Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 726 Codice della Navigazione – Impiego di mezzi per urgenti necessità

    Art. 726 Codice della Navigazione – Impiego di mezzi per urgenti necessità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ENAC può, in caso di urgente necessità di servizio, ordinare che gli aeromobili e ogni altro mezzo di trasporto, i quali si trovino nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione con il relativo personale. Può parimenti ordinare che sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario.

  • Cassa integrazione e contributi figurativi: come funziona la copertura pensionistica

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Le ore di cassa integrazione (CIGO, CIGS, FIS) sono coperte da contribuzione figurativa ai fini pensionistici: valgono come settimane lavorate per il diritto e il calcolo della pensione. La contribuzione figurativa è accreditata d’ufficio dall’INPS senza oneri per il lavoratore né per il datore.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 148/2015; D.Lgs. 314/1997; L. 153/1969

    Tabella riepilogativa

    Contribuzione figurativa in CIG: schema riepilogativo
    Aspetto Regola
    Chi la accredita INPS d’ufficio, senza domanda del lavoratore
    Base di calcolo (pensione contributiva) Retribuzione teorica persa (non solo l’integrazione percepita)
    Validità per il diritto alla pensione Sì: le settimane CIG valgono ai fini dell’anzianità contributiva
    Validità per la misura della pensione Sì, ma la retribuzione figurativa è quella persa, non quella piena in alcuni regimi
    Applicazione CIGO, CIGS, FIS (AIS), fondi di solidarietà bilaterali

    Cosa sono i contributi figurativi

    I contributi figurativi sono settimane/mesi di contribuzione accreditati dall’INPS senza che vi sia un effettivo versamento di denaro. Servono a coprire periodi in cui il lavoratore è impossibilitato a lavorare (e quindi a percepire retribuzione su cui calcolare i contributi reali) per cause previste dalla legge: malattia, maternità, cassa integrazione. Durante la CIG il lavoratore non lavora per le ore sospese, ma quelle ore vengono comunque conteggiate ai fini pensionistici.

    Come incidono sulla pensione futura

    I contributi figurativi da CIG si sommano a quelli reali per determinare: (1) il diritto alla pensione (raggiungimento dell’anzianità contributiva minima); (2) la misura della pensione nel sistema contributivo (dove il montante si calcola sui contributi versati, i figurativi aumentano il montante). La retribuzione imponibile figurativa è pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato (non all’integrazione INPS effettivamente ricevuta), con le regole vigenti per il periodo considerato.

    Nessun adempimento richiesto al lavoratore

    La contribuzione figurativa da CIG è accreditata automaticamente dall’INPS sulla base dei dati comunicati dal datore con il modello di autorizzazione e i flussi Uniemens. Il lavoratore non deve presentare domande specifiche per il riconoscimento dei figurativi da CIG. È però opportuno verificare periodicamente il proprio estratto conto contributivo sul portale INPS per controllare che i periodi di CIG siano correttamente registrati.

    Casi pratici

    Tizio – 6 mesi di CIGS e pensione anticipata

    Tizio deve raggiungere 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata. Ha 42 anni e 4 mesi di contributi reali più 6 mesi di CIGS coperta da figurativi: raggiunge il requisito. I contributi figurativi valgono a tutti gli effetti.

    Caia – verifica estratto conto dopo FIS

    Caia è stata in FIS per 4 mesi. Accedendo al portale INPS verifica l’estratto conto: i 4 mesi devono comparire come contribuzione figurativa da «integrazione salariale». Se mancano, contatta il datore per la regolarizzazione dei flussi Uniemens.

    Sempronio – contributi figurativi e pensione di vecchiaia

    Sempronio, a 67 anni, deve dimostrare almeno 20 anni di contributi. Ha 19 anni di contributi reali più 1 anno complessivo di CIG: raggiunge i 20 anni grazie ai contributi figurativi. La pensione viene calcolata includendo il montante anche dei periodi figurativi.

    Domande frequenti

    I contributi figurativi da CIG valgono quanto quelli reali?

