Autore: Andrea Marton

  • Certificato successione immobili: casi pratici art. 5 D.Lgs. 347/1990

    Quando l’eredità comprende immobili o diritti reali immobiliari, la dichiarazione di successione non si limita a un mero adempimento fiscale: dà origine a un atto pubblico tecnico – il certificato di successione – che l’ufficio del registro (oggi Agenzia delle Entrate) redige sulla base della dichiarazione presentata o dell’accertamento d’ufficio, e che viene trasmesso alla Conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione del passaggio mortis causa. È un meccanismo silenzioso ma essenziale: senza di esso il passaggio dell’immobile al nome dell’erede non risulterebbe nei pubblici registri, e qualunque atto successivo di vendita, ipoteca o donazione resterebbe sospeso in un vuoto di pubblicità.

    L’art. 5 D.Lgs. 347/1990 disciplina proprio questa fase ponte tra fisco e pubblicità immobiliare. La norma stabilisce che, quando nell’asse ereditario figurano beni immobili o diritti reali immobiliari, l’ufficio competente redige il certificato e lo invia alla Conservatoria. È l’erede, però, che paga le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) calcolate sul valore catastale rivalutato, e che dovrà eventualmente intervenire quando il certificato contiene errori o omissioni.

    Quadro normativo e funzione del certificato

    Il certificato di successione è disciplinato dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 347/1990 e si raccorda con il D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro) per le modalità di redazione e trasmissione. La sua funzione è duplice: da un lato attesta in via ufficiale l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle relative imposte, dall’altro costituisce il titolo sulla base del quale il Conservatore dei registri immobiliari procede alla trascrizione del trasferimento mortis causa.

    Senza trascrizione, l’erede risulta proprietario sostanziale ma non opponibile ai terzi: in caso di doppia alienazione, ipoteche giudiziali o conflitti con creditori del defunto, la mancata trascrizione può produrre conseguenze gravi. È per questo che l’art. 5 prevede un automatismo procedurale: presentata la dichiarazione e pagate le imposte, l’ufficio invia il certificato senza che l’erede debba attivarsi.

    La trascrizione in Conservatoria

    Il Conservatore, ricevuto il certificato, procede alla trascrizione a favore degli eredi indicati, con riferimento ai singoli immobili identificati nel certificato tramite dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria, rendita). La trascrizione è atto dovuto: il Conservatore non valuta il merito della successione, ma verifica la regolarità formale del certificato. Se i dati catastali sono incompleti o errati, il Conservatore può sospendere la trascrizione e richiedere integrazioni – fase nella quale l’erede è chiamato a intervenire, spesso tramite la stessa Agenzia delle Entrate che ha emesso il certificato.

    Eredità con un solo immobile prima casa

    Lucia eredita dal padre l’appartamento dove lui viveva, valore catastale 95.000 euro. È figlia unica, residente in altra città, ma intende trasferire la residenza nell’immobile entro 18 mesi per fruire delle agevolazioni prima casa. Presenta dichiarazione di successione telematica entro 12 mesi dal decesso, dichiarando l’intento di destinare l’immobile a prima casa.

    L’Agenzia delle Entrate calcola le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna, totale 400 euro) anziché in misura proporzionale (2% + 1% sul valore catastale = 2.850 euro), grazie all’agevolazione prima casa estesa alle successioni. Pagati gli importi, l’ufficio redige il certificato di successione e lo invia alla Conservatoria di competenza. La trascrizione avviene a favore di Lucia, identificata come erede unico, sull’immobile specifico. Lucia deve poi rispettare l’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi, pena decadenza dall’agevolazione e recupero delle imposte in misura ordinaria.

    Eredità con più immobili in regioni diverse

    Carlo e fratelli ereditano dal padre tre immobili: un appartamento a Milano, una casa di campagna in Toscana, un terreno in Sicilia. Valore catastale complessivo 380.000 euro. La dichiarazione di successione è unica e viene presentata all’Agenzia delle Entrate competente per ultimo domicilio del defunto (Milano), ma il certificato di successione redatto dall’ufficio milanese deve essere trasmesso a tre diverse Conservatorie: Milano per l’appartamento, Firenze o Siena per la casa toscana, Palermo o Catania per il terreno siciliano.

    L’Agenzia provvede d’ufficio all’invio plurimo: gli eredi non devono attivarsi presso le singole Conservatorie. Le imposte ipotecaria (2% = 7.600 euro) e catastale (1% = 3.800 euro) sono pagate una sola volta in sede di dichiarazione, e il certificato ripartisce i singoli immobili alle rispettive Conservatorie territoriali. Carlo e i fratelli riceveranno conferma della trascrizione tramite la nota di trascrizione su ciascun immobile.

    Usufrutto e nuda proprietà

    Maria muore lasciando il marito Antonio e due figli. Per testamento, l’usufrutto sulla casa familiare va al coniuge, la nuda proprietà ai figli in parti uguali. Valore catastale dell’immobile 220.000 euro. Antonio ha 72 anni, quindi il coefficiente di usufrutto è del 30% (valore usufrutto 66.000 euro, nuda proprietà 154.000 euro divisa in due quote da 77.000 euro ciascuna).

    Il certificato di successione deve identificare con precisione il diritto trasferito a ciascun successore: ad Antonio l’usufrutto, ai figli la nuda proprietà pro indiviso al 50% ciascuno. La Conservatoria trascrive separatamente i due diritti, generando due iscrizioni distinte sullo stesso immobile. Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul valore complessivo dell’immobile (non sui singoli diritti), salvo l’agevolazione prima casa se Antonio mantiene la residenza nell’immobile. La precisione del certificato è qui critica: un errore nell’indicazione del coefficiente o nella ripartizione tra nuda proprietà e usufrutto può generare iscrizioni difformi e successivi contenziosi catastali.

