Autore: Andrea Marton

  • Art. 68 DPR 230/2000 – Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

    Art. 68 DPR 230/2000 – Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private, previste dall'articolo 17 della legge.

    2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.

    3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

    4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano.

    5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto , il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.

    6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.

  • Art. 33 CTS – Risorse

    Art. 33 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Risorse

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo

    6. 3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ((, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6)) .

  • Art. 30 CAD – Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari q…

    Art. 30 D.Lgs. 82/2005 CAD – Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identità digitale e dei conservatori

    In vigore dal 01/01/2006

    1. ((I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici)) , che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 . Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.

  • Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento fissa il periodo di prova da 10 giorni (operaio comune) a 6 mesi (impiegati direttivi). L’apprendistato professionalizzante è lo strumento privilegiato di inserimento nel comparto, con retribuzioni ridotte al 70-85% del minimo tabellare nella fase iniziale. Il contratto a tempo determinato acausale è utilizzabile entro i limiti di legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova – CCNL Legno e Arredamento
    Categoria Durata massima periodo di prova
    Operaio comune (OC) 10 giorni lavorativi
    Operaio qualificato (OQ1/OQ2) 20 giorni lavorativi
    Operaio specializzato (OS) 30 giorni lavorativi
    Impiegato 2° categoria (A2) 60 giorni lavorativi (2 mesi)
    Impiegato 1° categoria (A1) 90 giorni lavorativi (3 mesi)
    Impiegato direttivo / Quadro 6 mesi di calendario

    Il periodo di prova: forma e tutele

    Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nella lettera di assunzione; in mancanza, si presume che il rapporto sia stato instaurato a tempo indeterminato senza prova. La durata non può superare i limiti fissati dal CCNL, a pena di nullità della clausola eccedente.

    Durante la prova, entrambe le parti possono recedere liberamente e senza preavviso né indennità sostitutiva. Fanno eccezione la malattia e la gravidanza, che sospendono il decorso della prova (il periodo di assenza non si conta nella durata contrattuale della prova, che riprende al rientro).

    Al superamento della prova, il rapporto si stabilizza automaticamente e l’anzianità decorre dall’inizio del periodo di prova stesso (piena retroattività).

    Assunzione: forma, comunicazioni e tipologie contrattuali

    La lettera di assunzione deve indicare: data di inizio, categoria di inquadramento, retribuzione, CCNL applicato, sede di lavoro, orario contrattuale. Va consegnata al lavoratore prima dell’inizio del rapporto (D.Lgs. 104/2022 – Decreto Trasparenza).

    L’assunzione a tempo determinato è regolata dal D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 e successive proroghe): durata massima 12 mesi (prorogabili fino a 24 con causale). Nel CCNL Legno, i contratti integrativi aziendali spesso disciplinano causali specifiche per la stagionalità degli ordini (es. commesse per il Salone del Mobile).

    Il part-time è consentito in tutte le forme (orizzontale, verticale, misto) con accordo scritto. Il CCNL prevede il diritto di precedenza del part-time involontario nella copertura di posizioni a tempo pieno.

    Apprendistato professionalizzante nel settore legno

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47) è lo strumento principale di inserimento qualificato nel comparto, fortemente incentivato nelle PMI dei distretti del mobile. Il CCNL Legno disciplina:

    • Durata: da 24 a 36 mesi (varia per qualifica target e accordo aziendale).
    • Retribuzione: il CCNL prevede una sotto-inquadratura iniziale (di norma 2 livelli sotto la categoria target) con retribuzione al 70-80% del minimo della categoria obiettivo nel primo anno, con progressione.
    • Formazione: almeno 120 ore per triennio di formazione trasversale (sicurezza, competenze di base), integrata da formazione tecnica on-the-job documentata.
    • Obbligo di conferma: al termine, il datore può scegliere se stabilizzare. Se stabilizza, contribuisce al rispetto delle quote di stabilizzazione previste dal CCNL per accedere a nuovi apprendisti.