    Ai fini del diritto alla pensione sì. Per la misura della pensione nel sistema contributivo il loro peso dipende dalla retribuzione figurativa di riferimento, che di norma corrisponde alla retribuzione teorica perduta.

    Devo fare qualcosa per ricevere i contributi figurativi?

    No. L’INPS li accredita automaticamente sulla base dei dati comunicati dal datore nei flussi Uniemens. Il lavoratore deve solo verificare l’estratto conto sul portale INPS.

    I contributi figurativi da CIG valgono per la quota A (retributiva)?

    Sì, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995 che hanno anche una quota retributiva, i periodi di CIG figurativa contribuiscono al calcolo della quota retributiva secondo le regole del sistema misto.

    Cosa succede se il datore non comunica all'INPS i periodi di CIG?

    I contributi figurativi non vengono accreditati. Il lavoratore può segnalare la mancanza all’INPS e al datore, chiedendo la regolarizzazione retroattiva dei flussi informativi.

    La CIG a zero ore genera la stessa contribuzione figurativa della CIG parziale?

    La contribuzione figurativa copre le sole ore sospese/ridotte: in CIG a zero ore l’intera settimana è coperta da figurativi; in CIG parziale solo le ore effettivamente non lavorate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 80 D.Lgs. 174/2016 – Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

    Art. 80 D.Lgs. 174/2016 – Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 686 del codice di procedura civile.

  • Casi pratici art. 3 TUPI: personale di diritto pubblico in deroga

    L’art. 3 TUPI è la norma che disegna il confine del “pubblico impiego privatizzato”: dice chi resta fuori e perché. Magistrati, militari, polizia, diplomatici, prefetti, avvocati dello Stato, dirigenti di vertice delle Forze armate, vigili del fuoco operativi continuano a vivere in un mondo giuridico diverso, quello del diritto pubblico tradizionale, con stato giuridico fissato per legge, gerarchia di Corpo e giudice amministrativo. In questa pagina raccontiamo come funziona la deroga attraverso scenari reali – un MOT nominato giudice ordinario, un magistrato amministrativo che entra in ruolo al TAR, un procuratore dello Stato in Avvocatura, un sottufficiale promosso, un diplomatico in carriera al MAECI – per capire perché il TUPI non si applica a queste figure, quale ordinamento regola davvero il loro rapporto e come orientarsi senza commettere errori di linguaggio.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico del Pubblico Impiego, TUPI) ha completato la cosiddetta “privatizzazione” del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. L’art. 2 del TUPI ha contrattualizzato il rapporto della generalità dei dipendenti pubblici: contratto individuale, CCNL di comparto, giudice ordinario per le controversie. L’art. 3 TUPI introduce, però, una deroga sistematica: alcune categorie restano disciplinate dai rispettivi ordinamenti di diritto pubblico. È una scelta di sistema, non un dettaglio.

    La ragione è la specialità delle funzioni esercitate. L’indipendenza dei magistrati, la gerarchia militare, l’imparzialità della carriera diplomatica e prefettizia, l’autonomia tecnica dell’Avvocatura dello Stato, lo statuto di Corpo della polizia e dei vigili del fuoco operativi richiedono un quadro giuridico che la contrattazione collettiva non può modificare. Per queste figure il rapporto nasce per nomina o concorso pubblicistico, si svolge sotto leggi speciali (regio decreti, codici di ordinamento, leggi organiche) e si conclude con provvedimenti amministrativi, non con licenziamento di diritto privato. Le controversie sul rapporto di lavoro, salvo eccezioni, restano al giudice amministrativo.

    Le categorie escluse dal TUPI

    L’art. 3, letto insieme all’art. 2, comma 4, individua le categorie sottratte alla contrattualizzazione. Si tratta, in sintesi, di:

    • magistrati ordinari, amministrativi (Consiglio di Stato e TAR) e contabili (Corte dei conti);
    • avvocati e procuratori dello Stato dell’Avvocatura Generale e Distrettuali;
    • personale militare delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza);
    • Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria);
    • personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
    • dirigenti generali ed equiparati di Forze armate e di polizia, in carriera dirigenziale autonoma;
    • Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale operativo;
    • professori e ricercatori universitari (con specifico statuto in regime di diritto pubblico).