    Eredità con immobile estero appartenente a cittadino italiano

    Giorgio, cittadino italiano residente in Italia, eredita dalla madre – anch’essa italiana residente in Italia – un appartamento a Madrid e una villa a Lecce. La successione è disciplinata dalla legge italiana per il principio di unità della successione (art. 21 reg. UE 650/2012, salvo professio iuris). La dichiarazione di successione italiana deve comprendere anche l’immobile spagnolo, valutato secondo i criteri esteri o, in mancanza, secondo valori di mercato documentati.

    Per la villa di Lecce, l’Agenzia delle Entrate redige il certificato di successione e lo invia alla Conservatoria di Lecce per la trascrizione. Per l’appartamento di Madrid, invece, non c’è trascrizione italiana: il bene è iscritto nel Registro de la Propiedad spagnolo, dove Giorgio dovrà attivare una procedura parallela secondo il diritto spagnolo (cambio de titularidad) presentando documentazione tradotta e apostillata. Le imposte ipotecaria e catastale italiane si applicano solo agli immobili italiani; per quello spagnolo si seguono le regole iberiche e si verifica l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni.

    Rettifica del certificato per errore catastale

    Francesca eredita dal padre un fabbricato rurale che la dichiarazione di successione identifica come categoria A/2 (abitazione civile), valore catastale 110.000 euro. La Conservatoria, ricevuto il certificato, segnala che la particella indicata è in realtà classificata come categoria D/10 (fabbricato rurale strumentale) con rendita diversa. Francesca, su segnalazione del Conservatore, deve attivarsi presso l’Agenzia delle Entrate che ha redatto il certificato per chiederne la rettifica.

    La rettifica del certificato segue le procedure ordinarie di voltura e correzione dei dati catastali: Francesca presenta istanza di rettifica indicando i dati corretti e allegando visura aggiornata. L’Agenzia emette un certificato rettificato che viene rinviato alla Conservatoria per la trascrizione corretta. Se l’errore comporta un ricalcolo delle imposte (per esempio, il fabbricato rurale strumentale gode di agevolazioni specifiche), l’Agenzia può procedere a conguaglio attivo o passivo. È un caso frequente quando l’immobile è stato oggetto di accatastamento di vecchia data e i dati catastali risultano disallineati dalla realtà fisica.

    Quando e come orientarsi

    Il certificato di successione è atto d’ufficio: non richiede l’intervento del notaio per la sua redazione né per l’invio alla Conservatoria. L’erede dialoga direttamente con l’Agenzia delle Entrate competente per ultimo domicilio del defunto, che cura tutte le fasi successive alla presentazione della dichiarazione. Il notaio entra in gioco solo se l’erede decide di stipulare atti dispositivi sull’immobile (vendita, donazione, divisione ereditaria con scrittura autenticata) o se è necessaria una accettazione espressa dell’eredità con atto pubblico – situazione tipica quando l’erede risulta minore o interdetto, o quando si vuole rinunciare al beneficio d’inventario.

    Per orientarsi senza commercialista né avvocato, il punto di contatto primo è l’Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione assistenza tecnica per la compilazione della dichiarazione di successione telematica (modello SUC) e per la verifica dei dati catastali. È fondamentale, prima di presentare la dichiarazione, ottenere una visura catastale aggiornata di ciascun immobile per evitare errori di identificazione che genererebbero rettifiche successive. Il portale dell’Agenzia consente di scaricare gratuitamente le visure dei propri immobili e di quelli ereditati con CF del defunto.

    Le norme di riferimento sono concentrate nel D.Lgs. 347/1990 (artt. 5, 6 e 7) e nel D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro) per le modalità procedurali. L’art. 5 D.Lgs. 347/1990 resta il fulcro: definisce l’obbligo dell’ufficio di redigere e trasmettere il certificato, l’art. 6 disciplina la trascrizione vera e propria in Conservatoria, l’art. 7 regola le rettifiche e gli aggiornamenti del certificato per errori o sopravvenienze.

    Domande frequenti

    Devo richiedere io il certificato di successione alla Conservatoria?
    No. Il certificato è redatto d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale. L’Agenzia lo trasmette direttamente alla Conservatoria competente per ciascun immobile. L’erede non deve attivarsi né presso l’ufficio del registro né presso la Conservatoria, salvo segnalazioni di errori o richieste di integrazione.

    Cosa succede se il certificato contiene un errore sui dati catastali?
    L’erede deve presentare istanza di rettifica all’Agenzia delle Entrate che ha redatto il certificato, allegando visura catastale aggiornata e documentazione che dimostri il dato corretto. L’Agenzia emette un certificato rettificato che viene reinviato alla Conservatoria. Se l’errore comporta un ricalcolo delle imposte, può seguire un conguaglio attivo o passivo. La rettifica è disciplinata dall’art. 7 D.Lgs. 347/1990.

    Le imposte ipotecaria e catastale si pagano una sola volta anche se ci sono più immobili?
    Sì. Le imposte si calcolano sul valore catastale complessivo degli immobili dichiarati e si pagano in un’unica soluzione contestualmente alla dichiarazione di successione. L’aliquota è del 2% per l’ipotecaria e dell’1% per la catastale, salvo agevolazione prima casa che porta entrambe a misura fissa (200 euro ciascuna). Il certificato viene poi inviato a tutte le Conservatorie competenti, una per ciascuna provincia in cui si trovano gli immobili.

    Serve un notaio per la trascrizione del passaggio mortis causa?
    No, non per la trascrizione del certificato di successione, che è procedura amministrativa gestita dall’Agenzia delle Entrate e dalla Conservatoria. Il notaio è necessario solo se l’erede compie successivamente atti dispositivi sull’immobile (vendita, donazione, divisione con scrittura autenticata), oppure quando serve un’accettazione espressa dell’eredità con atto pubblico (eredi minori, interdetti, beneficio d’inventario). Per la sola gestione del passaggio ereditario degli immobili la procedura ordinaria non richiede notaio.

