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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I delineatori speciali sono dispositivi permanenti o temporanei che segnalano fisicamente i margini o le anomalie della carreggiata in punti critici come gallerie, strade di montagna, curve strette, tornanti e intersezioni a «T».
  • I delineatori per galleria sono obbligatori nelle gallerie non illuminate e in quelle non rettilinee: pannelli rifrangenti gialli (senso unico) o a doppia faccia rossa/bianca (doppio senso), distanziati al massimo di 20 m e fino a 8 m nelle curve.
  • I delineatori per strade di montagna devono restare visibili anche con forte innevamento, con fasce alternate giallo e nero alte 50 cm ciascuna, almeno una in pellicola rifrangente.
  • Il delineatore di curva stretta o tornante (pannello frecce bianche su fondo nero) è obbligatorio sulle strade extraurbane in tutte le curve con raggio inferiore a 30 m che determinano mancanza di visibilità.
  • Il delineatore per intersezioni a «T» è obbligatorio di fronte al ramo che non prosegue ed è il solo dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo.
  • I delineatori modulari di curva evidenziano il lato esterno delle curve di raggio superiore a 30 m con spaziatura longitudinale variabile da 8 a 50 m a seconda del raggio, garantendo sempre almeno tre elementi nel cono visivo del conducente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 174 DPR 495/1992 — Delineatori speciali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo: a) delineatori per galleria; b) delineatori per strade di montagna; c) delineatori per curve strette o tornanti; d) delineatori per intersezioni a "T"; e) delineatori modulari di curva; f) delineatori di accesso; g) dispositivi luminosi di delineazione.

2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità di applicazione stabilite all'articolo

33. 3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d'uso: a) Delineatori per gallerie (fig. II.464). Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria è a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra. I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata. b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465). Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo. c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466). Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un "tornante". Il segnale è costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade extraurbane è obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilità. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui è rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il più possibile entro il cono visivo dei conducenti. d) Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II.467). Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. È costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. È obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. Il segnale è posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue. e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468). Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm sulla viabilità ordinaria e 90 x 90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente. Raggio della curva Spaziamento longitudinale (metri) (metri) __ __ da 30 a

50………. 8 da 50 a 100……… 12 da 100 a

200……… 20 da 200 a

400……… 30 oltre 400 (se necessario).. da 30 a 50 f) Delineatori di accesso (fig. II.469). Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti. g) Dispositivi di delineazione luminosa. Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purché colori, forme e modalità d'uso assicurino l'uniformità di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per le situazioni specifiche.

In sintesi

  • I delineatori speciali sono dispositivi permanenti o temporanei che segnalano fisicamente i margini o le anomalie della carreggiata in punti critici come gallerie, strade di montagna, curve strette, tornanti e intersezioni a «T».
  • I delineatori per galleria sono obbligatori nelle gallerie non illuminate e in quelle non rettilinee: pannelli rifrangenti gialli (senso unico) o a doppia faccia rossa/bianca (doppio senso), distanziati al massimo di 20 m e fino a 8 m nelle curve.
  • I delineatori per strade di montagna devono restare visibili anche con forte innevamento, con fasce alternate giallo e nero alte 50 cm ciascuna, almeno una in pellicola rifrangente.
  • Il delineatore di curva stretta o tornante (pannello frecce bianche su fondo nero) è obbligatorio sulle strade extraurbane in tutte le curve con raggio inferiore a 30 m che determinano mancanza di visibilità.
  • Il delineatore per intersezioni a «T» è obbligatorio di fronte al ramo che non prosegue ed è il solo dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo.
  • I delineatori modulari di curva evidenziano il lato esterno delle curve di raggio superiore a 30 m con spaziatura longitudinale variabile da 8 a 50 m a seconda del raggio, garantendo sempre almeno tre elementi nel cono visivo del conducente.
Indice dei contenuti

Cosa sono i delineatori speciali e perché esistono

L'articolo 174 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) disciplina i delineatori speciali: dispositivi fisici — pannelli, paletti, dispositivi luminosi — il cui scopo è guidare visivamente il conducente nei tratti stradali più critici, dove la sola segnaletica verticale convenzionale non è sufficiente a garantire una percezione immediata del percorso. A differenza dei segnali di indicazione o di pericolo, i delineatori non comunicano un messaggio simbolico da «leggere»: materializzano il confine della carreggiata percorribile e ne guidano il tracciato otticamente. Sono, in una parola, la «spalla visiva» della strada nelle situazioni di bassa visibilità, complessità geometrica o condizioni ambientali difficili.

