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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 194 stabilisce le attrezzature minime che un'impresa deve possedere per ottenere l'autorizzazione alla fabbricazione di segnaletica stradale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice della Strada.
  • Il comma 1 elenca le macchine di lavorazione delle pellicole: applicatori a caldo e a rulli, attrezzature di taglio (fustellatrici, plotter), laboratorio serigrafico con macchina semi-automatica di almeno 100×150 cm e strumento colorimetrico.
  • Il comma 2 richiede anche attrezzature per la lavorazione e verniciatura dei supporti metallici: taglio metalli, presso-piegatrici, saldatrici, macchine utensili per carpenteria, vasche di sgrassaggio, cabina di verniciatura e forno di essiccazione.
  • Tutte le attrezzature devono rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e antinquinamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 194 DPR 495/1992 — Dotazioni tecniche e attrezzature

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento; b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione; c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici; d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti; e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche; f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti;

2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere: a) attrezzature per il taglio dei metalli; b) presso-piegatrici; c) puntatrici e saldatrici; d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica; e) vasche di sgrassaggio metallo; f) cabina di verniciatura; g) forno di essiccazione.

3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.

In sintesi

  • L'art. 194 stabilisce le attrezzature minime che un'impresa deve possedere per ottenere l'autorizzazione alla fabbricazione di segnaletica stradale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice della Strada.
  • Il comma 1 elenca le macchine di lavorazione delle pellicole: applicatori a caldo e a rulli, attrezzature di taglio (fustellatrici, plotter), laboratorio serigrafico con macchina semi-automatica di almeno 100×150 cm e strumento colorimetrico.
  • Il comma 2 richiede anche attrezzature per la lavorazione e verniciatura dei supporti metallici: taglio metalli, presso-piegatrici, saldatrici, macchine utensili per carpenteria, vasche di sgrassaggio, cabina di verniciatura e forno di essiccazione.
  • Tutte le attrezzature devono rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e antinquinamento.
Indice dei contenuti

Il contesto normativo: l'autorizzazione alla fabbricazione di segnali stradali

L'art. 194 del DPR 495/1992 si inserisce nell'ambito della disciplina dell'autorizzazione ministeriale alla fabbricazione e alla vendita di segnali stradali, prevista dall'art. 45, comma 8, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice demanda al regolamento la definizione delle condizioni tecniche e organizzative che l'impresa deve soddisfare per ottenere e mantenere l'autorizzazione: l'art. 194 costituisce dunque l'attuazione operativa di quella norma, traducendo in un catalogo preciso di macchine e impianti i requisiti di idoneità produttiva.

La ratio è chiara: i segnali stradali svolgono una funzione di sicurezza pubblica di primo ordine. Un segnale di Stop con pellicola retroriflettente di qualità scadente, colori non conformi agli standard colorimetrici o supporto metallico deformabile rischia di non essere percepito in tempo dai conducenti, con conseguenze potenzialmente gravi. Dunque lo Stato, attraverso il sistema autorizzatorio, garantisce che solo imprese dotate delle attrezzature e delle competenze idonee possano immettere segnali sul mercato.

Le attrezzature per la lavorazione delle pellicole (comma 1)

Il primo blocco di attrezzature minime riguarda la lavorazione delle pellicole retroriflettenti e non, che costituiscono lo strato visivo del segnale — quello che il conducente vede. L'elenco è tecnico ma comprensibile:

  • Applicatore per pellicole con adesivo secco attivabile a caldo: serve a fissare pellicole che richiedono calore per aderire al supporto; le dimensioni devono essere idonee a tutti i formati di segnale previsti dal regolamento, dai piccoli segnali di pericolo ai grandi pannelli autostradali.
  • Applicatore meccanico a rulli per pellicole con adesivo sensibile alla pressione: un secondo sistema di applicazione per pellicole di tipo diverso, che si incollano esercitando pressione meccanica senza bisogno di calore.
  • Attrezzatura di taglio: fustellatrici con serie completa di fustelle (per tagliare forme standard), plotter (per tagli a controllo numerico) o entrambi, più attrezzatura per i pezzi unici. La fustellatrice garantisce la precisione geometrica dei segnali circolari e triangolari; il plotter consente lavorazioni personalizzate.
  • Laboratorio serigrafico: cuore della personalizzazione cromatica del segnale. Richiede almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di almeno 100×150 cm (dimensione minima per i segnali di maggior formato), corredo di telai, inchiostri compatibili con le pellicole e locale isolato per l'essiccazione. Il locale deve rispettare le norme igienico-sanitarie (ventilazione adeguata per i solventi degli inchiostri).
  • Strumento colorimetrico: consente di verificare che le coordinate colorimetriche delle stampe serigrafiche rispettino i valori previsti dalla normativa tecnica (norme CIE, EN 12899). È un requisito di qualità fondamentale: un rosso «sbagliato» su un segnale di Stop può ridurne la riconoscibilità nelle condizioni critiche.
  • Attrezzature per carteggiatura e pulizia dei supporti: operazioni di preparazione superficiale del supporto prima dell'applicazione della pellicola, per garantire l'adesione ottimale.

Le attrezzature per la lavorazione dei supporti metallici (comma 2)

Il secondo blocco riguarda la lavorazione meccanica dei supporti — in genere lamiera di alluminio o acciaio — e la loro verniciatura. L'impresa deve avere la proprietà o la disponibilità (es. in leasing o in noleggio) di:

  • Attrezzature per il taglio dei metalli: cesoie, tranciatrici o laser per ottenere le sagome dei segnali dalla lamiera grezza.
  • Presso-piegatrici: per piegare i bordi della lamiera e creare la nervatura che conferisce rigidità al segnale e gli consente di essere montato sul palo di sostegno.
  • Puntatrici e saldatrici: per assemblare componenti multipli (es. segnali compositi, pannelli integrativi).
  • Trapani, smerigliatrici e altre macchine utensili per carpenteria metallica: per le lavorazioni di finitura e per la foratura necessaria al montaggio.
  • Vasche di sgrassaggio metallo: step fondamentale nella preparazione del supporto alla verniciatura; grasso e impurità sulla lamiera impediscono l'adesione uniforme del primer.
  • Cabina di verniciatura: ambiente confinato e attrezzato per applicare il fondo e lo smalto di protezione senza contaminazione esterna e con il controllo dell'overspray (obbligatorio per le norme antinquinamento).
  • Forno di essiccazione: consente di essiccare la vernice in tempi controllati e con temperatura uniforme, garantendo la qualità del rivestimento.

Conformità alle norme di sicurezza e antinquinamento (comma 3)

Il comma 3 specifica che tutte le attrezzature del comma 2 devono essere «in regola» con le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e di antinquinamento. Non si tratta di un obbligo aggiuntivo rispetto alla legislazione ordinaria — ogni impresa è già tenuta a rispettarla — ma di una conferma esplicita che il verificatore ministeriale, al momento dell'ispezione per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, accerterà anche questo aspetto. Un'impresa dotata delle macchine giuste ma con la cabina di verniciatura priva di impianto di abbattimento dei vapori, o con il forno sprovvisto delle prescritte protezioni, non otterrà (o perderà) l'autorizzazione.

Implicazioni pratiche: chi acquista segnali stradali

Per gli enti pubblici (Comuni, Province, ANAS) e per i privati che devono acquistare segnaletica stradale, la verifica dell'autorizzazione del produttore è un atto dovuto: acquistare segnali da un produttore non autorizzato espone l'ente a responsabilità per i danni causati da segnaletica non conforme. L'elenco dei produttori autorizzati è tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per le imprese produttrici, l'art. 194 costituisce il minimo inderogabile: le attrezzature elencate sono necessarie ma non sempre sufficienti per produrre tutta la gamma di segnali prevista dal regolamento. Segnali particolari (pannelli a messaggio variabile, segnali luminosi, delineatori di posizione) richiedono dotazioni aggiuntive non contemplate nell'elenco minimo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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