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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Vieta l'uso di segni idonei a creare confusione con quelli di un concorrente o l'imitazione servile dei suoi prodotti.
  • Proibisce la diffusione di notizie denigratorie o l'appropriazione indebita dei pregi altrui.
  • Contiene una clausola residuale che vieta ogni mezzo contrario alla correttezza professionale lesivo dell'altrui azienda.
  • Si applica anche in presenza di tutele specifiche su segni distintivi e brevetti, operando in via complementare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2598 c.c. – Atti di concorrenza sleale

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Commento

Ratio

L'art. 2598 c.c. persegue un duplice obiettivo: garantire la lealtà competitiva tra imprenditori e proteggere i consumatori da comportamenti ingannevoli. La norma si inserisce nel quadro dell'economia di mercato libera ma regolamentata, in cui la concorrenza deve svolgersi secondo criteri di correttezza professionale. Il legislatore ha inteso sanzionare non solo i comportamenti fraudolenti in senso stretto, ma anche quelli che alterano la percezione del mercato, tutelando l'investimento reputazionale degli operatori economici e la fiducia dei consumatori. La disposizione si affianca, senza sostituirsi, alle normative speciali su marchi, brevetti e diritto d'autore, colmando le lacune che tali discipline lasciano scoperte.

Analisi

Il n. 1 disciplina gli atti confusori: l'uso di nomi o segni che richiamino quelli altrui, l'imitazione servile del prodotto (copiatura della forma esteriore non protetta da brevetto) e ogni altro atto idoneo a confondere il pubblico sull'identità dell'imprenditore o del prodotto. Il n. 2 sanziona la denigrazione (diffusione di notizie sfavorevoli, vere o false) e l'appropriazione di pregi, cioè il vantare qualità dell'impresa altrui come proprie. Il n. 3 contiene la clausola aperta: qualsiasi mezzo «non conforme ai princìpi della correttezza professionale» e idoneo a ledere l'altrui azienda è illecito, consentendo alla giurisprudenza di adeguare la norma alle nuove forme di concorrenza (es. comparative advertising abusiva, keyword advertising, denigrazione online).

Quando si applica

La norma si applica tra imprenditori che si trovino in rapporto di concorrenza, vale a dire che esercitino attività economiche dello stesso genere in un mercato geograficamente e merceologicamente sovrapponibile. Non occorre che il concorrente sia danneggiato in modo effettivo e attuale: è sufficiente l'idoneità lesiva della condotta. L'azione è esperibile tanto in via inibitoria (per far cessare l'atto) quanto risarcitoria (art. 2600 c.c.); i privati possono agire individualmente e, per la tutela degli interessi collettivi della categoria, anche le associazioni professionali (art. 2601 c.c.). Rilevante anche la disciplina pubblicistica del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) sulle pratiche commerciali scorrette.

Connessioni

L'art. 2598 va letto congiuntamente agli artt. 2599 (inibitoria e pubblicazione sentenza), 2600 (risarcimento del danno con presunzione di colpa), 2601 (legittimazione delle associazioni). Sul piano speciale interagisce con il D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) per i marchi e i brevetti, con il D.Lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa, e con il D.Lgs. 206/2005 sulle pratiche commerciali scorrette. A livello europeo rileva la Direttiva UE 2005/29/CE sulle pratiche sleali verso i consumatori e la Direttiva UE 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio produce scarpe sportive con una doppia striscia laterale di colore identico a quella del marchio di Caio, leader nel settore. Pur non avendo registrato alcun marchio, Tizio propone il prodotto a prezzi inferiori sfruttando la notorietà dell'avversario. Caio agisce in giudizio: il tribunale accerta l'imitazione servile ex art. 2598 n. 1 e ordina il ritiro dal commercio dei prodotti di Tizio.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, titolare di una catena di ristoranti, diffonde volantini in cui afferma che la cucina del ristorante di Mevio «ha ricevuto tre sanzioni sanitarie nell'ultimo anno», notizia falsa e non verificata. Mevio ottiene un'inibitoria d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e avvia l'azione risarcitoria fondata sull'art. 2598 n. 2.

Caso 3: Caso 3

Filano, agenzia di viaggi online, acquista come keyword pubblicitaria il nome commerciale del concorrente Caio Travel, così da comparire primo nei risultati di ricerca sponsorizzati quando l'utente cerca «Caio Travel». Il tribunale qualifica la condotta come atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3, ritenendola contraria alla correttezza professionale.

Domande frequenti

Che cos'è la concorrenza sleale?

La concorrenza sleale è un insieme di comportamenti commerciali scorretti che un imprenditore pone in essere per sottrarre clientela a un concorrente attraverso mezzi vietati dalla legge, come la confusione, la denigrazione o l'uso di pratiche contrarie alla correttezza professionale.

Cosa si intende per imitazione servile?

L'imitazione servile consiste nel riprodurre fedelmente la forma esteriore di un prodotto altrui, colori, packaging, design, in modo tale da indurre il consumatore medio a confondere i due prodotti. Non è necessario che l'imitazione riguardi un elemento protetto da brevetto o marchio registrato.

La concorrenza sleale richiede dolo o colpa?

No: l'art. 2598 c.c. configura un illecito oggettivo. Per l'inibitoria è sufficiente l'idoneità lesiva dell'atto, indipendentemente dall'elemento soggettivo. Il dolo o la colpa rilevano invece ai fini del risarcimento del danno (art. 2600 c.c.), dove però la colpa è presunta una volta accertato l'atto.

Chi può agire per concorrenza sleale?

Può agire il concorrente danneggiato, ovvero chiunque eserciti un'attività economica in rapporto di concorrenza con l'autore dell'atto. In caso di pregiudizio agli interessi di un'intera categoria professionale, possono agire anche le associazioni di categoria (art. 2601 c.c.).

Quali rimedi offre la legge contro la concorrenza sleale?

Il codice civile prevede l'inibitoria (cessazione dell'atto e rimozione degli effetti, art. 2599 c.c.), il risarcimento del danno (art. 2600 c.c.) e la pubblicazione della sentenza. In via d'urgenza è esperibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per bloccare immediatamente la condotta lesiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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