    Per tutti questi soggetti il rapporto è regolato da legge speciale e dall’ordinamento del Corpo o della magistratura di appartenenza, in coordinamento con i principi costituzionali (artt. 97, 98, 101-110 Cost. per la magistratura, art. 52 Cost. per il personale militare).

    Il meccanismo della deroga: come funziona

    La deroga dell’art. 3 non è un’eccezione di favore: è un regime parallelo. In concreto significa che, per queste figure, non si applicano CCNL di comparto, contratto individuale di lavoro privato, regole sul licenziamento del Codice civile, giurisdizione del giudice ordinario. Si applicano, invece: la legge organica di ordinamento (per esempio il R.D. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, il D.Lgs. 66/2010 Codice dell’ordinamento militare per i militari, il D.P.R. 18/1967 per la carriera diplomatica, la L. 121/1981 e il D.Lgs. 334/2000 per la Polizia di Stato); gli organi di autogoverno o le autorità gerarchiche (CSM per i magistrati ordinari, ex L. 195/1958; CPGT per i magistrati amministrativi; Consiglio di presidenza della Corte dei conti); le procedure di concorso e nomina pubblicistica per l’accesso; lo stato giuridico fissato per legge per progressione, trasferimenti, sanzioni. Le controversie restano, in via generale, davanti al giudice amministrativo.

    L’effetto pratico: per un magistrato, un militare o un diplomatico non esiste un “CCNL”. Esiste una legge dello Stato che fissa funzioni, doveri, retribuzioni base, indennità, regime disciplinare. Le modifiche passano per il Parlamento e per i decreti attuativi, non per la trattativa con ARAN.

    Scenario 1 – Il giudice ordinario nominato dopo il concorso

    Tizio supera il concorso in magistratura ordinaria. Riceve dal Ministero della Giustizia un decreto di nomina a magistrato ordinario in tirocinio (MOT). Non firma un contratto individuale di lavoro: la sua è una nomina amministrativa, regolata dal R.D. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario e dalle norme sul reclutamento (D.Lgs. 160/2006). Il tirocinio dura diciotto mesi tra fase generica e mirata, sotto la guida di un magistrato affidatario; alla fine il CSM, ai sensi della L. 195/1958, delibera l’assegnazione alla prima sede. Il suo stato giuridico – incompatibilità, trasferimenti, valutazioni di professionalità ogni quattro anni, procedimento disciplinare davanti alla Sezione disciplinare del CSM – è fissato per legge. Se Tizio impugna un trasferimento d’ufficio, ricorre al TAR Lazio: non esiste “giudice del lavoro” per il magistrato.

    Scenario 2 – Magistrato amministrativo in ruolo al TAR

    Caia, vincitrice del concorso per referendario di TAR, entra in magistratura amministrativa. L’ordinamento di riferimento è la L. 186/1982 (ordinamento della giurisdizione amministrativa) e il Codice del processo amministrativo. L’organo di autogoverno è il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA), che decide su nomine, trasferimenti, valutazioni e procedimento disciplinare. Caia non ha CCNL, non ha contratto individuale privato, non è dipendente “contrattualizzato”. Il suo rapporto è di diritto pubblico in deroga al TUPI ex art. 3. Quando passa da referendario a primo referendario e poi a consigliere, il passaggio avviene per delibera del CPGA fondata su valutazione di professionalità: non per progressione di area come nei comparti privatizzati. Le sue controversie sul rapporto si discutono davanti al giudice amministrativo (TAR Lazio e Consiglio di Stato).

