Autore: Andrea Marton

  • Art. 28 TULPS – Licenza per fabbricazione e commercio di armi da guerra

    Art. 28 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Oltre i casi preveduti dal codice penale , sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. (83)

    La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni. (83)

    Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.

    Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.(83) (99)

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  • Art. 38 CAD – Trasferimenti di fondi

    Art. 38 D.Lgs. 82/2005 CAD – Trasferimenti di fondi

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le ((Linee guida)) ((, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché)) il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

  • Art. 24 D.Lgs. 74/2000 – Modifica dell’ articolo 2 della legge 26 gennaio 198…

    Art. 24 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Modifica dell’ articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

    In vigore dal 15/04/2000

    1 . L' ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.". Nota all'art. 24: – Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , recante: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983 , è il seguente: "Art.

    2. – (I commi dal primo al sesto sono stati abrogati da disposizioni precedenti). All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri". (I commi nono e decimo sono stati abrogati da disposizioni precedenti).

  • Art. 21 CTS – Atto costitutivo e statuto

    Art. 21 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Atto costitutivo e statuto

    In vigore dal 03/08/2017

    1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

    2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

  • Art. 35 D.Lgs. 171/2005 – Numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle unità da diporto

    Art. 35 D.Lgs. 171/2005 – Numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle unità da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell’unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 40 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di adozione

    Art. 40 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di adozione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l’adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia; b) l’adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.

    2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 3, ogni qualvolta l’adozione si è costituita in base al diritto italiano. articolo precedente articolo successivo

  • Iscrizione ipoteca, casi pratici sull’art. 3 D.Lgs. 347/1990

    In sintesi

    • L’art. 3 D.Lgs. 347/1990 fissa la base imponibile dell’imposta ipotecaria proporzionale dovuta per iscrizioni e rinnovazioni di ipoteca.
    • La base e l’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori, e non il valore dell’immobile gravato.
    • Se gli interessi sono indicati solo in saggio e non in cifra fissa, si cumulano per tre annualita ai sensi dell’art. 17 c.c.
    • L’imposta proporzionale per l’iscrizione e fissata dalla tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990 nella misura del 2 per cento del credito garantito.
    • La cancellazione dell’ipoteca sconta l’imposta in misura fissa (art. 13 della tariffa), non proporzionale al credito.
    • L’imposta e liquidata e versata dal richiedente la formalita (di norma il creditore) tramite il modello unico informatico, contestualmente alla presentazione della nota all’Agenzia delle Entrate — Servizio di pubblicita immobiliare.
    • Negli atti notarili la liquidazione e curata dal notaio in autoliquidazione; nelle ipoteche legali e giudiziali l’onere e del soggetto che richiede l’iscrizione.

    Quadro: che cosa disciplina l’art. 3 D.Lgs. 347/1990

    Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 contiene il Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale. L’art. 3 disciplina, in particolare, la base imponibile dell’imposta proporzionale dovuta per la formalita di iscrizione e per quella di rinnovazione dell’ipoteca. La norma non riguarda invece la cancellazione, soggetta ad imposta in misura fissa, ne la base imponibile dovuta nelle volture catastali, regolata altrove nel medesimo Testo unico.

    Il principio fondamentale e semplice: cio che si tassa, in proporzione, e il credito che si intende garantire con il vincolo ipotecario. Non il valore del bene immobile, non il prezzo di compravendita, non l’importo erogato in via di fatto al debitore: la legge fissa l’attenzione sull’ammontare del credito tutelato dall’ipoteca, secondo quanto risulta dal titolo e dalla nota di iscrizione presentata al conservatore.

    Credito garantito e «nudo capitale»: una distinzione decisiva

    L’art. 3 specifica che la base imponibile e costituita dall’ammontare del credito garantito, comprensivo non solo del capitale ma anche degli interessi e degli accessori (spese, oneri, eventuali penali contrattualmente previste). E proprio qui si gioca la differenza fra una lettura prudente e una lettura imprecisa della norma.

    Chi confonde la base imponibile con il solo capitale erogato — ad esempio l’importo netto del mutuo — rischia di liquidare un’imposta inferiore al dovuto e di esporsi a rettifica. La nota di iscrizione e il titolo costitutivo devono indicare l’importo totale per cui l’ipoteca viene iscritta: e quella la cifra che assume rilievo ai fini dell’art. 3, anche se eccede l’importo materialmente erogato al debitore.