    La somministrazione di lavoro nel comparto legno

    Le aziende del comparto legno ricorrono significativamente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (lavoro in affitto tramite Agenzie per il Lavoro) per gestire i picchi di produzione, in particolare nei mesi precedenti le grandi fiere del mobile (aprile per Eurocucina/Salone del Mobile, settembre per Cersaie).

    I lavoratori somministrati hanno diritto al trattamento economico e normativo equivalente a quello dei dipendenti diretti di pari categoria e mansione (principio di parità di trattamento, D.Lgs. 81/2015 art. 35). Il CCNL applicato è quello dell’utilizzatore (in questo caso, il CCNL Legno industria), non quello delle Agenzie per il Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista verniciatore: retribuzione e percorso
    Tizio viene assunto come apprendista professionalizzante con qualifica obiettivo di operaio qualificato (OQ2, minimo 1.640 €). Il piano formativo prevede 24 mesi. Primo anno: inquadramento 2 livelli sotto (OC), con retribuzione al 75% del minimo OQ2 = 1.640 × 75% = 1.230 € lordi. Secondo anno: inquadramento 1 livello sotto (OQ2 ridotto), retribuzione all’85% = 1.394 €. Al termine, se confermato: 1.640 €.
    Caia – Contratto a tempo determinato per commessa Salone del Mobile
    Caia viene assunta a tempo determinato per 6 mesi (gennaio-giugno) per gestire la produzione di una commessa per il Salone del Mobile. Il contratto indica la causale tecnica prevista dall’accordo aziendale. A fine giugno, se non rinnovato, Caia ha diritto alla liquidazione del TFR maturato, del residuo ferie e di tutti gli istituti proporzionati ai mesi di servizio.
    Sempronio – Lavoratore in somministrazione che rivendica la parità di trattamento
    Sempronio è somministrato da un’agenzia per 4 mesi in un mobilificio. Scopre che i dipendenti diretti di pari categoria (OQ1) percepiscono 1.750 € mensili, mentre lui riceve 1.680 €. Invoca il principio di parità (D.Lgs. 81/2015 art. 35): l’agenzia è tenuta a corrispondere il minimo CCNL del mobilificio. Recupera la differenza di 70 € × 4 mesi = 280 € lordi.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un falegname industriale?
    Per un operaio qualificato (OQ1/OQ2), il periodo di prova nel CCNL Legno dura al massimo 20 giorni lavorativi. Per un operaio specializzato (OS) sale a 30 giorni lavorativi.
    L'apprendistato nel settore legno conviene economicamente all'azienda?
    Sì: le aziende che assumono apprendisti beneficiano di contributi previdenziali ridotti (aliquota INPS 11,61% invece del normale 23,81%), dell’esclusione dal computo ai fini dell’art. 18 St.Lav. (per le imprese che non superano la soglia dei 15 dipendenti), e di agevolazioni fiscali per i costi di formazione.
    Un contratto a tempo determinato può diventare a tempo indeterminato automaticamente?
    Sì, se il lavoratore continua a lavorare oltre la scadenza senza rinnovo formale, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato. Lo stesso avviene se la durata complessiva (compresi rinnovi e proroghe) supera i 24 mesi senza causale valida.
    La lettera di assunzione è obbligatoria nel CCNL Legno?
    Sì, ai sensi del D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), il datore deve fornire per iscritto le informazioni essenziali del rapporto prima o al momento dell’inizio del lavoro. La mancanza della lettera scritta non invalida il rapporto ma espone il datore a sanzioni amministrative.
    I lavoratori somministrati maturano TFR?
    Sì. Il TFR matura a carico dell’agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro formale. L’agenzia versa il TFR al Fondo di Tesoreria INPS o lo accantona direttamente secondo le regole ordinarie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 68 D.Lgs. 259/2003 – Accesso alle reti locali in radiofrequenza

    Art. 68 D.Lgs. 259/2003 – Accesso alle reti locali in radiofrequenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN) nonché l’uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all’ allegato n.13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell’autorizzazione generale relative all’uso dello spettro radio di cui all’articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un’attività economica o sia accessoria a un’attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un’impresa, un’autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell’articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell’articolo 72 comma 1.

