← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chiunque intenda girare con un campionario di armi a fini commerciali o di esposizione deve preventivamente ottenere la licenza del questore della provincia di partenza.
  • Prima di entrare in ciascuna provincia inclusa nel programma di viaggio, la licenza deve essere vidimata dal questore locale: la vidimazione svolge funzione di preavviso e consente all'autorità il controllo del movimento del campionario.
  • La licenza per campionari non può essere rilasciata per armi da guerra: il divieto è assoluto e non ammette deroghe di sorta.
  • L'obbligo riguarda qualunque soggetto — rappresentante di commercio dipendente o libero professionista — che si sposti con armi destinate alla presentazione a potenziali acquirenti del settore.
  • La norma si coordina con l'art. 34 TULPS sull'avviso di trasporto e con l'art. 31 sulla licenza per il commercio fisso di armi: le due discipline si affiancano senza sovrapporsi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Commento

Ratio e contesto storico-sistematico

L'art. 36 disciplina una fattispecie tipica del commercio armiero del primo Novecento: il rappresentante itinerante che percorreva il territorio nazionale con un campionario di armi da mostrare ai rivenditori locali. La norma risponde all'esigenza di tracciare non solo i depositi fissi di armi (coperti dall'art. 31) ma anche i movimenti commerciali itineranti, che per loro natura sfuggono al controllo territoriale della singola questura di competenza. La previsione della vidimazione da parte di ogni questura provinciale attraversata riflette l'organizzazione dell'ordinamento di pubblica sicurezza dell'epoca, strutturato su base provinciale.

Soggetto obbligato e oggetto del campionario

L'obbligo si rivolge a «chiunque» intenda girare con un campionario di armi, senza distinguere tra rappresentante di commercio dipendente da un'azienda armiera e libero professionista. Il campionario può includere armi comuni da sparo, armi bianche e altri strumenti rientranti nella definizione legislativa di arma. Sono invece espressamente escluse le armi da guerra, per le quali vige il regime speciale dell'art. 28 e della legge 185/1990: il terzo comma dell'art. 36 stabilisce che la licenza per campionari non può in nessun caso essere rilasciata per armi da guerra.

Procedimento: licenza e vidimazioni

Il procedimento si articola in due fasi. Nella prima, il rappresentante richiede la licenza al questore della provincia dalla quale muove — intesa come provincia di partenza del viaggio commerciale, che generalmente coincide con quella in cui ha sede l'azienda mandante o la residenza del rappresentante. Nella seconda fase, prima di entrare in ciascuna provincia inclusa nel programma di viaggio, la licenza deve essere presentata al questore locale per la vidimazione. La vidimazione svolge la funzione di preavviso: ogni questura è informata del passaggio del campionario sul proprio territorio e può esercitare i poteri di controllo e ispezione. La norma non stabilisce un termine per richiedere la vidimazione, ma la logica della disposizione impone che essa preceda l'ingresso nella provincia.

Rapporto con la licenza ex art. 31 e con l'art. 34

La licenza per il campionario itinerante si affianca — e non si sovrappone — alla licenza ex art. 31 del titolare dell'armeria o del fabbricante che impiega il rappresentante. Il rappresentante che gira con il campionario non sta svolgendo attività di fabbricazione o di vendita in senso stretto: sta esponendo e proponendo prodotti. Tuttavia, il trasporto del campionario stesso ricade nell'ambito dell'art. 34 TULPS, sicché si pone il problema del coordinamento tra le due norme. Nella prassi, si ritiene che la licenza ex art. 36 e la comunicazione ivi prevista assorbano l'obbligo di avviso ex art. 34 per i movimenti coperti dalla licenza stessa; rimane comunque consigliabile la comunicazione separata in caso di trasporti di quantità rilevanti.

Attualità della norma

L'art. 36, pur mantenuto in vigore, ha visto ridursi progressivamente la propria rilevanza pratica con l'evoluzione dei modelli di distribuzione commerciale: oggi la promozione di prodotti armieri avviene prevalentemente in fiere specializzate, showroom fissi e piattaforme digitali, contesti in cui la norma non trova applicazione diretta. Rimane applicabile ai rappresentanti che visitano rivenditori con campionari fisici, nonché agli operatori che espongono armi fuori fiera in ambito interregionale.