    In pratica, nei contratti di mutuo bancario, l’ipoteca e quasi sempre iscritta per una somma maggiorata rispetto al capitale: tale somma include una stima forfettaria degli interessi e degli accessori che potrebbero maturare in caso di inadempimento. E proprio sul totale dichiarato in nota che si calcola l’imposta proporzionale.

    Saggio di interessi e cumulo delle annualita

    Un caso ricorrente nella prassi e quello del titolo che indica gli interessi non in una cifra fissa, ma solo in un saggio (ad esempio: tasso fisso al 5 per cento, tasso variabile parametrato a un indice). In questa ipotesi, l’art. 3 D.Lgs. 347/1990 richiama espressamente la regola dell’art. 17 del codice civile, in tema di estensione dell’ipoteca agli interessi.

    L’art. 17 c.c. stabilisce che l’iscrizione fa collocare nello stesso grado dell’ipoteca gli interessi delle tre annualita anteriori alla data del pignoramento, oltre a quelli decorsi successivamente. Ai fini fiscali, dunque, quando il saggio sia indicato senza una somma capitale aggiuntiva, l’amministrazione cumula le annualita di interesse fino a un massimo di tre e somma tale cumulo al capitale per determinare la base imponibile.

    Caso 1: Tizio accende un mutuo ipotecario di 200.000 euro

    Scenario. Tizio sottoscrive presso una banca un mutuo fondiario di 200.000 euro a tasso fisso del 5 per cento, durata venticinque anni, garantito da ipoteca volontaria di primo grado sulla propria abitazione. L’atto notarile prevede l’iscrizione di un’ipoteca per la somma complessiva di 400.000 euro: capitale erogato 200.000 euro, piu un’addizionale di pari importo a copertura di interessi convenzionali, interessi di mora, spese ed eventuali oneri accessori.

    Come si legge in pratica. La base imponibile dell’imposta ipotecaria proporzionale e l’importo totale per cui l’ipoteca e iscritta, dunque 400.000 euro, e non i 200.000 erogati a Tizio. L’imposta proporzionale del 2 per cento sara quindi liquidata su questo importo, secondo la tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990. Il notaio cura l’autoliquidazione nel modello unico informatico, addebitando l’imposta nel conto economico dell’operazione.

    Documenti. Atto pubblico di mutuo, nota di iscrizione ipotecaria, prospetto economico del notaio, ricevuta dell’autoliquidazione tramite modello unico informatico, comunicazioni della banca su capitale e accessori garantiti.

    Caso 2: Caio richiede la rinnovazione di un’ipoteca decennale

    Scenario. Caio, creditore di Sempronio, ha iscritto nel 2016 un’ipoteca giudiziale a garanzia di un credito di 80.000 euro oltre interessi al saggio legale. Prossimo alla scadenza dei vent’anni dall’iscrizione, e prima del decorso del termine, deposita istanza di rinnovazione per conservare il grado della propria garanzia.

    Come si legge in pratica. La rinnovazione dell’ipoteca e soggetta alla stessa disciplina della prima iscrizione ai fini della base imponibile: si applica l’art. 3 D.Lgs. 347/1990 e l’imposta proporzionale grava sull’ammontare del credito garantito risultante dal titolo. Poiche gli interessi sono indicati solo in saggio (interesse legale), si cumulano per tre annualita ai sensi dell’art. 17 c.c. e si sommano al capitale di 80.000 euro, formando la base imponibile della rinnovazione.

    Documenti. Nota originaria di iscrizione, titolo costitutivo del credito (sentenza, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o titolo equipollente), nota di rinnovazione, calcolo del cumulo triennale degli interessi al saggio legale, ricevuta del versamento al Servizio di pubblicita immobiliare.

    Caso 3: Sempronia iscrive ipoteca volontaria a garanzia di obbligazioni

    Scenario. Sempronia, amministratrice di una piccola societa, presta a favore di un fornitore strategico una garanzia ipotecaria volontaria sul proprio immobile, a copertura di una linea di credito commerciale aperta fino a 150.000 euro. L’atto notarile prevede ipoteca per 300.000 euro a garanzia del credito e dei relativi accessori, compresi interessi di mora convenzionali.

    Come si legge in pratica. Anche per l’ipoteca volontaria a garanzia di obbligazioni proprie o altrui vale l’art. 3 D.Lgs. 347/1990: la base imponibile dell’imposta proporzionale e l’importo totale del credito garantito risultante dalla nota di iscrizione, qui pari a 300.000 euro. L’imposta del 2 per cento e autoliquidata dal notaio. Se gli interessi di mora fossero stati indicati solo in saggio, sarebbe operato il cumulo triennale dell’art. 17 c.c.

