ATO del servizio idrico integrato della Provincia di Roccaverde detiene una quota del 15% nel capitale di Alfa S.p.A., gestore del servizio idrico nell'ambito. La riforma impone che l'ATO dismetta questa partecipazione, poiché il comma 2 dell'art. 6 vieta agli enti di governo dell'ambito di partecipare - anche indirettamente - ai soggetti gestori. L'ATO avvia la procedura di cessione della quota a evidenza pubblica entro il periodo transitorio di dodici mesi, evitando così il rischio di invalidità delle proprie deliberazioni regolatorie per conflitto di interessi.
Caso 2: Dirigente della regolazione nominato nel CDA della società in house
Il Comune di Bassa Pianura nomina Tizio - responsabile dell'ufficio pianificazione e controllo dei servizi pubblici comunali - nel consiglio di amministrazione di Gamma S.r.l., società in house affidataria del servizio di gestione del verde pubblico. L'opposizione consiliare impugna la nomina sostenendo la violazione dell'art. 6, comma 4, lett. a). Il TAR accoglie il ricorso: Tizio è dirigente di un ufficio preposto alle funzioni di regolazione e controllo del servizio, e come tale rientra esattamente nella categoria di soggetti a cui è vietato ricevere incarichi di controllo societario nel gestore.
Caso 3: Consulente per l'organizzazione del servizio che passa al gestore
Caio ha prestato consulenza specialistica per conto del Comune di Altavalle nella ridefinizione del perimetro del servizio di igiene urbana e nella preparazione degli atti di gara. Tre mesi dopo la conclusione dell'incarico, viene nominato direttore operativo di Operatore Beta, aggiudicatario della gara. Il Comune, informato della nomina, contesta la violazione dell'art. 6, comma 4, lett. c), e comma 5: le inconferibilità cessano solo decorso un anno dalla conclusione degli incarichi. Caio è costretto a dimettersi dall'incarico in Beta.
Domande frequenti
La separazione tra regolazione e gestione si applica anche ai servizi pubblici locali non a rete?
Il comma 1 dell'art. 6 fa riferimento espressamente ai servizi pubblici locali «a rete». Tuttavia, le disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità dei commi 4-7 si applicano in modo più generale a tutti i soggetti che svolgono funzioni di regolazione, indirizzo o controllo dei servizi pubblici locali, a prescindere dalla natura a rete o meno del servizio.
Cosa si intende per partecipazione 'indiretta' dell'ente di governo ai soggetti gestori?
La partecipazione indiretta è quella esercitata attraverso società controllate o partecipate dall'ente di governo dell'ambito. Non si considera invece partecipazione indiretta quella delle società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito (comuni, province), che sono i proprietari del servizio e non i soggetti regolatori.
Dopo quanto tempo un ex componente di un organo politico può ricevere incarichi nel gestore del servizio?
Il comma 5 stabilisce che le inconferibilità cessano decorso un anno dalla conclusione degli incarichi elencati al comma 4. Quindi un ex assessore competente sulla materia, un ex dirigente dell'ufficio di regolazione o un ex consulente per l'organizzazione del servizio deve attendere almeno un anno prima di poter assumere incarichi professionali, amministrativi o di controllo nel gestore.
Entro quando gli enti di governo dell'ambito devono adeguarsi alle nuove regole?
Il comma 8 prevede un periodo transitorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Entro tale termine, gli enti di governo dell'ambito o le autorità di regolazione in essere devono adeguarsi alle disposizioni dei commi 3 (separazione funzionale interna), 4 (inconferibilità), 6 (dichiarazioni) e 7 (commissioni di gara).
Le dichiarazioni di inconferibilità vanno rese per tutti gli incarichi nel settore dei servizi pubblici locali?
Le dichiarazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 devono essere rese dal soggetto a cui è conferito un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio pubblico locale. La dichiarazione attesta l'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità e viene resa sotto la propria responsabilità.