← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 38 del CAD disciplina i trasferimenti telematici di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati. La norma rimanda alle Linee guida AgID per la definizione delle modalità operative, prevedendo che queste siano adottate previo parere del Dipartimento della funzione pubblica, dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, del Garante per la protezione dei dati personali e della Banca d'Italia. Il coinvolgimento di quest'ultima riflette la rilevanza degli aspetti di stabilità del sistema dei pagamenti, mentre il Garante presidia la dimensione di protezione dei dati personali nelle transazioni finanziarie elettroniche. L'articolo rappresenta un punto di intersezione tra il diritto amministrativo digitale, la normativa sui pagamenti pubblici (che include il sistema PagoPA, istituito dall'art. 5 CAD) e la disciplina sulla protezione dei dati personali. La formulazione sintetica della disposizione riflette la scelta del legislatore di affidare la disciplina di dettaglio a fonti tecniche secondarie, flessibili rispetto all'evoluzione dei sistemi di pagamento elettronico. Il GDPR incide su questa materia imponendo la minimizzazione dei dati trattati nelle transazioni e adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR per le operazioni finanziarie telematiche della PA.

Testo dell'articoloVigente

Art. 38 D.Lgs. 82/2005 CAD — Trasferimenti di fondi

In vigore dal 01/01/2006

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le ((Linee guida)) ((, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché)) il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Commento

L'articolo 38 del CAD si inserisce nel quadro normativo dei pagamenti pubblici elettronici, di cui il sistema PagoPA (disciplinato principalmente dall'art. 5 CAD e dal D.Lgs. 36/2023 per il settore appalti) rappresenta l'attuazione più rilevante. La previsione di trasferimento telematico di fondi tra PA e tra PA e privati è oggi largamente realizzata attraverso la piattaforma PagoPA gestita da PagoPa S.p.A., che opera in raccordo con le Linee guida AgID sulle transazioni elettroniche e con le istruzioni della Banca d'Italia in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento.

Il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali nella fase consultiva riflette la sensibilità dei dati trattati nelle transazioni finanziarie pubbliche: dati identificativi del pagatore, importi, causali e riferimenti al procedimento amministrativo sottostante. Il trattamento di questi dati deve rispettare i principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza ex artt. 5 e 32 GDPR. In particolare, la correlazione tra pagamento e procedimento nel fascicolo informatico (art. 41 CAD) deve avvenire secondo modalità che non eccedano quanto necessario per le finalità istituzionali.

Dal punto di vista sistematico, l'art. 38 si raccorda con l'art. 5 CAD (pagamenti elettronici alle PA), con la normativa PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) recepita con D.Lgs. 218/2017 che regola i servizi di pagamento in tutta l'Unione, e con le norme tecniche EBA sulle misure di sicurezza per i pagamenti elettronici. Le Linee guida AgID devono coordinarsi con questi standard per garantire che le PA operino in un quadro di sicurezza e affidabilità compatibile con quello del settore privato.

Casi pratici

Caso 1: Rimborso IRPEF tramite PagoPA

Caso 2: Pagamento di una multa al comune via app

Domande frequenti

L'art. 38 CAD si applica anche ai pagamenti tramite PagoPA?

Sì. L'art. 38 CAD costituisce la base giuridica per l'uso di strumenti telematici nei trasferimenti di fondi della PA, e PagoPA ne rappresenta l'attuazione principale. Le Linee guida AgID sui pagamenti elettronici — adottate con il coinvolgimento dei Ministeri, del Garante e della Banca d'Italia — definiscono le modalità tecniche e di sicurezza che le PA devono rispettare quando accettano o effettuano pagamenti telematici attraverso qualsiasi canale, inclusa la piattaforma PagoPA.

Perché l'art. 38 CAD prevede il parere del Garante privacy nella definizione delle Linee guida?

I trasferimenti telematici di fondi implicano il trattamento di dati personali: dati identificativi del pagatore, importi versati, causali collegate a procedimenti amministrativi. Il Garante presidia la conformità al GDPR di queste operazioni, verificando che i dati trattati siano adeguati, pertinenti e non eccedenti le finalità, e che siano adottate misure di sicurezza proporzionate al rischio. Il suo coinvolgimento garantisce che le Linee guida tecniche rispettino il principio di privacy by design.

Cosa sono le Linee guida AgID sui trasferimenti telematici di fondi?

Sono atti di regolazione tecnica adottati da AgID, ai sensi dell'art. 71 CAD, che definiscono le modalità operative, i formati, i protocolli di sicurezza e le regole di interoperabilità per i trasferimenti telematici di fondi tra PA e tra PA e privati. Devono essere adottate sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia, il Garante privacy e la Banca d'Italia. Hanno forza vincolante per le PA ai sensi dell'art. 71, co. 2-bis, CAD.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.