    Documenti. Atto di concessione di ipoteca volontaria, eventuale contratto di apertura di credito sottostante, nota di iscrizione, prospetto notarile dell’imposta autoliquidata, copia conforme rilasciata dall’Agenzia delle Entrate — Servizio di pubblicita immobiliare.

    Caso 4: Mevio venditore beneficiario dell’ipoteca legale

    Scenario. Mevio vende a Calpurnia un immobile con pagamento differito di una parte del prezzo, pari a 50.000 euro, oltre interessi del 4 per cento annuo fino al saldo. La legge riconosce a Mevio venditore l’ipoteca legale sull’immobile a garanzia del credito residuo. Il notaio iscrive l’ipoteca legale contestualmente alla vendita, salvo rinuncia del venditore.

    Come si legge in pratica. L’ipoteca legale del venditore segue, ai fini fiscali, le regole dell’art. 3 D.Lgs. 347/1990. La base imponibile e il credito garantito risultante dal titolo (la quota di prezzo non pagata, ossia 50.000 euro) maggiorato del cumulo triennale degli interessi al saggio convenzionale del 4 per cento, ai sensi dell’art. 17 c.c. Su tale somma e liquidata l’imposta proporzionale, autoliquidata in atto dal notaio.

    Documenti. Atto di compravendita con dilazione di prezzo, clausola sull’ipoteca legale o sulla relativa rinuncia, nota di iscrizione dell’ipoteca legale, prospetto economico notarile, ricevute di pagamento delle rate del prezzo differito.

    Caso 5: Calpurnia chiede la cancellazione dopo l’estinzione del mutuo

    Scenario. Calpurnia ha estinto interamente il mutuo ipotecario contratto dieci anni prima e ottiene dalla banca la quietanza liberatoria. Decide di procedere alla cancellazione dell’ipoteca dal registro immobiliare per liberare definitivamente l’immobile dal vincolo.

    Come si legge in pratica. La cancellazione dell’ipoteca non rientra nel perimetro dell’art. 3 D.Lgs. 347/1990, che disciplina solo la base imponibile delle iscrizioni e rinnovazioni. Per la cancellazione la tariffa allegata al Testo unico prevede l’imposta ipotecaria in misura fissa: non si calcola alcuna proporzione sul credito originariamente garantito. Il calcolo e dunque immediato e prescinde del tutto dall’ammontare del credito e dal valore dell’immobile.

    Documenti. Quietanza liberatoria della banca, eventuale comunicazione al conservatore ai sensi della normativa sulla cancellazione semplificata dei mutui bancari, modulistica del Servizio di pubblicita immobiliare, ricevuta dell’imposta fissa, copia conforme dell’ispezione ipotecaria post-cancellazione.

    Quando e come liquidare l’imposta

    L’imposta ipotecaria proporzionale dovuta sulle formalita di iscrizione e rinnovazione e di norma liquidata e versata in autoliquidazione tramite il modello unico informatico, contestualmente alla presentazione della nota all’Agenzia delle Entrate — Servizio di pubblicita immobiliare competente per il territorio in cui si trova l’immobile.

    Negli atti notarili (mutui, costituzioni di ipoteche volontarie, vendite con ipoteca legale) la liquidazione e curata dal notaio, che e responsabile dell’autoliquidazione e del versamento, salvo successivo rivalsa nei confronti delle parti per quanto anticipato. Nelle ipoteche giudiziali e legali iscritte fuori atto notarile (ad esempio, su istanza diretta del creditore in forza di sentenza), l’onere di liquidare e versare l’imposta grava sul soggetto richiedente la formalita.

    Per le rinnovazioni, l’art. 2847 c.c. fissa in vent’anni la durata dell’efficacia dell’iscrizione: trascorso tale termine senza rinnovazione, l’ipoteca perde effetto e occorre una nuova iscrizione, con relativa nuova imposta proporzionale.

