- L'art. 194 stabilisce le attrezzature minime che un'impresa deve possedere per ottenere l'autorizzazione alla fabbricazione di segnaletica stradale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice della Strada.
- Il comma 1 elenca le macchine di lavorazione delle pellicole: applicatori a caldo e a rulli, attrezzature di taglio (fustellatrici, plotter), laboratorio serigrafico con macchina semi-automatica di almeno 100×150 cm e strumento colorimetrico.
- Il comma 2 richiede anche attrezzature per la lavorazione e verniciatura dei supporti metallici: taglio metalli, presso-piegatrici, saldatrici, macchine utensili per carpenteria, vasche di sgrassaggio, cabina di verniciatura e forno di essiccazione.
- Tutte le attrezzature devono rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e antinquinamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 194 DPR 495/1992 — Dotazioni tecniche e attrezzature
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento; b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione; c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici; d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti; e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche; f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti;
2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere: a) attrezzature per il taglio dei metalli; b) presso-piegatrici; c) puntatrici e saldatrici; d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica; e) vasche di sgrassaggio metallo; f) cabina di verniciatura; g) forno di essiccazione.
3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 194 Cod. Amb.: Spedizioni transfrontaliere
- Art. 194 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione di Stati terzi
- Art. 194 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione
- Articolo 194 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 194 Codice della Strada: Disposizioni di carattere generale
- Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo: l'autorizzazione alla fabbricazione di segnali stradali
L'art. 194 del DPR 495/1992 si inserisce nell'ambito della disciplina dell'autorizzazione ministeriale alla fabbricazione e alla vendita di segnali stradali, prevista dall'art. 45, comma 8, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice demanda al regolamento la definizione delle condizioni tecniche e organizzative che l'impresa deve soddisfare per ottenere e mantenere l'autorizzazione: l'art. 194 costituisce dunque l'attuazione operativa di quella norma, traducendo in un catalogo preciso di macchine e impianti i requisiti di idoneità produttiva.
La ratio è chiara: i segnali stradali svolgono una funzione di sicurezza pubblica di primo ordine. Un segnale di Stop con pellicola retroriflettente di qualità scadente, colori non conformi agli standard colorimetrici o supporto metallico deformabile rischia di non essere percepito in tempo dai conducenti, con conseguenze potenzialmente gravi. Dunque lo Stato, attraverso il sistema autorizzatorio, garantisce che solo imprese dotate delle attrezzature e delle competenze idonee possano immettere segnali sul mercato.
Le attrezzature per la lavorazione delle pellicole (comma 1)
Il primo blocco di attrezzature minime riguarda la lavorazione delle pellicole retroriflettenti e non, che costituiscono lo strato visivo del segnale — quello che il conducente vede. L'elenco è tecnico ma comprensibile:
Le attrezzature per la lavorazione dei supporti metallici (comma 2)
Il secondo blocco riguarda la lavorazione meccanica dei supporti — in genere lamiera di alluminio o acciaio — e la loro verniciatura. L'impresa deve avere la proprietà o la disponibilità (es. in leasing o in noleggio) di:
Conformità alle norme di sicurezza e antinquinamento (comma 3)
Il comma 3 specifica che tutte le attrezzature del comma 2 devono essere «in regola» con le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e di antinquinamento. Non si tratta di un obbligo aggiuntivo rispetto alla legislazione ordinaria — ogni impresa è già tenuta a rispettarla — ma di una conferma esplicita che il verificatore ministeriale, al momento dell'ispezione per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, accerterà anche questo aspetto. Un'impresa dotata delle macchine giuste ma con la cabina di verniciatura priva di impianto di abbattimento dei vapori, o con il forno sprovvisto delle prescritte protezioni, non otterrà (o perderà) l'autorizzazione.
Implicazioni pratiche: chi acquista segnali stradali
Per gli enti pubblici (Comuni, Province, ANAS) e per i privati che devono acquistare segnaletica stradale, la verifica dell'autorizzazione del produttore è un atto dovuto: acquistare segnali da un produttore non autorizzato espone l'ente a responsabilità per i danni causati da segnaletica non conforme. L'elenco dei produttori autorizzati è tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per le imprese produttrici, l'art. 194 costituisce il minimo inderogabile: le attrezzature elencate sono necessarie ma non sempre sufficienti per produrre tutta la gamma di segnali prevista dal regolamento. Segnali particolari (pannelli a messaggio variabile, segnali luminosi, delineatori di posizione) richiedono dotazioni aggiuntive non contemplate nell'elenco minimo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti