Autore: Andrea Marton

  • Caso d’uso e registrazione: casi pratici art. 6 D.P.R. 131/1986

    L’articolo 6 del D.P.R. 131/1986 introduce una nozione che, pur apparendo tecnica, ha effetti pratici molto concreti sulla vita degli atti privati: il cosiddetto «caso d’uso». Si tratta del momento in cui una scrittura, originariamente non soggetta a registrazione obbligatoria entro un termine fisso, finisce per essere depositata presso una cancelleria giudiziaria, una pubblica amministrazione o un ente equiparato per essere utilizzata in un procedimento, in una decisione o in un atto pubblico. Da quell’istante la registrazione diventa dovuta, con le conseguenze fiscali che ne derivano. Questa guida raccoglie cinque casi pratici per chiarire quando si verifica il caso d’uso, come distinguerlo dalla registrazione in termine fisso e quali sono le ipotesi più frequenti che intercettano contribuenti, parti contrattuali e notai.

    Il quadro normativo: caso d’uso e termine fisso a confronto

    L’art. 6 D.P.R. 131/1986 stabilisce che si ha caso d’uso «quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento». In altre parole, il presupposto non è la stipula dell’atto in sé, ma il suo utilizzo formale davanti a un soggetto pubblico.

    Il sistema dell’imposta di registro distingue infatti due grandi categorie: gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (di regola venti giorni dalla formazione, come previsto dall’art. 13) e quelli soggetti a registrazione in caso d’uso. Per i secondi non esiste un obbligo immediato: la parte può conservare la scrittura nel cassetto per anni, senza alcuna conseguenza, fino a quando non decide di farne uso davanti alla pubblica amministrazione o all’autorità giudiziaria in funzione amministrativa. È quel momento a far scattare l’obbligo, e con esso la decorrenza dei termini per il pagamento dell’imposta.

    Quando si verifica il caso d’uso: ipotesi tipiche

    Le ipotesi pratiche sono molto più ampie di quanto si pensi. Una scrittura privata non autenticata fra privati, per esempio, può rimanere fuori dal sistema della registrazione per tutta la vita del rapporto. Ma se una delle parti la deposita in un giudizio civile per provare l’esistenza di un credito, oppure la presenta a un Comune per ottenere un’autorizzazione, l’atto entra nel circuito pubblico e diventa registrabile. Lo stesso vale per i verbali interni di società, per gli accordi informali tra soci, per le ricognizioni di debito sottoscritte senza forma notarile. Vediamo cinque scenari concreti.

    Caso 1 – Scrittura privata depositata in giudizio

    Una parte stipula con la controparte una scrittura privata non autenticata che riconosce un debito di 30.000 euro. L’atto non viene registrato perché non rientra fra quelli in termine fisso (l’art. 5 limita l’obbligo immediato alle scritture private autenticate e agli atti pubblici, oltre alle ipotesi specificamente individuate). Anni dopo il creditore non riceve il pagamento e propone causa civile per il recupero. Per provare la propria ragione deposita la scrittura come documento numero uno della produzione di parte.

    Da quel deposito scatta il caso d’uso. Il cancelliere è tenuto a inviare copia dell’atto all’Agenzia delle Entrate, che richiederà alla parte produttrice il versamento dell’imposta proporzionale (3% sui crediti, salvo aliquote diverse a seconda del contenuto). L’imposta è dovuta in misura piena, con sanzioni se la parte non provvede spontaneamente entro venti giorni dal deposito. La regola vale anche se la causa viene poi abbandonata: l’uso si è già consumato nel momento della produzione documentale.

    Caso 2 – Deposito di un atto in Comune per una pratica edilizia

    Un contribuente vuole ottenere il rilascio di un titolo edilizio per ampliare un capannone. Per dimostrare la disponibilità del bene allega all’istanza una scrittura privata non autenticata di comodato gratuito stipulata anni prima con il proprietario del terreno. La scrittura non era mai stata registrata perché il comodato fra parti private non rientra nelle ipotesi di termine fisso.

    Il deposito presso lo Sportello Unico Edilizia integra caso d’uso ai sensi dell’art. 6. La parte deve quindi presentare la scrittura per la registrazione e versare l’imposta dovuta (per il comodato di immobili, in genere in misura fissa). L’omessa registrazione non blocca il rilascio del titolo, ma espone il contribuente a recupero d’imposta e sanzioni se il Comune trasmette l’atto all’Agenzia. È buona prassi, in casi simili, registrare la scrittura prima del deposito per evitare contestazioni successive.