    2. Alle misure del presente articolo si applica l’ articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.

    3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l’accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell’autorizzazione generale e al previo consenso informato dell’utente finale.

    4. Conformemente, in particolare, all’ articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà: a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; b) di consentire reciprocamente l’accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

    5. Il Ministero e l’Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l’accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

    6. Il Ministero e l’Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN: a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali; b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l’accesso pubblico è fornito a norma della lettera a). 6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonché ad operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.

    7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 30 per l’installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica. articolo precedente articolo successivo

  • Buona fede e doveri delle parti nella crisi: esempi pratici sull’art. 4 CCII

    In sintesi

    • L’art. 4 CCII impone a tutte le parti coinvolte nella regolazione della crisi (debitore, creditori, terzi) di comportarsi secondo buona fede e correttezza durante le trattative e i procedimenti.
    • Il debitore ha tre doveri specifici: trasparenza e completezza informativa, tempestivita nelle iniziative di risanamento, gestione del patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori.
    • I creditori devono collaborare lealmente con il debitore, rispettare l’obbligo di riservatezza e non assumere comportamenti dilatori o opportunistici.
    • Il datore di lavoro con piu di quindici dipendenti deve informare e consultare i soggetti sindacali sulle determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro.
    • La violazione dei doveri di buona fede e correttezza rileva su piu piani: responsabilita precontrattuale, sindacabilita degli atti, perdita dei benefici premiali e, nei casi piu gravi, sanzioni penali.

    Prima degli esempi: la ratio dell’art. 4 CCII

    L’articolo 4 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) esprime con chiarezza il cambio di paradigma della riforma. La gestione della crisi non e piu un confronto puramente conflittuale tra debitore e creditori, ma una vicenda collaborativa e negoziale, governata da doveri reciproci di lealta. La norma traduce in precetto cogente i principi di buona fede e correttezza degli artt. 1175 e 1375 c.c., applicandoli al peculiare contesto della crisi d’impresa.

    La buona fede dell’art. 4 CCII non e una formula retorica, ma uno standard comportamentale esigibile e sanzionabile. Vincola tutte le parti del procedimento: il debitore che chiede tutela, i creditori che subiscono i suoi effetti, gli organi della procedura, e i terzi che entrano in contatto con la vicenda. La norma si collega strutturalmente al dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086, comma 2, c.c. e all’art. 3 CCII: chi e tenuto a rilevare per tempo la crisi e tenuto, parimenti, a comportarsi lealmente quando la affronta.

    I tre doveri del debitore

    Il comma 2 dell’art. 4 CCII articola in tre distinti obblighi il dovere generale di buona fede del debitore.

    Il primo dovere e di trasparenza e completezza informativa: il debitore deve illustrare ai creditori e agli organi della procedura, in modo veritiero e completo, la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Non si tratta solo di non mentire: si tratta di mettere a disposizione tutti gli elementi rilevanti per una valutazione consapevole, anche quelli sfavorevoli, anche quelli che potrebbero indurre i creditori a rifiutare l’accordo.

    Il secondo dovere e di tempestivita: il debitore deve attivarsi senza indugio, appena percepisce i segnali di crisi, per assumere le iniziative di risanamento idonee a superarla. L’attesa, la procrastinazione, l’illusione che la situazione si risolva da sola sono comportamenti incompatibili con la buona fede dell’art. 4. La tempestivita e parametro di valutazione del comportamento e condizione di accesso ai benefici premiali (artt. 25-bis e ss. CCII).

    Il terzo dovere riguarda la gestione del patrimonio: nelle more della procedura, il debitore deve amministrare l’impresa e i beni nell’interesse prioritario dei creditori. Cio significa evitare atti dispositivi che riducano la garanzia patrimoniale, astenersi da operazioni straordinarie non funzionali al risanamento, conservare l’integrita dell’attivo. La violazione di questo dovere puo integrare, nei casi piu gravi, ipotesi di responsabilita penale (bancarotta semplice o fraudolenta).

