Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 68 D.Lgs. 259/2003 – Accesso alle reti locali in radiofrequenza

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN) nonché l’uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all’ allegato n.13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell’autorizzazione generale relative all’uso dello spettro radio di cui all’articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un’attività economica o sia accessoria a un’attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un’impresa, un’autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell’articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell’articolo 72 comma 1.

2. Alle misure del presente articolo si applica l’ articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.

3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l’accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell’autorizzazione generale e al previo consenso informato dell’utente finale.

4. Conformemente, in particolare, all’ articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà: a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; b) di consentire reciprocamente l’accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

5. Il Ministero e l’Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l’accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

6. Il Ministero e l’Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN: a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali; b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l’accesso pubblico è fornito a norma della lettera a). 6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonché ad operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.

7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 30 per l’installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • La fornitura di accesso a reti pubbliche di comunicazione tramite RLAN (Wi-Fi) è soggetta ad autorizzazione generale, da conseguire con semplice dichiarazione conforme all'allegato n. 13-bis del Codice.
  • Se l'accesso Wi-Fi non fa parte di un'attività economica (o è accessorio a una attività economica non basata sulla trasmissione di segnali), chi lo fornisce - impresa, PA o privato - non è soggetto ad autorizzazione generale né agli obblighi di interconnessione.
  • Gli operatori possono consentire al pubblico di accedere alle proprie reti tramite le RLAN degli utenti finali (hotspot domestici), previo consenso informato dell'utente.
  • Il Ministero non può vietare a fornitori di reti pubbliche di offrire accesso pubblico attraverso le RLAN dei propri utenti finali.
Indice dei contenuti

Le RLAN come modalità di accesso ai servizi di comunicazione pubblica

L'articolo 68 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina il regime giuridico dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica attraverso le RLAN (Radio Local Area Network), conosciute comunemente come reti Wi-Fi. Le RLAN non sono mere tecnologie di rete locale interna: possono diventare punti di accesso a reti pubbliche di comunicazione elettronica quando sono collegate a un servizio di accesso a internet di un operatore autorizzato. La norma affronta il paradosso di una tecnologia che funziona sia come semplice rete domestica (senza alcun onere regolamentare) sia come infrastruttura di rete pubblica (soggetta al Codice), fissando con precisione il confine tra le due fattispecie.

Il regime dell'autorizzazione generale per il Wi-Fi pubblico

Il comma 1 stabilisce che la fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso RLAN è soggetta ad autorizzazione generale. L'autorizzazione si consegue con la sola presentazione della dichiarazione conforme all'allegato n. 13-bis: non vi è un procedimento di concessione con valutazione discrezionale, ma un sistema di notifica. Tuttavia, il comma 1 introduce un'eccezione fondamentale: quando la fornitura di accesso Wi-Fi non fa parte di un'attività economica, o è accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali, il soggetto fornitore non è soggetto ad autorizzazione generale, né agli obblighi di tutela degli utenti finali, né agli obblighi di interconnessione. Questa eccezione riguarda una vastissima categoria di soggetti: il bar che offre Wi-Fi gratuito ai propri clienti, il Comune che offre connettività gratuita nelle piazze, l'università che offre Wi-Fi agli studenti. In questi casi, l'attività principale non è la fornitura di connettività ma un'altra (vendere caffè, erogare servizi pubblici, formare studenti); l'accesso Wi-Fi è accessorio.

Gli hotspot domestici e il consenso dell'utente

Il comma 3 affronta una pratica commerciale sempre più diffusa: gli operatori che consentono al pubblico di accedere alle proprie reti attraverso i router Wi-Fi degli utenti finali (i cosiddetti hotspot domestici - Fon, Wireless Community Network, ecc.). In questo modello, il router dell'abbonato crea sia una rete domestica privata (riservata all'utente) sia un hotspot pubblico (accessibile a terzi attraverso credenziali dell'operatore). Il Ministero non può vietare agli operatori di autorizzare questo tipo di accesso pubblico alle proprie reti attraverso le RLAN degli utenti finali, ma l'operatore deve ottenere il «previo consenso informato» dell'utente finale. Il consenso informato deve essere acquisito in modo che l'utente sia consapevole: che il suo router sta servendo anche connessioni di terzi, che la sua banda potrebbe essere parzialmente utilizzata dagli hotspot, che vi sono potenziali profili di sicurezza da gestire.