    Quando chiedere una verifica

    La determinazione della base imponibile puo presentare difficolta, soprattutto quando il titolo indica gli interessi solo in saggio o quando si combinano piu ipoteche su uno stesso immobile. Per impostare con precisione il calcolo e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il canale qualificato un professionista qualificato consente di individuare uno specialista in fiscalita degli atti immobiliari.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 1 D.Lgs. 347/1990 — oggetto dell’imposta ipotecaria
    • Art. 2 D.Lgs. 347/1990 — misura dell’imposta proporzionale
    • Art. 3 D.Lgs. 347/1990 — base imponibile delle iscrizioni e rinnovazioni
    • Art. 17 c.c. — estensione dell’ipoteca agli interessi
    • Art. 2847 c.c. — durata dell’iscrizione ipotecaria
    • Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — misure dell’imposta proporzionale e fissa
    • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo coordinato su Normattiva

    Domande frequenti

    1. Su quale importo si calcola l’imposta ipotecaria proporzionale per iscrizione?
    Sull’ammontare del credito garantito risultante dalla nota di iscrizione, comprensivo di interessi e accessori. Non si calcola sul valore dell’immobile ipotecato, ne sull’importo netto erogato al debitore quando questo sia inferiore alla somma per cui l’ipoteca e iscritta.

    2. Se gli interessi sono indicati solo come tasso percentuale, come si determina la base?
    Si applica l’art. 3 D.Lgs. 347/1990 in combinato disposto con l’art. 17 c.c.: gli interessi al saggio si cumulano per un massimo di tre annualita e si sommano al capitale. La regola riflette la misura del privilegio ipotecario riconosciuto in sede esecutiva.

    3. La rinnovazione dell’ipoteca segue la stessa regola dell’iscrizione?
    Si. L’art. 3 menziona espressamente iscrizioni e rinnovazioni con il medesimo criterio: base imponibile pari all’ammontare del credito garantito, con cumulo triennale degli interessi al saggio quando occorra. La cancellazione, invece, sconta imposta in misura fissa secondo la tariffa.

    4. Chi versa materialmente l’imposta al Servizio di pubblicita immobiliare?
    Negli atti notarili il notaio autoliquida e versa l’imposta tramite modello unico informatico, salvo rivalsa sulle parti. Nelle ipoteche legali e giudiziali iscritte fuori atto notarile l’onere grava sul soggetto che richiede la formalita, di norma il creditore.

  • Esenzioni servizi di investimento: casi pratici art. 4-terdecies TUF

    Non tutti i soggetti che, in qualche misura, svolgono attività riconducibili ai servizi e alle attività di investimento ricadono nella disciplina della Parte II del TUF. L’art. 4-terdecies TUF recepisce le esenzioni previste dall’art. 2 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e individua una serie di categorie di operatori che, per natura, per tipo di clientela o per accessorietà dell’attività rispetto al business principale, restano fuori dal perimetro della vigilanza prevista per le imprese di investimento e le banche autorizzate alla prestazione dei servizi.

    L’esenzione, però, non è mai un “salvacondotto” generico: si applica solo se l’attività viene svolta entro confini precisi e può venire meno quando il soggetto supera i limiti previsti. L’errore espone a sanzioni Consob e Banca d’Italia e all’invalidità dei contratti conclusi senza titolo.

    Il quadro: perimetro della Parte II TUF e logica delle esenzioni

    La Parte II del TUF disciplina la prestazione dei servizi e delle attività di investimento elencati nell’art. 1, comma 5 (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, sottoscrizione e collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e organizzati). Chiunque presti tali servizi nei confronti del pubblico è sottoposto a un regime di autorizzazione, vigilanza prudenziale e regole di condotta.

    L’art. 4-terdecies TUF introduce un elenco tassativo di soggetti e attività che, pur potendo astrattamente integrare uno dei servizi di investimento, restano esclusi dal campo di applicazione della Parte II. La logica è duplice: da un lato evitare duplicazioni di vigilanza per soggetti già sottoposti a regolamentazione settoriale (assicurazioni, banche centrali, OICR), dall’altro non gravare di oneri sproporzionati attività che hanno carattere accessorio, infragruppo o limitato a una platea molto ristretta.

    Categorie esentate: chi resta fuori dalla Parte II

    Imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate ai sensi del Codice delle assicurazioni private quando operano nell’esercizio dell’attività tipica. La vigilanza IVASS sostituisce quella Consob/Banca d’Italia per gli atti di gestione del patrimonio assicurativo, ferma restando l’applicazione della disciplina IBIP per i prodotti di investimento assicurativi.

    Soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa controllante, per le proprie controllate o per altre controllate della propria controllante: la tipica funzione di tesoreria di gruppo, che gestisce la liquidità e il rischio finanziario consolidato, non rientra nella Parte II perché non c’è offerta a terzi.

