R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
È però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arme lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
La licenza di porto d'armi non può essere concessa al minore non emancipato: è la regola generale e vale per ogni tipo di licenza e finalità.
Il prefetto può però concedere la licenza per la sola arma lunga da fuoco e per il solo uso di caccia; restano esclusi pistole e uso difensivo.
L'eccezione richiede che il minore abbia compiuto il sedicesimo anno di età, soglia anagrafica inderogabile.
Occorre il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela del minore.
Il minore deve inoltre dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi; il rilascio resta una facoltà discrezionale del prefetto.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 44 affronta il tema del rapporto tra minore età e porto d'armi, bilanciando la tutela del minore con l'esigenza di consentire, in ambiti circoscritti e controllati, l'avviamento all'attività venatoria. Il principio di fondo è la incompatibilità tra la condizione di minore non emancipato e la titolarità di una licenza di porto d'armi: chi non ha raggiunto la piena capacità non è ritenuto in grado di assumere la responsabilità connessa al porto dell'arma. Su questa regola, però, il legislatore innesta un'eccezione tassativa e fortemente condizionata.
La regola: divieto per il minore non emancipato
Il primo comma è netto: "non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato". Il divieto opera per ogni tipo di licenza e per ogni finalità (difesa, sport, ecc.), salva l'eccezione del secondo comma. Il riferimento all'emancipazione richiama un istituto oggi residuale, legato al minore che abbia contratto matrimonio: al di fuori di tale ipotesi, ogni minore è soggetto al divieto.
L'eccezione: caccia, arma lunga e sedici anni
Il secondo comma costruisce un'eccezione delimitata da una serie di condizioni cumulative, tutte necessarie. In primo luogo l'eccezione riguarda esclusivamente l'arma lunga da fuoco e il solo uso di caccia: restano quindi escluse le pistole, l'uso difensivo e ogni altra finalità. In secondo luogo è richiesto il compimento del sedicesimo anno di età, soglia anagrafica inderogabile. In terzo luogo è necessario il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela: il coinvolgimento del responsabile del minore è elemento essenziale della valutazione. Infine il minore deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi, requisito di idoneità tecnica che mira a garantire un uso sicuro dello strumento.
La competenza prefettizia e la natura discrezionale
La concessione è rimessa al prefetto e ha natura discrezionale ("è in facoltà del prefetto"). Anche quando ricorrano tutte le condizioni di legge, l'autorità conserva un margine di apprezzamento sull'opportunità del rilascio, valutando il complessivo profilo del minore e l'effettiva idoneità a maneggiare l'arma in sicurezza. La disposizione va inoltre coordinata con la disciplina speciale in materia venatoria, che a sua volta fissa requisiti ed età per l'esercizio della caccia.
Rapporti con le altre norme sulle armi
L'art. 44 si inserisce nel sistema delineato dagli artt. 42 e 43: le cause ostative e i divieti generali continuano a operare, e la previsione sulla minore età costituisce un requisito ulteriore e specifico. Per i profili psico-fisici e per la disciplina di dettaglio sulle armi consentite all'attività venatoria occorre fare riferimento alla normativa di settore. La logica complessiva resta quella di un accesso al porto d'armi gradualmente ammesso, in via di stretta eccezione, solo in un contesto sportivo-venatorio sorvegliato e con il consenso di chi ha la responsabilità del minore.
Casi pratici
Caso 1: Minore di sedici anni che chiede la licenza venatoria
Tizio, quindicenne appassionato di caccia, vorrebbe ottenere la licenza per l'arma lunga da fuoco. La domanda non è accoglibile: l'art. 44 ammette l'eccezione solo per chi ha compiuto sedici anni. Tizio dovrà attendere il raggiungimento della soglia anagrafica e, nel frattempo, potrà avvicinarsi alla disciplina solo nelle forme consentite dalla normativa venatoria, senza porto autonomo dell'arma.
Caso 2: Consenso del genitore e prova del maneggio
Caia, sedicenne, presenta al prefetto la domanda per l'arma lunga ad uso di caccia, allegando il consenso scritto del genitore esercente la potestà e la documentazione che attesta la sua esperienza nel maneggio delle armi. Verificate la presenza di tutte le condizioni cumulative e l'idoneità della richiedente, il prefetto, nell'esercizio della propria facoltà discrezionale, valuta favorevolmente il rilascio limitato all'uso venatorio.
Caso 3: Richiesta del minore per la pistola da difesa
Sempronio, diciassettenne, chiede una licenza di porto di pistola per difesa personale. L'istanza è respinta: l'eccezione dell'art. 44 riguarda solo l'arma lunga da fuoco per uso di caccia. Il porto di pistola per difesa resta precluso al minore non emancipato, senza alcuna possibilità di deroga, restando applicabile la regola generale del divieto.
Domande frequenti
Un minorenne può ottenere il porto d'armi?
Di regola no: la licenza non può essere concessa al minore non emancipato. È ammessa solo un'eccezione per l'arma lunga da fuoco ad uso di caccia, a precise condizioni.
Da quale età un minore può avere la licenza di caccia?
Dai sedici anni compiuti. Occorre inoltre il consenso scritto di chi esercita la potestà o la tutela e la prova di essere esperto nel maneggio delle armi.
Per quali armi vale l'eccezione prevista per i minori?
Soltanto per l'arma lunga da fuoco e per il solo uso di caccia. Sono escluse le pistole, l'uso difensivo e ogni altra finalità.
Serve il consenso dei genitori?
Sì, è necessario il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela del minore. È una condizione essenziale del rilascio.
Chi rilascia la licenza al minore per la caccia?
Il prefetto, e si tratta di una facoltà discrezionale: anche con tutti i requisiti, l'autorità valuta l'opportunità del rilascio e l'idoneità del minore.