    I doveri dei creditori e dei terzi

    Il comma 3 dell’art. 4 CCII richiama specularmente i creditori al dovere di collaborazione leale: devono partecipare attivamente alle trattative, valutare con serieta le proposte del debitore, motivare l’eventuale rifiuto, non assumere comportamenti meramente dilatori o ostruzionistici. La crisi e affare comune: pretendere il pagamento integrale a fronte di un patrimonio insufficiente, sapendo che l’inerzia condurra alla liquidazione giudiziale e a un soddisfacimento inferiore, e condotta sindacabile.

    Il comma 3 introduce inoltre un obbligo di riservatezza: i creditori che partecipano alle trattative non possono divulgare le informazioni ricevute, soprattutto quelle sensibili sotto il profilo commerciale o reputazionale. La fuga di notizie sulla crisi puo accelerare il dissesto, allontanare clienti e fornitori, vanificare il tentativo di risanamento. La violazione della riservatezza puo fondare responsabilita risarcitoria.

    Il comma 4 estende infine i doveri al datore di lavoro con piu di quindici dipendenti, che deve informare e consultare i soggetti sindacali sulle determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro. Il dialogo sociale e parte integrante della gestione corretta della crisi, in coerenza con la Direttiva UE 2019/1023.

    Casi pratici

    Caso 1: La SRL che nasconde un debito tributario rilevante

    La Tizio Costruzioni SRL accede alla composizione negoziata presentando un piano di risanamento che attesta una posizione fiscale regolare. In realta, l’amministratore Tizio omette di indicare un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per 1,8 milioni di euro, notificato sei mesi prima e non impugnato. La pendenza emerge solo a trattative avanzate, su segnalazione del creditore bancario che incrocia i dati con la Centrale Rischi.

    Inquadramento: la condotta di Tizio viola il primo dovere del debitore ex art. 4, comma 2, CCII (trasparenza e completezza informativa). L’omissione di un’esposizione qualificata verso un creditore pubblico, di entita decisiva per la valutazione della sostenibilita del piano, integra reticenza in mala fede. Le conseguenze sono molteplici: l’esperto puo dichiarare la cessazione della composizione negoziata, i creditori possono revocare il consenso prestato sull’errato presupposto informativo, e Tizio perde l’accesso ai benefici premiali. Sul piano civile, e configurabile la responsabilita precontrattuale verso i creditori indotti in errore; sul piano penale, l’omissione mendace puo integrare bancarotta fraudolenta documentale se sfocia in liquidazione giudiziale.

    Caso 2: Il creditore bancario che ritarda la risposta per logorare il debitore

    La Caio Manifatture SpA presenta una proposta di accordo di ristrutturazione a un pool di banche, con piano industriale dettagliato e attestazione di un professionista indipendente. Una delle banche del pool, pur partecipando agli incontri, rinvia sistematicamente le decisioni, chiede integrazioni documentali ridondanti, e differisce l’espressione del voto. Nel frattempo, l’esposizione di Caio cresce, i fornitori sospendono le forniture e il valore dell’azienda si deteriora. L’obiettivo della banca, emerge da una mail interna acquisita in giudizio, e “attendere il deterioramento per acquisire il controllo a sconto”.

    Inquadramento: la condotta dilatoria del creditore viola il dovere di collaborazione leale dell’art. 4, comma 3, CCII. Il creditore non e tenuto ad approvare la proposta, ma e tenuto a valutarla con serieta e a esprimere tempestivamente le proprie ragioni. Il rinvio strumentale, finalizzato a sfruttare il deterioramento per fini opportunistici, integra abuso del diritto e fonda responsabilita risarcitoria per i danni causati al debitore e agli altri creditori. La giurisprudenza di merito ha gia sanzionato condotte analoghe in sede di accordi ex art. 57 CCII.