    Vedi anche: Morte del socio di SRL e successione delle quote, Successione legittima, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Sistema del prezzo-valore, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.

  • Art. 187 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere

    Art. 187 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci è di 60 % 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.

    2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può essere inferiore.

    3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.

    4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

    5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

  • Art. 61 CTS – Accreditamento dei Centri di servizio per il volonta…

    Art. 61 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile , ed il cui statuto preveda: a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore; b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse; c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN; d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile , che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie; e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h); f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato; g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati; h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV; i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per: 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 3) i parlamentari nazionali ed europei; 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici; j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni; k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV; l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale; m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

    2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita: a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ; b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).

    3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

    4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto. Note all'art. 61: – Si riporta l' art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). –

    1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile .

    2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma

    2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

    3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

    4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

    5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

    5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

    6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

    7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

    8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio.

    8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.».

  • Giudice monocratico tributario: casi pratici art. 4-bis D.Lgs. 546/1992

    Il giudice monocratico introdotto dalla riforma del processo tributario rappresenta una delle innovazioni più incisive della L. 130/2022, che ha modificato profondamente il D.Lgs. 546/1992. L’art. 4-bis D.Lgs. 546/1992 disciplina la composizione monocratica delle Corti di giustizia tributaria di primo grado per le controversie di valore ridotto, in coerenza con le garanzie del giusto processo previste dall’art. 111 della Costituzione. Comprendere quando opera il giudice singolo e quando invece resta competente il collegio è essenziale per orientarsi nelle prime fasi del ricorso e nelle scelte strategiche del contribuente.

    Quadro normativo e ratio dell’art. 4-bis

    Prima della riforma, ogni controversia tributaria – indipendentemente dal valore – era decisa da un collegio di tre giudici. La L. 130/2022 ha innestato l’art. 4-bis nel D.Lgs. 546/1992 introducendo la figura del giudice monocratico per le liti di importo modesto, con l’obiettivo di accelerare la definizione dei procedimenti minori e di liberare i collegi per le controversie di maggiore complessità. La riforma si inserisce nel passaggio ai magistrati tributari professionali, reclutati per concorso e dedicati a tempo pieno alla giurisdizione fiscale, sostituendo il previgente modello onorario.

    La ratio è duplice: da un lato razionalizzare il carico di lavoro delle Corti di giustizia tributaria, dall’altro garantire una giustizia di prossimità per le liti seriali e di basso importo. Il giudice monocratico decide in composizione singola, ma applica le stesse regole processuali del collegio, con piena cognizione di fatto e di diritto.

    La soglia dei €5.000 e il confine con la composizione collegiale

    Il criterio di riparto fissato dall’art. 4-bis è il valore della controversia: fino a 5.000 euro decide il giudice monocratico, oltre tale soglia resta la competenza del collegio. Il valore si calcola in base al solo tributo contestato, al netto di interessi e sanzioni; per i soli atti di irrogazione delle sanzioni, il valore coincide invece con la somma sanzionatoria. È una soglia oggettiva, non rimessa alla discrezionalità delle parti, ed è ancorata al dato indicato nell’atto impugnato.

    La distinzione produce effetti concreti sulla gestione del ricorso: davanti al giudice monocratico l’udienza è più snella, i tempi di deposito della sentenza tendenzialmente più rapidi, l’istruttoria più contenuta. Al contrario, davanti al collegio si conserva la dialettica tra tre magistrati, utile soprattutto quando vi sono questioni interpretative articolate, vizi procedimentali complessi o profili costituzionali.

    Opzione delle parti e casi complessi

    L’art. 4-bis prevede che, anche al di sotto della soglia, le parti possano concordemente chiedere la rimessione al collegio quando la controversia presenti particolare complessità giuridica. Si tratta di una valvola di sicurezza pensata per evitare che questioni di principio o di interpretazione innovativa siano decise da un giudice singolo. L’opzione deve risultare da istanza congiunta, depositata nei termini di costituzione, e la decisione finale resta del presidente della sezione, che valuta la sussistenza dei presupposti.

    Nella prassi, l’opzione viene utilizzata quando il ricorso solleva questioni di legittimità costituzionale, contrasti giurisprudenziali consolidati, o problematiche fiscali nuove (ad esempio applicazione di norme di recente introduzione). Resta invece esclusa la possibilità per la parte di scegliere unilateralmente il rito monocratico quando il valore supera i 5.000 euro: in tal caso la competenza collegiale è inderogabile.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Cartella di pagamento da €3.500: giudice monocratico

    Un contribuente riceve una cartella esattoriale per omesso versamento IRPEF pari a 3.500 euro di imposta, oltre sanzioni e interessi. Impugnando la cartella, il valore della controversia ai fini dell’art. 4-bis si calcola sul solo tributo: 3.500 euro. La controversia rientra dunque sotto la soglia e viene assegnata al giudice monocratico. Il contribuente predispone il ricorso, lo notifica all’agente della riscossione e si costituisce in giudizio. L’udienza viene fissata con tempistiche più rapide rispetto al rito collegiale, e la sentenza viene resa da un singolo magistrato. La trattazione è snella, l’istruttoria documentale, e la decisione segue i criteri ordinari del processo tributario.

    Caso 2 – Avviso di accertamento da €8.000: composizione collegiale

    Una piccola impresa riceve un avviso di accertamento IRES per 8.000 euro di imposta contestata, sulla base di costi ritenuti indeducibili. Il valore della lite supera la soglia dei 5.000 euro: la competenza è del collegio. Il ricorso viene depositato secondo le regole ordinarie e l’udienza si svolge davanti a tre giudici. La composizione collegiale è particolarmente utile in questo caso perché la controversia coinvolge profili sostanziali (inerenza e congruità dei costi) e profili motivazionali (sufficienza della motivazione dell’atto), che richiedono una valutazione articolata. La decisione esprime l’orientamento del collegio, motivato in modo unitario.