I delineatori per galleria: obblighi e caratteristiche tecniche

Le gallerie non illuminate o non rettilinee sono ambienti di guida particolarmente critici: il brusco passaggio dal chiarore esterno all'oscurità interna riduce temporaneamente l'acuità visiva del conducente. I delineatori per galleria (fig. II.464) rispondono a questa esigenza: sono pannelli rifrangenti di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo nelle gallerie a senso unico. Nelle gallerie a doppio senso di marcia i pannelli devono essere a doppia faccia: rosso a destra (verso il senso contrario di marcia) e bianco a sinistra (verso il senso di marcia). La distanza massima tra i pannelli è di 20 m in rettilineo, ridotta fino a un minimo di 8 m nelle curve e nei primi 10 elementi agli imbocchi. I delineatori devono essere fissati in modo stabile — senza rischio di modifiche di posizione nel tempo — e non devono sporgere oltre le barriere di sicurezza dove presenti. L'obbligatorietà è assoluta nelle gallerie non illuminate e in quelle non rettilinee; nelle gallerie illuminate è raccomandata almeno nei primi 100 m del tratto iniziale. I delineatori per galleria possono anche essere impiegati per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata.

I delineatori per strade di montagna: visibilità nell'innevamento

Le strade di montagna presentano un rischio specifico: la neve può coprire completamente la carreggiata e i margini stradali, rendendo impossibile percepire dove termina il piano viabile e inizia il fosso o il precipizio. I delineatori per strade di montagna (fig. II.465) devono restare visibili anche con forte innevamento: la loro altezza è scelta in modo che il vertice del dispositivo rimanga al di sopra del manto nevoso massimo prevedibile. La segnalazione è realizzata con fasce alternate di 50 cm ciascuna di colore giallo e nero: almeno una delle fasce gialle deve essere in pellicola rifrangente per garantire la visibilità notturna con i fari. I materiali devono essere scelti in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche proprie dell'ambiente alpino e alle operazioni di sgombero neve (spazzaneve, frese). Un delineatore che si spezza al primo passaggio dello spazzaneve è un delineatore inutile.

I delineatori di curva stretta e i delineatori modulari di curva

Il delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466) è un pannello rettangolare orizzontale con frecce bianche su fondo nero che indicano il verso della curva. È obbligatorio sulle strade extraurbane in tutte le curve con raggio inferiore a 30 m che determinano mancanza di visibilità — in pratica, i tornanti alpini e le curve cieche. Il pannello va installato sul lato esterno della curva, in posizione mediana, ortogonalmente alla visuale dei conducenti. Sulle strade a doppio senso occorrono due pannelli, uno per ciascun senso di marcia, ciascuno visibile solo dalla parte cui si riferisce. Le dimensioni sono: normale 60 × 240 cm; grande 90 × 360 cm. I delineatori modulari di curva (fig. II.468) sono invece una serie di pannelli quadrati (60 × 60 cm sulla viabilità ordinaria; 90 × 90 cm su autostrade e strade extraurbane principali) con singola punta di freccia bianca su fondo nero, usati in serie per segnalare il lato esterno delle curve di raggio superiore a 30 m. Lo spaziamento tra gli elementi varia in funzione del raggio: da 8 m (per raggi 30-50 m) fino a 30-50 m (per raggi superiori a 400 m). Criterio fondamentale: almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente, indipendentemente dalla velocità di percorrenza.

Il delineatore per intersezioni a «T»

Il delineatore per intersezioni a «T» (fig. II.467) è un dispositivo obbligatorio e unico nel suo genere: l'articolo lo definisce «l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo». Va posto di fronte al ramo dell'intersezione che non prosegue, al di sotto degli eventuali gruppi segnaletici di direzione, parallelamente alla strada che continua. È un pannello rettangolare orizzontale con frecce bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne (ossia verso destra e verso sinistra, corrispondenti ai due rami della strada che prosegue). La sua obbligatorietà assoluta si spiega con la pericolosità intrinseca del punto: un conducente che si avvicina di notte o in condizioni di scarsa visibilità al fondo di un «T» potrebbe non accorgersi che la strada finisce, con esiti potenzialmente fatali. Il segnale è posto a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue.

I delineatori di accesso e i dispositivi luminosi

I delineatori di accesso (fig. II.469) sono paletti con superfici laterali a strisce alternate bianche e rosse di 20 cm di altezza, usati per delimitare i lati degli accessi stradali secondari difficilmente individuabili o non presegnalati. Devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione tale da garantire buona visibilità a distanza ed essere completamente rifrangenti. Infine, l'articolo contempla i dispositivi di delineazione luminosa: sistemi luminosi per segnalare curve, punti critici e anomalie stradali. Sono soggetti ad approvazione ministeriale e possono essere autorizzati per situazioni specifiche. Rappresentano la tecnologia più avanzata del sistema di delineazione stradale, con applicazioni moderne che includono delineatori a LED a energia solare e sistemi ad attivazione dinamica in funzione delle condizioni meteo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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