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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I veicoli d'epoca iscritti nell'apposito elenco previsto dall'art. 60, comma 2, del Codice della Strada ottengono, per le manifestazioni e i raduni autorizzati, un foglio di via e una targa provvisoria.
  • Il foglio di via indica il percorso, la durata della manifestazione e la velocità massima consentita: al massimo 40 km/h, ridotta a 25 km/h se il freno di soccorso agisce su una sola ruota, e a 15 km/h in assenza di pneumatici.
  • La richiesta è presentata dall'ente organizzatore all'ufficio provinciale della motorizzazione nella cui circoscrizione si svolge il raduno (o dove ha inizio, se coinvolge più province).
  • L'autorizzazione alla circolazione è subordinata alla partecipazione di almeno 15 veicoli, al nulla osta degli enti stradali competenti e alla presenza della scorta degli organi di Polizia.
  • L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei veicoli d'epoca sono soggette a tariffe fissate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 214 DPR 495/1992 — Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.

2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia. 5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

In sintesi

  • I veicoli d'epoca iscritti nell'apposito elenco previsto dall'art. 60, comma 2, del Codice della Strada ottengono, per le manifestazioni e i raduni autorizzati, un foglio di via e una targa provvisoria.
  • Il foglio di via indica il percorso, la durata della manifestazione e la velocità massima consentita: al massimo 40 km/h, ridotta a 25 km/h se il freno di soccorso agisce su una sola ruota, e a 15 km/h in assenza di pneumatici.
  • La richiesta è presentata dall'ente organizzatore all'ufficio provinciale della motorizzazione nella cui circoscrizione si svolge il raduno (o dove ha inizio, se coinvolge più province).
  • L'autorizzazione alla circolazione è subordinata alla partecipazione di almeno 15 veicoli, al nulla osta degli enti stradali competenti e alla presenza della scorta degli organi di Polizia.
  • L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei veicoli d'epoca sono soggette a tariffe fissate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.
Indice dei contenuti

I veicoli d'epoca nel sistema del Codice della Strada

L'art. 214 del DPR 495/1992 disciplina le modalità operative per la circolazione dei motoveicoli e degli autoveicoli d'epoca, in attuazione dell'art. 60, comma 2, e dell'art. 99 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice riconosce la peculiarità dei veicoli storici — che non possono essere adeguati agli standard tecnici dei veicoli moderni senza snaturarne l'identità — e consente loro di circolare su percorsi limitati e in occasioni specifiche (raduni, manifestazioni storiche, eventi culturali) attraverso un regime autorizzatorio speciale.

Il veicolo d'epoca è iscritto in un apposito elenco gestito dalla Direzione generale della Motorizzazione (oggi Direzione generale per la motorizzazione e la sicurezza del trasporto su strada, struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). L'iscrizione attesta il valore storico del mezzo e la sua appartenenza alla categoria dei veicoli che non seguono le ordinarie prescrizioni tecniche della circolazione stradale. Non è un registro di omologazione ma un registro di tutela del patrimonio storico automobilistico.

Il foglio di via e la targa provvisoria: natura e contenuto

Per ogni manifestazione o raduno, il veicolo d'epoca ottiene due documenti: il foglio di via e la targa provvisoria. Questi sostituiscono i normali documenti di circolazione (carta di circolazione e targa definitiva) per la durata dell'evento.

Il foglio di via è il documento centrale dell'autorizzazione: riporta la validità temporale (limitata alla durata della manifestazione), il percorso consentito (che non può essere esteso oltre l'itinerario indicato), e la velocità massima specifica del veicolo. Quest'ultima è determinata in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal mezzo, con tre soglie fissate dalla norma: 40 km/h come limite massimo assoluto; 25 km/h se l'impianto frenante di soccorso agisce su una sola ruota (impianti frenanti arcaici tipici di veicoli ante guerra); 15 km/h per i veicoli privi di pneumatici (veicoli su ruote con cerchione pieno o pneumatici insufficienti). Queste limitazioni riflettono le reali capacità di frenata e di manovrabilità di veicoli costruiti con tecnologie del passato.

Il procedimento autorizzatorio: chi presenta la domanda e a chi

Il comma 3 individua il soggetto legittimato a richiedere il foglio di via e le targhe: è l'ente organizzatore della manifestazione (club automobilistici storici, associazioni di collezionisti, fondazioni, enti locali), non il singolo proprietario del veicolo. La domanda è presentata all'ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio — quello della provincia in cui si svolge il raduno — oppure quello della provincia in cui il raduno ha inizio, se il percorso coinvolge più circoscrizioni provinciali.

La domanda deve indicare, per ciascun veicolo: nome del proprietario, marca, tipo, numero di telaio o di motore, percorso e durata della manifestazione. Queste informazioni consentono all'ufficio di emettere un foglio di via individuale per ciascun mezzo partecipante, legato all'evento specifico.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Il comma 4 stabilisce tre condizioni cumulative per il rilascio dell'autorizzazione. La prima è il requisito numerico: la manifestazione deve coinvolgere almeno 15 partecipanti. Questa soglia minima esclude i semplici spostamenti individuali o le uscite di gruppo di ridottissime dimensioni, riservando il regime speciale alle manifestazioni con una certa dimensione collettiva. La seconda condizione è il nulla osta degli enti proprietari delle strade interessate: il Comune, la Provincia, ANAS o il Concessionario autostradale, ciascuno per la propria rete, devono espressamente autorizzare il transito del corteo storico sulle loro strade. La terza condizione è la scorta degli organi di Polizia — Polizia Stradale, Polizia Municipale o altra forza di polizia competente — che accompagna il corteo per garantire la sicurezza della circolazione, disciplinare il traffico ordinario e assicurare che i veicoli d'epoca non si discostino dal percorso autorizzato.

Tariffe di iscrizione e cancellazione dall'elenco

Il comma 5 rinvia alla determinazione ministeriale per le tariffe di iscrizione e cancellazione dall'elenco dei veicoli d'epoca, fissate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. Queste tariffe hanno natura amministrativa: coprono i costi del procedimento di iscrizione, della verifica documentale e della gestione del registro. Non vanno confuse con le eventuali tariffe per le autorizzazioni alla circolazione in occasione di specifiche manifestazioni, che sono definite separatamente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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