    Persone che prestano un servizio di investimento in modo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, a condizione che questa sia regolata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice deontologico che non escludono la prestazione del servizio. È l’ipotesi del professionista che, in via marginale rispetto alla propria attività principale (legale, contabile, notarile), fornisce indicazioni di natura patrimoniale.

    Soggetti che negoziano per conto proprio strumenti finanziari diversi dai derivati su merci o quote di emissione, e che non prestano altri servizi di investimento, salvo si tratti di market maker, membri di mercati regolamentati o sistemi multilaterali, o soggetti che utilizzano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza.

    Banca Centrale Europea, banche centrali nazionali e altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, della politica monetaria, dei cambi e delle riserve ufficiali, oltre a istituzioni finanziarie internazionali costituite da più Stati. Operano in regime pubblicistico e non sono soggette alla vigilanza di mercato.

    Organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e relativi gestori, depositari: la disciplina settoriale (Parte II TUF su SGR e OICR, normativa previdenziale) prevale e assorbe la regolazione generale dei servizi di investimento.

    Limiti dell’esenzione e revoca

    L’esenzione opera “a condizione che”. Significa che il soggetto deve continuare a soddisfare i requisiti previsti: se l’attività accessoria diventa principale, se il professionista inizia a sollecitare il pubblico, se il trader proprietario assume il ruolo di market maker o se il gruppo apre la tesoreria a soggetti esterni, l’esenzione decade e scatta l’obbligo di autorizzazione.

    Consob e Banca d’Italia possono effettuare accertamenti per verificare la sussistenza dei presupposti dell’esenzione e, in caso di sconfinamento, possono ordinare la cessazione dell’attività e applicare le sanzioni previste dagli articoli 166 e seguenti TUF per abusivismo. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il carattere “accessorio” si valuta in concreto, con riferimento al peso economico, al tempo dedicato e alla rilevanza dell’attività per la clientela.

    Caso 1 – Società di holding che opera intragruppo

    Situazione. Una holding industriale italiana centralizza la gestione della tesoreria delle 12 controllate del gruppo. Negozia strumenti finanziari (titoli di Stato, obbligazioni, derivati di copertura cambio) per conto delle società figlie e gira loro le posizioni con scritture interne.

    Esenzione. L’attività rientra nell’esenzione prevista per i soggetti che operano esclusivamente per la propria controllante, le proprie controllate o altre controllate della medesima controllante. La holding non offre il servizio a soggetti esterni al perimetro consolidato e non è tenuta all’autorizzazione Consob.

    Limite operativo. Se la holding iniziasse a prestare lo stesso servizio anche a una società collegata non controllata, oppure a una controllata di un socio di minoranza, l’esenzione cesserebbe perché il rapporto di gruppo verrebbe meno per quella parte di attività.

    Caso 2 – Consulenza accessoria a clientela professionale esistente

    Situazione. Uno studio legale tributario specializzato in passaggi generazionali assiste 40 famiglie imprenditoriali. Nell’ambito della pianificazione successoria, fornisce indicazioni occasionali sull’allocazione del patrimonio mobiliare già detenuto, senza promuovere prodotti finanziari specifici e senza percepire compensi separati per la “consulenza in materia di investimenti”.

    Esenzione. L’attività di investimento è accessoria rispetto a quella professionale principale, regolata dall’ordinamento forense e dal codice deontologico. L’art. 4-terdecies TUF riconosce l’esenzione purché la prestazione resti marginale.

    Limite operativo. Se lo studio costituisse una divisione “family office” con consulenti dedicati, listino orario, modulistica di profilatura e proposte di portafoglio, l’attività perderebbe il carattere accessorio e richiederebbe iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari autonomi tenuto dall’OCF.

    Caso 3 – Operatore qualificato che negozia conto proprio

    Situazione. Una società commerciale dotata di tesoreria attiva impiega la liquidità aziendale acquistando obbligazioni corporate e BTP per conto proprio, senza eseguire ordini di terzi, senza fare market making e senza ricorrere a tecniche di trading algoritmico ad alta frequenza.

    Esenzione. Il soggetto negozia per conto proprio strumenti finanziari diversi dai derivati su merci e non presta altri servizi di investimento: ricade nell’esenzione per gli operatori c/proprio non market maker. Non è sottoposto alla Parte II TUF né tenuto a iscrizioni Consob.