    Caso 3 – Opzione per il collegio in controversia di principio sotto soglia

    Un libero professionista impugna un atto di recupero IVA per 4.200 euro, in cui l’amministrazione applica per la prima volta in modo restrittivo una norma di recente introduzione. Pur trattandosi di controversia sotto soglia, le parti concordano sulla complessità della questione interpretativa e depositano istanza congiunta per la rimessione al collegio ai sensi dell’art. 4-bis. Il presidente di sezione, valutata la natura della questione, dispone la trattazione collegiale. Il caso è emblematico dell’uso strategico dell’opzione: il ricorrente ottiene una decisione più ponderata, potenzialmente con maggiore valore di orientamento, mentre l’amministrazione finanziaria garantisce uniformità interpretativa.

    Caso 4 – Conciliazione giudiziale obbligatoria sotto soglia

    Per le controversie sotto i 5.000 euro la riforma ha rafforzato gli strumenti deflativi. Un contribuente impugna una cartella per IMU da 2.800 euro. Nel corso del giudizio, davanti al giudice monocratico, viene proposta la conciliazione giudiziale: il contribuente versa una parte della pretesa con riduzione delle sanzioni. La conciliazione è incentivata anche dal fatto che il giudice singolo, dovendo valutare il rifiuto ingiustificato della proposta, può tenerne conto nella regolazione delle spese di lite. Il caso evidenzia come il rito monocratico sia pensato anche per favorire la chiusura conciliativa delle liti minori, in linea con la ratio deflativa della riforma.

    Caso 5 – Appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

    La sentenza del giudice monocratico, come quella collegiale, è appellabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In appello, tuttavia, la composizione è sempre collegiale: non si trasmette al secondo grado la regola del giudice singolo, che opera solo in primo grado. Un contribuente soccombente davanti al giudice monocratico per una controversia da 3.200 euro propone appello: la causa sarà decisa da un collegio di tre magistrati di secondo grado. È un punto rilevante per la strategia processuale, perché in appello tornano in gioco la pienezza del contraddittorio collegiale e la possibilità di una rivalutazione articolata della motivazione di primo grado.

    Quando e come orientarsi

    Per un ricorrente che si trova davanti a un atto impositivo, il primo passo è verificare il valore della controversia: si guarda al tributo contestato, al netto di sanzioni e interessi, salvo che l’atto riguardi solo sanzioni. Se il valore è entro la soglia dei 5.000 euro, la causa sarà trattata dal giudice monocratico; se la supera, dal collegio. È utile valutare fin dall’inizio se la questione presenti profili di particolare complessità giuridica: in caso affermativo, e se anche l’ufficio è disponibile, si può ricorrere all’opzione congiunta per la trattazione collegiale.

    Nelle controversie minori, conviene considerare seriamente la conciliazione giudiziale: la riforma ha reso questo strumento più attrattivo, con riduzioni delle sanzioni e tempi rapidi. La decisione del giudice monocratico arriva tendenzialmente prima rispetto a quella collegiale, ma non per questo è meno autorevole: il magistrato monocratico applica gli stessi criteri di valutazione probatoria e di interpretazione normativa.

    Nel predisporre il ricorso è utile costruire un fascicolo documentale completo: davanti al giudice singolo l’istruttoria è più snella e il magistrato deciderà essenzialmente sui documenti depositati. Una motivazione chiara, ben articolata sui fatti e sul diritto, aumenta le possibilità di una decisione favorevole. Per orientarsi nelle scelte processuali è consigliabile rivolgersi a professionisti abilitati al patrocinio nel processo tributario.

    Norme e fonti

    • art. 4-bis D.Lgs. 546/1992 – Giudice monocratico nelle Corti di giustizia tributaria
    • Art. 70-bis D.Lgs. 546/1992 – Disposizioni di coordinamento per il giudizio davanti al giudice monocratico
    • L. 31 agosto 2022, n. 130 – Riforma della giustizia e del processo tributario
    • Art. 111 Costituzione – Garanzie del giusto processo
    • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Disposizioni sul processo tributario

    Domande frequenti

    Come si calcola il valore della controversia ai fini della soglia di €5.000?

    Il valore si determina sulla base del solo tributo contestato nell’atto impugnato, al netto di sanzioni e interessi. Quando l’atto contiene soltanto sanzioni (ad esempio un atto di irrogazione autonoma), il valore coincide con l’importo delle sanzioni. Per le cartelle che riportano più tributi, si sommano gli importi dei singoli tributi contestati. Il criterio è oggettivo e non dipende dalle pretese delle parti, ma dal dato risultante dall’atto.

    È possibile chiedere il collegio per una controversia sotto soglia?

    Sì, l’art. 4-bis prevede che le parti possano congiuntamente chiedere la rimessione al collegio per controversie di particolare complessità giuridica, anche se il valore è inferiore ai 5.000 euro. L’istanza va depositata nei termini di costituzione e la decisione spetta al presidente di sezione. Non è invece ammessa l’opzione inversa: se il valore supera la soglia, la competenza collegiale è inderogabile.

    La sentenza del giudice monocratico ha la stessa efficacia di quella collegiale?

    Sì. La sentenza del giudice monocratico ha la medesima forza di giudicato e gli stessi effetti processuali della sentenza collegiale. È appellabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che decide sempre in composizione collegiale. Anche le regole su motivazione, deposito e notifica restano identiche a quelle previste per il rito collegiale.

    La conciliazione giudiziale è davvero obbligatoria sotto soglia?

