Testo dell'articoloVigente
Art. 66 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale secondo il migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai loro clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nelle comunicazioni di marketing, che sono identificate come tali. I prestatori di servizi per le cripto-attività non inducono in errore un cliente, deliberatamente o per negligenza, in relazione ai vantaggi reali o percepiti di qualsiasi cripto-attività.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività avvertono i clienti dei rischi associati alle operazioni in cripto-attività. Quando gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai loro clienti hyperlink ai White Paper sulle cripto-attività concernenti le cripto-attività in relazione alle quali prestano tali servizi.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche le loro politiche in materia di prezzi, costi e commissioni, in una posizione ben visibile del loro sito web.
5. I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche, in una posizione ben visibile del loro sito web, informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere ciascuna cripto-attività in relazione alla quale prestano servizi. Tali informazioni possono essere ottenute dai White Paper sulle cripto-attività.
6. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di condotta e la sua portata soggettiva
L'articolo 66 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) enuncia il principio generale di condotta applicabile a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP). Si tratta di una norma di principio a portata orizzontale che si applica a tutti i CASP autorizzati ai sensi dell'articolo 59, indipendentemente dalla tipologia di servizio prestato: custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, gestione di piattaforma di negoziazione, scambio di cripto-attività contro fondi o altre cripto-attività, esecuzione di ordini, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza o gestione del portafoglio.
Il modello ispirato è chiaramente quello della direttiva MiFID II (2014/65/UE) per gli intermediari finanziari tradizionali: la triade «onesto, corretto e professionale» replica la formula dell'articolo 24, paragrafo 1, MiFID II. MiCA trasferisce questo standard nel mercato delle cripto-attività, riconoscendo che i clienti di un CASP meritano un livello di protezione analogo a quello garantito agli investitori in strumenti finanziari tradizionali, sebbene il regime MiCA rimanga distinto e autonomo rispetto a MiFID II.
Il divieto di induzione in errore e la correttezza delle comunicazioni
Il paragrafo 2 sviluppa il principio di correttezza con riferimento specifico alle comunicazioni al cliente. Le informazioni fornite - sia in forma di consulenza individuale, sia in forma di comunicazioni di marketing, sia in qualsiasi altra forma - devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Il divieto di induzione in errore è rafforzato dall'avverbio «deliberatamente o per negligenza»: non è necessario dimostrare l'intento fraudolento per integrare la violazione; è sufficiente che la comunicazione sia oggettivamente fuorviante, anche a causa di una negligente mancanza di aggiornamento o di verifiche.
Particolarmente rilevante è il divieto di indurre in errore «in relazione ai vantaggi reali o percepiti di qualsiasi cripto-attività». I CASP non possono enfatizzare unilateralmente i potenziali rendimenti senza bilanciare l'informazione con i rischi corrispondenti. Questa disposizione è strettamente coordinata con le regole sulle comunicazioni di marketing (articolo 7 MiCA), che richiedono che le comunicazioni promozionali siano identificate come tali e siano coerenti con il White Paper.
L'obbligo di avvertenza sui rischi e il link al White Paper
Il paragrafo 3 introduce un obbligo operativo specifico: i CASP devono avvertire i clienti dei rischi associati alle operazioni in cripto-attività. Questo obbligo di avvertenza è rafforzato, per alcune categorie di servizi ad alto impatto, da un ulteriore adempimento: quando il CASP gestisce una piattaforma di negoziazione, scambia cripto-attività, presta consulenza o gestisce il portafoglio, deve fornire al cliente un link al White Paper della cripto-attività su cui versa il servizio.
Il collegamento al White Paper è uno strumento di tutela informativa importante: il White Paper contiene, ai sensi degli allegati di MiCA, le informazioni fondamentali sulla cripto-attività, sui rischi dell'investimento, sulle caratteristiche dell'emittente e sui diritti dei possessori. Obbligare il CASP a segnalare il documento all'investitore prima o contestualmente alla prestazione del servizio riduce l'asimmetria informativa.
Sul piano operativo, questo obbligo implica che le piattaforme di negoziazione e i CASP che prestano servizi di scambio devono mantenere una mappatura aggiornata delle cripto-attività trattate con i rispettivi link ai White Paper vigenti (tenendo conto degli aggiornamenti ex articolo 12 o 25). In caso di assenza di White Paper per alcune cripto-attività (ad esempio, per cripto-attività che beneficiano di un'esenzione), il CASP dovrà valutare se e come adempiere all'obbligo informativo in modo alternativo.
Trasparenza su prezzi, costi e commissioni
Il paragrafo 4 impone la pubblicazione sul sito web delle politiche in materia di prezzi, costi e commissioni, in posizione ben visibile. Questo requisito mira a garantire che il cliente possa confrontare le condizioni economiche offerte da diversi CASP prima di scegliere il proprio prestatore di servizi. Non è sufficiente che le tariffe siano disponibili da qualche parte sul sito: devono essere in una posizione «ben visibile», facilmente raggiungibile senza navigare per più livelli.
