- Subordina alla licenza del Ministro dell'interno la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra e armi analoghe, parti di esse, munizioni, uniformi militari e oggetti destinati all'armamento delle forze armate.
- Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.
- La licenza è necessaria anche per importazione ed esportazione di armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, per gli strumenti di autodifesa dei corpi di polizia e per le tessere di riconoscimento degli agenti.
- La validità della licenza è di due anni; per il trasporto delle armi nello Stato occorre darne avviso al prefetto.
- La violazione è punita penalmente con l'arresto, salvo che il fatto costituisca un più grave reato previsto da leggi speciali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Oltre i casi preveduti dal codice penale , sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. (83)
La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni. (83)
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila.(83) (99)
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Stesso numero, altri codici
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca
- Art. 28 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
- Art. 28 D.Lgs. 42/2004 — Misure cautelari e preventive
- Art. 28 CAD — Certificati di firma elettronica qualificata
- Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni
Commento
La distinzione tra armi da guerra e armi comuni
L'articolo 28 del TULPS presidia il settore più delicato della disciplina delle armi: quello delle armi da guerra e delle armi a esse analoghe. La distinzione rispetto alle armi comuni da sparo è fondamentale. Le armi da guerra sono quelle destinate al moderno armamento delle truppe per l'impiego bellico, nonché le bombe e i congegni a particolare potenzialità offensiva; le armi comuni da sparo sono invece quelle ammesse all'uso civile per caccia, tiro sportivo o difesa, soggette alla diversa disciplina della legge 110/1975 e degli articoli sul porto e la detenzione. La norma del testo unico, integrata dalla legislazione speciale, riserva alle prime un regime autorizzatorio molto più stringente, in ragione della loro idoneità a mettere in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
La licenza ministeriale e il suo oggetto
La caratteristica più significativa è che la competenza al rilascio della licenza appartiene al Ministro dell'interno, e non al questore o al prefetto come per le autorizzazioni ordinarie. Ciò sottolinea il rilievo strategico dell'attività. La licenza è richiesta per un ampio ventaglio di operazioni: fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La norma precisa inoltre che con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte, evitando la moltiplicazione dei titoli per chi opera lungo l'intera filiera produttiva.
Importazione, esportazione e strumenti riservati
Il secondo comma estende il regime della licenza a operazioni ulteriori di particolare sensibilità: l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei corpi armati o di polizia, nonché la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e dei contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Quest'ultima previsione mira a prevenire la contraffazione dei distintivi delle forze dell'ordine. La validità della licenza è fissata in due anni.
L'avviso al prefetto per il trasporto
Per il trasporto delle armi nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto. Si tratta di un onere informativo, distinto dalla licenza, che consente all'autorità di conoscere e monitorare la movimentazione di materiali ad altissima pericolosità sul territorio. La previsione si coordina con le regole speciali sul trasporto e la custodia di armi e munizioni, dirette a evitare sottrazioni e impieghi illeciti.
Profili sanzionatori e rapporti con le leggi speciali
La violazione delle prescrizioni dell'articolo è punita penalmente: il testo unico prevede l'arresto, con una sanzione pecuniaria espressa nei vecchi valori in lire ormai superati. La disposizione opera però con la clausola di riserva «qualora il fatto non costituisca un più grave reato»: ciò significa che, in concreto, trovano spesso applicazione le fattispecie ben più severe della legislazione speciale sulle armi da guerra, che puniscono come delitto la detenzione, la fabbricazione e il commercio abusivi con pene detentive elevate. L'articolo 28 conserva quindi una funzione di completamento del sistema, mentre il nucleo repressivo più pesante è affidato alle leggi penali speciali. Sul piano pratico, chi intende operare nel settore deve verificare l'esatta classificazione dell'arma o del materiale, individuare il titolo competente e coordinarsi con la disciplina europea sull'import-export di prodotti per la difesa.
Casi pratici
Caso 1: Detenzione di un'arma da guerra senza licenza
Tizio entra in possesso di un fucile d'assalto di tipo militare, classificabile come arma da guerra, senza alcun titolo. La condotta non rientra nella detenzione di armi comuni soggetta a denuncia, ma viola il regime dell'articolo 28, che richiede la licenza del Ministro dell'interno. In concreto, trattandosi di arma da guerra, trova applicazione la più grave fattispecie penale prevista dalle leggi speciali, in forza della clausola di riserva contenuta nello stesso articolo.
Caso 2: Impresa che chiede la licenza di fabbricazione
Caia intende avviare un'attività di produzione di componenti destinati all'armamento. Presenta domanda per la licenza di fabbricazione, la cui competenza è del Ministro dell'interno. Ottenuta la licenza, Caia può svolgere non solo la fabbricazione, ma anche le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte, senza dover acquisire ulteriori titoli per ogni singola fase della filiera. La licenza ha validità biennale e va rinnovata alla scadenza.
Caso 3: Trasporto di armi e avviso al prefetto
Sempronio, titolare di una licenza per il commercio dei materiali contemplati dall'articolo, deve trasferire una partita di armi da un deposito a un altro all'interno del territorio nazionale. Prima di effettuare il trasporto è tenuto a darne avviso al prefetto competente, così da consentire all'autorità di conoscere la movimentazione. L'omissione dell'avviso espone Sempronio alle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, oltre a profili di responsabilità per la custodia dei materiali.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra armi da guerra e armi comuni da sparo?
Le armi da guerra sono destinate all'impiego bellico (fucili d'assalto, bombe, congegni a elevata potenzialità offensiva) e sono soggette al regime stringente dell'articolo 28. Le armi comuni da sparo sono quelle ammesse all'uso civile per caccia, tiro sportivo o difesa, regolate dalla legge 110/1975 e dalle norme su porto e detenzione.
Chi rilascia la licenza per le armi da guerra?
La licenza è rilasciata dal Ministro dell'interno, e non dal questore o dal prefetto come per le autorizzazioni ordinarie. Questa scelta riflette il rilievo strategico e di sicurezza nazionale dell'attività.
La licenza serve anche per import ed export di armi?
Sì. La licenza è necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, oltre che per gli strumenti di autodifesa dei corpi di polizia e per le tessere di riconoscimento degli agenti.
Quanto dura la licenza prevista dall'articolo 28?
La validità della licenza è di due anni. Alla scadenza deve essere rinnovata per proseguire le attività di fabbricazione, commercio o detenzione dei materiali soggetti al regime autorizzatorio.
Serve un permesso per trasportare le armi da guerra in Italia?
Per il trasporto delle armi all'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto. Si tratta di un onere informativo che consente all'autorità di monitorare la movimentazione di materiali ad altissima pericolosità.
Cosa rischia chi viola l'articolo 28?
La norma prevede l'arresto, ma opera la clausola di riserva 'salvo che il fatto costituisca un più grave reato': nella pratica trovano spesso applicazione le fattispecie penali ben più severe delle leggi speciali sulle armi da guerra, che puniscono come delitto la detenzione e il commercio abusivi.
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