Testo dell'articoloVigente
Art. 198 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.
2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta…. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto normativo e richiamo all'appendice
L'art. 198 del DPR 495/1992 disciplina le caratteristiche costruttive e le modalità di controllo dei ciclomotori, categoria di veicoli definita dall'art. 52 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) come veicoli a motore a due o tre ruote la cui velocità massima per costruzione non supera i 45 km/h e il cui motore ha una cilindrata non superiore a 50 cm³ (o, per i motori elettrici, una potenza nominale continua massima non superiore a 4 kW). Il regolamento, con l'art. 198, non descrive direttamente ogni singolo requisito costruttivo, ma rinvia all'appendice I al titolo VI, che costituisce il nucleo tecnico della disciplina. Questo approccio per rinvio è tipico della tecnica normativa regolamentare in materia di veicoli: il regolamento fissa il quadro, l'appendice (più facilmente aggiornabile) contiene i valori tecnici.
Il controllo: la marcatura delle parti meccaniche
Il comma 2 descrive il meccanismo di controllo previsto per i ciclomotori con motore termico. Il controllo non è un collaudo prestazionale complesso (come avviene per gli autoveicoli in sede di revisione), ma consiste nell'accertamento delle marcature: ciascuna delle parti elencate deve essere contrassegnata in modo durevole e indelebile con un codice alfanumerico e il marchio del costruttore. Le lettere e le cifre di queste marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm.
Le parti soggette a marcatura obbligatoria sono: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione (se smontabile), cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice e puleggia condotta. Sul condotto di aspirazione deve essere marcato anche il valore del diametro interno minimo: questo dato è fondamentale perché la strozzatura dell'aspirazione è uno dei meccanismi costruttivi che limitano la velocità massima del ciclomotore. Una modifica non autorizzata del condotto di aspirazione (per aumentare la cilindrata effettiva o la potenza) è immediatamente rilevabile dal confronto tra il diametro dichiarato e quello misurato.
Il limite di velocità massima per costruzione
Il comma 2 chiarisce come si determina il limite di velocità massima del ciclomotore: è quello ottenuto per costruzione, calcolato in base al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore e al rapporto di trasmissione più alto disponibile. Le modalità di prova per verificare questo limite sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti. La determinazione della velocità massima per costruzione è cruciale perché il superamento del limite di 45 km/h trasforma il veicolo da ciclomotore in motociclo, con conseguente necessità di patente di guida di categoria diversa e di diverso sistema di omologazione.
La manomissione dei componenti marcati per aumentare le prestazioni del ciclomotore oltre i limiti costruttivi è una pratica illecita che può rilevare sia sul piano delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 78 CdS per le modifiche non autorizzate alle caratteristiche costruttive), sia sul piano della responsabilità penale in caso di incidente, sia per la perdita della copertura assicurativa.
L'esclusione dei ciclomotori elettrici
Il comma 2 prevede espressamente che la procedura di controllo sulle marcature non si applica ai ciclomotori muniti di motore elettrico. Questa esclusione riflette le differenze costruttive sostanziali tra i due tipi di motorizzazione: il motore elettrico non ha carburatore, cilindro, testa, carter o silenziatori nel senso tradizionale. I controlli sui ciclomotori elettrici seguono pertanto procedure specifiche adeguate alla loro architettura tecnica, demandate alle disposizioni ministeriali e alle normative di omologazione comunitaria applicabili.
Flessibilità normativa: il potere di modifica ministeriale
Il comma 3 attribuisce al Ministro dei trasporti il potere di variare o integrare le caratteristiche costruttive dell'appendice I con proprio provvedimento, in relazione a due tipologie di esigenze: (a) esigenze di sicurezza della circolazione e (b) sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. Questa clausola di aggiornamento è essenziale in un settore tecnologicamente dinamico come quello dei veicoli a motore: i nuovi sistemi di propulsione, i materiali innovativi, i dispositivi elettronici di controllo della velocità richiedono aggiornamenti frequenti dei parametri tecnici che sarebbe complicato e lento introdurre con modifiche al testo del regolamento. Il potere ministeriale di modifica dell'appendice consente un adeguamento più rapido alle innovazioni tecnologiche.
Implicazioni per utenti e operatori del settore
Per i giovani conducenti di ciclomotori (che possono guidarli con il patentino AM dal quattordicesimo anno di età), l'art. 198 e l'appendice I definiscono in sostanza il perimetro della legalità costruttiva del veicolo. La verifica delle marcature è lo strumento con cui le autorità possono accertare se il ciclomotore circolante rispetta davvero i limiti costruttivi previsti o se è stato oggetto di manomissioni. Per i rivenditori e i manutentori, la conoscenza delle marcature obbligatorie è fondamentale per verificare l'autenticità dei componenti installati. Per i genitori che acquistano un ciclomotore per i figli minorenni, sapere che il limite di 45 km/h è certificato dalla costruzione - e non da un limitatore facilmente rimovibile - offre una garanzia di sicurezza intrinseca al veicolo omologato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali parti del ciclomotore devono essere obbligatoriamente marchiate dal costruttore?
Il comma 2 dell'art. 198 elenca: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione (se smontabile), cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice e puleggia condotta. Sul condotto di aspirazione deve essere indicato anche il valore del diametro interno minimo. Le marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm.
Come si determina la velocità massima per costruzione di un ciclomotore?
È il limite di velocità ottenuto in base al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore e al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione ministeriale. Il superamento dei 45 km/h rende il veicolo un motociclo, soggetto a diversa disciplina.
I ciclomotori elettrici sono soggetti alla stessa procedura di controllo dei ciclomotori a motore termico?
No. Il comma 2 dell'art. 198 prevede espressamente che la procedura di controllo sulle marcature dei componenti non si applica ai ciclomotori muniti di motore elettrico, che per loro natura non hanno carburatore, cilindro o carter nel senso tradizionale. I controlli sui ciclomotori elettrici seguono procedure specifiche.
Cosa rischia chi circola con un ciclomotore i cui componenti sono stati sostituiti con parti non marchiate o non originali?
Il veicolo non rispetta le caratteristiche costruttive di omologazione. Le autorità possono disporre il fermo del veicolo ai sensi del Codice della Strada (art. 78 CdS). Possono applicarsi sanzioni amministrative, e in caso di sinistro le responsabilità civili e penali possono essere aggravate. L'assicurazione potrebbe essere invalidata.
Chi può aggiornare i requisiti tecnici dell'appendice I a cui rinvia l'art. 198?
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, ai sensi del comma 3. L'aggiornamento può avvenire per esigenze di sicurezza della circolazione o per sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. Questo meccanismo consente di adeguare i parametri tecnici senza dover modificare il testo del regolamento.