La norma non specifica il formato o il livello di dettaglio della pubblicazione delle tariffe. In attesa di eventuali RTS o linee guida ESMA, i CASP devono adottare un approccio trasparente che copra almeno: commissioni sulle transazioni (fisse e percentuali), costi di custodia, spread applicati agli scambi, costi di prelievo e deposito in valuta fiat, ed eventuali commissioni di gestione nei servizi di portafoglio.
Informazioni sugli impatti ambientali dei meccanismi di consenso
Il paragrafo 5 introduce un obbligo di trasparenza ambientale che riflette le priorità politiche del legislatore europeo in materia di finanza sostenibile. I CASP devono rendere pubblici gli impatti negativi sul clima e sull'ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere le cripto-attività su cui operano. Le informazioni possono essere ottenute dai White Paper delle cripto-attività, che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (d), devono contenere informazioni principali sull'impatto ambientale.
I meccanismi di consenso rilevanti sono principalmente:
Il paragrafo 6 delega a ESMA e ABE l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specifichino il contenuto, le metodologie e la presentazione di queste informazioni. L'ESMA doveva presentare i progetti di RTS alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Le RTS, una volta adottate dalla Commissione tramite atti delegati, renderanno l'obbligo pienamente operativo con criteri armonizzati.
Implicazioni pratiche per i CASP nella gestione della compliance
L'articolo 66 impone ai CASP un sistema di compliance strutturato su più livelli. In fase di onboarding del cliente, devono essere previste avvertenze standardizzate sui rischi delle cripto-attività, adeguate alla tipologia del cliente (retail vs. professionale). I materiali di marketing devono essere sottoposti a revisione legale per verificarne la conformità ai requisiti di correttezza e non ingannevolezza. La piattaforma deve mantenere link aggiornati ai White Paper e archiviare le comunicazioni di marketing ai sensi dell'articolo 9.
Per quanto riguarda le tariffe, un CASP conforme aggiorna tempestivamente la pagina dei prezzi a ogni variazione e la rende raggiungibile dalla homepage con un numero minimo di click. Un errore comune è quello di pubblicare le tariffe solo nelle condizioni generali di servizio (T&C), in documenti PDF lunghi o in posizione difficilmente raggiungibile: questa modalità non soddisfa il requisito di «posizione ben visibile».
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il principio di best interest dell'articolo 66 si applica solo ai clienti retail o anche ai professionali?
L'articolo 66 si applica a tutti i clienti, sia retail sia professionali, poiché parla di "clienti effettivi e potenziali" senza distinzione. Tuttavia, il contenuto specifico degli obblighi - in particolare le avvertenze sui rischi - può essere calibrato in base alla categoria del cliente, come avviene nel regime MiFID II. Gli orientamenti ESMA potranno precisare le differenziazioni applicabili.
Devo fornire il link al White Paper prima o contestualmente all'esecuzione dell'ordine?
L'articolo 66, paragrafo 3, non specifica il momento esatto. La logica informativa impone che il link sia reso disponibile prima che il cliente prenda la decisione di investimento o in modo tale che possa consultarlo prima di confermare l'operazione. Sul piano operativo, includere il link nella scheda prodotto della cripto-attività sulla piattaforma è la soluzione più efficace.
Come devo comunicare i rischi ambientali di Bitcoin ai miei clienti?
In attesa delle RTS ESMA/ABE previste dall'articolo 66, paragrafo 6, è consigliabile utilizzare le informazioni contenute nel White Paper (ove disponibile) e, per le cripto-attività senza White Paper obbligatorio (come Bitcoin), dati pubblici di fonte attendibile sui consumi energetici e sulle emissioni di CO₂ per transazione. Le informazioni devono essere pubblicate sul sito web in modo visibile.
Le comunicazioni di marketing via social media rientrano nell'obbligo di correttezza dell'articolo 66?
Sì. L'articolo 66, paragrafo 2, si riferisce alle informazioni fornite "anche nelle comunicazioni di marketing", senza limitazioni al canale di diffusione. Post, stories, video, newsletter e qualsiasi altro formato promozionale sono soggetti agli stessi requisiti di correttezza e non ingannevolezza.
Un CASP che opera come white-label per conto di un altro soggetto è responsabile ai sensi dell'articolo 66?
Sì. L'obbligo di condotta dell'articolo 66 si applica al CASP autorizzato che presta il servizio, indipendentemente dagli accordi commerciali con terzi. Se il CASP è il titolare dell'autorizzazione e il rapporto contrattuale con il cliente è intestato a lui, è responsabile della conformità anche per le attività svolte tramite subappaltatori o partner white-label.