    Scenario 3 – Procuratore dello Stato in Avvocatura

    Sempronio supera il concorso per procuratore dello Stato e prende servizio presso l’Avvocatura Distrettuale di Milano. L’Avvocatura dello Stato è disciplinata dal R.D. 1611/1933 e dalla L. 103/1979 sull’ordinamento dell’Avvocatura: difende in giudizio le amministrazioni dello Stato e fornisce consulenza legale. Anche se opera in un’amministrazione “PA” rientrante nell’art. 1 TUPI, il personale togato è espressamente escluso dalla contrattualizzazione: lo dice l’art. 3 TUPI. Sempronio non firma un contratto privatistico; viene immesso in ruolo con decreto. Il suo organo di autogoverno è il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. Le promozioni – da procuratore ad avvocato dello Stato – passano per scrutinio e nomina, non per progressione contrattuale. Eventuali controversie sul rapporto sono di competenza del giudice amministrativo.

    Scenario 4 – Il militare graduato dell’Esercito

    Tizia è sergente maggiore dell’Esercito. Il suo rapporto è disciplinato dal D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare, COM) e dal D.P.R. 90/2010 (Testo unico regolamentare). Non esiste un CCNL del comparto Difesa; ci sono “procedure negoziali” e provvedimenti del Governo che fissano trattamenti e indennità per il personale non dirigente delle Forze armate, ma il regime resta pubblicistico. Quando Tizia viene promossa a maresciallo, la promozione passa per decreto ministeriale a seguito di scrutinio; il trasferimento da una caserma all’altra è un atto di comando, non un trasferimento contrattuale ex art. 30 TUPI; la sanzione disciplinare di rigore (consegna, consegna di rigore) è regolata dal COM e impugnabile davanti al TAR. Se Tizia si rivolgesse al giudice del lavoro lamentando demansionamento, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione: il suo rapporto è in deroga al TUPI per espressa previsione dell’art. 3.

    Scenario 5 – Il diplomatico in carriera al MAECI

    Caio vince il concorso per segretario di legazione in prova al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). La carriera diplomatica è disciplinata dal D.P.R. 18/1967 e dal D.Lgs. 85/2000. Il rapporto è di diritto pubblico in deroga al TUPI. Caio progredisce per gradi (segretario di legazione, consigliere di legazione, consigliere d’ambasciata, ministro plenipotenziario, ambasciatore), con scrutini valutativi e nomine governative. Le sedi all’estero sono assegnate con decreto, con turni periodici tra sede centrale e sedi estere. Non firma un contratto individuale di lavoro privatistico; la sua retribuzione è composta da stipendio tabellare di legge e indennità di servizio all’estero (ISE), disciplinate da fonte pubblicistica. Le controversie sul rapporto vanno al giudice amministrativo. Lo stesso schema vale, con i necessari adattamenti, per la carriera prefettizia (D.Lgs. 139/2000), che pure è esclusa dal TUPI.

    Quando e come orientarsi

    Per non sbagliare nel rapportarsi con queste figure, alcune regole pratiche di linguaggio e di metodo. Primo: non parlare di “dipendente pubblico contrattualizzato” quando si tratta di magistrati, militari, diplomatici, prefetti, avvocati dello Stato o polizia. Sono dipendenti pubblici in senso costituzionale, ma in regime di diritto pubblico: la formula corretta è “personale in regime di diritto pubblico” o, meglio, “personale del Corpo di appartenenza” (magistratura ordinaria, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, carriera diplomatica). Secondo: non chiedere il “CCNL” di un magistrato o di un militare: non esiste. Esiste l’ordinamento di Corpo o di magistratura, fissato per legge. Terzo: se serve consultare un esperto, individuare professionisti che conoscono lo statuto specifico – un avvocato amministrativista per un ricorso sul trasferimento di un magistrato, un militare giurista per una sanzione di Corpo, un esperto di pubblico impiego per un quesito sull’art. 3 TUPI – senza confondere con i consulenti del lavoro che operano sul rapporto contrattualizzato. Quarto: ricordare che la giurisdizione, per queste figure, è in via generale del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), salvo casi specifici riservati alla giurisdizione ordinaria (per esempio risarcimenti per fatto illecito) o alla Corte dei conti (responsabilità erariale).

