- Le perquisizioni personali devono essere eseguite dalla polizia penitenziaria alla presenza di un ufficiale o vice sovrintendente, con personale dello stesso sesso del soggetto da perquisire, in attuazione dell'art. 34 L. 354/1975.
- La perquisizione può essere omessa quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti tecnologici di controllo (metal detector, scanner), meno invasivi per la dignità personale.
- Le perquisizioni nelle camere devono essere eseguite con rispetto della dignità dei detenuti e delle loro cose; le perquisizioni straordinarie richiedono ordine del direttore, salvo urgenza.
- Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi in casi eccezionali del supporto delle Forze di polizia esterne su richiesta al Prefetto.
- In situazioni di particolare urgenza il personale può procedere autonomamente, con obbligo di informare immediatamente il direttore e di indicare i motivi dell'urgenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 DPR 230/2000 — Perquisizioni
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.
3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.
4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.
5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore.
6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121 .
7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 74 L. 184/1983: Riconoscimento di figlio da persona coniugata
- Art. 74 Reg. (UE) 2024/1689 — Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione
- Art. 74 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 74 D.Lgs. 159/2011 — Reati del pubblico ufficiale
- Art. 74 D.Lgs. 209/2005 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
- Art. 74 D.Lgs. 42/2004 — Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
Commento
L'articolo 74 del DPR 230/2000 è la norma regolamentare che disciplina in dettaglio le perquisizioni nei confronti dei detenuti e degli internati, in attuazione dell'art. 34 della L. 354/1975. La perquisizione personale in carcere è uno strumento di sicurezza indispensabile per il buon funzionamento dell'istituto, ma è anche uno degli atti che maggiormente incide sulla sfera personale e sulla dignità del detenuto. Il regolamento si preoccupa di costruire garanzie procedurali precise che bilancino le esigenze di sicurezza con il rispetto dei diritti fondamentali.
Il fondamento costituzionale: libertà personale e dignità
L'art. 13 della Costituzione tutela la libertà personale e, con essa, la sfera corporea dell'individuo. La perquisizione personale è un atto che incide direttamente su questa sfera: anche il detenuto — che pure subisce una restrizione della libertà — conserva il diritto a non essere sottoposto a ispezioni corporee arbitrarie, umilianti o eseguite in modo lesivo della dignità. L'art. 3 Cost. tutela la dignità personale di tutti, indipendentemente dalla condizione giuridica. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato, nell'ambito dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti), che le perquisizioni corporee dei detenuti devono rispettare requisiti procedurali precisi: personale dello stesso sesso, assenza di umiliazioni deliberate, proporzionalità rispetto alle esigenze di sicurezza.
L'art. 27, comma 3, Cost. — che vieta trattamenti contrari al senso di umanità e impone alla pena una funzione rieducativa — impone che anche gli atti di controllo interno all'istituto siano eseguiti in modo rispettoso: una perquisizione condotta in modo umiliante non è compatibile con la funzione rieducativa della pena, indipendentemente dalla sua legittimità sul piano della sicurezza.
Le garanzie procedurali: personale qualificato e parità di sesso
Il comma 1 stabilisce due garanzie fondamentali. Prima garanzia: la perquisizione deve essere eseguita da personale della polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Questa prescrizione garantisce un controllo di legittimità interno: la presenza di un superiore funge da garanzia contro abusi o comportamenti scorretti. Seconda garanzia: il personale che esegue la perquisizione e quello che vi presenzia devono essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire. Questa norma tutela la dignità e l'intimità del detenuto, evitando situazioni di oggettiva umiliazione connesse all'esposizione corporea davanti a persone di sesso diverso.
La violazione di queste garanzie procedurali può avere rilevanza disciplinare per il personale coinvolto e può essere oggetto di reclamo del detenuto al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis L. 354/1975.
La preferenza per gli strumenti tecnologici
Il comma 2 introduce un principio di proporzionalità importante: la perquisizione personale può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo tecnologici, come metal detector, scanner o altri strumenti analoghi. Questo principio riflette l'evoluzione della tecnologia di sicurezza penitenziaria: gli strumenti tecnologici consentono di rilevare oggetti metallici, sostanze stupefacenti o materiale illecito con minore invasività rispetto alla perquisizione corporea diretta. La norma incoraggia l'uso preferenziale di tali strumenti, conformemente al principio di minima lesività che dovrebbe ispirare tutti gli atti amministrativi incidenti su diritti fondamentali.