    La riforma ha rafforzato il ricorso alla conciliazione giudiziale nelle controversie minori, prevedendo conseguenze sulla regolazione delle spese in caso di rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa ragionevole. Non si tratta di un obbligo assoluto di conciliare, ma di un forte incentivo procedurale: il ricorrente che rifiuta senza motivo una proposta favorevole rischia di vedersi addossare le spese di lite anche in caso di parziale vittoria. È quindi una scelta da valutare con attenzione strategica, soprattutto nelle liti di basso importo trattate dal giudice monocratico.

  • Art. 7 quater L. 212/2000 – (Irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    Art. 7 quater L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità. ))

  • Commissione consultiva permanente: casi pratici art. 6 T.U. Sicurezza

    La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è l’organismo tecnico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiamato a fornire al sistema della prevenzione strumenti operativi condivisi: pareri, linee guida tecniche, codici di buona prassi. Per chi gestisce concretamente la sicurezza in azienda — datore di lavoro, RSPP, RLS, rappresentanze sindacali — non si tratta di un soggetto remoto: i documenti che escono dalla Commissione finiscono, spesso in pochi mesi, dentro le verifiche ispettive, dentro i criteri usati dalle ASL e dentro le motivazioni delle sentenze sulla colpa specifica. Per inquadrare il perimetro normativo conviene partire dal testo dell’art. 6 T.U. Sicurezza, che disciplina composizione e compiti dell’organo.

    Quadro normativo e ratio

    L’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 istituisce la Commissione consultiva permanente come sede stabile di confronto tra le amministrazioni pubbliche competenti, le Regioni e Province autonome e le parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). La ratio è chiara: la prevenzione tecnica non può essere imposta solo dall’alto, ma deve nascere da un confronto strutturato tra chi scrive le regole, chi le applica nei territori e chi le subisce o le impone nei luoghi di lavoro.

    La Commissione si colloca dentro il sistema istituzionale disegnato dagli articoli 5, 6 e 7 del Testo Unico: l’art. 5 affida al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive il compito di stabilire le linee comuni; l’art. 6 istituisce la Commissione consultiva permanente come braccio tecnico-consultivo; l’art. 7 prevede i Comitati regionali di coordinamento, che declinano le indicazioni sui territori. La Commissione non emana atti vincolanti diretti, ma elabora pareri, linee guida e codici di buona prassi che il Ministero può recepire con decreto, e che in ogni caso costituiscono parametro di riferimento per la valutazione della diligenza esigibile dal datore di lavoro.

    Composizione e competenze

    La Commissione è tripartita. Vi siedono i rappresentanti dei Ministeri (Lavoro, Salute, Sviluppo Economico, Interno, Difesa, Infrastrutture, Politiche Agricole), delle Regioni e Province autonome (designati dalla Conferenza Stato-Regioni), e in numero paritario i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. La presidenza spetta a un rappresentante del Ministero del Lavoro. Per i lavori istruttori la Commissione si articola in comitati e gruppi tecnici, di solito specializzati per settore (edilizia, agricoltura, sanità, trasporti) o per materia trasversale (DPI, rischio chimico, formazione, stress lavoro-correlato).

    Tra le competenze tipiche figurano: l’esame delle problematiche applicative della normativa, la definizione delle attività di promozione della cultura della sicurezza, la validazione delle buone prassi proposte dalle parti sociali, l’elaborazione di criteri per la valutazione di rischi specifici (in particolare lo stress lavoro-correlato, per il quale la Commissione ha pubblicato indicazioni metodologiche divenute il riferimento operativo standard), la formulazione di pareri sulle modifiche legislative e regolamentari, l’aggiornamento periodico delle indicazioni tecniche in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie.

    Gli strumenti: pareri, linee guida, codici di buona prassi

    I prodotti della Commissione sono di tre tipi e hanno peso giuridico diverso. Il parere è un atto consultivo richiesto dal Ministero o autonomamente espresso su questioni interpretative o su schemi normativi: serve a orientare la successiva produzione regolamentare o le circolari ministeriali. Le linee guida tecniche sono documenti più ampi, che descrivono come affrontare un rischio o un processo organizzativo (valutazione, controllo, formazione): formalmente non sono vincolanti, ma costituiscono lo standard di riferimento usato in sede ispettiva e giudiziaria per misurare la diligenza. I codici di buona prassi sono soluzioni operative validate dalla Commissione su proposta delle parti sociali, in genere settoriali: il datore che vi si attiene gode di una forte presunzione di adeguatezza, fermo restando l’obbligo di adattare la misura al rischio specifico dell’azienda.

    Cinque casi pratici

    Caso 1 — Parere su nuova normativa amianto

    Il Ministero della Salute predispone uno schema di decreto per aggiornare i valori limite di esposizione professionale all’amianto, in recepimento di una direttiva UE. Prima dell’emanazione, lo schema viene trasmesso alla Commissione consultiva, che istituisce un gruppo tecnico ad hoc con esperti di igiene industriale, medicina del lavoro e tecnici delle ASL. Il gruppo segnala due criticità: l’assenza di indicazioni sui criteri di campionamento per amianto in matrice friabile e la mancanza di una disciplina transitoria per i cantieri di bonifica già in corso. La Commissione approva un parere articolato che propone integrazioni testuali al decreto e raccomanda l’emanazione di linee guida operative. Per il datore di lavoro di un’impresa di bonifica, il parere — pur non vincolante — diventa subito un riferimento: anticipa le criticità che gli ispettori valuteranno e suggerisce le scelte tecniche difendibili.