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – art. 3 TUPI (Personale in regime di diritto pubblico).
    • Art. 1 D.Lgs. 165/2001 – Finalità ed ambito di applicazione del TUPI.
    • Art. 2 D.Lgs. 165/2001 – Fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA e contrattualizzazione.
    • R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario (magistratura ordinaria).
    • L. 24 marzo 1958, n. 195 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
    • D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 – Reclutamento dei magistrati ordinari e progressione delle carriere.
    • L. 27 aprile 1982, n. 186 – Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei TAR.
    • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 – Approvazione T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (Avvocatura dello Stato).
    • L. 3 aprile 1979, n. 103 – Modifiche all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato.
    • D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare (COM).
    • L. 1° aprile 1981, n. 121 – Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
    • D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 – Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri (carriera diplomatica).
    • D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139 – Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.
    • Artt. 97, 98, 52, 101-110 Costituzione – buon andamento, imparzialità, doveri verso la Nazione, autonomia e indipendenza della magistratura.

    Domande frequenti

    Perché un magistrato non ha un contratto di lavoro come un dipendente del Comune?

    Perché l’art. 3 TUPI lo esclude dal regime contrattualizzato. La Costituzione (artt. 101-110) garantisce ai magistrati indipendenza e autonomia: la loro disciplina è fissata per legge, non per contratto collettivo, e l’organo che decide su nomine, trasferimenti e disciplina è il CSM, non un datore di lavoro privatistico. Lo stesso vale, con organi diversi, per magistrati amministrativi e contabili.

    Un militare può rivolgersi al giudice del lavoro per un demansionamento?

    No. Il rapporto del militare è in regime di diritto pubblico in deroga al TUPI; le controversie sul rapporto (gradi, trasferimenti, sanzioni disciplinari di Corpo, valutazioni) vanno al giudice amministrativo. Restano al giudice ordinario solo profili specifici come il risarcimento per fatto illecito o questioni previdenziali, ma non la materia tipica del rapporto gerarchico.

    Gli avvocati e procuratori dello Stato sono dipendenti contrattualizzati del Ministero?

    No. Anche se l’Avvocatura dello Stato è una PA ai sensi dell’art. 1 TUPI, il personale togato (avvocati e procuratori dello Stato) è espressamente escluso dalla contrattualizzazione dall’art. 3 TUPI e disciplinato dal R.D. 1611/1933 e dalla L. 103/1979. La progressione avviene per scrutinio e nomina, non per CCNL.

    Esiste un “CCNL” per la carriera diplomatica?

    No. La carriera diplomatica è regolata dal D.P.R. 18/1967 e dal D.Lgs. 85/2000, in regime di diritto pubblico. Gradi, stipendi tabellari, indennità di servizio all’estero, assegnazioni delle sedi sono disciplinati da fonte legislativa e regolamentare; non ci sono CCNL e non si applicano le procedure di mobilità ex art. 30 TUPI. Lo stesso vale per la carriera prefettizia.

  • Formazione continua revisore: crediti e materie – casi pratici art. 5 D.Lgs. 39/2010

    L’iscrizione nel Registro dei revisori legali non si esaurisce con il superamento dell’esame di abilitazione e con l’iscrizione formale: la qualifica si conserva solo a condizione che il revisore aggiorni in modo continuativo la propria preparazione tecnica. L’art. 5 D.Lgs. 39/2010 impone infatti un obbligo strutturale di formazione continua, articolato in crediti formativi annuali, con una quota dedicata alle materie caratterizzanti la revisione legale. Il MEF, attraverso decreti attuativi e programmi annuali, fissa l’elenco delle materie, i soggetti autorizzati a erogare i corsi e i criteri di calcolo dei crediti. Il mancato adempimento non è una mera irregolarità: apre un procedimento disciplinare che può sfociare in sanzioni fino alla cancellazione dal Registro. Vediamo nel concreto come funziona, attraverso casi pratici tratti dall’esperienza quotidiana di studi e società di revisione.