    Caso 3 – Uso fiscale di una scrittura informale

    Due fratelli si accordano per iscritto, con scrittura privata non autenticata, sulla divisione di alcuni mobili e oggetti d’arredo ereditati. L’atto non viene registrato. Anni dopo uno dei due fratelli viene sottoposto ad accertamento dall’Agenzia delle Entrate per giustificare alcuni movimenti patrimoniali, e produce la scrittura come prova della legittima provenienza dei beni.

    Anche in questo caso la produzione davanti all’amministrazione finanziaria integra caso d’uso. La scrittura deve essere registrata e l’imposta versata. La giurisprudenza è costante nel ritenere che ogni utilizzo «contro l’amministrazione», anche solo come elemento istruttorio in un contraddittorio endoprocedimentale, fa scattare l’obbligo. Resta esclusa la registrazione solo quando il deposito sia obbligatorio per legge o avvenga in adempimento di un’obbligazione della stessa amministrazione: ipotesi residuali che non comprendono la produzione di parte.

    Caso 4 – Verbale di assemblea citato in causa

    Una società a responsabilità limitata adotta una delibera assembleare di approvazione del bilancio. Il verbale, redatto in forma di scrittura privata non autenticata e trascritto nel libro sociale, non viene registrato perché non rientra nell’obbligo di termine fisso (gli atti societari soggetti a registrazione immediata sono quelli previsti dall’art. 4 della tariffa, parte prima). Un socio di minoranza impugna la delibera e produce in giudizio copia del verbale a sostegno dell’azione.

    La produzione del verbale integra caso d’uso. Tuttavia, l’imposta dovuta in caso d’uso per gli atti societari è in genere in misura fissa (200 euro), salvo che il verbale contenga statuizioni autonome a contenuto patrimoniale (ad esempio una rinuncia o un trasferimento). La parte produttrice deve presentare l’atto entro venti giorni dal deposito e versare l’imposta. È prassi consolidata che siano i difensori a curare materialmente l’adempimento, indicando in atti l’avvenuta registrazione.

    Caso 5 – Menzione in un atto notarile pubblico

    Il notaio sta rogando un atto pubblico di compravendita immobiliare. Le parti gli consegnano una scrittura privata non autenticata di transazione tra venditore e un terzo, da cui dipende la regolarità della provenienza del bene. Il notaio deve menzionare la scrittura nell’atto pubblico e allegarla in copia conforme.

    La menzione e l’allegazione integrano caso d’uso: l’atto allegato si considera utilizzato davanti a un pubblico ufficiale per la formazione di un atto pubblico. Il notaio è tenuto a richiedere alle parti la registrazione della scrittura allegata, contestualmente alla registrazione dell’atto principale, secondo il principio dell’unitarietà del trattamento fiscale. In pratica, la scrittura viene presentata insieme all’atto notarile e l’imposta è liquidata cumulativamente. La parte non può sottrarsi all’adempimento adducendo che la scrittura era rimasta «privata» per anni: il caso d’uso si è verificato al momento della consegna al notaio per l’uso nell’atto pubblico.

    Quando rileva e a chi rivolgersi

    La nozione di caso d’uso ha effetti pratici sia per il contribuente che per la parte contrattuale e per il notaio. Il contribuente deve sapere che ogni deposito di una scrittura privata davanti a un’amministrazione pubblica, salvo le eccezioni di legge, fa scattare l’obbligo di registrazione e il pagamento dell’imposta. La parte che produce un documento in giudizio o davanti a un ente locale deve quindi mettere in conto, oltre al merito della propria pretesa, anche il costo fiscale dell’uso del documento. Il notaio, dal canto suo, è il filtro principale del sistema: ogni volta che riceve una scrittura per menzionarla o allegarla a un atto pubblico, deve verificare la sua posizione fiscale e curare l’eventuale adempimento.

    Il termine per la registrazione in caso d’uso è di venti giorni dal deposito, ai sensi dell’art. 13. La sanzione per l’omissione va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, ridotta tramite ravvedimento se la parte regolarizza prima della contestazione. Per evitare sorprese, chi si appresta a usare una scrittura privata davanti alla pubblica amministrazione o all’autorità giudiziaria in funzione amministrativa dovrebbe valutare in anticipo se procedere a una registrazione volontaria, ai sensi dell’art. 8, che permette di pagare l’imposta in qualsiasi momento, anche prima del verificarsi dell’uso, mettendosi così al riparo da contestazioni future.