    Caso 2 — Linee guida per il settore agricolo

    Su impulso delle organizzazioni dei datori di lavoro agricoli e dei sindacati di settore, la Commissione costituisce un comitato tecnico per redigere linee guida sulla sicurezza nell’uso dei trattori agricoli, dopo una serie di infortuni mortali per ribaltamento. Il documento, pubblicato dopo dodici mesi di lavori, descrive: i requisiti minimi delle strutture di protezione (ROPS) per i trattori in uso, le procedure di verifica periodica, i contenuti minimi della formazione specifica per gli operatori, le check-list operative giornaliere. Le linee guida non hanno forza di legge, ma vengono recepite con accordo Stato-Regioni e diventano lo standard valutato dagli ispettori SPSAL. Per il datore di lavoro agricolo, attenersi alle indicazioni significa potersi difendere efficacemente in caso di infortunio dimostrando di aver adottato lo standard tecnico riconosciuto; discostarsene senza motivazione tecnica equivalente espone a contestazioni per colpa specifica.

    Caso 3 — Codice di buona prassi per i cantieri

    Le associazioni delle imprese di costruzioni, di concerto con i sindacati di categoria, elaborano un codice di buona prassi per la gestione del rischio caduta dall’alto nei cantieri di piccola e media dimensione (manutenzioni, ristrutturazioni di edifici esistenti). Il documento descrive procedure operative dettagliate per: scelta dei sistemi di protezione collettiva, ancoraggi temporanei, formazione del personale, coordinamento tra imprese affidatarie e subappaltatori. Il codice viene sottoposto alla Commissione consultiva, che dopo istruttoria del gruppo tecnico edilizia lo valida formalmente. Da quel momento, il datore di lavoro di un’impresa edile che organizzi i cantieri secondo il codice ha un fortissimo indicatore di adeguatezza: in sede giudiziaria, attenersi a un codice di buona prassi validato dalla Commissione è uno degli elementi più solidi per sostenere di aver agito con la diligenza richiesta dall’art. 2087 c.c. e dal Testo Unico.

    Caso 4 — Pareri sui dispositivi di protezione individuale

    Una novità tecnologica — ad esempio esoscheletri industriali da usare in linea di montaggio o in magazzini logistici — pone un problema di inquadramento: vanno considerati DPI ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/2008, attrezzature di lavoro, o entrambi? La Commissione consultiva, su richiesta del Ministero del Lavoro, esamina la questione attraverso il gruppo tecnico DPI ed esprime un parere che chiarisce: gli esoscheletri passivi configurati come supporto posturale rientrano tra i DPI di categoria specifica, con conseguenti obblighi di certificazione, formazione, addestramento, gestione e manutenzione. Per il datore di lavoro che intenda introdurre questi strumenti, il parere è decisivo: definisce le condizioni di legittima introduzione, gli obblighi di consultazione del RLS, i contenuti della formazione specifica e l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

    Caso 5 — Raccordo con la Commissione europea

    L’Unione Europea pubblica una nuova direttiva che modifica i valori limite per alcuni agenti cancerogeni e mutageni di uso industriale. La Commissione consultiva italiana avvia il raccordo con il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro presso la Commissione UE, esamina i documenti tecnici di supporto (relazione SCOEL, valutazioni RAC) e formula al Ministero le indicazioni per il recepimento nazionale. Il risultato è un parere che propone tempi di adeguamento differenziati per piccole imprese, indica le sostanze da inserire prioritariamente nella sorveglianza sanitaria e suggerisce campagne informative congiunte INAIL-Regioni. Per il datore di lavoro di un’impresa chimica, il parere è un anticipo strutturato di ciò che diventerà obbligo: consente di pianificare investimenti, sostituzione di sostanze, aggiornamento della sorveglianza sanitaria con un orizzonte di 12-24 mesi.

    Quando rileva concretamente per il datore di lavoro

    Per il datore di lavoro, l’attività della Commissione consultiva non è un esercizio accademico. Rileva in almeno quattro momenti operativi.

    Il primo è la valutazione dei rischi: l’art. 28 del Testo Unico impone di tener conto delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, e i documenti della Commissione (in particolare le indicazioni metodologiche sullo stress lavoro-correlato, sui rischi da movimentazione manuale, sui rischi connessi al lavoro su schermi video) costituiscono il riferimento standard. Discostarsene richiede una motivazione tecnica esplicita nel DVR.

    Il secondo è la scelta delle misure di prevenzione: linee guida e codici di buona prassi descrivono soluzioni operative considerate adeguate dal sistema istituzionale. Adottarle significa scegliere un percorso difendibile in caso di ispezione o di evento avverso; non adottarle obbliga il datore a dimostrare che la soluzione alternativa garantisce un livello di tutela almeno equivalente.

    Il terzo è il confronto interno con RSPP e RLS: l’RSPP deve aggiornare il datore di lavoro sull’evoluzione delle indicazioni tecniche, e il RLS — o le rappresentanze sindacali aziendali — possono legittimamente richiedere che le linee guida della Commissione siano applicate in azienda, soprattutto in occasione della riunione periodica ex art. 35 del Testo Unico.

    Il quarto è il rapporto con la pubblica amministrazione: ispettori SPSAL, INL, INAIL utilizzano le indicazioni della Commissione come parametro di valutazione. In caso di inchiesta a seguito di infortunio, la prima domanda della procura è spesso se siano state applicate le buone prassi e le linee guida disponibili al momento dei fatti.

    Norme di riferimento

    • D.Lgs. 81/2008, art. 6 — Istituzione, composizione e compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
    • D.Lgs. 81/2008, art. 5 — Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
    • D.Lgs. 81/2008, art. 7 — Comitati regionali di coordinamento, che raccordano sui territori le indicazioni della Commissione.
    • D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi e obbligo di tener conto delle conoscenze tecniche disponibili.
    • D.Lgs. 81/2008, art. 35 — Riunione periodica come sede di confronto su DVR, misure e linee guida applicabili.

    Domande frequenti

    Le linee guida della Commissione consultiva sono obbligatorie per il datore di lavoro?

