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Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Definizione di aeromobile militare: sono militari gli aeromobili qualificati tali dalle leggi speciali e, comunque, quelli progettati con caratteristiche costruttive militari e destinati ad usi militari.
  • Doppio criterio: la militarità può derivare da qualificazione legislativa oppure da caratteristiche costruttive e destinazione d'uso militare, anche in assenza di legge specifica.
  • Competenza del Ministero della difesa: l'ammissione alla navigazione, la certificazione e l'immatricolazione degli aeromobili militari spettano esclusivamente al Ministero della difesa, non all'ENAC.
  • Registro separato: gli aeromobili militari sono iscritti in un registro distinto da quello aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 745 Codice della Navigazione — Aeromobili militari

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari. Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.

In sintesi

  • Definizione di aeromobile militare: sono militari gli aeromobili qualificati tali dalle leggi speciali e, comunque, quelli progettati con caratteristiche costruttive militari e destinati ad usi militari.
  • Doppio criterio: la militarità può derivare da qualificazione legislativa oppure da caratteristiche costruttive e destinazione d'uso militare, anche in assenza di legge specifica.
  • Competenza del Ministero della difesa: l'ammissione alla navigazione, la certificazione e l'immatricolazione degli aeromobili militari spettano esclusivamente al Ministero della difesa, non all'ENAC.
  • Registro separato: gli aeromobili militari sono iscritti in un registro distinto da quello aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC.
Ratio e inquadramento

L'art. 745 del Codice della navigazione disciplina specificamente la categoria degli aeromobili militari, che costituisce il nucleo più consolidato degli aeromobili di Stato ex art. 744. La specialità del regime militare si fonda su ragioni strutturali: gli aeromobili militari sono strumenti di difesa nazionale, soggetti a segreto di Stato, progettati e gestiti secondo esigenze operative incompatibili con i parametri di certificazione civile. Il legislatore ha pertanto creato un sistema autonomo e parallelo rispetto a quello civile, con una propria autorità certificatrice (il Ministero della difesa), un proprio registro e proprie norme tecniche.

Criteri di qualificazione come aeromobile militare

La norma individua due criteri alternativi. Il primo è la qualificazione legislativa: un aeromobile è militare se una legge speciale lo qualifica espressamente come tale. Il secondo è un criterio sostanziale e funzionale: sono militari gli aeromobili «progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari». Questo secondo criterio è più aperto e consente di attrarre nella categoria militare aeromobili non espressamente qualificati da leggi speciali, purché presentino caratteristiche costruttive militari (es. sistemi d'arma integrati, protezione balistica, configurazioni tattiche) e siano destinati ad usi militari. La destinazione d'uso rileva cumulativamente con le caratteristiche costruttive: un aeromobile civile modificato per usi militari potrebbe non rientrare nella categoria se le caratteristiche costruttive originarie rimangono civili.

Competenza esclusiva del Ministero della difesa

Per gli aeromobili militari, tutte le funzioni che per gli aeromobili civili spettano all'ENAC (ammissione alla navigazione, certificazione, immatricolazione) sono riservate al Ministero della difesa. Questa attribuzione esclusiva rispecchia il principio di separazione tra aviazione civile e militare, che caratterizza i sistemi aeronautici di tutti i principali ordinamenti. Il Ministero della difesa gestisce il registro degli aeromobili militari, distinto dal Registro Aeronautico Nazionale (RAN) tenuto dall'ENAC, nel quale sono iscritti tutti gli aeromobili civili. L'ammissione alla navigazione degli aeromobili militari avviene secondo procedure interne alle Forze Armate, non pubblicamente accessibili per ragioni di sicurezza nazionale.

Esclusione dall'applicazione del Codice della navigazione

Come prevede l'art. 748, le norme del Codice della navigazione non si applicano, salva diversa disposizione, agli aeromobili militari. Ne consegue che la disciplina civilistica della responsabilità dell'esercente, del comandante, del trasporto di persone e cose, nonché le norme sull'urto e sull'assistenza e salvataggio, non trovano applicazione per gli aeromobili militari. La responsabilità per danni causati da aeromobili militari è disciplinata dal diritto amministrativo generale (responsabilità della pubblica amministrazione per attività di diritto pubblico) e, in caso di conflitto armato, dalle norme del diritto internazionale umanitario. Sul piano internazionale, la Convenzione di Chicago del 1944 esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione gli aeromobili di Stato, inclusi i militari.

Coordinamento con la normativa NATO e internazionale

L'operatività degli aeromobili militari italiani all'estero, nell'ambito di missioni NATO o dell'UE, è regolata da accordi internazionali specifici (tra cui il NATO Status of Forces Agreement — SOFA, 1951) che definiscono le condizioni di ammissione alla navigazione nello spazio aereo degli Stati ospitanti. In questi contesti, la certificazione italiana rilasciata dal Ministero della difesa è riconosciuta dagli Stati alleati nell'ambito del quadro convenzionale multilaterale, senza necessità di ulteriori convalide civili.

Casi pratici

Caso 1: Qualificazione di un drone a uso duale

Tizio, funzionario del Ministero della difesa, deve classificare un sistema aereo a pilotaggio remoto progettato con caratteristiche costruttive militari ma acquistato da un soggetto privato per sorveglianza: l'art. 745 richiede la verifica delle caratteristiche costruttive e della destinazione d'uso per stabilire se l'aeromobile ricada nella categoria militare e debba essere immatricolato dal Ministero della difesa.

Caso 2: Incidente con aeromobile militare e regime di responsabilità

Caio, civile, subisce danni a un fabbricato a causa del passaggio a bassa quota di un aeromobile militare: non si applicano le norme sulla responsabilità dell'esercente civile di cui al Codice della navigazione, ma le disposizioni sulla responsabilità della pubblica amministrazione, con eventuale ricorso alla giurisdizione amministrativa.

Caso 3: Volo di un aeromobile militare italiano in uno Stato NATO

Sempronio, pilota militare in missione NATO in Germania, opera con un aeromobile immatricolato nel registro militare italiano: il SOFA NATO del 1951 regola le condizioni di accesso allo spazio aereo tedesco e gli accordi bilaterali di ammissione alla navigazione, senza necessità di certificazione civile ENAC o EASA.

Domande frequenti

Chi immatricola gli aeromobili militari in Italia?

Gli aeromobili militari sono immatricolati nel registro degli aeromobili militari tenuto dal Ministero della difesa, non nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN) gestito dall'ENAC.

Un aeromobile civile modificato per usi militari diventa automaticamente militare?

Non necessariamente: occorre verificare sia le caratteristiche costruttive (che devono essere di tipo militare) sia la destinazione d'uso. Un aeromobile con struttura civile modificata potrebbe non soddisfare il criterio costruttivo richiesto dall'art. 745.

Le norme del Codice della navigazione si applicano agli aeromobili militari?

In linea generale no, ex art. 748: le norme del Codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano agli aeromobili militari né al personale e alle infrastrutture del Ministero della difesa.

Gli aeromobili militari sono soggetti alla Convenzione di Chicago?

No. L'art. 3 della Convenzione di Chicago del 1944 esclude espressamente gli aeromobili di Stato, compresi i militari, dall'ambito di applicazione della Convenzione stessa.

Come opera un aeromobile militare italiano in uno Stato alleato NATO?

In base al NATO SOFA del 1951, che regola lo status delle forze armate negli Stati ospitanti, incluse le condizioni di ammissione alla navigazione degli aeromobili militari, senza necessità di certificazione civile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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