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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nel caso di liberazione ex art. 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria l'elenco dei creditori ipotecari e privilegiati noti e promuove la nomina del giudice dell'esecuzione.
  • Nel caso di cui all'art. 644, secondo comma, i comproprietari non debitori depositano la domanda con gli atti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito.
  • La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi dell'amministrazione della nave.
  • Il nolo e i proventi dell'amministrazione della nave (art. 652) sono distribuiti separatamente rispetto al prezzo principale.
  • La norma coordina le diverse ipotesi procedurali — liberazione e vendita coattiva — in un quadro unitario di distribuzione del ricavato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 680 Codice della Navigazione — Disposizioni generali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nel caso di cui all'articolo 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell'articolo 643, l'elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice dell'esecuzione. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 644, i comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito. La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave regolata dall'articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede separatamente.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 680 del Codice della navigazione funge da disposizione generale di coordinamento nella fase di distribuzione del prezzo ricavato dalla procedura di liberazione della nave o dalla vendita forzata dei carati. La norma si occupa di due ipotesi principali — quella dell'art. 677 (liberazione per mancata o infruttuosa domanda di vendita) e quella dell'art. 644, secondo comma (vendita coattiva dei carati in mano a comproprietari non debitori) — fornendo le regole di raccordo per l'avvio della fase distributiva e chiarendo il regime del nolo e dei proventi di amministrazione.

La collocazione dell'articolo è significativa: esso apre la sezione dedicata alla distribuzione del prezzo, seguendo logicamente le disposizioni sulla liberazione della nave e sull'aggiudicazione. Prima di distribuire il ricavato, occorre infatti conoscere l'identità e la posizione dei creditori, nominare il giudice dell'esecuzione e raccogliere tutta la documentazione necessaria. L'art. 680 si preoccupa proprio di organizzare questa fase preliminare.

Il deposito dell'elenco dei creditori nel caso dell'art. 677

Nel caso disciplinato dall'art. 677 — prezzo definitivamente fissato per mancata o infruttuosa domanda di vendita — è il terzo acquirente ad essere gravato dell'onere di depositare presso la cancelleria del giudice l'elenco dei creditori. Tale elenco deve contenere i creditori ipotecari trascritti (quelli cioè che hanno iscritto la propria ipoteca nel registro navale) e quelli privilegiati che siano noti al momento del deposito.

L'inciso «che siano noti» introduce un elemento di relativizzazione: il terzo acquirente non è tenuto a una ricerca capillare e assoluta di tutti i creditori esistenti, ma deve indicare quelli di cui ha conoscenza o di cui avrebbe dovuto avere conoscenza in base alle risultanze dei registri pubblici. I creditori privilegiati non iscritti nei registri rappresentano un problema pratico rilevante nel diritto marittimo, data la molteplicità di privilegi previsti dagli artt. 552 e seguenti del codice della navigazione: si pensi ai crediti per spese di porto e canale, per retribuzioni dell'equipaggio, per assistenza e salvataggio. Il criterio della «notorietà» impone dunque al terzo acquirente di consultare almeno i registri pubblici e di includere nell'elenco tutti i creditori che ivi risultino.

Parallelamente al deposito dell'elenco, il terzo acquirente ha l'obbligo di promuovere la nomina del giudice dell'esecuzione. Tale nomina è necessaria per avviare formalmente la fase distributiva e per attribuire la competenza specifica a un magistrato designato a sovrintendere all'intero procedimento di riparto.

I comproprietari non debitori nel caso dell'art. 644, secondo comma

La seconda ipotesi disciplinata dall'art. 680 riguarda la diversa fattispecie dell'art. 644, secondo comma, che contempla la vendita coattiva dei carati di nave appartenenti a comproprietari non debitori. In questo caso, i comproprietari non debitori — coloro cioè che non sono personalmente tenuti verso i creditori ma che si trovano coinvolti nella procedura in ragione della comproprietà della nave — devono depositare presso la cancelleria la domanda corredata degli atti e documenti giustificativi dei loro diritti, nel termine stabilito dalla procedura.

Questa disposizione tutela i comproprietari non debitori, consentendo loro di partecipare alla fase distributiva e di far valere i propri diritti sulla quota di ricavato spettante. L'onere documentale imposto — allegare gli atti giustificativi — è funzionale a consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettività e l'entità dei diritti vantati da ciascun comproprietario prima di procedere al riparto.