    Formalmente non hanno forza di legge, ma costituiscono lo standard tecnico di riferimento usato in sede ispettiva e giudiziaria per valutare la diligenza. Il datore di lavoro che vi si attiene gode di una presunzione di adeguatezza; chi se ne discosta deve poter dimostrare, nel documento di valutazione dei rischi, di aver adottato misure di pari efficacia.

    Che differenza c’è tra una linea guida e un codice di buona prassi validato?

    La linea guida descrive un approccio generale a un rischio o a un processo organizzativo (criteri di valutazione, contenuti formativi, procedure di controllo). Il codice di buona prassi descrive soluzioni operative concrete proposte dalle parti sociali e validate dalla Commissione, di solito per settori specifici (edilizia, agricoltura, sanità). L’aderenza a un codice validato offre una tutela giuridica più forte, perché certifica che la soluzione è già stata considerata adeguata dal sistema tripartito.

    Il RLS può chiedere l’applicazione in azienda di una linea guida della Commissione?

    Sì. Tra i compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in base all’art. 50 del Testo Unico, rientra la formulazione di proposte sulle misure di prevenzione. Richiamare una linea guida pubblicata dalla Commissione consultiva è un argomento tecnicamente solido, soprattutto in occasione della riunione periodica ex art. 35. Il datore di lavoro non è obbligato a recepire la proposta in modo automatico, ma deve esaminarla e motivare l’eventuale scelta diversa.

    Dove si trovano i documenti prodotti dalla Commissione?

    I pareri, le linee guida e i codici di buona prassi sono pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di norma nella sezione dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, e ripresi dai portali istituzionali di INAIL e Regioni. Per il datore di lavoro è opportuno che l’RSPP monitori periodicamente queste fonti e segnali tempestivamente le novità che incidono sul DVR e sui programmi di formazione.

  • Art. 10 L. 300/1970 – Lavoratori studenti

    Art. 10 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Lavoratori studenti

    In vigore dal 20/05/1970

    I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

  • Art. 7 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli d…

    Art. 7 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

    2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

    3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

    4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

  • Difetto di conformita e rimedi per il consumatore: esempi pratici sull’art. 130 Codice del Consumo

    In sintesi. L’art. 130 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), come riformato dal D.Lgs. 170/2021 in attuazione della Direttiva UE 2019/771, attribuisce al consumatore una serie di rimedi gerarchicamente ordinati quando il bene acquistato presenta un difetto di conformita esistente al momento della consegna. Il consumatore puo chiedere, in prima battuta, la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto; solo se questi rimedi primari risultano impossibili, eccessivamente onerosi, non eseguiti in tempi ragionevoli o causa di notevoli inconvenienti, si apre la strada ai rimedi secondari, ossia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con restituzione delle somme versate. Il termine di garanzia legale e di due anni dalla consegna, e nei primi dodici mesi la difformita si presume preesistente, con onere della prova a carico del venditore.

    Prima degli esempi: cosa serve sapere

    Per orientarsi nei casi pratici occorre tenere a mente alcune coordinate. Anzitutto, la garanzia legale di conformita opera ex lege e non puo essere esclusa o limitata da clausole contrattuali: ogni pattuizione contraria e nulla. In secondo luogo, l’art. 130 si applica ai contratti di vendita tra un professionista (chi vende nell’esercizio della propria attivita) e un consumatore (la persona fisica che acquista per scopi estranei all’attivita imprenditoriale o professionale). Restano dunque escluse le compravendite tra privati e quelle tra imprese, regolate dal codice civile.

    La scelta del rimedio primario, riparazione o sostituzione, spetta in via principale al consumatore, che pero deve esercitarla in modo non abusivo: il venditore puo opporsi e proporre l’alternativa solo dimostrando l’impossibilita oggettiva o l’eccessiva onerosita comparativa. Il giudizio di onerosita si fonda su parametri precisi: valore del bene integro, entita del difetto, possibilita di eseguire il rimedio alternativo senza inconvenienti notevoli.

    Gerarchia dei rimedi e tempi ragionevoli

    I rimedi primari devono essere eseguiti entro un termine ragionevole, parametrato alla natura del bene e all’uso che il consumatore intendeva farne. La giurisprudenza di merito considera generalmente congrui termini compresi tra trenta e sessanta giorni, salvo prodotti complessi (auto, elettrodomestici di gamma alta) per i quali sono ammessi tempi piu estesi. Il superamento del termine ragionevole, o l’esecuzione di interventi che causino notevoli inconvenienti, abilita il consumatore ai rimedi secondari senza necessita di ulteriore costituzione in mora.

    Onere della prova e termine di garanzia

    Il sistema probatorio e fortemente protettivo. Nei primi dodici mesi dalla consegna, la legge presume che il difetto manifestatosi fosse gia presente al momento della consegna, salvo prova contraria del venditore. Dopo i dodici mesi, e fino al ventiquattresimo, l’onere torna in capo al consumatore, che dovra dimostrare l’origine difettosa del problema. Il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta, pena la decadenza, mentre l’azione si prescrive in ventisei mesi dalla consegna.

    Casi pratici

    Caso 1 – Smartphone con difetto della batteria

    Tizio acquista presso una catena di elettronica uno smartphone di fascia alta per 1.200 euro. Dopo cinque mesi, la batteria si scarica in poche ore e il telefono si spegne improvvisamente. Tizio si reca in negozio chiedendo la sostituzione del dispositivo. Il venditore propone invece la riparazione, sostenendo che l’intervento sulla batteria e standard e di costo contenuto. La proposta e legittima ai sensi dell’art. 130: la riparazione e oggettivamente meno onerosa della sostituzione di un bene del valore di 1.200 euro, ed e tecnicamente possibile senza compromettere la funzionalita. Tizio dovra accettare la riparazione, salvo che questa si protragga oltre i tempi ragionevoli o non risolva il difetto.