    Limite operativo. Se la società iniziasse a quotare prezzi denaro/lettera su strumenti illiquidi o a partecipare come membro di un MTF, perderebbe l’esenzione perché assumerebbe il ruolo di market maker; lo stesso effetto si avrebbe attivando algoritmi HFT.

    Caso 4 – Compagnia assicurativa che gestisce gli attivi a copertura

    Situazione. Una compagnia di assicurazione vita autorizzata IVASS investe i premi raccolti in titoli di Stato, obbligazioni corporate e quote di OICR per costituire le riserve tecniche e remunerare le polizze rivalutabili.

    Esenzione. Le imprese di assicurazione e riassicurazione sono escluse dalla Parte II TUF quando operano nell’esercizio dell’attività tipica. La gestione finanziaria del patrimonio a copertura ricade nella vigilanza prudenziale IVASS, non in quella Consob/Banca d’Italia sui servizi di investimento.

    Limite operativo. L’esenzione non copre la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP), che rimangono soggetti agli obblighi MiFID di informativa, adeguatezza e trasparenza dei costi recepiti negli articoli 25 e 25-bis TUF.

    Caso 5 – Banca centrale e gestione del debito pubblico

    Situazione. Banca d’Italia esegue operazioni di mercato aperto, gestisce le riserve ufficiali e collabora con il MEF nel collocamento dei titoli del debito pubblico. Il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni e operazioni di liability management.

    Esenzione. Le banche centrali nazionali, la BCE e gli organismi pubblici incaricati della gestione del debito sono esplicitamente esclusi dalla Parte II TUF. La loro operatività risponde a finalità pubblicistiche di politica monetaria e di finanziamento dello Stato, non di prestazione di servizi al pubblico.

    Limite operativo. L’esenzione è soggettiva e funzionale: non si estende a controllate strumentali che dovessero offrire al pubblico servizi di investimento al di fuori del mandato istituzionale.

    Quando ricontrollare la propria posizione

    Le esenzioni non sono mai “acquisite per sempre”. Vanno verificate periodicamente perché la fisionomia dell’attività può mutare nel tempo. Conviene riesaminare la posizione almeno una volta l’anno e in tutti i seguenti casi:

    • quando il volume dell’attività “accessoria” cresce in modo significativo rispetto a quella principale;
    • quando si entra in nuovi mercati o si iniziano a usare strumenti diversi (derivati, prodotti complessi);
    • quando si stipulano contratti con soggetti che escono dal perimetro del gruppo;
    • quando si introducono strumenti di trading automatico o sistemi di negoziazione ad alta frequenza;
    • quando si modifica il modello di compenso (da accessorio a remunerato separatamente).

    Per il dubbio sulla qualifica della propria attività non è opportuno rivolgersi a consulenti generalisti: serve un confronto con un soggetto vigilato (banca, SIM, SGR, consulente autonomo iscritto OCF) o, nei casi più complessi, con un professionista che abbia esperienza specifica di diritto dei mercati finanziari.

    Norme di riferimento

    • Art. 4-terdecies TUF – esenzioni dall’applicazione della Parte II (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
    • Art. 2 Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) – esenzioni dall’ambito di applicazione della direttiva sui servizi di investimento
    • Art. 1, comma 5, TUF – definizione dei servizi e delle attività di investimento
    • Art. 18 TUF – riserva di attività per la prestazione di servizi e attività di investimento
    • Artt. 166 e ss. TUF – sanzioni per abusiva prestazione di servizi di investimento
    • D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) per il regime IVASS

    Domande frequenti

    L’esenzione ex art. 4-terdecies TUF deve essere chiesta a Consob o opera automaticamente?

    Opera automaticamente, perché deriva direttamente dalla legge: non c’è una procedura di autorizzazione o di iscrizione. Il soggetto, però, deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento, in caso di accertamento di Consob o Banca d’Italia, che i requisiti dell’esenzione sussistono concretamente (carattere accessorio, perimetro intragruppo, qualifica soggettiva). Per questo è opportuno conservare documentazione organizzativa, contrattuale e contabile che evidenzi i limiti dell’operatività.

    Un commercialista che indica un fondo specifico al cliente è coperto dall’esenzione per la consulenza accessoria?

    Dipende. L’esenzione copre l’attività di investimento svolta in modo accessorio nell’ambito di un’attività professionale principale regolata dall’ordinamento. Indicazioni generiche di allocazione patrimoniale in sede di pianificazione fiscale o successoria rientrano normalmente nell’esenzione. La raccomandazione personalizzata di acquistare uno specifico strumento finanziario, con valutazione di adeguatezza al profilo del cliente, è “consulenza in materia di investimenti” ex art. 1, comma 5-septies TUF e richiede iscrizione all’Albo OCF dei consulenti finanziari autonomi.

