Art. 48-bis RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia. Vincoli della proprietà privata
Per la gente di mare il concetto di «ferie» si declina in modo del tutto diverso rispetto ai lavoratori terrestri: il sistema dell’imbarco alternato allo sbarco e il regime del riposo compensativo seguono regole contrattuali e legali peculiari.
Il personale navigante alterna periodi di imbarco a periodi di sbarco (riposo a terra): questo sistema assorbe la funzione delle ferie ordinarie. Il CCNL Porti riconosce 4 settimane + 3 giorni di ferie annuali dal 2025 (era +2 giorni). Il congedo matrimoniale è unificato a 15 giorni in entrambi i contratti dal rinnovo 2024.
La gente di mare non ha una postazione fissa e un orario giornaliero standard: vive a bordo per settimane o mesi, con disponibilità continuativa. Il sistema del lavoro marittimo, riconosciuto dal Codice della Navigazione e dalla MLC 2006, prevede che l’attività lavorativa si svolga in un regime di continuità di imbarco alternata a un periodo di sbarco (riposo a terra).
Il CCNL Armatoriale disciplina le modalità di alternanza per tipo di nave e qualifica. Il periodo di sbarco è retribuito e funge da equivalente delle ferie ordinarie, svolgendo anche la funzione di recupero psicofisico dalla vita a bordo. La MLC 2006 (Standard A2.4) garantisce a ogni marittimo un periodo minimo di ferie annuali pagate non inferiore a 2,5 giorni per ogni mese di imbarco.
I lavoratori portuali fruiscono di ferie annuali nel senso classico del termine, poiché sono lavoratori dipendenti a terra con orario settimanale fisso. Il CCNL Porti riconosce:
Il periodo feriale va goduto secondo le necessità dell’impresa ma garantendo al lavoratore almeno due settimane consecutive durante il periodo estivo. La programmazione deve essere comunicata con congruo anticipo.
| Istituto | CCNL Armatoriale | CCNL Porti |
|---|---|---|
| Ferie annuali | Sistema sbarco (min. 2,5 gg/mese imbarco per MLC 2006) | 4 settimane + 3 giorni (dal 2025) |
| Periodo minimo consecutivo | Almeno 2 settimane consecutive | Almeno 2 settimane consecutive |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni (unificato con rinnovo 2024) | 15 giorni |
| Permessi lutto familiare | Previsti (coniuge, figli, genitori) | Previsti (coniuge, figli, genitori, fratelli) |
| ROL / ex festività | Specifico per qualifica/sezione CCNL | Previsti secondo sezione di riferimento |
Una delle novità specificamente introdotte dal rinnovo dell’11 luglio 2024 è l’unificazione del congedo matrimoniale a 15 giorni per tutte le categorie del personale navigante. In precedenza, le diverse sezioni del CCNL (navi da carico, traghetti, navi da crociera, rimorchiatori, aliscafi) prevedevano durate differenti. La nuova regola uniforme semplifica la gestione e tutela meglio i lavoratori.
Entrambi i contratti prevedono permessi retribuiti per:
Per il personale navigante, la fruizione di questi permessi avviene tipicamente durante il periodo di sbarco o con modalità da concordare con il comandante/armatore tenuto conto degli impegni di navigazione.
Tizio è imbarcato su un traghetto e comunica al comandante che si sposerà tra tre settimane. Con il rinnovo 2024 ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale, unificato per tutte le categorie. L’armatore organizza la sostituzione e fa sbarcare Tizio nel porto più vicino alla data prevista. I 15 giorni sono retribuiti secondo le norme del CCNL Armatoriale.
Caio lavora al 4° livello del CCNL Porti. Per esigenze operative dell’impresa terminalistca, nel 2024 ha goduto solo 10 giorni delle sue 4 settimane + 3 giorni di ferie. I giorni non goduti non si perdono: il datore di lavoro è obbligato a consentirne la fruizione entro i 18 mesi dall’anno di maturazione (norma di legge). In caso di mancata fruizione, Caio ha diritto all’indennità sostitutiva.
Sempronia comanda un traghetto Palermo-Napoli con rotazioni di 28 giorni di imbarco e 14 di sbarco. I 14 giorni di sbarco rappresentano il suo periodo di riposo retribuito equivalente alle ferie. In un anno effettua circa 8 cicli di imbarco/sbarco, maturando riposi per oltre 100 giorni: ben oltre il minimo di 30 giorni (2,5 gg x 12 mesi) garantito dalla MLC 2006.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 15 al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 24, paragrafo 1:
a) le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione dei contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 e 22, nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20;
b) le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale;
c) gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri.
Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri.
3. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.
4. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4:
a) una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 34;
b) le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;
c) la relazione di revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 4;
d) la relazione di attuazione della revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 6.
e) se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi.
5. Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Salva l’ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell’articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all’articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d’udienza in prosecuzione.
2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
3. È fatta salva l’autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.
4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.
Il settore del vetro ha una tradizione di trasmissione delle competenze artigianali che il contratto disciplina con l’apprendistato professionalizzante. Durata, retribuzione, formazione e sbocchi: una guida completa.
Il CCNL Vetro e Lampade prevede l’apprendistato professionalizzante con durata massima di 24-36 mesi in base al titolo di studio. La retribuzione parte da una percentuale del minimo contrattuale e sale progressivamente. La formazione (anche interna) è obbligatoria per almeno 120 ore nell’arco del contratto.
Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel settore industriale del vetro la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di assumere lavoratori dai 18 anni (o 17 con qualifica triennale) in vista di una qualificazione al livello contrattuale di destinazione. Il CCNL Vetro e Lampade disciplina le modalità specifiche del settore.
L’apprendistato è particolarmente rilevante nei reparti di lavorazione artigianale del vetro soffiato, dove le competenze si trasmettono prevalentemente attraverso l’affiancamento al maestro vetraio. In questo contesto la durata più lunga (30-36 mesi) permette di acquisire progressivamente le tecniche specifiche del mestiere.
| Titolo di studio | Durata massima | Durata minima | Ambito tipico |
|---|---|---|---|
| Laurea o diploma attinente alla qualifica | 24 mesi | 6 mesi | Tecnici di laboratorio, controllo qualità, manutenzione specializzata |
| Diploma non allineato alla qualifica | 30 mesi | 6 mesi | Operatori di processo, soffiatori in apprendimento |
| Nessun titolo o titolo di base | 36 mesi | 6 mesi | Operai di produzione, maestri vetrai in formazione |
Le durate indicate si basano sulle previsioni del d.lgs. 81/2015 e sulle prassi del settore. Il CCNL può prevedere durate diverse per specifiche qualifiche. Si raccomanda di verificare il testo contrattuale aggiornato.
Durante l’apprendistato il lavoratore non percepisce il minimo tabellare del livello di destinazione finale, ma una retribuzione ridotta calcolata come percentuale del minimo del livello. La logica è che l’apprendista sta acquisendo le competenze e non è ancora pienamente produttivo. La percentuale cresce nel tempo:
Le percentuali esatte sono definite dal CCNL per ciascun livello e sotto-settore. Si raccomanda di verificarle nel testo contrattuale ufficiale.
Il d.lgs. 81/2015 prevede che l’apprendistato professionalizzante includa almeno 120 ore di formazione per la durata del contratto (di norma distribuite in 40 ore/anno per un contratto triennale). La formazione può essere:
Il datore deve nominare un tutor aziendale responsabile dell’accompagnamento formativo. Al termine del percorso va redatto un attestato di qualifica e l’apprendista riceve la qualificazione professionale corrispondente al livello contrattuale raggiunto.
Al termine del periodo di apprendistato si apre una finestra di 30 giorni entro cui il datore può recedere con preavviso. Se non recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di destinazione, senza necessità di comunicazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per le percentuali retributive precise e le durate per ogni livello si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In vigore dal 15/04/2000
1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3.
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. In conformità dell’articolo 79, l’Autorità può imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale. L’Autorità può imporre alle imprese: a) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; b) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali; c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; d) di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza; e) di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi; f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti; h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili; i) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; l) di interconnettere reti o risorse di rete; m) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza.
2. L’Autorità può assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività. Nel valutare l’opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità valuta se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’articolo 72 o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. L’Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti; b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete; c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti; d) fattibilità della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile; e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi; f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti; g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili; h) fornitura di servizi paneuropei.
3. Qualora l’Autorità prenda in considerazione, conformemente all’articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell’articolo 83 o del presente articolo, valuta se l’imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.
4. L’Autorità, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 39. articolo precedente articolo successivo
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
In vigore dal 03/08/2017
1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b). ((2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice))
3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e con soggetti privati.
5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30 .
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma
2. 9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma
3. 10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.