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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
L'art. 1175 c.c. impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio. La correttezza integra il contenuto del rapporto con doveri accessori di informazione, protezione e collaborazione, la cui violazione fonda responsabilita contrattuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, …

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Domande rapide

Cosa stabilisce l'art. 1175 c.c.?
Obbliga debitore e creditore a comportarsi secondo correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio. La correttezza integra il rapporto con doveri di informazione, salvaguardia, collaborazione e protezione reciproca.
Qual e la differenza tra correttezza e buona fede?
La correttezza (art. 1175) opera durante tutto il rapporto obbligatorio; la buona fede oggettiva (artt. 1366, 1375 c.c.) opera in fase di interpretazione ed esecuzione contrattuale. Entrambe condividono il fondamento solidaristico (art. 2 Cost.).
Quali doveri accessori derivano dalla correttezza?
Doveri di informazione (comunicare circostanze rilevanti), di protezione (preservare la sfera giuridica della controparte), di collaborazione (agevolare l'adempimento), di non aggravare l'altrui posizione, di esercitare i diritti senza abusi.
Cosa accade in caso di violazione del dovere di correttezza?
Si configura inadempimento ex art. 1218 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno. La violazione puo altresi giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento o l'eccezione di inadempimento.
L'art. 1175 c.c. limita l'esercizio dei diritti?
Si. La giurisprudenza ricava dall'art. 1175 il divieto di abuso del diritto: l'esercizio di un diritto in modo sproporzionato, vessatorio o contrario alla solidarieta integra violazione del dovere di correttezza.

Commento

L'art. 1175 c.c. fissa il principio cardine secondo cui debitore e creditore devono comportarsi reciprocamente secondo correttezza, elevando la lealtà a regola giuridica del rapporto obbligatorio.

Ratio

La norma traduce in regola di diritto positivo l'esigenza che il rapporto obbligatorio non si esaurisca nello scambio di prestazioni, ma sia attraversato da un dovere di cooperazione e rispetto degli interessi della controparte. Il legislatore del 1942 ha voluto recepire la tradizione romanistica della bona fides, attribuendole rilevanza precettiva diretta e non meramente etica, in modo da fornire al giudice un parametro di valutazione del contegno delle parti che integra il contenuto del programma negoziale.

Analisi

La correttezza prevista dall'art. 1175 c.c. assume natura di clausola generale, idonea a generare obblighi accessori non espressamente previsti, quali quelli di informazione, di custodia, di avviso e di protezione. La dottrina prevalente la accosta alla buona fede oggettiva di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., considerandola espressione di un medesimo principio operante su piani diversi del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ne ha tratto la regola per cui ciascuna parte è tenuta a salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio. La violazione del dovere di correttezza può determinare responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, in alcune ipotesi, può rilevare anche sul piano della validità dell'atto o sull'efficacia della pretesa, attraverso lo strumento dell'abuso del diritto.

Quando si applica

La regola opera in ogni fase del rapporto obbligatorio: nelle trattative, ove si salda con l'art. 1337 c.c.; nell'esecuzione della prestazione, ove integra l'art. 1375 c.c.; e nella fase successiva all'estinzione, generando i cosiddetti obblighi post-contrattuali di protezione. La giurisprudenza ne ha fatto applicazione in materia bancaria, assicurativa, di lavoro subordinato e nei rapporti societari, sanzionando condotte formalmente lecite ma sostanzialmente vessatorie.

Confronto sistemico

L'art. 1175 c.c. va letto in correlazione con gli artt. 1337, 1366, 1375 e 2 Cost., quest'ultimo richiamato dalla Cassazione per leggere il dovere di correttezza alla luce della solidarietà costituzionale. Sul piano comparato, la norma riflette la Treu und Glauben tedesca (§ 242 BGB) e dialoga con la good faith del diritto europeo dei contratti.

Profili problematici

Il principale nodo applicativo riguarda i limiti dell'intervento giudiziale: la clausola generale rischia di tradursi in arbitrio se non ancorata a parametri oggettivi. Si discute, inoltre, se la violazione della correttezza configuri sempre inadempimento o se possa fondare un autonomo titolo di responsabilità. Un ulteriore profilo critico attiene al rapporto con l'abuso del diritto, figura di matrice giurisprudenziale costruita proprio sull'art. 1175 c.c.

Casi pratici

Caso 1: Esercizio abusivo del recesso bancario

Tizio, correntista affidato da anni, riceve dalla banca un recesso senza preavviso ragionevole. L'istituto, pur formalmente legittimato dal contratto, ha violato l'art. 1175 c.c. non concedendo un termine adeguato per reperire fonti alternative di credito.

Caso 2: Mancata cooperazione del creditore

Caia, locatrice, rifiuta sistematicamente di ricevere il canone dal conduttore Mevio in giorni concordati, costringendolo all'offerta formale. Il giudice ravvisa la violazione dell'obbligo di correttezza nell'esecuzione del contratto.

Caso 3: Obbligo di informazione post-contrattuale

Sempronio, ex consulente di una società, omette di avvisare l'azienda della scadenza di un termine decadenziale appreso durante l'incarico. La condotta integra violazione del dovere di correttezza nella fase successiva all'estinzione del rapporto.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 1175 del Codice Civile?

L'art. 1175 c.c. impone a debitore e creditore di comportarsi reciprocamente secondo correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio. La norma opera come clausola generale che integra il contratto, generando obblighi accessori di informazione, custodia e protezione. La sua violazione configura inadempimento ex art. 1218 c.c. e può fondare il risarcimento del danno.

Cosa si intende per correttezza ai sensi dell'art. 1175 c.c.?

Si tratta di un dovere oggettivo di lealtà e cooperazione che impone a debitore e creditore di salvaguardare reciprocamente i propri interessi, nei limiti di un apprezzabile sacrificio. Opera come clausola generale e integra il contenuto del rapporto obbligatorio.

Qual è la differenza tra correttezza e buona fede oggettiva?

La dottrina prevalente le considera espressione dello stesso principio: la correttezza dell'art. 1175 c.c. attiene al rapporto obbligatorio in generale, mentre la buona fede degli artt. 1366 e 1375 c.c. riguarda specificamente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto.

La violazione della correttezza è fonte di responsabilità?

Sì. La giurisprudenza di legittimità qualifica la violazione come inadempimento ex art. 1218 c.c. e, in talune ipotesi, come abuso del diritto. Può comportare obbligo di risarcimento e, in casi limite, paralisi della pretesa esercitata scorrettamente.

In quali fasi del rapporto si applica l'art. 1175 c.c.?

In tutte: nelle trattative, in collegamento con l'art. 1337 c.c.; nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1375 c.c.; e nella fase post-contrattuale, ove genera obblighi residui di protezione e informazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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