Testo dell'articoloVigente
Art. 194 DPR 495/1992 – Dotazioni tecniche e attrezzature
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento; b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione; c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici; d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti; e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche; f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti;
2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere: a) attrezzature per il taglio dei metalli; b) presso-piegatrici; c) puntatrici e saldatrici; d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica; e) vasche di sgrassaggio metallo; f) cabina di verniciatura; g) forno di essiccazione.
3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo: l'autorizzazione alla fabbricazione di segnali stradali
L'art. 194 del DPR 495/1992 si inserisce nell'ambito della disciplina dell'autorizzazione ministeriale alla fabbricazione e alla vendita di segnali stradali, prevista dall'art. 45, comma 8, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice demanda al regolamento la definizione delle condizioni tecniche e organizzative che l'impresa deve soddisfare per ottenere e mantenere l'autorizzazione: l'art. 194 costituisce dunque l'attuazione operativa di quella norma, traducendo in un catalogo preciso di macchine e impianti i requisiti di idoneità produttiva.
La ratio è chiara: i segnali stradali svolgono una funzione di sicurezza pubblica di primo ordine. Un segnale di Stop con pellicola retroriflettente di qualità scadente, colori non conformi agli standard colorimetrici o supporto metallico deformabile rischia di non essere percepito in tempo dai conducenti, con conseguenze potenzialmente gravi. Dunque lo Stato, attraverso il sistema autorizzatorio, garantisce che solo imprese dotate delle attrezzature e delle competenze idonee possano immettere segnali sul mercato.
Le attrezzature per la lavorazione delle pellicole (comma 1)
Il primo blocco di attrezzature minime riguarda la lavorazione delle pellicole retroriflettenti e non, che costituiscono lo strato visivo del segnale - quello che il conducente vede. L'elenco è tecnico ma comprensibile:
Le attrezzature per la lavorazione dei supporti metallici (comma 2)
Il secondo blocco riguarda la lavorazione meccanica dei supporti - in genere lamiera di alluminio o acciaio - e la loro verniciatura. L'impresa deve avere la proprietà o la disponibilità (es. in leasing o in noleggio) di:
Conformità alle norme di sicurezza e antinquinamento (comma 3)
Il comma 3 specifica che tutte le attrezzature del comma 2 devono essere «in regola» con le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e di antinquinamento. Non si tratta di un obbligo aggiuntivo rispetto alla legislazione ordinaria - ogni impresa è già tenuta a rispettarla - ma di una conferma esplicita che il verificatore ministeriale, al momento dell'ispezione per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, accerterà anche questo aspetto. Un'impresa dotata delle macchine giuste ma con la cabina di verniciatura priva di impianto di abbattimento dei vapori, o con il forno sprovvisto delle prescritte protezioni, non otterrà (o perderà) l'autorizzazione.
Implicazioni pratiche: chi acquista segnali stradali
Per gli enti pubblici (Comuni, Province, ANAS) e per i privati che devono acquistare segnaletica stradale, la verifica dell'autorizzazione del produttore è un atto dovuto: acquistare segnali da un produttore non autorizzato espone l'ente a responsabilità per i danni causati da segnaletica non conforme. L'elenco dei produttori autorizzati è tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per le imprese produttrici, l'art. 194 costituisce il minimo inderogabile: le attrezzature elencate sono necessarie ma non sempre sufficienti per produrre tutta la gamma di segnali prevista dal regolamento. Segnali particolari (pannelli a messaggio variabile, segnali luminosi, delineatori di posizione) richiedono dotazioni aggiuntive non contemplate nell'elenco minimo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la norma che richiede l'autorizzazione per fabbricare segnali stradali?
L'art. 45, comma 8, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). L'art. 194 del DPR 495/1992 ne attua la previsione, elencando le attrezzature minime che l'impresa deve possedere per ottenere l'autorizzazione.
Perché la macchina serigrafica deve avere un piano di almeno 100x150 cm?
Per poter lavorare i segnali stradali di maggior formato previsti dal regolamento. Una macchina più piccola non consentirebbe di produrre l'intera gamma di segnali autorizzata, rendendo l'impresa tecnicamente inidonea alla fabbricazione completa.
Le attrezzature del comma 2 devono essere di proprietà dell'impresa?
No, il comma 2 precisa che l'impresa deve avere la 'proprietà o la disponibilità' delle attrezzature, quindi sono ammesse anche forme di leasing, comodato o noleggio a lungo termine, purché l'impresa ne abbia l'effettivo utilizzo al momento dell'ispezione.
Cosa succede se l'impresa perde i requisiti dopo aver ottenuto l'autorizzazione?
L'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Le ispezioni periodiche verificano il mantenimento dei requisiti. Se emergono carenze, l'ente competente può assegnare un termine per la regolarizzazione prima di procedere alla sospensione.
Un Comune può acquistare segnali da produttori non autorizzati?
No. Acquistare segnali da produttori non autorizzati espone l'ente a responsabilità civile per i danni causati da segnaletica non conforme. La verifica dell'autorizzazione ministeriale del fornitore è un atto dovuto in sede di gara d'appalto.