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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In presenza di condizioni anormali di pubblica sicurezza in una provincia o in un comune, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, le licenze di portare armi mediante manifesto pubblico.
  • La misura ha carattere collettivo e territoriale: opera indistintamente su tutti i titolari di licenza nell'area interessata, senza necessità di valutare la pericolosità individuale di ciascuno.
  • La revoca può essere parziale (limitata a determinati tipi di armi, a determinate categorie di licenziatari o a determinati orari) ovvero totale (per tutte le licenze nell'area).
  • Lo strumento del manifesto pubblico garantisce la pubblicità e la conoscibilità del provvedimento da parte di tutti i destinatari, anche non identificabili individualmente al momento dell'adozione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 45 T.U.L.P.S. è uno degli strumenti più incisivi del sistema preventivo in materia di armi. A differenza dell'art. 39 (divieto individuale di detenzione) e dell'art. 40 (deposito coattivo per ragioni di ordine pubblico), l'art. 45 agisce direttamente sulle licenze di porto d'armi — che consentono al titolare di portare l'arma al di fuori del domicilio — in modo generalizzato su base territoriale, senza distinzione tra singoli destinatari.

La norma risponde all'esigenza di neutralizzare rapidamente il rischio che la circolazione armata nel territorio aggravi una situazione già critica per l'ordine pubblico. Il legislatore del 1931 ha correttamente ritenuto che, in certi contesti emergenziali, anche un detentore di per sé regolare potrebbe diventare un elemento di pericolo aggiuntivo, e che la limitazione generalizzata del porto sia preferibile alla valutazione caso per caso.

Presupposto: condizioni anormali di pubblica sicurezza

La formula «condizioni anormali di pubblica sicurezza» evoca situazioni di straordinarietà rispetto al normale funzionamento dell'ordine pubblico: disordini civili di rilevante entità, tensioni interetniche o sociali acute, emergenze criminali (escalation di conflitti tra organizzazioni criminali), crisi politiche con rischio di violenza, eventi eccezionali ad alto impatto sulla sicurezza del territorio.

La valutazione è rimessa alla discrezionalità del prefetto, che deve tuttavia motivare il provvedimento con riferimento alla specificità della situazione che giustifica la misura straordinaria. Il carattere «anormale» deve emergere da elementi oggettivi e non può essere integrato dalla mera percezione di un aumento dei rischi ordinari.

Ambito geografico: provincia o comune

Il provvedimento può avere un ambito provinciale (interessare tutta la provincia) o comunale (circoscritto a uno o più comuni). La scelta dell'ambito deve essere proporzionata all'estensione effettiva dell'emergenza: limitarsi al comune interessato dai disordini preserva la libera circolazione armata nel resto della provincia, mentre l'estensione all'intera provincia si giustifica solo quando il rischio non sia geograficamente circoscrivibile.

Revoca parziale o totale

La norma consente una revoca «in tutto o in parte». La revoca totale sospende tutte le licenze di porto nell'area. La revoca parziale può modulare la misura per: tipo di arma (es. solo le armi da fuoco corte, escludendo i fucili da caccia); categoria di licenza (es. solo il porto in modo palese, escludendo le licenze per uso di difesa personale delle guardie particolari giurate); orario (es. divieto di porto dalle ore 20 alle ore 8).

La parzialità della misura risponde al principio di proporzionalità: l'intervento dell'autorità deve essere il minimo necessario a fronteggiare l'emergenza, evitando sacrifici inutili dei diritti dei titolari di licenza.

Il manifesto pubblico come strumento di comunicazione

L'art. 45 prevede che la revoca sia adottata tramite manifesto pubblico, forma di comunicazione dell'autorità di P.S. tradizionale nel diritto di pubblica sicurezza. Il manifesto viene affisso nelle bacheche comunali e nei luoghi pubblici, garantendo la conoscibilità del provvedimento anche ai soggetti che non hanno un domicilio conosciuto all'amministrazione o che si trovano di passaggio nell'area. Nei contesti moderni, la prassi ha affiancato al manifesto la pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura e la comunicazione attraverso i media locali.

Durata e cessazione della misura

La norma non stabilisce una durata massima della revoca. Il provvedimento cessa quando il prefetto valuta che le condizioni anormali di pubblica sicurezza siano venute meno, con un atto esplicito di revoca o non rinnovo. Nella prassi, la misura è accompagnata da un termine iniziale con possibilità di proroga.

Garanzie dei titolari di licenza

La revoca ex art. 45 non è un'applicazione di sanzione individuale: i titolari di licenza non subiscono alcun pregiudizio al loro status giuridico e, alla cessazione dell'emergenza, riacquistano automaticamente la piena operatività della licenza. Non si ha dunque il problema della restituzione di un diritto già estinto: la licenza è semplicemente sospesa nella sua efficacia territoriale per la durata dell'emergenza. Rimane tuttavia impugnabile dinanzi al giudice amministrativo per vizi di legittimità (es. assenza di motivazione, sproporzione rispetto all'emergenza).