    Norme di riferimento

    Le disposizioni rilevanti sono:

    • art. 6 D.P.R. 131/1986 – definizione di caso d’uso e ipotesi di esclusione (deposito obbligatorio o in adempimento di un’obbligazione dell’amministrazione);
    • art. 5 D.P.R. 131/1986 – individuazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso e in caso d’uso, con rinvio alla tariffa;
    • art. 1 D.P.R. 131/1986 – oggetto dell’imposta e ambito di applicazione, presupposto di registrabilità degli atti.

    Domande frequenti

    1. Il caso d’uso si verifica anche se deposito la scrittura presso un’autorità giudiziaria penale?

    No, non in via diretta. L’art. 6 fa riferimento al deposito presso cancellerie giudiziarie «nell’esplicazione di attività amministrative». Il deposito di una scrittura privata in un procedimento penale, di regola, non integra di per sé caso d’uso ai fini dell’imposta di registro, perché l’attività del giudice penale non rientra nella nozione di attività amministrativa rilevante. Tuttavia, se la scrittura viene poi utilizzata in sede civile o davanti a un’amministrazione, il caso d’uso si verifica in quel momento.

    2. Devo registrare una scrittura privata che allego a una dichiarazione fiscale?

    Sì, di regola sì. L’allegazione di una scrittura privata a una dichiarazione presentata all’Agenzia delle Entrate o ad altro ente pubblico integra caso d’uso ai sensi dell’art. 6, salvo che l’allegazione sia obbligatoria per legge o regolamento e ricada nell’eccezione prevista dalla norma. È prudente verificare preventivamente la posizione e, in caso di dubbio, procedere a una registrazione volontaria.

    3. Se uso una scrittura privata davanti a un’autorità estera, scatta il caso d’uso?

    L’art. 6 si riferisce alle cancellerie giudiziarie e alle amministrazioni dello Stato italiano e degli enti pubblici territoriali italiani. Il deposito presso un’autorità estera non integra di per sé caso d’uso ai fini dell’imposta di registro italiana. Tuttavia, se la scrittura viene successivamente prodotta in Italia (per esempio per ottenere riconoscimento di un atto formato all’estero), il caso d’uso può verificarsi a quel punto. È inoltre necessario verificare le regole fiscali dello Stato estero, che possono prevedere autonome forme di registrazione.

    4. La sanzione per omessa registrazione in caso d’uso è la stessa di quella per termine fisso?

    Sì, la disciplina sanzionatoria è la medesima. L’art. 69 del D.P.R. 131/1986 prevede per l’omessa registrazione una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. La sanzione può essere ridotta tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) se la parte regolarizza la propria posizione prima della contestazione formale da parte dell’amministrazione finanziaria. Il calcolo dei venti giorni decorre dal momento del deposito che integra il caso d’uso, non dalla data di stipula della scrittura.

  • Art. 174 DPR 495/1992 – Delineatori speciali

    Art. 174 DPR 495/1992 – Delineatori speciali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo: a) delineatori per galleria; b) delineatori per strade di montagna; c) delineatori per curve strette o tornanti; d) delineatori per intersezioni a "T"; e) delineatori modulari di curva; f) delineatori di accesso; g) dispositivi luminosi di delineazione.

    2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità di applicazione stabilite all'articolo

    33. 3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d'uso: a) Delineatori per gallerie (fig. II.464). Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria è a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra. I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata. b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465). Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo. c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466). Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un "tornante". Il segnale è costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade extraurbane è obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilità. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui è rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il più possibile entro il cono visivo dei conducenti. d) Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II.467). Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. È costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. È obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. Il segnale è posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue. e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468). Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm sulla viabilità ordinaria e 90 x 90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente. Raggio della curva Spaziamento longitudinale (metri) (metri) __ __ da 30 a

    50………. 8 da 50 a 100……… 12 da 100 a

    200……… 20 da 200 a

    400……… 30 oltre 400 (se necessario).. da 30 a 50 f) Delineatori di accesso (fig. II.469). Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti. g) Dispositivi di delineazione luminosa. Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purché colori, forme e modalità d'uso assicurino l'uniformità di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per le situazioni specifiche.

  • Art. 84 D.Lgs. 174/2016 – Riunione delle cause

    Art. 84 D.Lgs. 174/2016 – Riunione delle cause

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.

    2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.

  • Art. 745 Codice della Navigazione – Aeromobili militari

    Art. 745 Codice della Navigazione – Aeromobili militari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari. Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.

  • Art. 33 D.Lgs. 231/2001 – Cessione di azienda

    Art. 33 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Cessione di azienda

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

    2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

  • Art. 680 Codice della Navigazione – Disposizioni generali

    Art. 680 Codice della Navigazione – Disposizioni generali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di cui all'articolo 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell'articolo 643, l'elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice dell'esecuzione. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 644, i comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito. La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave regolata dall'articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede separatamente.

