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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La direzione dell'istituto promuove la partecipazione di privati cittadini e associazioni all'azione rieducativa, in attuazione dell'art. 17 L. 354/1975.
  • Le iniziative proposte sono trasmesse con parere al magistrato di sorveglianza, che autorizza gli ingressi stabilendo le condizioni da rispettare.
  • Le attività dei soggetti esterni devono svolgersi in piena integrazione con gli operatori penitenziari.
  • In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole alla sicurezza, il direttore può sospendere in via cautelare l'efficacia dell'autorizzazione.
  • La direzione e il centro servizio sociale collaborano per programmare periodicamente la partecipazione della comunità al reinserimento dei condannati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 DPR 230/2000 — Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private, previste dall'articolo 17 della legge.

2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.

3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano.

5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto , il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.

6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.

Commento

L'articolo 68 del DPR 230/2000 attua l'art. 17 della L. 354/1975, che rappresenta uno dei capisaldi più originali dell'ordinamento penitenziario italiano: il riconoscimento che la rieducazione non è un processo che avviene soltanto all'interno delle mura dell'istituto penitenziario, ma richiede il coinvolgimento attivo della società civile. Il comma 1 di questo articolo regolamentare stabilisce con chiarezza il fondamento normativo: la direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna «avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private, previste dall'articolo 17 della legge». Il rinvio all'art. 17 L. 354/1975 è espresso e vincola l'intera disciplina regolamentare a quel paradigma.

L'art. 17 L. 354/1975 e la partecipazione della comunità esterna

L'art. 17 L. 354/1975 stabilisce che si debba favorire la partecipazione di privati all'azione rieducativa, attribuendo a istituzioni e associazioni pubbliche e private un ruolo riconosciuto nell'esecuzione della pena. Questa scelta normativa riflette la convinzione — poi codificata nella Riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 (d.lgs. 123/2018) — che il reinserimento sociale richieda un «ponte» tra il mondo carcerario e il mondo esterno: relazioni, reti di sostegno, esperienze formative e lavorative che il solo personale penitenziario non può fornire da solo.

Il fondamento costituzionale è l'art. 27 co. 3 Cost.: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La rieducazione, intesa non come mera obbedienza alle regole dell'istituto ma come effettivo reinserimento nella società, richiede che la società stessa partecipi. L'art. 3 Cost. (uguaglianza sostanziale) si sovrappone: rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il reinserimento è un compito che lo Stato non può assolvere da solo.

Il procedimento di ammissione: dalla proposta all'autorizzazione

L'art. 68 costruisce un procedimento bifasico. In una prima fase (comma 2), la direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette le proprie proposte al magistrato di sorveglianza, corredandole del suo parere. Il parere della direzione non è una formalità: riflette la valutazione della compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di sicurezza e organizzazione interne, nonché con le esigenze trattamentali della popolazione detenuta.

In una seconda fase (comma 3), il magistrato di sorveglianza autorizza gli ingressi in istituto, stabilendo le condizioni che devono essere rispettate. L'autorizzazione non è un atto automatico: il magistrato di sorveglianza esercita una funzione di garanzia esterna, assicurandosi che le attività siano compatibili con i diritti dei detenuti e con le esigenze di legalità dell'esecuzione della pena. Il magistrato può porre condizioni specifiche: orari, tipologia di attività consentite, modalità di accesso, obblighi di riservatezza.

L'integrazione con gli operatori penitenziari

Il comma 4 stabilisce un principio fondamentale: le iniziative devono essere svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. I soggetti esterni non agiscono in autonomia, ma come parte di un sistema trattamentale coordinato. La norma prevede che le persone autorizzate abbiano accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano. Questo significa che non esiste un diritto di accesso generico: il volontario o il rappresentante dell'associazione entra nell'istituto per svolgere una specifica attività, nelle modalità concordate, e non può estendere la propria presenza ad altri ambiti.

L'integrazione con gli operatori risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire la continuità del trattamento (il volontario conosce la storia trattamentale del detenuto tramite il personale penitenziario); dall'altro, evitare che i soggetti esterni siano utilizzati come canale per comunicazioni o materiali non autorizzati.

Il sistema di controllo e la sospensione cautelare

Il comma 5 disciplina il caso di inosservanza delle condizioni stabilite dall'autorizzazione o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto. In questa ipotesi, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, ai fini dei provvedimenti conseguenti. Il direttore può inoltre disporre, con provvedimento motivato, la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.

La motivazione obbligatoria del provvedimento di sospensione è una garanzia significativa: impedisce che la sospensione si riduca a un atto discrezionale non controllabile. Il magistrato di sorveglianza, informato, potrà poi decidere se revocare definitivamente l'autorizzazione o ripristinarla dopo aver verificato i fatti contestati.

La programmazione periodica e il ruolo del centro servizio sociale

Il comma 6 introduce una prospettiva di lungo periodo: la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto tra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa. La collaborazione tra l'istituto penitenziario e il centro servizio sociale è essenziale: il centro servizio sociale ha competenza per i soggetti in misure alternative alla detenzione e segue i condannati anche dopo la scarcerazione, mentre la direzione dell'istituto gestisce il periodo detentivo. La loro sinergia garantisce una continuità del progetto di reinserimento che non si interrompe all'uscita dal carcere.

La norma riconosce implicitamente che la partecipazione della comunità non è un evento episodico ma deve essere programmata e coordinata, inserita in un progetto trattamentale globale e non lasciata alla casualità delle disponibilità volontaristiche.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi autorizza l'accesso all'istituto penitenziario per i volontari e le associazioni?

Il magistrato di sorveglianza, ai sensi del comma 3 dell'art. 68. La direzione dell'istituto trasmette le proposte con il proprio parere e il magistrato autorizza gli ingressi, stabilendo le condizioni da rispettare.

I volontari possono operare in autonomia all'interno dell'istituto?

No. Il comma 4 dell'art. 68 prevede che le iniziative siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. I soggetti esterni accedono all'istituto secondo le modalità e i tempi previsti per le specifiche attività alle quali collaborano.

Cosa succede se un volontario viola le condizioni dell'autorizzazione?

Il direttore dell'istituto comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole e può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione cautelare dell'autorizzazione (art. 68 co. 5).

Qual è il fondamento normativo della partecipazione della comunità esterna al carcere?

L'art. 17 della L. 354/1975, richiamato espressamente dall'art. 68 co. 1 del regolamento, che riconosce il ruolo di privati cittadini e associazioni nell'azione rieducativa, in attuazione dell'art. 27 co. 3 Cost.

Chi si occupa di programmare periodicamente la collaborazione con la comunità esterna?

La direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, ai sensi del comma 6 dell'art. 68. Questa collaborazione garantisce la continuità del progetto di reinserimento anche dopo la scarcerazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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