Rapporti con altre norme

L'art. 45 si affianca all'art. 40 (deposito coattivo) come strumento di emergenza territoriale. Si distingue dall'art. 39 (divieto individuale) per il carattere collettivo e dall'art. 43 (diniego o revoca della licenza per pericolosità individuale) per l'assenza di valutazione soggettiva. In situazioni di massima gravità, il prefetto può cumulare più misure: revoca delle licenze ex art. 45, deposito coattivo ex art. 40, misure di prevenzione personale ex D.Lgs. 159/2011.

Casi pratici

Caso 1: Revoca delle licenze durante scontri tra fazioni criminali

In un comune della Sicilia, una serie di agguati tra esponenti di due famiglie criminali rivali mette in allarme la prefettura. Ritenendo che le condizioni anormali di pubblica sicurezza giustifichino la misura, il prefetto emette manifesto pubblico con cui revoca tutte le licenze di porto d'armi nel territorio del comune per la durata di sessanta giorni, con possibilità di proroga. Tizio, titolare di licenza per uso di caccia, è costretto a lasciare il fucile in casa durante il periodo di revoca. Allo scadere del termine, ripristinate le condizioni di sicurezza, il provvedimento cessa automaticamente i suoi effetti e Tizio può tornare a portare l'arma regolarmente.

Caso 2: Revoca parziale in occasione di manifestazione ad alto rischio

In vista di un summit internazionale in una città capoluogo, il prefetto emette un manifesto con cui revoca parzialmente le licenze di porto d'armi: per tre giorni, sono sospese le licenze relative alle armi da fuoco corte nell'intera area urbana, mentre rimangono valide quelle per uso venatorio nelle zone extraurbane. Sempronio, guardia giurata in servizio presso un istituto bancario nella zona coperta dal divieto, viene temporaneamente riassegnato a sede esterna alla città. Caia, cacciatrice con licenza per uso venatorio, può continuare a esercitare la sua attività nelle campagne circostanti.

Caso 3: Impugnazione del manifesto prefettizio per difetto di motivazione

Il prefetto di una provincia emette un manifesto pubblico revocando tutte le licenze di porto d'armi nell'intera provincia per trenta giorni, motivando la misura con generici riferimenti a un «aumento della tensione sociale». Tizio, commerciante titolare di licenza per difesa personale, ricorre al T.A.R. sostenendo che la motivazione è insufficiente e la misura sproporzionata, mancando nel territorio della sua città qualsiasi situazione anormale di pubblica sicurezza. Il T.A.R. accoglie il ricorso e sospende il provvedimento nella parte relativa alla città di residenza di Tizio, ritenendo che la revoca totale su base provinciale richiedesse una motivazione più specifica e circostanziata.

Domande frequenti

La revoca ex art. 45 TULPS estingue la mia licenza di porto d'armi?

No. La revoca ex art. 45 sospende temporaneamente l'efficacia della licenza per la durata dell'emergenza e nell'area indicata dal manifesto. Alla cessazione del provvedimento, la licenza riprende piena efficacia senza necessità di nuova istanza.

Devo riconsegnare le armi quando viene emesso il manifesto ex art. 45?

Il manifesto revoca le licenze di porto, non di detenzione. Ciò significa che non puoi portare l'arma fuori dal luogo di custodia, ma non sei tenuto a consegnarla all'autorità, salvo che il provvedimento preveda espressamente anche misure di deposito ex art. 40 TULPS.

Per quanto tempo può durare la revoca ex art. 45?

La norma non prevede un limite massimo di durata. La misura cessa quando il prefetto valuta che le condizioni anormali di pubblica sicurezza siano venute meno. Nella prassi, i provvedimenti fissano un termine iniziale con possibilità di proroga.

Il manifesto deve essere notificato individualmente a ciascun titolare di licenza?

No. La norma prevede la forma del manifesto pubblico, che garantisce la conoscibilità collettiva del provvedimento senza necessità di notifica individuale. La pubblicazione nelle bacheche comunali e sui canali ufficiali della prefettura è sufficiente.

Posso impugnare il provvedimento di revoca?

Sì. Il manifesto prefettizio è un atto amministrativo impugnabile dinanzi al T.A.R. per vizi di legittimità, quali insufficiente motivazione, sproporzione rispetto alla situazione di emergenza o incompetenza. È possibile anche la tutela cautelare d'urgenza per ottenere la sospensione del provvedimento.

La revoca parziale può riguardare solo alcune categorie di licenze?

Sì. Il prefetto può revocare 'in parte' le licenze, ad esempio limitandosi alle armi corte e lasciando operative le licenze per uso venatorio, oppure circoscrivendo il divieto a determinati orari o a zone specifiche del territorio. La parzialità della misura risponde al principio di proporzionalità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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