  • Art. 2 T.U. Stupefacenti – Attribuzioni del Ministero della Sanità

    Art. 2 T.U. Stupefacenti – Attribuzioni del Ministero della Sanita’

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze: a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unita' sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70; e) stabilisce con proprio decreto: 1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70; 2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita' el'istituto superiore di sanità ; 3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 4) (lettera abrogata); f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori; g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazie e giustizia, studi e ricerche reletivi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti. Torna al sommario

  • Art. 9 L. 212/2000 – Rimessione in termini

    Art. 9 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Rimessione in termini

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. ((2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall' articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 ))

  • Art. 198 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori

    Art. 198 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.

    2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta…. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.

  • Art. 90 Codice Civile: Assistenza del minore

    Art. 90 Codice Civile: Assistenza del minore

    Art. 90 c.c. – Assistenza del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali .

  • CCNL Legno e Arredamento 2026: tabelle retributive e minimi per categoria

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2025 (ultimi minimi vigenti)

    Livello Minimo mensile lordo
    AD3 3.078,52 €
    AD2 3.020,46 €
    AD1 2.898,82 €
    AC5 2.778,20 €
    AC4 2.597,38 €
    AC3 / AC2 / AS4 2.416,40 €
    AS3 2.326,52 €
    AC1 / AS2 2.234,14 €
    AE4 / AS1 2.162,04 €
    AE3 2.071,80 €
    AE2 1.980,99 €
    AE1 1.753,18 €

    Minimi contrattuali del CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi-Forestali industria (FederlegnoArredo con Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL), aggiornati con l’adeguamento IPCA (+1,1%) dell’accordo del 27 gennaio 2025. La parte economica del contratto è scaduta il 31 dicembre 2025: il 20 novembre 2025 i sindacati hanno presentato la piattaforma per il rinnovo (aumenti in 5 tranche e revisione dell’inquadramento). Fino alla firma restano in vigore i minimi indicati.

    Fonte: verbale di accordo 27/1/2025 e tabella ufficiale Feneal-Filca-Fillea (adeguamento IPCA; base 1/1/2024 verificata sul PDF FILLEA-CGIL). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Composizione della retribuzione minima

    Nel CCNL Legno e Arredamento la retribuzione minima tabellare è composta da:

    • Paga base: voce principale del minimo contrattuale, differenziata per categoria.
    • Indennità di contingenza: voce storica cristallizzata a seguito del protocollo del luglio 1993, che ha abolito la scala mobile automatica.

    Su queste voci si stratificano: scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali non assorbibili, premi di risultato aziendali e indennità specifiche (notturno, macchinari pericolosi, polveri).

    Tredicesima mensilità e struttura annuale

    Il CCNL Legno prevede la corresponsione della tredicesima mensilità (gratifica natalizia) entro il 15 dicembre di ciascun anno. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria lorda (paga base + contingenza + EDR + scatti di anzianità).

    Non è prevista la quattordicesima mensilità nel CCNL nazionale; tuttavia, alcuni accordi integrativi territoriali o aziendali – in particolare nei distretti del mobile di Brianza e Pesaro – hanno introdotto una somma annuale aggiuntiva assimilabile a una quattordicesima o a un premio fisso.

    Aumenti contrattuali e adeguamento 2026

    Il rinnovo del CCNL Legno e Arredamento per il triennio 2023-2026 ha previsto un piano di aumenti scaglionati per recuperare l’inflazione del biennio 2022-2023. Gli incrementi sono stati distribuiti in tre tranche annuali, con l’ultima decorrente dalla seconda metà del 2025 o dal primo semestre 2026 secondo la categoria.

    Le parti hanno concordato che gli aumenti non siano soggetti a clausola di assorbimento rispetto ai superminimi individuali non assorbibili già acquisiti.

    Differenze retributive tra il CCNL industria e quello artigiano

    I lavoratori delle imprese artigiane del legno applicano un CCNL diverso, stipulato tra CNA/Confartigianato e le stesse sigle sindacali. I minimi artigiani sono generalmente inferiori del 5-10% rispetto a quelli industriali, a parità di mansione, per via della diversa capacità contributiva delle imprese artigiane.

    Questa differenza va tenuta presente quando si confrontano offerte di lavoro provenienti da aziende di dimensioni diverse nello stesso distretto produttivo.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 DPR 448/1988

    Art. 15 DPR 448/1988

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    Articolo abrogato.