    Il quadro normativo della formazione continua del revisore

    L’obbligo di formazione continua poggia su tre pilastri normativi. Il primo è l’art. 5 D.Lgs. 39/2010, che stabilisce il principio: i revisori legali e le società di revisione devono partecipare a programmi di aggiornamento professionale al fine di mantenere adeguate conoscenze teoriche e capacità di applicazione pratica. Il secondo è costituito dall’art. 1 del medesimo decreto, che definisce i soggetti destinatari (revisori iscritti, anche se inattivi) e i concetti di “materie caratterizzanti” e “non caratterizzanti”. Il terzo è l’art. 4, che disciplina l’iscrizione nel Registro e collega esplicitamente la permanenza nel Registro al rispetto degli obblighi formativi. A questi si aggiungono i decreti ministeriali attuativi del MEF (in particolare il D.M. 8 luglio 2016 e i successivi programmi annuali), che individuano materie, crediti e modalità di erogazione.

    L’obbligo formativo è annuale e si misura in crediti formativi professionali. Ogni revisore deve maturare almeno 20 crediti per anno solare, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione (principi di revisione nazionali e internazionali, deontologia, indipendenza, controllo qualità, disciplina della revisione, contabilità e bilancio, gestione del rischio). I restanti 10 crediti possono essere acquisiti in materie non caratterizzanti, purché attinenti all’esercizio dell’attività professionale (diritto societario, fiscale, finanza aziendale, organizzazione). L’arco temporale di riferimento è triennale: nel triennio il revisore deve totalizzare almeno 60 crediti complessivi, di cui 30 caratterizzanti.

    L’obbligo di formazione continua nella pratica

    L’adempimento non si limita alla partecipazione passiva a un corso. Il revisore deve scegliere percorsi formativi erogati da soggetti iscritti nell’elenco MEF degli enti autorizzati, conservare gli attestati di partecipazione, comunicare i crediti maturati e mantenere traccia documentale per i controlli. Il sistema è costruito sulla responsabilità individuale: è il revisore, non l’ente formatore, a rispondere in caso di insufficienza dei crediti dichiarati.

    I corsi possono essere svolti in aula, in modalità e-learning sincrona o asincrona, in convegni accreditati o tramite docenze e pubblicazioni (con peso specifico ridotto). Il MEF pubblica annualmente, di norma entro il 31 gennaio, il programma con le materie caratterizzanti dell’anno e l’elenco aggiornato degli enti accreditati a erogare la formazione. Solo i corsi inseriti nel programma ufficiale generano crediti validi: una formazione di qualità ma non accreditata non produce alcun effetto ai fini dell’art. 5 D.Lgs. 39/2010.

    Caso 1 – Revisore con piano formativo annuale

    Una commercialista, iscritta nel Registro dei revisori legali da otto anni, gestisce in autonomia il proprio aggiornamento. A gennaio scarica dal sito del MEF il programma annuale e individua le materie caratterizzanti dell’anno (per esempio: principio di revisione internazionale ISA Italia 315 sulla valutazione del rischio, deontologia post-aggiornamento del Codice Etico). Pianifica due moduli e-learning da 5 crediti ciascuno entro giugno (10 crediti caratterizzanti già acquisiti) e prenota un corso in aula su finanza aziendale a settembre per 10 crediti non caratterizzanti. A dicembre ha 20 crediti dichiarati e regolarmente registrati nel sistema MEF. Pratica corretta: programmazione anticipata, fonti accreditate, conservazione attestati, comunicazione tempestiva.

    Caso 2 – Recupero di crediti mancanti

    Un revisore, particolarmente impegnato in incarichi di revisione su una società quotata, chiude l’anno con soli 12 crediti maturati, di cui 8 caratterizzanti. Si accorge del deficit a gennaio dell’anno successivo. La buona notizia è che il sistema è triennale: i crediti mancanti possono essere recuperati negli anni successivi, purché entro il triennio si totalizzino almeno 60 crediti complessivi e 30 caratterizzanti. Il revisore aderisce a un corso intensivo di 8 crediti caratterizzanti a febbraio e pianifica ulteriori 8 crediti non caratterizzanti entro l’estate. Riporta così la propria posizione in pari, ma la lacuna del singolo anno resta tracciata e potrebbe essere valutata in caso di controllo MEF. Suggerimento operativo: in presenza di deficit, è opportuno documentare gli incarichi che hanno generato l’impedimento e dimostrare il rapido rientro.