    Una società industriale che fa trading speculativo sui mercati con la propria liquidità eccedente è esentata?

    Sì, se ricorrono congiuntamente tre condizioni: negozia solo per conto proprio, opera su strumenti diversi dai derivati su merci e quote di emissione, non assume il ruolo di market maker né di membro/partecipante diretto a mercati regolamentati o sistemi multilaterali, e non utilizza tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. Se anche una sola di queste condizioni viene meno, l’esenzione decade e si applica la Parte II TUF.

    Le imprese di assicurazione sono sempre esentate, anche quando vendono polizze di investimento?

    No. L’esenzione copre la gestione del patrimonio assicurativo a copertura delle riserve, sottoposta alla vigilanza prudenziale IVASS. La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP, come unit linked e index linked) ricade però nella disciplina MiFID recepita dagli articoli 25 e 25-bis TUF: si applicano gli obblighi di informativa, valutazione di adeguatezza, trasparenza dei costi e gestione dei conflitti di interesse, in quanto si tratta di prodotti che combinano una componente assicurativa con un’esposizione al rischio finanziario.

  • Art. 44 CAD – Requisiti per la gestione e conservazione dei docume…

    Art. 44 D.Lgs. 82/2005 CAD – Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

    1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.

    1-ter. ((In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema)) di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

    1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.

  • Art. 17 D.Lgs. 141/2024 – Servizio di vigilanza

    Art. 17 D.Lgs. 141/2024 – Servizio di vigilanza

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I responsabili degli uffici dell’Agenzia, d’intesa con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.

  • Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della

    Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della

    Art. 100 c.c. – Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.

    Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

    Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento prevede scatti di anzianità biennali (ogni 2 anni) fino a un massimo di 5 scatti, per un importo che varia da circa 14 € (operaio comune) a circa 28 € mensili lordi per scatto (impiegati direttivi). La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 15 dicembre. Non è prevista una quattordicesima nazionale, salvo accordi integrativi territoriali o aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità biennali – CCNL Legno e Arredamento (importi indicativi per scatto)
    Categoria Importo per scatto (mensile lordo) Numero massimo scatti Massimo cumulabile
    Operaio comune (OC) ~ 14 € 5 ~ 70 € mensili
    Operaio qualificato (OQ1/OQ2) ~ 17-19 € 5 ~ 85-95 € mensili
    Operaio specializzato (OS) ~ 21 € 5 ~ 105 € mensili
    Impiegato A2 ~ 22 € 5 ~ 110 € mensili
    Impiegato A1 ~ 25 € 5 ~ 125 € mensili
    Impiegato direttivo / Quadro ~ 28 € 5 ~ 140 € mensili

    Importi indicativi; verificare il testo CCNL aggiornato e gli eventuali adeguamenti al rinnovo 2023-2026. Gli scatti si computano in tredicesima e TFR.

    Gli scatti di anzianità: maturazione e assorbimento

    Nel CCNL Legno e Arredamento gli scatti di anzianità maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il massimo è fissato in 5 scatti, il che significa che il monte massimo si raggiunge dopo 10 anni di anzianità aziendale (5 scatti × 2 anni).

    L’importo per scatto è differenziato per categoria e viene rivalutato occasionalmente dai rinnovi contrattuali. Gli scatti maturano al raggiungimento del biennio e decorrono dal primo del mese successivo alla data di maturazione.

    Gli scatti di anzianità sono non assorbibili: non possono essere compensati con aumenti individuali successivi, superminimi o premi. Costituiscono diritto acquisito del lavoratore e si aggiungono invariabilmente alla retribuzione base.

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria lorda, comprensiva di paga base, contingenza, EDR e scatti di anzianità, ma escluse le voci variabili (straordinari, premi occasionali, indennità una tantum).

    Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, la tredicesima è proporzionale ai mesi interi di servizio (1/12 per ogni mese intero). La stessa proporzione si applica in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno: il residuo di tredicesima viene liquidato insieme al TFR nella busta paga di uscita.

    La tredicesima è imponibile IRPEF nella misura ordinaria (non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR). Concorre alla base di calcolo del TFR? No: l’art. 2120 c.c. la esclude esplicitamente dalla retribuzione utile per il TFR.