La distribuzione separata del nolo e dei proventi di amministrazione

L'ultima parte dell'art. 680 affronta un problema pratico di frequente verificazione nella procedura esecutiva navale: spesso la nave sequestrata o soggetta a procedura di liberazione continua a operare sotto l'amministrazione dell'armatore o di un amministratore giudiziario, producendo proventi (nolo, frutti di altra attività commerciale). Il legislatore stabilisce che la distribuzione del prezzo principale non è sospesa per il ritardo nel deposito di tali proventi.

Questa scelta legislativa privilegia la celerità e l'efficienza della distribuzione principale: i creditori non devono attendere che vengano raccolti e depositati anche il nolo e i proventi dell'amministrazione per ricevere la loro quota del prezzo. La distribuzione di queste somme avviene separatamente, in una fase distinta e successiva, secondo le norme dell'art. 652 cui la disposizione rinvia. Tale soluzione evita che ritardi amministrativi o pratici nella raccolta dei proventi dell'esercizio navale blocchino l'intera procedura esecutiva a danno dei creditori.

Profili pratici e coordinamento con le norme processuali

L'art. 680 va letto in combinato disposto con l'art. 681, che disciplina il rinvio al codice di procedura civile per le norme sulla distribuzione del ricavato. Il quadro che ne emerge è quello di una procedura ibrida: l'impalcatura è fornita dal Codice della navigazione (individuazione dei creditori, nomina del giudice dell'esecuzione, separazione dei proventi di esercizio) mentre le regole operative della distribuzione sono mutuate dal diritto processuale comune (artt. 510-512 e 596-598 c.p.c.).

In sede applicativa, uno degli aspetti più delicati è la tempistica: il termine entro cui i comproprietari non debitori devono depositare la loro domanda è stabilito caso per caso dal giudice procedente, e il mancato rispetto può comportare la perdita della possibilità di far valere i propri diritti nella fase distributiva. Per questa ragione, i comproprietari non debitori hanno un forte interesse a vigilare sulla procedura sin dal suo avvio e a intervenire tempestivamente.

Casi pratici

Caso 1: Deposito dell'elenco dei creditori da parte del terzo acquirente

Tizio ha acquistato una nave gravata da un'ipoteca di Caio e da un privilegio marittimo per retribuzioni dell'equipaggio. Avviata la procedura ex art. 677, Tizio deposita presso la cancelleria l'elenco con Caio come creditore ipotecario trascritto e con i marinai come creditori privilegiati noti, e chiede la nomina del giudice dell'esecuzione per avviare il riparto delle somme depositate.

Caso 2: Comproprietario non debitore che tutela la propria quota

Sempronio è comproprietario al 30% di una nave insieme a Caio (70%), che ha contratto debiti garantiti da ipoteca sull'intera unità. In sede di procedura ex art. 644, secondo comma, Sempronio deposita tempestivamente la domanda con il titolo di proprietà e la documentazione comprovante la sua quota, così da partecipare al riparto e ricevere la parte del ricavato corrispondente al suo 30% prima della soddisfazione dei creditori di Caio.

Caso 3: Distribuzione del nolo separata dal prezzo principale

La nave di Tizio è soggetta a procedura di liberazione ed è affidata in amministrazione a un curatore che la noleggia nel frattempo a Caio per 50.000 euro. Il nolo tardivamente versato non blocca la distribuzione del prezzo principale ai creditori ipotecari; il giudice procede al riparto del prezzo depositato da Tizio e, separatamente, distribuisce i 50.000 euro di nolo secondo le norme dell'art. 652 del codice della navigazione.

Domande frequenti

Chi deve depositare l'elenco dei creditori nella procedura ex art. 677?

Il terzo acquirente, che deve indicare i creditori ipotecari trascritti e quelli privilegiati che siano noti, consultando almeno i registri pubblici navali.

Cosa succede se il terzo acquirente omette un creditore nell'elenco?

Il creditore omesso non perde il suo diritto, ma potrebbe subire un ritardo nel soddisfacimento. La responsabilità del terzo acquirente per l'omissione va valutata caso per caso in base al criterio della notorietà.

La distribuzione del prezzo principale può essere bloccata dal ritardo nel deposito del nolo?

No. L'art. 680 stabilisce espressamente che la distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi dell'amministrazione, che vengono distribuiti separatamente.

Entro quando i comproprietari non debitori devono depositare la loro domanda?

Entro il termine stabilito dalla procedura, fissato dal giudice caso per caso. Il mancato rispetto del termine può comportare la perdita della possibilità di partecipare alla distribuzione.

Chi nomina il giudice dell'esecuzione nella procedura di distribuzione?

La nomina è promossa dal terzo acquirente che ha depositato il prezzo, su istanza da presentare al giudice competente ai sensi dell'art. 643 del Codice della navigazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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