Il raccordo con il regolamento Digital Services Act

Il comma 2 rinvia all'art. 4 del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) per le misure nazionali applicabili nel contesto del presente articolo. Questo raccordo è rilevante: il DSA disciplina la responsabilità degli intermediari online, inclusi i fornitori di servizi di accesso a internet, e stabilisce principi di neutralità e assenza di responsabilità per i contenuti trasmessi. Il fornitore di accesso Wi-Fi che rientra nella categoria dei «mere conduit provider» (mero vettore) non risponde dei contenuti trasmessi attraverso la propria rete, purché non intervenga nell'instradamento del traffico. Questo principio è particolarmente rilevante per i fornitori di hotspot pubblici che operano in regime di non obbligo di autorizzazione.

Casi pratici

Caso 1: Bar che offre Wi-Fi gratuito ai clienti: esenzione dall'autorizzazione

Il bar «Caffe Tizio» offre connessione Wi-Fi gratuita ai propri clienti collegando il router al proprio contratto di accesso a internet residenziale. Un ispettore del Ministero contesta al titolare la mancanza dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Il titolare del bar invoca l'esenzione del comma 1 dell'art. 68: l'offerta di Wi-Fi è accessoria alla propria attività economica principale (la vendita di bevande e alimenti), che non è subordinata alla trasmissione di segnali. L'esenzione si applica: il bar non deve ottenere l'autorizzazione generale né rispettare gli obblighi di tutela degli utenti finali del Codice.

Caso 2: Operatore che attiva hotspot sui router degli abbonati senza consenso

L'operatore Alfa S.p.A. aggiorna in remoto il firmware dei router dei propri abbonati, attivando una funzione hotspot che consente a terzi di connettersi alla banda pubblica del router attraverso le credenziali dell'operatore. Sempronio, abbonato di Alfa, scopre l'attivazione solo leggendo le condizioni aggiornate nella fattura. Sempronio reclama ad AGCOM, sostenendo che l'attivazione senza previo consenso informato viola l'art. 68, comma 3. L'Autorità accerta la violazione e ordina ad Alfa di ottenere il consenso esplicito e informato di ciascun abbonato prima di attivare la funzione hotspot, e di disattivarla retroattivamente per tutti coloro che non abbiano acconsentito.

Caso 3: Comune che offre Wi-Fi nelle piazze: nessuna autorizzazione richiesta

Il Comune di Sempronio decide di installare access point Wi-Fi nelle piazze principali del centro storico, finanziato con fondi del PNRR. Il responsabile del procedimento chiede se il Comune debba ottenere l'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 11 del Codice. L'ufficio legale risponde che l'art. 68, comma 1, esenta le pubbliche amministrazioni che forniscono Wi-Fi come servizio pubblico non basato sulla trasmissione di segnali: il Comune non svolge un'attività economica ma eroga un servizio di pubblica utilità. Non è necessaria l'autorizzazione generale né sono applicabili gli obblighi di interconnessione o tutela degli utenti finali del Codice.

Domande frequenti

Un negozio che offre Wi-Fi gratuito ai clienti deve avere una licenza?

No, se il Wi-Fi è accessorio all'attività principale del negozio (vendita di prodotti o servizi) e non rappresenta un'attività economica autonoma basata sulla trasmissione di segnali. L'art. 68, comma 1, esenta espressamente da autorizzazione generale chi fornisce accesso Wi-Fi in modo accessorio alla propria attività principale.

L'operatore internet può trasformare i router dei clienti in hotspot pubblici?

Sì, ma solo con il previo consenso informato dell'utente finale (art. 68, comma 3). L'utente deve essere consapevole che il suo router serve anche connessioni di terzi e deve aver esplicitamente acconsentito. L'attivazione unilaterale degli hotspot senza consenso viola il Codice e può essere sanzionata da AGCOM.

La connessione Wi-Fi pubblica in un aeroporto richiede l'autorizzazione generale?

Dipende da chi la gestisce e come. Se il gestore aeroportuale fornisce il Wi-Fi come servizio accessorio (non come attività economica autonoma), l'esenzione del comma 1 dell'art. 68 può applicarsi. Se invece il servizio Wi-Fi è fornito da un operatore di telecomunicazioni nell'ambito della propria attività commerciale principale, è necessaria l'autorizzazione generale, da conseguire con la dichiarazione conforme all'allegato n. 13-bis.

Chi fornisce Wi-Fi gratuito risponde dei reati commessi dagli utenti attraverso la sua rete?

In linea di principio no, se opera come mero vettore (mere conduit) ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), citato dall'art. 68, comma 2. Il fornitore di accesso che non interviene nel traffico e non ne seleziona il destinatario non è responsabile per le informazioni trasmesse attraverso la propria rete.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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