    La quattordicesima: presenza nei contratti integrativi

    Il CCNL Legno e Arredamento nazionale non prevede una quattordicesima mensilità come istituto generale. Tuttavia, diversi contratti integrativi territoriali o aziendali nei principali distretti del mobile hanno introdotto una somma aggiuntiva annuale:

    • Distretto della Brianza: alcuni accordi di bacino storicamente prevedono un’erogazione aggiuntiva estiva (luglio), di importo variabile tra 200 e 400 € lordi a seconda della categoria.
    • Distretto di Pesaro-Urbino: accordi integrativi con somme una tantum collegate ai risultati produttivi del semestre.
    • Accordi aziendali di grandi mobilifici (es. realtà con più di 200 dipendenti): premi di risultato fissi o variabili che simulano funzionalmente una quattordicesima.

    È importante verificare se il contratto integrativo applicabile prevede questa erogazione, poiché non è desumibile dal solo testo del CCNL nazionale.

    Effetti degli scatti sulla busta paga e sul TFR

    Gli scatti di anzianità incidono sulla retribuzione in diversi modi:

    • Busta paga mensile: si sommano alla paga base e aumentano la retribuzione ordinaria.
    • Tredicesima: gli scatti sono compresi nella base di calcolo della tredicesima mensilità.
    • TFR: gli scatti fanno parte della retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c. e aumentano la quota annua di TFR accantonata.
    • Indennità sostitutiva del preavviso: si calcola sulla retribuzione comprensiva degli scatti.

    Un lavoratore OQ1 che raggiunge il quinto scatto dopo 10 anni vede aumentare la propria retribuzione mensile di circa 85-95 € lordi rispetto al minimo tabellare puro, con un effetto composto su TFR e tredicesima.

    Casi pratici

    Tizio – Maturazione del terzo scatto dopo 6 anni
    Tizio (OQ2, minimo 1.640 €) raggiunge 6 anni di anzianità il 15 settembre 2026. Matura il terzo scatto biennale: circa 17 € mensili aggiuntivi. Dal 1° ottobre 2026, la sua retribuzione base sale da 1.640 + 34 (2 scatti prev.) = 1.674 € a 1.674 + 17 = 1.691 € mensili lordi. La tredicesima di dicembre aumenta di conseguenza.
    Caia – Calcolo della tredicesima proporzionale per un’assunzione a marzo
    Caia viene assunta il 1° marzo come impiegata A2 (1.850 € mensili). A dicembre matura la tredicesima per 10 mesi (marzo-dicembre): 1.850 / 12 × 10 = 1.541,67 € lordi. Viene corrisposta entro il 15 dicembre unitamente alla normale retribuzione mensile.
    Sempronio – Quinta scatto cumulato e impatto sul TFR
    Sempronio (OS) raggiunge il quinto scatto (10 anni di anzianità) nel 2026. Il suo monte scatti è 5 × 21 € = 105 € mensili aggiuntivi. Retribuzione base: 1.900 + 105 = 2.005 € mensili. La quota annua di TFR aggiuntiva generata dagli scatti: 105 × 12 / 13,5 = 93,33 € in più all’anno rispetto a chi non ha scatti.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti nel CCNL Legno?
    Ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Il massimo è 5 scatti, raggiunto dopo 10 anni di anzianità aziendale.
    Gli scatti si perdono cambiando azienda?
    Sì. Gli scatti sono legati all’anzianità aziendale, non all’anzianità professionale generale. Cambiando datore di lavoro, il conteggio riparte da zero. In caso di cessione di azienda (art. 2112 c.c.), l’anzianità si conserva perché il rapporto continua con il nuovo titolare.
    La tredicesima entra nella base di calcolo del TFR?
    No. L’art. 2120 c.c. esclude espressamente dalla retribuzione utile per il TFR le somme corrisposte a titolo non continuativo, tra cui la tredicesima mensilità.
    Esiste la quattordicesima nel CCNL Legno industria?
    Non nel contratto nazionale. Può essere prevista da contratti integrativi aziendali o territoriali, in particolare nei distretti del mobile (Brianza, Pesaro). Verificare il contratto integrativo applicabile.
    Gli scatti di anzianità sono assorbibili da un aumento individuale?
    No. Gli scatti di anzianità CCNL sono non assorbibili e non possono essere compensati da superminimi o aumenti individuali concordati al momento dell’assunzione. Sono un diritto acquisito che si somma invariabilmente alla retribuzione base.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.