Un minore può avere la pistola per difesa personale?
No. L'eccezione riguarda solo l'arma lunga da caccia. Il porto di pistola per difesa è precluso al minore non emancipato senza possibilità di deroga.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 44 affronta il tema del rapporto tra minore età e porto d'armi, bilanciando la tutela del minore con l'esigenza di consentire, in ambiti circoscritti e controllati, l'avviamento all'attività venatoria. Il principio di fondo è la incompatibilità tra la condizione di minore non emancipato e la titolarità di una licenza di porto d'armi: chi non ha raggiunto la piena capacità non è ritenuto in grado di assumere la responsabilità connessa al porto dell'arma. Su questa regola, però, il legislatore innesta un'eccezione tassativa e fortemente condizionata.
La regola: divieto per il minore non emancipato
Il primo comma è netto: "non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato". Il divieto opera per ogni tipo di licenza e per ogni finalità (difesa, sport, ecc.), salva l'eccezione del secondo comma. Il riferimento all'emancipazione richiama un istituto oggi residuale, legato al minore che abbia contratto matrimonio: al di fuori di tale ipotesi, ogni minore è soggetto al divieto.
L'eccezione: caccia, arma lunga e sedici anni
Il secondo comma costruisce un'eccezione delimitata da una serie di condizioni cumulative, tutte necessarie. In primo luogo l'eccezione riguarda esclusivamente l'arma lunga da fuoco e il solo uso di caccia: restano quindi escluse le pistole, l'uso difensivo e ogni altra finalità. In secondo luogo è richiesto il compimento del sedicesimo anno di età, soglia anagrafica inderogabile. In terzo luogo è necessario il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela: il coinvolgimento del responsabile del minore è elemento essenziale della valutazione. Infine il minore deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi, requisito di idoneità tecnica che mira a garantire un uso sicuro dello strumento.
La competenza prefettizia e la natura discrezionale
La concessione è rimessa al prefetto e ha natura discrezionale ("è in facoltà del prefetto"). Anche quando ricorrano tutte le condizioni di legge, l'autorità conserva un margine di apprezzamento sull'opportunità del rilascio, valutando il complessivo profilo del minore e l'effettiva idoneità a maneggiare l'arma in sicurezza. La disposizione va inoltre coordinata con la disciplina speciale in materia venatoria, che a sua volta fissa requisiti ed età per l'esercizio della caccia.
Rapporti con le altre norme sulle armi
L'art. 44 si inserisce nel sistema delineato dagli artt. 42 e 43: le cause ostative e i divieti generali continuano a operare, e la previsione sulla minore età costituisce un requisito ulteriore e specifico. Per i profili psico-fisici e per la disciplina di dettaglio sulle armi consentite all'attività venatoria occorre fare riferimento alla normativa di settore. La logica complessiva resta quella di un accesso al porto d'armi gradualmente ammesso, in via di stretta eccezione, solo in un contesto sportivo-venatorio sorvegliato e con il consenso di chi ha la responsabilità del minore.
Casi pratici
Caso 1: Minore di sedici anni che chiede la licenza venatoria
Tizio, quindicenne appassionato di caccia, vorrebbe ottenere la licenza per l'arma lunga da fuoco. La domanda non è accoglibile: l'art. 44 ammette l'eccezione solo per chi ha compiuto sedici anni. Tizio dovrà attendere il raggiungimento della soglia anagrafica e, nel frattempo, potrà avvicinarsi alla disciplina solo nelle forme consentite dalla normativa venatoria, senza porto autonomo dell'arma.
Caso 2: Consenso del genitore e prova del maneggio
Caia, sedicenne, presenta al prefetto la domanda per l'arma lunga ad uso di caccia, allegando il consenso scritto del genitore esercente la potestà e la documentazione che attesta la sua esperienza nel maneggio delle armi. Verificate la presenza di tutte le condizioni cumulative e l'idoneità della richiedente, il prefetto, nell'esercizio della propria facoltà discrezionale, valuta favorevolmente il rilascio limitato all'uso venatorio.
Caso 3: Richiesta del minore per la pistola da difesa
Sempronio, diciassettenne, chiede una licenza di porto di pistola per difesa personale. L'istanza è respinta: l'eccezione dell'art. 44 riguarda solo l'arma lunga da fuoco per uso di caccia. Il porto di pistola per difesa resta precluso al minore non emancipato, senza alcuna possibilità di deroga, restando applicabile la regola generale del divieto.
Domande frequenti
Un minorenne può ottenere il porto d'armi?
Di regola no: la licenza non può essere concessa al minore non emancipato. È ammessa solo un'eccezione per l'arma lunga da fuoco ad uso di caccia, a precise condizioni.
Da quale età un minore può avere la licenza di caccia?
Dai sedici anni compiuti. Occorre inoltre il consenso scritto di chi esercita la potestà o la tutela e la prova di essere esperto nel maneggio delle armi.
Per quali armi vale l'eccezione prevista per i minori?
Soltanto per l'arma lunga da fuoco e per il solo uso di caccia. Sono escluse le pistole, l'uso difensivo e ogni altra finalità.
Serve il consenso dei genitori?
Sì, è necessario il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela del minore. È una condizione essenziale del rilascio.
Chi rilascia la licenza al minore per la caccia?
Il prefetto, e si tratta di una facoltà discrezionale: anche con tutti i requisiti, l'autorità valuta l'opportunità del rilascio e l'idoneità del minore.
Un minore può avere la pistola per difesa personale?
No. L'eccezione riguarda solo l'arma lunga da caccia. Il porto di pistola per difesa è precluso al minore non emancipato senza possibilità di deroga.