La perquisizione delle camere: rispetto della dignità e delle cose
Il comma 3 estende le garanzie di rispetto anche alle perquisizioni nelle camere dei detenuti: devono essere eseguite con rispetto della dignità dei detenuti e delle loro cose. Questa disposizione ha un duplice contenuto. Da un lato, richiede che il personale si comporti con correttezza anche nella perquisizione degli spazi detentivi, evitando atti deliberatamente distruttivi o umilianti. Dall'altro, implica che la proprietà del detenuto sui propri effetti personali — ancorché in uno spazio non privato in senso pieno — meriti rispetto: gli oggetti non devono essere inutilmente danneggiati o manipolati in modo sprezzante.
Perquisizioni ordinarie e straordinarie: il ruolo del regolamento interno e del direttore
Il comma 4 stabilisce che il regolamento interno dell'istituto indica le situazioni in cui si effettuano perquisizioni ordinarie. Le perquisizioni ordinarie sono quelle previste in modo programmato e sistematico: ad esempio all'ingresso e all'uscita da determinati reparti, al termine di colloqui con l'esterno, prima e dopo l'accesso a laboratori o officine. Per procedere a perquisizioni fuori dai casi ordinari — le perquisizioni straordinarie — è invece necessario l'ordine espresso del direttore (comma 5). Questo presidio tutela il detenuto da perquisizioni arbitrarie o ritorsive disposte da singoli agenti in assenza di autorizzazione gerarchica.
Il comma 6 disciplina le perquisizioni generali — quelle estese all'intero istituto o a reparti interi — prevedendo che il direttore possa avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale delle Forze di polizia e delle altre Forze a disposizione del Prefetto, ai sensi della L. 121/1981. Si tratta di una misura straordinaria, riservata a situazioni di particolare necessità (disordini, ricerche di oggetti pericolosi, evasioni).
L'urgenza e il pronto intervento del personale
Il comma 7 affronta il caso dell'urgenza: quando vi siano ragioni di particolare urgenza (ad esempio, fondato motivo di credere che un detenuto stia per occultare o distruggere materiale pericoloso), il personale può procedere di propria iniziativa alla perquisizione, informando immediatamente il direttore e specificando i motivi dell'urgenza. Questo meccanismo bilancia due esigenze contrapposte: la necessità di un intervento tempestivo per ragioni di sicurezza e la garanzia che il superiore gerarchico sia comunque messo in condizione di valutare la legittimità dell'atto. L'obbligo di comunicazione immediata serve anche a proteggere il personale stesso: in assenza di comunicazione, l'atto potrebbe essere contestato come arbitrario.
Il rapporto con la L. 354/1975
L'art. 74 del regolamento attua in modo diretto l'art. 34 della L. 354/1975, che prevede che i detenuti e gli internati siano sottoposti a perquisizione personale e che le modalità siano disciplinate dal regolamento, nel rispetto della dignità della persona. Il quadro si completa con l'art. 35-bis L. 354/1975, che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami dei detenuti in materia di violazione dei diritti: le perquisizioni condotte in violazione delle garanzie procedurali dell'art. 74 possono essere oggetto di reclamo.
Domande frequenti
Una perquisizione corporea può essere eseguita da personale di sesso diverso rispetto al detenuto?
No. L'art. 74, comma 1, impone che il personale che esegue la perquisizione e quello che vi presenzia siano dello stesso sesso del soggetto perquisito. Si tratta di una garanzia a tutela della dignità personale, la cui violazione può essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza.
Quando un agente può perquisire senza ordine del direttore?
Solo in casi di particolare urgenza (comma 7), con obbligo di informare immediatamente il direttore specificando le ragioni dell'urgenza. Fuori dai casi ordinari previsti dal regolamento interno, e in assenza di urgenza, la perquisizione straordinaria richiede sempre l'ordine esplicito del direttore.
Cosa si intende per "rispetto della dignità" durante la perquisizione della cella?
Il comma 3 richiede che le perquisizioni nelle camere avvengano con rispetto sia della dignità personale del detenuto sia delle sue cose. Significa che gli oggetti personali non devono essere danneggiati inutilmente, e che il comportamento del personale non deve essere umiliante o sprezzante, indipendentemente dalle esigenze di sicurezza.
In quale norma della L. 354/1975 si basa l'art. 74 del regolamento?
L'art. 74 del DPR 230/2000 attua l'art. 34 della L. 354/1975, che prevede le perquisizioni personali dei detenuti e demanda al regolamento la disciplina delle modalità di esecuzione nel rispetto della dignità della persona.
Un detenuto può rifiutarsi di essere perquisito?
No. La perquisizione è un atto d'autorità previsto dalla legge (art. 34 L. 354/1975) e costituisce una delle restrizioni legittime connesse alla condizione detentiva. Il rifiuto configura un comportamento contra legem. Il detenuto ha però il diritto a che la perquisizione avvenga nel rispetto di tutte le garanzie procedurali previste dall'art. 74 del regolamento.
Vedi anche