Profili sanzionatori

Girare con un campionario di armi senza licenza o senza le vidimazioni richieste integra la contravvenzione punita con arresto e ammenda ai sensi del TULPS. Le armi del campionario possono essere sequestrate. Il divieto di campionari di armi da guerra è assoluto e la sua violazione può concorrere con le più gravi fattispecie previste dalla legge 185/1990 per il traffico di materiale militare.

Casi pratici

Caso 1: Rappresentante armiero che pianifica un giro commerciale tra più province

Tizio lavora come rappresentante per una casa armiera lombarda e deve visitare rivenditori in Piemonte, Liguria e Toscana portando con sé un campionario di fucili da caccia. Prima della partenza, Tizio presenta domanda al questore di Milano (provincia di partenza) per il rilascio della licenza ex art. 36. Ottenuta la licenza, prima di entrare in ciascuna delle province previste, si presenta al questore competente per ottenere la vidimazione. Il giro commerciale si svolge regolarmente; al ritorno, Tizio custodisce la licenza vidimata come documentazione dell'avvenuto controllo.

Caso 2: Tentativo di includere armi da guerra nel campionario: diniego della licenza

Caia, responsabile commerciale di un'azienda che produce sia armi comuni sia accessori per uso militare, vorrebbe presentare ai clienti un campionario comprensivo di fucili d'assalto in configurazione militare. Il questore al quale si rivolge per la licenza ex art. 36 nega il rilascio per la componente militare del campionario, richiamando il terzo comma dell'art. 36 TULPS: la licenza per campionari non può mai essere rilasciata per armi da guerra. Caia può ottenere la licenza solo per le armi comuni, e dovrà seguire il diverso regime della legge 185/1990 per i materiali militari.

Caso 3: Omessa vidimazione in una provincia: conseguenze durante un controllo

Sempronio, in possesso di regolare licenza ex art. 36 rilasciata dal questore di Bologna, entra in provincia di Firenze senza aver preventivamente fatto vidimare la licenza presso la questura fiorentina. Durante un controllo stradale, la polizia verifica la licenza e constata l'assenza della vidimazione. Sempronio viene segnalato all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 36 TULPS e il campionario è sottoposto a sequestro cautelativo. La mancanza della vidimazione, pur in presenza della licenza-madre, configura l'inosservanza della norma.

Domande frequenti

Chi deve richiedere la licenza per il campionario itinerante di armi?

Chiunque intenda percorrere il territorio nazionale con un campionario di armi a fini commerciali o di esposizione. Non è necessario essere titolari di un'armeria: anche il rappresentante di commercio dipendente da un'azienda armiera è tenuto alla licenza.

La vidimazione deve essere richiesta prima o dopo l'ingresso nella provincia?

Prima dell'ingresso. La vidimazione è un preavviso all'autorità locale e deve precedere il momento in cui il rappresentante entra nella provincia con il campionario.

Un campionario di armi da guerra può essere autorizzato con la licenza ex art. 36?

No. Il terzo comma dell'art. 36 stabilisce un divieto assoluto: la licenza per campionari non può essere rilasciata per armi da guerra. Per queste ultime si applicano la legge 185/1990 e il regime autorizzativo ministeriale.

La licenza per il campionario è sufficiente per il trasporto delle armi o serve anche l'avviso ex art. 34?

La questione è dibattuta in dottrina. Nella prassi, la licenza ex art. 36 con le relative vidimazioni viene considerata assorbente rispetto all'obbligo di avviso ex art. 34 per i movimenti contemplati nella licenza stessa. Per quantità rilevanti è comunque consigliabile effettuare anche la comunicazione ex art. 34.

Quali sanzioni si rischiano senza licenza o senza vidimazione?

La mancanza di licenza o di vidimazione integra una contravvenzione punita con arresto e ammenda ai sensi del TULPS. Il campionario può essere sequestrato cautelativamente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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