    Caso 3 – Scelta di corsi e-learning autorizzati

    Un giovane revisore, iscritto da due anni e residente in una città dove l’offerta in presenza è limitata, decide di assolvere l’intero obbligo formativo annuale tramite corsi e-learning. Prima di iscriversi verifica due elementi: che il provider sia presente nell’elenco MEF degli enti accreditati e che lo specifico corso sia inserito nel programma annuale come generatore di crediti caratterizzanti o non caratterizzanti. Sceglie 4 moduli asincroni con test finale obbligatorio, ciascuno da 5 crediti, per un totale di 20. Conserva gli attestati in formato PDF firmato digitalmente dal provider. La sua posizione è regolare al pari di chi frequenta in aula: la modalità erogativa non incide sulla validità dei crediti, purché il corso sia accreditato e preveda verifica di apprendimento.

    Caso 4 – Controllo MEF sull’esposizione dei crediti

    Il MEF, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato e l’Ispettorato per la revisione legale, svolge controlli periodici sui revisori. A campione, viene chiesto a un revisore di esibire entro 30 giorni gli attestati di tutti i corsi dichiarati nel triennio precedente. Il revisore dispone di una cartella organizzata per anno con: PDF degli attestati, fatture dei corsi a pagamento, screenshot delle iscrizioni ai corsi gratuiti, eventuale comunicazione di esonero per maternità o malattia documentata. La risposta tempestiva e ordinata chiude il controllo senza rilievi. Lezione operativa: la documentazione va conservata almeno per cinque anni e va organizzata pensando al controllo, non solo all’adempimento.

    Caso 5 – Sanzione per mancata formazione

    Un revisore, iscritto ma inattivo da anni, omette completamente la formazione continua per un intero triennio. Il MEF, rilevato l’inadempimento, avvia un procedimento disciplinare. Le conseguenze possibili sono graduate: richiamo scritto nei casi più lievi e con piano di rientro, sospensione dal Registro per un periodo determinato nei casi medi, cancellazione dal Registro nei casi più gravi o recidivi. Il revisore può presentare memorie difensive e documentare le ragioni dell’inadempimento (esempio: lunga malattia, periodo di inattività con cancellazione richiesta non andata a buon fine). Se non vi sono cause giustificative, la cancellazione è probabile. La riammissione richiede una nuova domanda di iscrizione, con verifica dei requisiti e, in alcuni casi, prove integrative.

    Quando e come adempiere

    Il revisore deve programmare la formazione a inizio anno solare, dopo la pubblicazione del programma annuale MEF. Le scadenze rilevanti sono tre. Prima scadenza: entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il revisore comunica al MEF, tramite la piattaforma telematica dedicata, i crediti maturati nell’anno precedente, con indicazione del provider, del corso e degli attestati. Seconda scadenza: al termine di ogni triennio, il sistema verifica automaticamente il raggiungimento dei 60 crediti complessivi e dei 30 caratterizzanti. Terza scadenza: in caso di richiesta MEF, esibizione documentale entro i termini fissati nella comunicazione (di norma 30 giorni).

    Le società di revisione hanno un ruolo organizzativo aggiuntivo: pur essendo l’obbligo personale del singolo revisore, le società più strutturate predispongono piani formativi interni, finanziano corsi accreditati per i propri professionisti e monitorano i crediti maturati dai partner e dai dipendenti revisori. In caso di carenza di crediti del singolo revisore, le società rischiano riflessi reputazionali e organizzativi, anche se la sanzione formale resta in capo all’iscritto.

    Norme di riferimento

    La disciplina si trova negli articoli di apertura del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. L’art. 5 D.Lgs. 39/2010 contiene la regola sostanziale dell’obbligo di formazione continua. L’art. 1 fornisce le definizioni, inclusi i concetti di materie caratterizzanti e non caratterizzanti. L’art. 4 disciplina l’iscrizione nel Registro dei revisori legali, presupposto e corollario dell’obbligo formativo. Sul piano attuativo, rilevano il D.M. 8 luglio 2016 (Regolamento sulla formazione continua), i programmi annuali pubblicati dal MEF e le determinazioni periodiche dell’Ispettorato per la revisione legale presso la Ragioneria Generale dello Stato.