    Caso 2 – Lavatrice che perde acqua

    Caia acquista una lavatrice da 700 euro presso un grande magazzino. Dopo otto mesi l’elettrodomestico inizia a perdere acqua dal cestello, allagando il bagno. Il tecnico inviato dal venditore interviene due volte, ma il difetto si ripresenta. Caia, esasperata, chiede la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo. Il rimedio secondario e qui pienamente legittimo: l’art. 130 consente la risoluzione quando la riparazione e gia stata tentata senza successo e i tempi complessivi superano la ragionevolezza. Il venditore non puo opporre la sostituzione, perche il consumatore ha gia subito notevoli inconvenienti.

    Caso 3 – Auto usata venduta da concessionario

    Sempronio compra un’auto usata da un concessionario per 15.000 euro. Dopo quattro mesi emerge un guasto alla centralina, di cui non era stato informato. Il concessionario sostiene che, trattandosi di veicolo usato, la garanzia non si applichi. La tesi e infondata: l’art. 130 si applica anche ai beni usati venduti da un professionista, sebbene le parti possano concordare per iscritto un termine di garanzia ridotto a un anno (mai inferiore). Sempronio puo chiedere la riparazione gratuita; se questa non e eseguita in tempi ragionevoli, potra richiedere la riduzione del prezzo proporzionale al difetto.

    Caso 4 – Acquisto online di un capo di abbigliamento

    Mevia ordina su un marketplace internazionale una giacca di pelle al prezzo di 380 euro. Alla consegna riscontra cuciture difettose e una colorazione disomogenea. Si rivolge al venditore tramite la piattaforma chiedendo la sostituzione. Il venditore propone uno sconto del 20 per cento per mantenere il capo. Mevia puo rifiutare: la scelta tra riparazione e sostituzione spetta in prima battuta al consumatore, e la riduzione del prezzo e un rimedio secondario applicabile solo dopo il fallimento o l’impossibilita dei rimedi primari. Mevia ha diritto alla sostituzione gratuita, con spese di spedizione a carico del venditore.

    Caso 5 – Garanzia commerciale aggiuntiva e garanzia legale

    Tizia acquista un televisore con una garanzia commerciale di tre anni offerta dal produttore. Dopo quattordici mesi il pannello presenta linee verticali. Si reca dal venditore, che la indirizza al produttore in forza della garanzia commerciale. Tizia ha pero diritto di esercitare anche la garanzia legale biennale prevista dall’art. 130 direttamente nei confronti del venditore: la garanzia commerciale e infatti aggiuntiva e non sostitutiva di quella legale. Tizia puo scegliere quale far valere; tipicamente la garanzia legale e piu protettiva perche pone l’obbligo in capo al venditore, soggetto piu prossimo e identificabile.

    Quando rivolgersi a un esperto

    I rimedi previsti dall’art. 130 sono spesso esercitabili in autonomia, con una semplice contestazione scritta inviata al venditore via raccomandata o PEC. Tuttavia, alcune situazioni meritano un confronto qualificato: beni di valore elevato (auto, gioielli, arredamento di pregio), contrasti sulla qualificazione del difetto come di conformita o come usura normale, vendite transfrontaliere con venditori esteri, esercizio combinato della garanzia legale e di quella commerciale, danni ulteriori al patrimonio del consumatore conseguenti al difetto. In questi casi puo essere utile chiedere supporto qualificato; una via possibile e cercare un esperto su fiscoinvestimenti.it, dove e possibile individuare professionisti con esperienza in diritto dei consumatori.

    Norme e fonti

    FAQ

    Quanto dura la garanzia legale prevista dall’art. 130?

    Due anni dalla consegna del bene. Per i beni usati venduti da un professionista, le parti possono concordare per iscritto un termine ridotto, comunque mai inferiore a un anno.

    Chi sceglie tra riparazione e sostituzione?

    La scelta spetta in prima battuta al consumatore. Il venditore puo proporre il rimedio alternativo solo se dimostra che quello richiesto e oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

    Entro quanto tempo va denunciato il difetto?

    Entro due mesi dalla data della scoperta, pena la decadenza dai diritti. L’azione si prescrive in ventisei mesi dalla consegna del bene.

    Posso chiedere subito il rimborso senza passare dalla riparazione?

    No, salvo casi particolari: la risoluzione del contratto e un rimedio secondario, attivabile solo quando riparazione e sostituzione siano impossibili, falliscano, non vengano eseguite in tempi ragionevoli o causino notevoli inconvenienti.

    La garanzia commerciale aggiuntiva sostituisce quella legale?

    No, la garanzia commerciale e sempre aggiuntiva rispetto a quella legale prevista dall’art. 130 e non puo limitarla. Il consumatore puo scegliere quale far valere a seconda della convenienza.

  • Art. 76 Codice del Processo Amministrativo – Modalità della votazione

    Art. 76 Codice del Processo Amministrativo – Modalità della votazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.

    2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

    3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

    4. Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l’articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

    Titolo V – Incidenti nel processo

    Capo I – Incidente di falso

  • Art. 37 CAD – Cessazione dell’attività

    Art. 37 D.Lgs. 82/2005 CAD – Cessazione dell’attività

    In vigore dal 01/01/2006

    1. ((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato)) che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al ((AgID)) e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

    2. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro ((prestatore)) o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un ((prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

    3. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

    4. Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell'attività del ((prestatore di cui al comma 1)) tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma

    6. 4-bis. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, ((un prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso ((AgID)) che ne garantisce la conservazione e la disponibilità. ((

    4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio. ))

  • Art. 7 D.Lgs. 148/2015 – Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

    Art. 7 D.Lgs. 148/2015 – Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

    2. L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

    3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.

    4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa.

    5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell’INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento… dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. articolo precedente articolo successivo