    Caso 3: L’imprenditore che dispone del patrimonio in pendenza di procedura

    Sempronio, amministratore unico della Sempronio Logistica SRL, deposita istanza di accesso al concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII. Nelle settimane successive al deposito, prima del decreto di apertura, trasferisce a una societa neo-costituita riconducibile al figlio l’unico immobile di proprieta della SRL (sede operativa, valore di mercato 1,2 milioni) a un corrispettivo di 450.000 euro, regolato in compensazione con crediti vantati dalla newco.

    Inquadramento: la condotta viola il terzo dovere del debitore ex art. 4, comma 2, CCII (gestione del patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori). L’atto, oltre a essere sindacabile come atto di straordinaria amministrazione compiuto senza autorizzazione (art. 46 CCII), integra una palese violazione della buona fede: depaupera il patrimonio aziendale a vantaggio di un soggetto riconducibile alla cerchia familiare dell’amministratore. Le conseguenze sono pesanti: revoca dell’ammissione al concordato, dichiarazione di liquidazione giudiziale, azione revocatoria ex art. 166 CCII, e, sul piano penale, ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale.

    Caso 4: La fuga di notizie sulla composizione negoziata

    La Mevia Alimentari SRL avvia la composizione negoziata. Tra i creditori convocati figura un fornitore concorrente nel mercato, che riceve copia del piano industriale riservato. Pochi giorni dopo, sul portale di settore appare un articolo che descrive in dettaglio la situazione finanziaria di Mevia, il piano di rilancio e le trattative in corso. La fonte e identificata grazie a elementi documentali coincidenti con il materiale consegnato al solo fornitore concorrente. Clienti e fornitori, all’apprendere della notizia, sospendono o ridimensionano i rapporti commerciali.

    Inquadramento: la condotta viola l’obbligo di riservatezza dell’art. 4, comma 3, CCII. Il creditore che partecipa alle trattative riceve le informazioni in un contesto fiduciario protetto, e la divulgazione a terzi (a maggior ragione se fatta per fini concorrenziali) integra un illecito sanzionabile. Mevia puo agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e d’immagine, e l’esperto puo segnalare la condotta al tribunale, con possibili effetti sulla legittimazione del creditore al voto e al diritto di rivalsa. La violazione puo anche configurare concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

    Caso 5: Il mancato confronto sindacale nella ristrutturazione

    La Calpurnia Tessile SpA ha 230 dipendenti e affronta una crisi industriale che impone la riorganizzazione di due stabilimenti. L’amministratore delegato Calpurnia avvia trattative riservate con un fondo di investimento per la cessione di un ramo d’azienda con esubero di 80 lavoratori, ma non informa ne consulta le rappresentanze sindacali fino alla firma del preliminare. L’annuncio della cessione, comunicato a fatto compiuto, scatena uno sciopero e ricorsi sindacali.

    Inquadramento: la condotta viola il comma 4 dell’art. 4 CCII, che impone al datore di lavoro con piu di quindici dipendenti di informare e consultare i soggetti sindacali sulle determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro. L’obbligo si sovrappone e si integra con le procedure previste dagli artt. 47 della L. 428/1990 e dall’art. 2112 c.c. per il trasferimento d’azienda. La violazione non rende necessariamente invalido l’atto dispositivo, ma fonda responsabilita per condotta antisindacale ex art. 28 St. Lav. e puo essere valutata negativamente in sede di omologazione del piano di ristrutturazione. La buona fede dell’art. 4 CCII richiede che il dialogo sociale preceda, non segua, le scelte che incidono sull’occupazione.

    Quando chiedere una verifica

    Capire se un comportamento adottato nella crisi rispetta i doveri dell’art. 4 CCII richiede una valutazione tecnica complessa, che incrocia diritto societario, fallimentare, lavoristico e a volte penale. Non sempre il confine tra esercizio legittimo del proprio diritto e abuso e netto: la condotta dilatoria di un creditore, l’atto dispositivo del debitore, l’omissione informativa apparentemente marginale possono assumere significati diversi a seconda del contesto. Per orientarsi prima che la condotta diventi sanzionabile, e opportuno il supporto di un professionista esperto in crisi d’impresa. Il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare professionisti specializzati in composizione negoziata, accordi di ristrutturazione e procedure concorsuali.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 4 CCII – Doveri delle parti
    • Art. 3 CCII – Adeguati assetti e doveri del debitore
    • Art. 12 CCII – Composizione negoziata della crisi
    • Art. 44 CCII – Accesso al concordato con riserva
    • Art. 57 CCII – Accordi di ristrutturazione dei debiti
    • Art. 166 CCII – Azione revocatoria concorsuale
    • Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
    • Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
    • Art. 2086 c.c. – Gestione dell’impresa e assetti adeguati
    • Art. 2112 c.c. – Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro
    • Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency)
    • Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente

    Domande frequenti (FAQ)

    La buona fede dell’art. 4 CCII e diversa da quella civilistica?

    Non e diversa nella sostanza, ma calata in un contesto specifico. Il legislatore ha richiamato i principi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e li ha declinati come standard comportamentale esigibile nelle procedure di crisi, con doveri specifici (trasparenza, tempestivita, gestione conservativa) che ne articolano i contenuti concreti.

    Cosa rischia il debitore che omette informazioni rilevanti?

    Rischia la cessazione della composizione negoziata, la revoca dell’ammissione al concordato, la perdita dei benefici premiali, il risarcimento dei danni ai creditori indotti in errore e, nei casi piu gravi, sanzioni penali per bancarotta fraudolenta documentale o per false comunicazioni nelle procedure concorsuali.

    Anche i creditori possono violare la buona fede dell’art. 4 CCII?

    Si. Il comma 3 impone ai creditori un dovere di collaborazione leale. Condotte meramente dilatorie, rifiuti immotivati, comportamenti opportunistici finalizzati a sfruttare il deterioramento del debitore, divulgazione delle informazioni riservate ricevute nelle trattative integrano violazione dell’art. 4 e possono fondare responsabilita risarcitoria.

    Cosa significa concretamente “gestione nell’interesse dei creditori”?

    Significa che, nelle more della procedura, il debitore deve amministrare l’impresa evitando di ridurre la garanzia patrimoniale: niente atti dispositivi non funzionali al risanamento, niente operazioni straordinarie non autorizzate, conservazione dell’integrita dell’attivo. Gli atti di ordinaria amministrazione restano consentiti, quelli straordinari richiedono l’autorizzazione del tribunale ex art. 46 CCII.

    L’obbligo di informazione sindacale vale per ogni impresa?

    No. Il comma 4 dell’art. 4 CCII si applica al datore di lavoro che occupa piu di quindici dipendenti. Le imprese sotto soglia non hanno l’obbligo specifico previsto da questa norma, ma restano soggette agli ordinari doveri di buona fede contrattuale e agli obblighi previsti da CCNL e legislazione speciale (art. 47 L. 428/1990 per i trasferimenti d’azienda).

  • Art. 15 D.Lgs. 79/2011 – Standard qualitativi

    Art. 15 D.Lgs. 79/2011 – Standard qualitativi

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l’offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.

    2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

  • Art. 29 RD 12/1941

    Art. 29 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1 C.d.S.: Principi generali

    Art. 1 C.d.S. – Principi generali

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

    2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di una razionale gestione della mobilità; della protezione della salute; della salvaguardia della vita umana, della tutela dell’ambiente; del risparmio energetico.

    3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno e dell’ambiente, sentiti i Ministri competenti, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Conferenza unificata Stato-Regioni-città, elabora ogni due anni le direttive per lo studio dei problemi del traffico e per la programmazione degli interventi sulla rete viaria.

    4. Le direttive e le prescrizioni di cui al comma 3 hanno carattere vincolante per tutti gli enti proprietari e gestori delle strade.

  • Art. 8 CTS – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di l…

    Art. 8 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 ((…)) ; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  • Art. 8 L. 300/1970 – Divieto di indagini sulle opinioni

    Art. 8 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Divieto di indagini sulle opinioni

    In vigore dal 20/05/1970

    È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

  • Art. 10 quinquies L. 212/2000 – (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

    Art. 10 quinquies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

    2. Si applica il comma 3 dell'articolo

    10-quater. ))