    Domande frequenti

    Un revisore inattivo deve comunque assolvere la formazione continua?

    Sì. L’obbligo formativo dell’art. 5 D.Lgs. 39/2010 è legato all’iscrizione nel Registro, non all’effettivo esercizio dell’attività. Anche il revisore iscritto nella sezione “inattivi” deve maturare i crediti formativi annuali, salvo richiesta formale di cancellazione dal Registro. L’inattività di fatto, senza cancellazione, non esonera dagli obblighi: è una causa frequente di procedimenti disciplinari per revisori che si erano “dimenticati” della propria iscrizione.

    Cosa succede se non raggiungo i 30 crediti caratterizzanti nel triennio anche se ho 60 crediti totali?

    L’inadempimento si configura comunque. Il MEF richiede entrambe le condizioni: 60 crediti complessivi e almeno 30 in materie caratterizzanti. Se nel triennio si totalizzano 60 crediti ma solo 20 caratterizzanti, la posizione è irregolare e si apre il procedimento disciplinare. La struttura dell’obbligo riflette la finalità: garantire che il revisore aggiorni soprattutto le competenze tecniche specifiche della revisione legale, non solo competenze generaliste.

    I crediti maturati come docente o autore di pubblicazioni valgono ai fini della formazione continua?

    Sì, ma con peso specifico ridotto e limiti quantitativi. I decreti attuativi MEF prevedono che la docenza in corsi accreditati e la pubblicazione di articoli scientifici o monografie su materie caratterizzanti generino crediti, ma con coefficienti diversi rispetto alla partecipazione passiva. Esiste inoltre un tetto massimo annuale: di norma non si possono coprire più di un certo numero di crediti con attività di docenza o pubblicazione. Il programma annuale specifica i criteri esatti.

    In caso di malattia o maternità prolungata, posso ottenere un esonero dalla formazione?

    Sono previste cause di sospensione o riduzione dell’obbligo. Eventi documentati come malattia grave, maternità, infortunio o altre cause di impedimento prolungato possono giustificare la riduzione proporzionale dei crediti richiesti o la sospensione dell’obbligo per il periodo interessato. La richiesta va presentata al MEF con documentazione medica o giustificativa. Non si tratta di un automatismo: il MEF valuta caso per caso. È buona prassi presentare l’istanza tempestivamente, non a procedimento disciplinare già avviato.

  • Art. 678 Codice della Navigazione – Aggiudicazione al terzo acquirente

    Art. 678 Codice della Navigazione – Aggiudicazione al terzo acquirente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250. Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

  • Art. 96 D.Lgs. 174/2016 – Istruttoria collegiale e giudice delegato

    Art. 96 D.Lgs. 174/2016 – Istruttoria collegiale e giudice delegato

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. All’udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l’immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.

    2. Se non può assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali.

    3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della regione, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, con facoltà di subdelega ad altro giudice della sezione medesima.

    4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche ai sensi dell’ articolo 204 codice di procedura civile ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.

  • Art. 41 DPR 445/2000 – Validità dei certificati

    Art. 41 DPR 445/2000 – Validità dei certificati

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

    2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 .

  • Art. 9 ter L. 212/2000 – (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

    Art. 9 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

    2. È fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati. ))

  • Art. 186 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere

    Art. 186 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicati nella figura II.477.

    2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma

    3. 3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.

    4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.

  • Art. 10 novies L. 212/2000 – Consultazione semplificata

    Art. 10 novies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Consultazione semplificata

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

    2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 è offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che applicano il regime di contabilità semplificata.

    3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.

    4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello. ((Resta ferma l'inammissibilità delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che può presentare interpello semprechè il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.))

    4-bis. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalità di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.))

  • Art. 45 D.Lgs. 231/2001 – Applicazione delle misure cautelari

    Art. 45 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Applicazione delle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

    2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell' articolo 292 del codice di procedura penale .

    3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, ((in luogo della misura cautelare interdittiva)) , quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 .